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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.07.2002 12.2001.163

16. Juli 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·6,205 Wörter·~31 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2001.00163

Lugano 16 luglio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Zanetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.1997.00030 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 10 gennaio 1997 da

__________ rappr. dallo studio legale __________  

contro  

__________ rappr. dall’avv. __________   __________  

con cui l’attore ha chiesto che venga accertato che egli sia l’unico e integrale titolare del capitale azionario della __________ e che sia fatto ordine a __________ di consegnargli tutte le azioni costituenti il capitale azionario della __________, con protesta di spese e ripetibili;

domanda avversata dal convenuto __________ e che il Pretore, con sentenza 12 settembre 2001, ha integralmente accolto, mentre il convenuto __________ si è rimesso alla decisione del giudice;

appellante il convenuto __________ che, con memoriale 2 ottobre 2001, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attore, con osservazioni 12 novembre 2001, postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili; il convenuto __________, con osservazioni 29 ottobre 2001, si rimette al giudizio del tribunale, con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

considerato

in fatto e in diritto:

1.    __________ (in seguito: __________) era proprietaria di un appezzamento di terreno nella periferia di __________, in località __________. A questa società partecipavano in misura paritaria __________ e __________ (doc. 2). Il 2 agosto 1989, __________ presentava una domanda edilizia al Comune di __________ per l’edificazione di un fabbricato ad uso commerciale-direzionale misto; la licenza veniva concessa il 27 giugno 1990 (doc. I). Il 22 maggio 1990, __________ prometteva di vendere per 20'500'000'000 di lire, o di locare, alla società __________ (in seguito: __________) un complesso immobiliare a destinazione commerciale ubicato sulle aree di sua proprietà nella zona __________. Tale complesso immobiliare doveva ancora essere edificato, a spese di __________, e sarebbe stato consegnato a __________ secondo le modalità “chiavi in mano” (v. scrittura privata preliminare condizionata, doc. 3; v. teste __________, 25.11.1997, pag. 16).

       Nel corso del 1991 sorgevano problemi attinenti alla pianificazione dei fondi oggetto del predetto accordo. Infatti, il Comune di __________ intendeva modificare i piani particolareggiati di quella zona e quindi era necessario ridisegnare le connessioni viarie tra le aree pubbliche e quelle private, i posteggi e il sistema del verde del progettato centro commerciale (doc. J, K, P; teste __________, 10.2.1998, pag. 5). Per questi motivi, progettazione definitiva e relativa edificazione del centro commerciale subivano un differimento. Nel corso del 1992, __________ conveniva a giudizio __________ ritenendola inadempiente quo all’accordo del 22 maggio 1990 e postulando che la stessa si impegnasse a realizzare il complesso immobiliare summenzionato (doc. 4, pag. 10; doc. O; v. teste __________, pag. 16). Il 3 agosto 1993 le parti trovavano un accordo, nel senso che il preliminare del 22 maggio 1990 veniva sciolto, __________ restituiva la caparra ricevuta e __________ avrebbe stipulato un contratto di compravendita dell’erigendo centro commerciale con la __________ (di seguito: __________), frattanto subentrata a __________ quale proprietaria dei fondi (doc. V, 7).

2.    Il 1. luglio 1993 il Comune di __________ concedeva a __________ la licenza edilizia comprendente anche le modifiche riguardanti il piano viario e di accesso al centro commerciale (doc. 10 e 13). Il 13 luglio 1993, __________ prometteva in vendita a __________ le aree da edificare in zona __________ (doc. T e 7, pag. 2 lett. e) e il 15 luglio 1993, __________ e __________ stipulavano un contratto preliminare di compravendita del complesso commerciale, da edificare da parte di __________. Il prezzo di vendita, onnicom-prensivo, era di 51 miliardi di lire (doc. U, 6, 7).

       Parallelamente, sempre il 13 luglio 1993, sarebbe venuto in essere un contratto di appalto tra __________ e __________ (doc. 5). Il contratto è però stato contestato da __________ il quale ha addotto che la firma appostavi non sarebbe stata la sua. In effetti, la firma di __________ era stata imitata dall’architetto __________ su indicazione di __________ e il contratto stesso, sempre su indicazione di __________, era stato redatto posteriormente alla data indicata (v. testi __________, pag. 2, __________, pag. 4, __________, pag. 6 e doc. DD, EE).

3.    In data 4 ottobre 1993, presso la sede della __________ (di seguito: __________) a __________, avveniva un incontro tra __________, __________, __________, __________ e, in maniera non continuativa, __________ (teste __________, 25.11.1997, pag. 11 e 13; IF __________, pag. 14, ad 1). Nell’ambito di tale riunione si stabiliva che __________ avrebbe costituito una società holding di diritto lussemburghese che avrebbe acquistato una società italiana con perdite pregresse (la __________) la quale avrebbe realizzato l’operazione immobiliare, evitando in tal modo di pagare l’imposta sul plusvalore (teste __________, pag. 11).

       La __________ sarebbe stata detenuta in un primo tempo per il 90% (corrispondente a 810 milioni di lire) dalla società __________, mentre il rimanente 10% (pari a 90 milioni di lire) da __________. Nel giro di uno o due anni, __________ avrebbe rilevato l’intera quota della società __________ per circa 21 miliardi di lire (testi __________, pag. 7 e __________, pag. 13; doc. 1 e 2 nella cartelletta A). Il 21.10.1993 avvenne un secondo incontro al quale parteciparono __________, __________ e __________ (il quale allestì il doc. 2, cartelletta A; teste __________, pag. 7), mentre __________ non vi partecipò.

4.    Per costituire la società di diritto lussemburghese e apportare i fondi necessari all’intera operazione, in data 25.10.1993 __________ prelevava l’importo di DM 500'600.--; un secondo prelievo di DM 1'100'000.-- avveniva il 26.11.1993 mentre un terzo di DM 500'000.-- il 1.12.1993 (doc. 4, edizione documenti __________). Tutti questi prelievi vennero eseguiti da __________ attingendo da fondi di pertinenza di __________.

       Il 28 ottobre 1993 veniva fondata una società anonima holding di diritto lussemburghese denominata __________ (di seguito: __________), il cui capitale sociale di DM 500'000.--, interamente liberato, era suddiviso in 500 azioni di DM 1'000.-- cadauna. La somma di DM 886'229.-- veniva destinata all’acquisto del 90% delle azioni di __________, mentre il resto sarebbe stato trasferito a __________ a titolo di prestito correntista.

5.    In data 9 novembre 1993 __________ trasmetteva a __________ un manoscritto relativo all’operazione di costituzione della __________. Per la prima volta emergeva, tramite __________ (il quale aveva ricevuto istruzioni in tal senso da __________: doc. 2 __________ corrisp. al doc. 3 nella cartelletta A; teste __________, pag. 7 s.), una ripartizione delle quote azionarie __________ tra __________, in ragione del 55,55% (dicitura: __________) e __________, per il rimanente 44,45% (dicitura: __________; doc. 1-3 cartelletta A; IF __________, pag. 22, ad 9 e pag. 16 s. ad 6).

6.    Sulla scorta dei preliminari di vendita, il 23 novembre 1993 __________ vendeva a __________ le aree di sua proprietà ubicate in zona __________ ad un prezzo di 6 miliardi di lire (doc. 6, 8, T) e il 22 dicembre 1993, __________ vendeva i predetti fondi, nonché le opere già costruite e la progettazione esecutiva alla Innovazione __________ (che rappresentava __________; doc. 6, pag. 23, doc. 10 e Y, art. 2 in fine) per un prezzo di 27 miliardi di lire. Sempre tra la Innovazione __________ e __________ veniva in essere, in data 22 dicembre 1993, un contratto di appalto relativo alla costruzione del centro commerciale con una mercede per l’appaltatore pari a 24 miliardi di lire (doc. 11).

7.    Considerato come alla fine del 1993 i fondi necessari per costituire __________ fossero stati prelevati unicamente da conti intestati a __________, il 31 marzo 1994 __________ effettuava un conguaglio con i conti di __________ per un importo di DM 1'028'008 per capitale e DM 23'809 per interessi (v. promemoria 28.2.1994/12.5.1995 di cui al doc. 4, cartelletta A; IF __________, pag. 17, ad 6). Tale conguaglio avveniva sulla scorta della ripartizione delle quote societarie della __________ che __________, in base alle istruzioni di __________, riteneva corrispondessero al 55,55% per __________ e al 44,45% per __________ (doc. 1-3 cartelletta A). Nel frattempo, l’operazione immobiliare si è realizzata con un utile di circa 20 miliardi di lire (doc. 1 cartelletta A).

8.    Tra le parti è sorta una controversia in merito alla titolarità delle azioni __________: __________ sostiene di essere detentore di una quota pari al 55,55%, mentre __________ ne rivendica la totalità. Con petizione 6 dicembre 1996 __________ postulava che __________ venisse obbligato a restituirgli 227 azioni della __________, pari alla sua quota del 55,55% nel capitale azionario della predetta società. Con petizione 10 gennaio 1997, __________ interveniva in via principale nella lite, chiedendo che venisse accertata la sua integrale titolarità in punto alle azioni della __________, postulando nel contempo la reiezione della petizione incoata da __________ nei confronti di __________ e la restituzione di tutto il pacchetto __________.

       Secondo __________, in occasione della riunione del 4 ottobre 1993, egli solo avrebbe dato mandato a __________ di costituire la __________, la quale avrebbe acquistato fiduciariamente la __________ che a sua volta avrebbe effettuato l’operazione immobiliare con __________. Per fare ciò, __________ avrebbe appunto prelevato i fondi necessari dai conti di pertinenza __________. __________ non avrebbe più discusso dell’operazione con __________ e solo nel 1996 egli sarebbe stato informato dal fiduciario luganese che una quota pari al 55,55% dei fondi da lui investiti in __________ gli era stata rifusa mediante un prelevamento dai conti di __________. __________ motivava il proprio agire sostenendo di aver ricevuto istruzioni da __________, che egli riteneva agisse a nome di entrambi __________ e __________.

       Infatti, secondo __________ la costituzione di __________ sarebbe avvenuta per conto di entrambi, la loro partecipazione paritaria essendo stata prevista fin dall’inizio, e meglio già nell’ambito dell’incontro del 4 ottobre 1993 a __________ (ritenuto come la suddivisione delle azioni __________ nel rapporto 44,45%/55,55% garantiva una assoluta parità di interessi tra le parti in __________ poiché __________, tramite __________, disponeva anche del rimanente 10% delle azioni __________). Inoltre, tutta l’operazione era stata ideata e avviata da __________, società proprietaria delle aree edificande e detenuta da __________ e __________ in ragione di metà ciascuno. __________ avrebbe attinto dai fondi di pertinenza __________ soltanto perché gli stessi erano gli unici in quel momento disponibili (mentre i conti __________ erano vincolati). Infatti, successivamente, __________ aveva poi provveduto al necessario conguaglio. A mente di __________, __________ deteneva fiduciariamente il suo pacchetto azionario relativo a __________ in forza delle procure doc. B e C (prodotte dalla parte __________ nell’inc. OA.96.00853).

       __________ ha replicato che la presenza, peraltro non continuativa, di __________ alla riunione del 4.10.1993 sarebbe da ricondurre unicamente al ruolo da questi svolto quale dirigente della __________ (ma non come suo socio nell’operazione immobiliare). Inoltre, il fatto che alla fine tutte le azioni di __________ sarebbero state cedute a __________ dimostrerebbe che tutta l’operazione era da ricondurre a __________ stesso. Infine, egli non avrebbe mai impartito istruzioni – né a __________, né a __________ – nel senso di una compartecipazione paritaria con __________ in __________. L’operazione sarebbe stata effettuata nel solo interesse di __________ e quindi di __________ stesso. L’originaria interessenza di __________ sussisteva soltanto finché nell’operazione era coinvolta __________, ma era poi venuta a cadere a seguito della vendita dei fondi da parte di __________ a __________.

9.    Con l’accordo delle parti, le due procedure sono state congiunte per l’espletamento dell’istruttoria. Con giudizio 12 settembre 2001, il Pretore ha accolto la petizione presentata da __________, ordinando a __________ di consegnare a __________ l’intero pacchetto azionario della società lussemburghese. Il giudice di prima istanza ha stabilito che l’intera operazione non era da ricondurre a __________, bensì a __________, società detenuta interamente da __________. Anche le istruzioni ricevute da __________ in merito alla ripartizione delle quote __________ tra __________ e __________ erano state impartite a __________ da __________ e non da __________.

       Con l’allegato di appello, la parte __________ censura le valutazioni pretorili, sostenendo che il giudice di prima istanza non ha valutato la portata giuridica del mandato conferito da __________ a __________ quo alla rappresentazione e alla gestione della sua quota del 55,55% in __________ (doc. B prodotto da __________). Il Pretore avrebbe impostato la decisione in maniera metodologicamente errata poiché avrebbe analizzato unicamente la fonte del mandato conferito a __________ per costituire la __________, mentre avrebbe dovuto partire dal negozio giuridico più recente, ovvero il mandato professionale di cui sopra (doc. B) che costituirebbe la base per il riottenimento da parte di __________ della propria quota di pacchetto azionario. Il Pretore avrebbe inoltre ripartito in modo errato l’onere della prova in punto alle rispettive pretese di __________ e __________ sulle quote azionarie __________ (soprattutto vista la conclusione secondo la quale, fallita la prova di __________, automaticamente andava ammessa la titolarità di __________ sull’intero pacchetto azionario).

10.  Come pertinentemente evidenziato dal Pretore, al fine di determinare la titolarità del pacchetto azionario __________ è indispensabile stabilire se l’operazione immobiliare tra __________ e __________ è da ricondurre alla sola iniziativa di __________ – soggetto economicamente facente capo al solo __________, circostanza mai contestata da __________ – oppure se vi sono correlazioni con la precedente operazione tra __________ e __________, rispettivamente se la società di diritto lussemburghese __________ è stata costituita su mandato unico di __________ oppure congiuntamente con __________, procedendo altresì ad analizzare le istruzioni impartite a tale proposito a __________. La tesi dell’appellante secondo la quale il Pretore avrebbe dovuto utilizzare come base per la valutazione giuridica della richiesta di restituzione del 55,55% delle azioni __________ a __________ il “contratto di mandato professionale” riportato dal doc. B non può essere seguita (appello, pag. 8 ss.). Innanzitutto si rileva che __________ ha contestato la portata data da __________ al doc. B in quanto esso rappresenterebbe una semplice procura stilata nel corso del 1995 che conterrebbe solo istruzioni a valere in caso di morte di __________ in relazione a diritti patrimoniali relativi alla quota ideale di 55,55% in __________ (duplica __________, ad 9, pag. 4 e 5; risposta __________, punto 9, pag. 5). L’appellante non è stato in grado di concretizzare le sue affermazioni, contestate sia da __________ sia da __________, in merito alla portata obbligatoria del doc. B. Inoltre, se del caso, il doc. B esplicherebbe effetti unicamente tra __________ e __________, __________ non avendo partecipato alla conclusione di tale “contratto di mandato professionale”. L’appellante afferma inoltre che il doc. B rappresenterebbe un nuovo contratto che sostituirebbe senza riserve il precedente. Neppure questa tesi può essere seguita poiché __________ non ha partecipato alla costituzione del doc. B e quindi non vi sono coinvolte le stesse parti. In ogni caso, il doc. B non è atto a fondare alcun rapporto di proprietà da parte di __________ quo al 55,55% delle azioni __________.

       Peraltro, come si vedrà nei prossimi considerandi, la posizione di __________ è stata sconfessata da numerosi altri fatti e risultanze. Per stabilire la titolarità del pacchetto azionario __________ è quindi necessario analizzare globalmente la fattispecie, ossia sondare origine e evoluzione della operazione immobiliare in zona __________, nonché determinare il soggetto che ha conferito mandato a __________ di costituire la società lussemburghese __________.

11.  L’appellante sostiene che __________ avrebbe ricevuto mandato di costituire la __________ da entrambi __________ e __________, i quali avrebbero segnalato al fiduciario luganese, tramite il loro rappresentante __________, anche le loro quote di partecipazione nella predetta società. Dall’istruttoria e dalle audizioni testimoniali è invece emerso che la __________ è stata costituita da __________ il 28 ottobre 1993, dopo aver partecipato ai due incontri del 4 e del 21 ottobre 1993 durante i quali era stato deciso il modus operandi nell’ambito dell’operazione immobiliare.

       Alla riunione del 4.10.1993, __________ partecipò in modo discontinuo perché “aveva altre questioni” (testi __________, 25.11.1997, pag. 11 e __________, 25.11.1997, pag. 7). A tale riunione parteciparono, oltre a __________, __________, __________ e __________, quest’ultimo come esperto in materia fiscale e responsabile dell’intera operazione commerciale. Al successivo incontro del 21.10.1993 presero parte __________, __________ e __________; __________ invece non vi partecipò (teste __________, pag. 7). A seguito di questo secondo incontro, __________ ha confermato di aver redatto – su indicazione diretta di __________ – il manoscritto di cui al doc. 2 (cartelletta A; teste __________, pag. 7), dal quale non risulta alcuna ripartizione delle azioni __________ tra __________ e __________ .

       Dalle testimonianze e dai documenti agli atti si evince che in nessuno di questi due incontri si parlò di interessi personali. Al contrario, il teste __________ ha dichiarato che l’operazione avveniva “nell’interesse della __________. Non avevo motivo di ritenere che vi fossero interessi di persone fisiche nell’operazione. Qualora vi fossero state più persone coinvolte nell’operazione, nell’ipotesi di eventuali conflitti di interesse avrei consigliato la stipula di un contratto parasociale, ma come detto non percepivo l’esistenza di un siffatto problema” (teste __________, pag. 11). Questa circostanza è stata più volte ribadita da __________: “__________ mi fece presente [nel corso del 1996, ndr] che aveva una partecipazione personale in __________, evidentemente tramite __________, cosa che mi meravigliava non avendo mai avvertito l’esistenza di un conflitto di interesse tra due persone che ritenevo espressione dello stesso soggetto economico. Fin dall’inizio ho visto nascere e crescere l’operazione che ho sempre ritenuto essere della __________ ”. Lo stesso teste ha concluso che se gli fosse stata nota la partecipazione di __________ a __________ avrebbe “evidentemente consigliato di procedere diversamente” (un contratto parasociale non è mai stato stipulato; teste __________, pag. 14 s.).

       Ne discende che neppure con l’esperto chiamato a valutare l’intera operazione non è mai stato discusso di partecipazioni personali. Infatti, unica beneficiaria dell’operazione era __________ (testi __________, pag. 7, __________, pag. 11, 12 e 14: “Per quanto riguarda l’acquisto di __________ consigliai sin dall’inizio di farne acquistare una parte dalla __________, la quale avrebbe poi potuto acquisire gli utili dell’operazione acquistando il 90% delle azioni della lussemburghese e incorporando così la __________ ”). Tra l’altro, l’incarico a __________ era stato conferito da __________ (e non da __________ o da __________), alla quale egli aveva poi fatturato le sue prestazioni (teste __________, pag. 11 e 12. Anche a __________ il mandato era stato conferito da __________: teste __________, pag. 7).

       I testi __________ e __________ hanno inoltre dichiarato che __________ aveva partecipato alla riunione del 4.10.1993, peraltro in modo discontinuo, quale rappresentante di __________ (testi __________, pag. 11 s., __________, pag. 8; v. anche teste __________, 10.2.1998, pag. 2 e IF __________, pag. 18 ad 9.3). Infatti, __________ discuteva con __________ le strategie dell’operazione, mentre con __________ le “questioni operative, di carattere amministrativo e fiscale in quanto dirigente di __________ ” (teste __________, pag. 12 in fine). Ne discende quindi che __________, in tutte le discussioni avute con __________, non ha mai comunicato a quest’ultimo di avere una partecipazione personale in __________ (teste __________, pag. 14). Non vi sono pertanto motivi per accogliere la censura dell’appellante quando afferma che le valutazioni e le conclusioni di un esperto quale __________ sono mere “impressioni” e non hanno quindi rilevanza probatoria.

       Di conseguenza si può concludere, come legittimamente rilevato dal primo giudice, che __________ non era un soggetto economicamente indipendente, bensì faceva parte del gruppo __________, e quindi da ricondurre a __________. __________ infatti era stata inserita nell’operazione a scopi meramente fiscali – ossia per evitare a __________ di pagare il plusvalore degli utili immobiliari. Infatti __________ avrebbe poi acquisito gli utili dell’intera operazione acquistando il 90% delle azioni della __________ e incorporando di riflesso la stessa __________ (testi __________, pag. 11 e __________, pag. 7). Anche il teste __________ ha affermato che per lui __________ era una azienda che faceva parte del gruppo aziendale dell’arch. __________ (teste __________, pag. 4 e 5: “Dò per scontato che la __________ è un’azienda facente parte del gruppo e ciò sulla scorta delle informazioni che avevo avuto parlando con __________ e con __________ e altri all’interno dell’azienda”).

       Solo in data 9.11.1993, dopo l’avvenuta costituzione di __________, __________ trasmetteva a __________ ulteriori informazioni, dalle quali spiccavano le due quote azionarie in __________ pari al 55,55% per __________ e al 45,45% per __________.

       Dall’istruttoria è emerso che il manoscritto del 9.11.1993 (doc. 3 cartelletta A) è stato redatto da __________ su istruzioni esclusive di __________, rispettivamente, in parte, è stato allestito dallo stesso __________ (teste __________, pag. 9; IF __________, pag. 19, ad 11.1). __________ non ha partecipato alla redazione di tale documento e non era a conoscenza delle istruzioni date da __________ a __________, trasmesse poi a __________, circa la suddivisione delle azioni __________.

       __________ ha dichiarato: “Le due parti vengono fuori il 9.11.1993, data in cui però avevo già vincolato i fondi __________. Per questo motivo ho continuato ad attingere ai fondi __________. In un primo momento non avevo quindi motivo di attingere ai fondi __________, successivamente non potevo più farlo” (IF __________, pag. 17, ad 6; per costituire __________ ha attinto il capitale necessario unicamente da conti di pertinenza __________: DM 500'600.-- valuta 25.10.1993; doc. 4 edizione documenti __________).

       Ne consegue, ancora una volta, che prima di quella data non era stata stabilita alcuna partecipazione, tantomeno di __________, all’operazione (v. doc. 1-3 cartelletta A).

12.  Anche il teste __________, il quale era stato consulente e rappresentante per __________ nell’operazione immobiliare, ha sottolineato di aver trattato, nell’arco di circa tre anni, sempre e solo con l’architetto __________, come persona fisica. Soltanto al momento di formalizzare l’operazione la __________ trattò con __________ (v. teste __________, pag. 16).

       Il teste __________, dal 1993 amministratore di __________, ha evidenziato che __________ era l’ideatore dell’operazione, mentre con __________ aveva contatti poiché rappresentante di più alto grado della __________ e inoltre “fino al 9.7.1996 non ho mai avuto motivo di ritenere che le persone con le quali trattavo avessero un interesse personale nell’operazione” (teste __________, pag. 2). Di transenna si segnala che __________ ha testimoniato che il 19 novembre 1997 __________ gli aveva chiesto se si ricordava che lui era socio di __________, ma __________ aveva risposto che non glielo aveva mai detto (teste __________, pag. 4).

       Abbondanzialmente si rileva che la dicitura “clienti” sul promemoria di cui al doc. 1(cartelletta A) stava a indicare “che alla riunione hanno partecipato anche dei clienti, ritenuto che clienti è inteso in senso neutro, non singolare o plurale” (IF __________, pag. 14, ad 1). Da tale dicitura non è quindi possibile, come invece pretende l’appellante, dedurre una partecipazione personale di __________ al mandato di costituire la __________. __________ afferma invece che il mandato di costituire __________ gli era stato conferito dopo la riunione del 4.10.1993 (IF __________, pag. 20, ad 2: “Vista l’urgenza ho agito immediatamente, senza avere un mandato formale scritto. Ero infatti nell’ufficio di un cliente [singolare, ndr], con la presenza di due professionisti affermati, __________ e __________ [che avevano ricevuto mandato da __________, ndr] e la situazione imponeva di agire con urgenza”). L’istruttoria non ha permesso di stabilire che a __________ fosse stato conferito un mandato congiunto da parte di __________ e __________, rispettivamente che fin dall’inizio __________ dovesse prevedere una ripartizione delle azioni __________ tra i __________ e __________.

13.  Come giustamente rilevato dal Pretore, la convinzione di __________ di agire per entrambi __________ e __________, rispettivamente che quest’ultimo avesse una partecipazione in __________ pari al 55,55%, è emersa successivamente, e meglio il 9 novembre 1993 in base alle comunicazioni di __________ (doc. 3 cartelletta A; teste __________, pag. 7). La partecipazione personale di __________ in __________ in ragione del 55,55% è stata comunicata a __________ dallo stesso __________ (e non da __________, rispettivamente non congiuntamente a __________; teste __________, pag. 7, 8 e 9). __________ ha a sua volta comunicato tale circostanza a __________, il quale ha ritenuto che __________ agisse a nome di entrambi __________ e __________ (IF __________, pag. 18, ad 9.3).

       __________ non ha mai verificato di persona, come del resto neppure lo stesso __________, questa circostanza con __________ (teste __________, pag. 7, 8 e 9; IF __________, pag. 18, ad 9.2). __________ ha addirittura pensato che “in questo caso”, oltre che rappresentare __________, __________ agisse anche per sé stesso. Inoltre afferma __________: “da quanto mi diceva il dottor __________ mi sembrava che l’arch. __________ fosse edotto della situazione, ritenuto che io non ho verificato la situazione” (teste __________, pag. 8).

       Di conseguenza, __________ ha provveduto ad effettuare i conguagli tra i conti __________ e __________ per rapporto alle quote __________ che egli riteneva fossero – in base alle dichiarazioni di __________ – del 55,55% per __________ e del 44,45% per __________ (IF __________, pag. 15 ad 3.3 e pag. 16 ad 6).

       Dall’istruttoria emerge però che fino alla primavera del 1996 __________ non è mai stato informato della pretesa partecipazione personale di __________ in __________ (teste __________, pag. 8; IF __________, pag. 18, ad 9.3). Quindi, quando __________ parlò per la prima volta di questo fatto a __________ questi si mostrò sorpreso “riservandosi di avere ulteriori precisazioni e rendiconti anche con __________ ” (IF __________, pag. 21, ad 5).

14.  L’appellante fonda la propria partecipazione paritaria principalmente sul fatto che egli era socio in __________ in ragione del 50% e che la stessa società era la fonte dell’operazione immobiliare. Invece, come correttamente rilevato dal Pretore, l’operazione venuta in essere tra __________ e __________ era del tutto diversa rispetto a quanto previsto inizialmente tra __________ e __________.

       Dall’istruttoria è emerso infatti che gli studi delle varianti pianificatorie riguardanti accessi e svincoli del centro commerciale in ossequio alle nuove direttive pianificatorie imposte dal Comune di __________ erano stati eseguiti da __________ (v. teste __________, pag. 16). Questo fatto è stato ammesso anche dalla parte __________ che ha però sostenuto che tali studi non implicavano una mole di lavoro rilevante (appello, pag. 31, ad 32.16.8). Le modifiche al progetto elaborate da __________ tramite __________ hanno permesso, fatto anche questo ammesso da __________, l’ottenimento della licenza edilizia e la realizzazione dell’intera operazione immobilare (IF __________, ad 8.3 e 8.4, pag. 9; teste __________, pag. 16). Tra l’altro, lo stesso __________ partecipò anche a vari incontri con le autorità (doc. P).

       Le notevoli differenze tra i progetti del 1989 e del 1993 emergono dal doc. S (foglio 3): __________ ha infatti apportato modifiche rilevanti non solo in merito alle problematiche viarie, ma anche alle superfici sfruttabili, alle volumetrie di tutti i piani e al numero di parcheggi (per le due ultime voci si rileva quasi un raddoppio dei valori). Tra l’altro, i dati riportati dal doc. S coincidono con quanto riportato dal doc. 6 prodotto da __________.

       A questo proposito si richiama anche la deposizione del teste __________, il quale ha dichiarato che il nuovo progetto avallato dalle autorità era stato allestito da __________ e che l’iter  “dell’operazione è stato tortuoso ed è durato circa 3 anni durante i quali sono state apportate innumerevoli modifiche ai progetti, dettate da problemi di carattere viario nonché da problemi della __________ medesima, e non da ultimo per questioni relative alla pubblica amministrazione. Durante tutto l’iter ho sempre trattato con l’arch. __________. Con il dottor __________ ho avuto contatti solo quando si è trattato di formalizzare l’operazione mettendola su carta … L’arch. __________ studiò quindi lo svincolo, di cui è poi stata realizzata solo una bretella, studio che ha ottenuto l’approvazione dell’autorità pubblica, e che ha permesso alla fine, risolto il problema della viabilità, l’autorizzazione per la costruzione del centro commerciale, premessa per la conclusione del contratto” (teste __________, pag. 16 e 17). D’altro canto, il teste __________, che si è occupato della vicenda __________ /__________ quando era emersa la nuova impostazione dei piani da parte del comune, ha affermato che il progetto di __________ non poteva essere comunque accolto perché contrario alle nuove direttive pianificatorie (teste __________, pag. 5 e 6).

       Ne discende che __________ non si è limitato, come asserisce l'appellante, a progettare “una semplice bretella” e a seguire “pedissequamente le linee generali di costruzione di ogni complesso realizzato da o per __________ ” (appello, pag. 31), ma ha concepito un nuovo progetto completamente diverso da quello previsto inizialmente da __________. Questo nuovo progetto ha rappresentato la base per la realizzazione dell’immobile e dell’intera operazione commerciale ideata da __________ e __________. Non può quindi essere riconosciuta la posizione dell’appellante quando afferma che __________, tramite __________, ha comunque ricevuto un lucroso appalto del valore di 23/25 miliardi di lire e che in tal modo __________ sarebbe stato “ampiamente ripagato" per i suoi ulteriori lavori pianificatori della zona (appello, pag. 31, pto 32.12.8).

15.  Un altro elemento che porta a negare una correlazione tra quanto svolto da __________ e l’operazione commerciale e immobiliare venuta in essere attorno a __________ è il fatto che il 23 novembre 1993, sulla scorta dei preliminari di vendita del luglio 1993, __________ aveva venduto i terreni in zona __________ a __________ per un prezzo di 6 miliardi di lire (doc. 6, 8, T). In tal modo __________ era definitivamente subentrata __________, la quale aveva poi venduto i fondi alla __________ (doc. 6, 10, Y; tra l’altro, il precedente accordo venuto in essere il 22 maggio 1990 tra __________ e __________ era stato annullato: doc. V, 7 e 3).

       L’appellante è malvenuto quando afferma che il prezzo di 6 miliardi non corrispondeva all’effettivo valore dell’area da edificare e che con il negozio giuridico del novembre 1993 la __________ non veniva tacitata.

       In primo luogo __________, in qualità di sindaco di __________ ha dichiarato che il valore ottenuto dalla vendita delle aree in zona __________ a __________ per 6 miliardi di lire era soddisfacente “considerato che l’alea della controversia è stata posta a carico dell’acquirente” e nonostante l’avverarsi di una congiuntura estremamente negativa che aveva “contemporaneamente interessato tutti i comparti dell’industria” (verbale 21.5.1994 al bilancio 31.12.1993: doc. Z; doc. AA).

       In secondo luogo, dall’istruttoria non è emerso che il valore del terreno in zona __________ fosse di 27 miliardi di lire (che già non avrebbe senso per rapporto ai costi preventivati per l’edificazione dell’immobile pari a 24 miliardi di lire).

       Dagli atti si rileva che il prezzo complessivo della compravendita tra __________ e __________ è stato di 51 miliardi di lire. Il teste __________ ha dichiarato che le parti non avevano effettuato una distinzione tra il valore del terreno e il valore dell’immobile (teste __________, pag. 17). Il predetto teste ha d’altro canto indicato come per principio il valore del terreno non doveva avere un’incidenza maggiore del 20% sul prezzo complessivo (teste __________, pag. 17 e 18). Di conseguenza, come asserito nel verbale di cui al doc. Z dal sindaco di __________ __________, il prezzo di 6 miliardi di lire è senz’altro “soddisfacente”.

       In ogni caso, __________ non avrebbe potuto portare in avanti le modifiche progettuali eseguite da __________ tramite la sua società __________ poiché non disponeva né di una struttura organizzativa, né di dipendenti (IF __________, pag. 11, ad 10). Infatti tutti gli studi pianificatori sono stati eseguiti da __________ anche perché __________ si limitava all’attività di compravendita immobiliare.

       Infine, si osserva che, al contrario di quanto pretende l’appellante, quando venne discussa la strategia da adottare nell’intera operazione immobiliare, vale a dire nell’ottobre 1993, __________ aveva già promesso in vendita a __________ le aree in zona __________ (13.7.1993; doc. T e 7, pag. 2 lett. e) e il 15 luglio 1993, anche __________ e __________ avevano provveduto a stipulare un contratto preliminare di compravendita del complesso commerciale (doc. U, 6, 7).

       Alla luce di quanto esposto si deve concludere che __________, rispettivamente __________, erano stati integralmente tacitati per mezzo della vendita dei fondi a __________. D’altronde l’appellante ha ammesso tale circostanza, ovvero che __________ “dal 1993 aveva cessato di avere un legame con l’operazione __________ ” (appello, pag. 23, 32.15.12).

16.  Dall’istruttoria è altresì emerso che il contratto d’appalto di cui al doc. 5 è stato redatto successivamente alla data indicata (13 luglio 1993) ed è stato sottoscritto per __________ dall’architetto __________. L’iniziativa di redigere il predetto contratto è da ricondurre a __________, il quale chiese a __________ di sottoscriverlo imitando la firma di __________ (doc. CC, doc. SS, pag. 1 e 2; testi __________, 25.11.1997, pag. 2 e __________, pag. 4). __________ ha confermato tale circostanza nell’ambito della sua audizione testimoniale e nel suo allegato 19 ottobre 1998 al Ministero pubblico (doc. NN; v. teste __________ e IF __________). Dai doc. DD ed EE si rileva che il contratto di appalto, datato 13 luglio 1993, è stato creato il 15 settembre 1993 indicando un importo di appalto di 23 miliardi di lire, ed è poi stato modificato 16 novembre 1993 con un importo di appalto di 20 miliardi di lire (v. doc. FF e OO; testi __________, 25.11.1997, pag. 2, __________, pag. 4 e __________, pag. 6). Si rileva che le risultanze istruttorie sono in netto contrasto con quanto affermato da __________ negli allegati scritti in merito al prezzo e alle circostanze dell’allestimento del contratto di cui al doc. 5 (risposta 20.3.1997, pag. 6 e 7; duplica, pag. 11 e 12).

       Dalle testimonianze __________ e __________ si rileva che anche in questo caso __________ non era stato informato di tale contratto (testi __________, pag. 3 e __________, pag. 4). __________ ha inoltre dichiarato: “Mi ricordo che il secondo (__________) si opponeva che __________ versasse a __________ delle somme di denaro sostenendo che il corrispettivo previsto dal contratto d’appalto già era stato interamente versato. L’arch. __________ sosteneva che non c’era contratto d’appalto. Il dottor __________ chiamò allora la signora __________ … e le fece portare il contratto. L’arch. __________ disse di non averlo firmato e lo buttò sul tavolo” (teste __________, pag. 8).

       Come giustamente evidenziato dal Pretore, visto che alla fine di tutta l’operazione commerciale __________ avrebbe dovuto acquistare il 90% delle azioni __________ tramite __________, una parte dell’utile ricavato da __________ (e quindi da __________) sarebbe rientrata appunto in __________. È chiaro che __________, qualora avesse detenuto una parte del pacchetto azionario di __________ avrebbe beneficiato di questo utile in ragione del 55,55%. __________ allestì il contratto di appalto tra __________ e __________ e lo fece firmare da __________ imitando la firma di __________, provvedendo però a diminuire la mercede a favore di __________ da 23 a 20 milioni. In questo modo l’utile di __________ era maggiore e di riflesso anche il valore della partecipazione di __________ in __________ tramite __________ aumentava.

17.  Al contrario di quanto preteso dall’appellante, si osserva altresì che la suddivisione del pacchetto azionario in ragione del 55,55% per __________ e del 44,45% per __________ non garantisce una partecipazione paritetica dei due soggetti in seno a __________. Infatti, in tal modo, __________ avrebbe controllato __________ quale azionista di maggioranza e a sua volta __________ avrebbe controllato, quale detentrice del 90% delle azioni – contro il 10% di __________ – anche __________. È chiaro che questo non rientrava né nelle intenzioni di __________ né in quelle di __________. __________ ha infatti dichiarato che seguendo la tesi di __________ sarebbe emersa una posizione maggioritaria del detentore del 55,55% poiché “se una parte detenesse la maggioranza delle azioni della società lussemburghese, controllerebbe automaticamente la società italiana partecipata [__________, ndr] e questo fatto non potrebbe essere riequilibrato tramite la società fiduciaria italiana che deteneva il rimanente 10% [di __________, ossia __________, ndr] ” (IF __________, pag. 21, ad 5).

18.  L’appellante sostiene inoltre, a torto, che il Pretore non avrebbe valutato correttamente le testimonianze __________, __________ e __________. Per quanto concerne la testimonianza di __________ si rileva che la stessa non è esattamente situabile nel tempo, è imprecisa poiché non riporta il tipo di operazione che egli in qualità di mandatario avrebbe dovuto svolgere (in particolare non si parla di alcuna variante con una società sanmarinese). In ogni caso, lo stesso __________ avrebbe distrutto ogni documentazione relativa al predetto mandato su indicazione di __________ – ma non di __________ (teste __________, 7.4.1998, pag. 1). __________ inoltre ha contestato di aver rilasciato un mandato fiduciario a favore di __________ e la stessa società ha attestato che nella propria documentazione non risultano mandati fiduciari a nome di __________ (doc. LL e MM). Non è quindi provata l’asserita partecipazione da parte di __________ alla valutazione di altre vie percorribili (come la costituzione di una società sanmarinese) che secondo l’appellante proverebbe un suo interesse personale nell’operazione commerciale e quindi in __________. Per quanto concerne il teste __________ si rileva che egli aveva ricevuto mandato di patrocinio da __________ e __________ quali soci __________ nella vertenza avuta nel 1992 con __________ (doc. 4, O; v. testi __________, pag. 16 e __________, pag. 5). Ne discende che egli nulla poteva dire su fatti percepiti in prima persona su __________. Infine, pure la testimonianza __________ non ha portata probatoria poiché questi ha affermato che fino al 1996 non aveva sentito parlare di __________ (teste __________, pag. 7). Lo stesso teste non ha quindi riportato fatti percepiti personalmente e quindi la sua testimonianza è inconferente (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 e 2 ad art. 237 CPC). Di conseguenza il Pretore ha valutato correttamente la portata delle predette audizioni testimoniali.

       Alla luce di quanto esposto, le tesi di __________ non trovano seguito e pertanto la pretesa di restituzione del 55,55% delle azioni di __________ risulta infondata. L’appello deve essere respinto. Spese e ripetibili seguono la soccombenza.

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   L’appello 2 ottobre 2001 di __________ è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                               fr.   9’900.-b) spese                                                                 fr.      100.-totale                                                                       fr. 10’000.-sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata la somma di fr. 20'000.-- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La segretaria

12.2001.163 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.07.2002 12.2001.163 — Swissrulings