Incarto n. 12.2001.00190
Lugano 10 ottobre 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Pellegrini (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Bettelini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.99.39 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 17 marzo 1999 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 105'812.45 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore, domanda ridotta a fr. 60'086.40 oltre interessi in corso di causa;
domanda avversata dal convenuto, che ha inoltre denunciato la lite a __________, che non vi è intervenuto;
Il Pretore con sentenza 22 ottobre 2001 ha ammesso la petizione per fr. 58’657.15 oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 9 novembre 2001 chiede che il primo giudizio venga riformato nel senso di respingere la petizione;
Gravame cui la controparte si oppone con memoriale di osservazioni del 4 dicembre 2001;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
1. - se deve essere accolto
2. - tassa di giustizia e ripetibili.
Ritenuto
In fatto:
A. Il 7 novembre 1997 le parti hanno sottoscritto un documento denominato "contratto d’appalto" avente per oggetto la ristrutturazione e l'ampliamento "chiavi in mano (parziale)” da parte dell'attore della costruzione sita sul fondo n. __________ di __________, di proprietà del convenuto, contro il pagamento da parte del committente di una mercede complessiva di fr. 728'000.-- (doc. P).
Secondo quanto indicato dal contratto, l'edificazione era da eseguire sulla base degli allegati piani dell’arch. __________. Eventuali modifiche avrebbero dovuto essere concordate in forma scritta, il che comportava l'obbligo per l'attore di allestire un'offerta che il committente avrebbe poi dovuto accettare per iscritto (doc. P, punto 2), mentre che eventuali lavori a regia avrebbero dovuto essere concordati tra le parti per iscritto sotto comminatoria della decadenza di ogni pretesa di pagamento per tali lavori (doc. P, punto 3).
B. Con la petizione in rassegna l’attore ha postulato la condanna del convenuto al pagamento di complessivi fr. 105'812.45 oltre interessi, di cui fr. 24'419.05 a valere quale saldo della mercede contrattuale e fr. 81'393.40 per i lavori eseguiti a regia , sottolineando che le parti in corso d'esecuzione dell'opera avrebbero concordemente derogato alla rigida regola di forma inizialmente prevista per la delibera delle modifiche e delle regie, puntualmente richieste dal committente, o per esso dall'arch. __________.
C. Il convenuto ha preliminarmente eccepito la legittimazione attiva e la capacità di essere parte della ditta individuale "__________". Per il resto egli si è opposto alla pretesa attorea, invocando la disciplina formale voluta dal contratto in tema di modifiche e regie, qui disattesa per esplicita ammissione dell'attore, nonché adducendo la mancata completazione dell'opera da parte dell'artigiano, poi terminata da terzi, e contestando comunque le fatturazioni e i conteggi della controparte, alla quale in definitiva nulla sarebbe dovuto, essendo stata remunerata per l'opera effettivamente fornita.
D. L'attore in sede di conclusioni ha ridotto la propria pretesa a fr. 60'086.40 oltre accessori, aderendo in sostanza alle risultanze della perizia.
Le parti hanno per il resto sostanzialmente mantenuto le rispettive tesi e richieste, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Con il giudizio qui impugnato il Pretore, respinte le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di capacità d’essere parte e posta l'esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha ritenuto, applicando per analogia l'art. 115 CO, che le parti avrebbero soppresso i precetti di forma inizialmente previsti in tema di modifiche del contratto e opera a regia. In effetti, contrariamente alle pattuizioni iniziali vi sarebbero state richieste di modifica dell'opera e di lavori a regia da parte del committente e dell'arch. __________, per il che non si sarebbe più in presenza di un'opera eseguita "chiavi in mano" da un impresario generale, visto anche che il convenuto ha deliberato a terzi opere che sarebbe spettato all'attore di subappaltare.
Accertata l'esecuzione di modifiche e opere a regia, il Pretore ha preso atto delle indicazioni del perito, che ha determinato in fr. 17'950.65 il credito dell'attore per il saldo delle opere inizialmente previste, in fr. 6'468.40 il valore delle opere non eseguite e in fr. 40'706.50 il valore quello per le opere supplementari. Non essendoci motivo per derogare all'opinione dell'esperto, il Pretore ha conseguentemente ammesso la petizione per fr. 58'567.15 oltre interessi.
F. Delle argomentazioni dell'appellante, che postula la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione della petizione, e di quelle del resistente, che chiede che l'appello sia respinto con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1. Il convenuto ripropone dapprima l'eccezione di carenza di capacità di essere parte dell'attore, per avere introdotto la petizione a nome di "__________". L'argomento è pretestuoso, dovendosi distinguere, come rettamente ha fatto il Pretore, tra l'azione intentata da un soggetto realmente privo della capacità di essere parte e la semplice errata designazione della parte, come manifestamente è avvenuto nella fattispecie.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la designazione inesatta, impropria o equivoca, oppure totalmente errata di una parte non comporta la nullità della procedura salvo che il vizio abbia indotto in errore la controparte, causandole un pregiudizio. Se questa premessa non è soddisfatta, in specie se la controparte non poteva avere dubbi circa l’identità del reale creditore (avente la capacità d’essere parte e l’esercizio dei diritti civili), e se non ha subito alcun danno, la procedura deve continuare, dovendosi unicamente, se necessario, rettificare gli atti già inoltrati (DTF 120 III 13, 114 II 62, 102 III 135/6). Questi principi trovano puntuale riscontro nella giurisprudenza cantonale, riassunta in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38, m. 5 e segg.; ad art. 165, m. 3-6, tra cui ad esempio nella sentenza II CCA 17 aprile 1998 in re V./r. SA, consid. 1, in cui la Camera d'ufficio ha rettificato la denominazione della parte da "__________" in "__________", senza che la questione della nullità della procedura avesse ad entrare in linea di conto.
Pertanto, nella fattispecie bene ha fatto il Pretore a respingere l’eccezione sull’incapacità d’essere parte dell’impresa __________, ravvisando nella fattispecie un caso d’errata designazione di una parte in giudizio a fronte dell’inequivocabile reale identità dell’attore eruibile dalla locuzione “__________” impropriamente utilizzata, vizio sanato in sede di replica senza che al convenuto sia derivato pregiudizio di sorta.
2. L’appellante contesta poi di dovere versare all’attore fr. 17'950.65 a titolo di saldo della mercede per le opere previste dal contratto iniziale per il motivo, accertato dall’istruttoria, che l'opera non sarebbe stata terminata dall'attore.
Anche questa censura è priva di fondamento, atteso che partendo dalla corretta considerazione del fatto che l'opera contrattuale, seppur marginalmente (fr. 6'468.60 su una mercede totale di fr. 728'000.--: perizia 6 aprile 2001, pag. 2), non è stata terminata, il convenuto deduce erroneamente che nulla sarebbe dovuto a titolo di saldo della mercede pattuita (appello, pag. 6, in fine). Vero è infatti che la mancata completazione dell'opera non sopprime la pretesa per mercedi, ma ne inibisce solamente l'esigibilità, per il che -riservati accordi contrattuali differenti- fino al momento in cui l'opera non è completata essa non può essere validamente consegnata al committente, e perciò l'appaltatore non può prevalersi del diritto alla mercede contrattuale (II CCA 29 luglio 1999 in re N. SA/F., 12 gennaio 1995 in re B. SA/Z.).
La messa in mora dell'appaltatore per la completazione dell'opera, trattenendo nel contempo la mercede, non è però l'unico modo di risolvere il problema costituito dal ritardo nella consegna: lo stesso convenuto, in effetti, sostiene di avere deliberato a terzi le parti di opera mancanti, invocando esplicitamente a sostegno di questa sua decisione l'art. 366 cpv. 2 CO (cfr. risposta di causa, pag. 10, con riferimento al doc. 5).
Orbene, anche se va corretta l'indicazione della norma invocata dal committente -l'art. 366 cpv. 2 CO concerne l'opera difettosa, l'art. 366 cpv. 1 CO riguarda il ritardo prima della consegna dell'opera, mentre che il ritardo nella consegna dell'opera è disciplinato dagli art. 102 e segg. CO (II CCA 7 febbraio 1989 in re F./B.)- certo è comunque che egli così facendo -non importa se a ragione o a torto- si è dipartito anzitempo dal contratto.
Con ciò, riservato per l'ipotesi di un'effettiva mora dell'appaltatore il diritto (qui non postulato) del committente al risarcimento di eventuali danni conseguenti al ritardo, la conseguenza del venire meno del contratto è comunque quella di doversi attribuire all'appaltatore la mercede per la parte d'opera eseguita, e pertanto la soluzione è in ogni caso quella adottata dal Pretore di assegnare all'attore il saldo della mercede delle opere contrattuali di fr. 24'419.05, deducendo da tale importo i fr. 6'468.60 corrispondenti al valore delle opere non eseguite, con un risultato di fr. 17'950.65 (cfr. perizia, ibidem), così come rettamente pronunciato dal Pretore.
3. L'appellante (punto 4, pag. 7-9) insorge poi contro l'attribuzione all'attore della remunerazione delle opere a regia. Nell'invero non del tutto chiara esposizione, egli non sembra più lamentare la violazione del precetto della forma scritta inizialmente contemplato dal contratto (e con essa il consenso alla loro esecuzione), ma si duole piuttosto di carenze probatorie, quali in particolare l'assenza dei bollettini giornalieri, carenze alle quali non sarebbe lecito porre rimedio con la perizia giudiziaria.
Posta in questi termini, la censura si approssima al temerario.
Fatta salva la novità dell'argomentazione, tale da renderla irricevibile (art. 321 CPC), il ricorrente disattende che quello della perizia è un mezzo di prova a pieno titolo secondo i disposti del CPC, che pertanto fornisce l'attendibile accertamento delle questioni di fatto sottoposte al parere dell'esperto.
Stante questa sua funzione, essa può effettivamente produrre il risultato di colmare una situazione di vuoto probatorio. In particolare proprio nelle dispute in tema di contratto di appalto accade sovente che la prova peritale assuma un ruolo centrale nel procedimento per il semplice motivo che determinate situazioni di fatto -come ad esempio il valore di una certa opera- difficilmente possono essere dimostrate altrimenti.
Se con l'esperimento della perizia vengono, incidentalmente, colmate delle "lacune" della condotta processuale di una parte (che ad esempio, come sostiene l'appellante, omette di produrre i bollettini di lavoro), meglio per questa parte, che in definitiva è comunque stata sufficientemente diligente da chiedere l'assunzione di questo importante mezzo di prova. Certo è però, ai fini di questo giudizio, che così procedendo non vi è violazione di sorta né dell'art. 8 CC in tema di onere della prova, e neppure dell'art. 90 CPC quo alla valutazione delle prove assunte, motivo per cui la questione non meriterebbe ulteriori approfondimenti e non apporta alcunché alle tesi del ricorrente.
E' perciò unicamente per scrupolo di completezza che si rileva che il teste ing. __________ ha riferito che egli ha allestito le fatture relative alle opere a regia basandosi sui rapporti giornalieri che venivano regolarmente sottoposti all’arch. __________, il quale tuttavia non li controfirmava, adducendo che si sarebbe messo d’accordo successivamente con il convenuto (verbale 13 dicembre 1999 di __________, pag. 4/5), per il che, stessero così le cose, la censura del ricorrente, comunque infondata, parrebbe discutibile anche dal profilo della buona fede.
4. Il resistente adduce di seguito di avere eccepito fin dalla risposta di causa che la somma di complessivi fr. 16'787.95 da lui pagati a due riprese per opere supplementari, come attestato dalle ricevute di cui al doc. 7, non sarebbe inclusa nei fr. 650'787.95 conteggiati dall'attore come pagamenti ricevuti nella "liquidazione parziale definitiva al 31.12.1998" doc. BB, motivo per cui l'importo sarebbe da dedurre dal credito.
L'argomentazione -a prescindere dall'aspetto procedurale, secondo la quale essa sarebbe irrita per essere stata sollevata tardivamente- appare astrusa, frutto di una malintesa lettura del conteggio doc. BB.
Da tale documento, infatti, si può unicamente evincere che le 5 voci indicate come "supplementi" (__________, Tank, scavo in roccia, finestra scorrevole, piode) per l'appaltatore dovevano essere aggiunte (il che è ovvio, in quanto supplementi) alla mercede contrattuale originaria di fr. 728'000.--, scesa a fr. 658'500.-- per effetto di fr. 69'500.-- pagati direttamente dal committente ai relativi subappaltatori, per un totale di fr. 675'207.--.
Contrariamente all'opinione del ricorrente, il fatto che egli abbia effettuato il pagamento dei fr. 16'707.-- corrispondenti al subtotale dei supplementi non significa affatto che questa posizione non avrebbe dovuto figurare nella liquidazione finale, né significa che questa posizione non sia stata computata nel totale degli acconti ricevuti di fr. 650'787.95. In altri termini, se la Camera ha correttamente inteso il ricorrente, questi semplicemente confonde le posizioni di dare e avere del conteggio, traendo conclusioni a lui favorevoli, ma errate, dall'indicazione in fattura dei supplementi nonostante l'evidente avvenuto pagamento del corrispondente importo.
Vero è invece, come giustamente rilevato dal Pretore (pag. 11), che per poter concludere in tal senso il resistente avrebbe semmai dovuto versare in atti la distinta di tutti i pagamenti da lui effettuati, così da potere eventualmente dimostrare di avere effettivamente versato i fr. 16'707.-- in aggiunta ai fr. 650'787.95 computati dall'attore. In difetto di tale dimostrazione, non si vede come potrebbe essere ritenuto erroneo il computo, aritmeticamente esatto, di cui al doc. BB.
5. Il ricorrente (punto 6, pag. 11) si duole infine della decisione del Pretore di ritenerlo soccombente per 2/3 malgrado che la pretesa del procedente fosse stata disattesa in ragione della metà per effetto della perizia. Egli non avrebbe agito in maniera temeraria, mentre che l'attore avrebbe avanzato una pretesa sconsiderata e avrebbe introdotto una petizione poco chiara e priva di prove, dal che la conclusione che "un'eventuale accoglienza della petizione non condurrebbe certo alla decisione del giudice di prime cure".
Sennonché l'appellante omette di indicare sia nel petitum, ma anche solo del menzionato punto dell'appello, quale sarebbe secondo lui il corretto riparto di spese e ripetibili per l'ipotesi -verificatasi- della conferma del giudizio condannatorio del Pretore, il che rende per questa Camera impossibile determinarsi in merito senza incorrere nel rischio di assegnargli più di quanto richiesto.
Su questo punto il gravame è pertanto nullo (art. 86 e 309 CPC; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 309, m. 7 e segg., in part. m. 10, 11, 12), prima ancora di essere infondato.
In effetti, nella determinazione degli oneri processuali il Pretore dispone di ampia latitudine di apprezzamento, nel senso che la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del suo potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad. art.148, m. 32) che in concreto non ricorrono, potendo senz'altro essere condivise, o quando meno ritenute per nulla arbitrarie, le considerazioni di cui a pag. 12 del querelato giudizio, alle quali si può tranquillamente rinviare.
Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
Dichiara e pronuncia:
I. L’appello 9 novembre 2001 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’450.-b) spese fr. 50.--
Totale fr. 1’500.-già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario