Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.01.2003 12.2001.160

20. Januar 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,859 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2001.00160

Lugano 20 gennaio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretaria:

Zanetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.1998.00651 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 17 settembre 1998 da

__________ rappr. dallo Studio legale __________  

  contro  

__________ rappr. dall’avv. __________  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 29'045.50 a titolo di risarcimento di danno, protestando spese e ripetibili;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 7 settembre 2001, ha integralmente respinto accogliendo invece la domanda riconvenzionale volta ad ottenere dall’attrice il pagamento della somma di fr. 2'045.50;

appellante l’attrice che con memoriale 1. ottobre 2001 chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di accogliere la propria petizione e di respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta, con osservazioni 8 novembre 2001, postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e documenti prodotti;

ritenuto in fatto

                                           A.   Qualche mese dopo l’acquisto del fondo part. n. __________ RFP di __________, avvenuto il 16 ottobre 1996, l’attrice affidava all’architetto __________ l’incarico di progettare e di dirigere i lavori per la costruzione sul predetto mappale di una casa unifamigliare. Nelle intenzioni della committente, il costo dell’edificazione non avrebbe dovuto superare la cifra di fr. 600'000.--, importo effettivamente indicato dalla convenuta quale base determinante per il calcolo dell’onorario nel contratto di prestazioni di architetto (doc. B). Il 17 giugno 1997 il Municipio di __________ concedeva la licenza edilizia. Il successivo 11 luglio 1997, l’architetto allestiva un preventivo generale dell’opera per un importo globale di fr. 1'230'000.-- (doc. D). A seguito della richiesta di chiarimenti formulata dalla committente e del suo stupore per la lievitazione del preventivo, il rapporto tra le parti si interrompeva e l’architetto domandava il pagamento dell’onorario a saldo pari a fr. 2'045.50 (mentre un acconto di fr. 20'000.-- era già stato versato il 29 aprile 1997; doc. B). Il progetto allestito dalla convenuta non veniva accettato dall'attrice, la quale si rivolgeva a terzi per una sua rielaborazione in un’ottica più economica.

B.   Con petizione 16 settembre 1998 l’attrice rimproverava a __________ di avere crassamente disatteso ai suoi obblighi di fedele e diligente esecuzione dell’incarico, a causa del mancato rispetto dei limiti di costo indicati dalla committente. Per questo motivo, a mente dell’attrice, il progetto realizzato da __________ sarebbe stato del tutto inattuabile. __________ postulava quindi la condanna della convenuta alla rifusione di tutti i costi sopportati in vista di quel progetto che non ha potuto trovare attuazione (costi di progettazione dell’architetto, dei sanitari, del rifugio della protezione civile, costi di modinatura, tassa di concessione della licenza edilizia e spese di consulenza giuridica) per la somma complessiva di fr. 29'045.50.

C.   Con risposta 7 gennaio 1999 la convenuta si è opposta alla petizione, argomentando che il costo di costruzione di

       fr. 600'000.--, di cui si era parlato al momento del conferimento del mandato, era puramente indicativo.

       La lievitazione dei costi della costruzione era da ricondurre unicamente alle continue, nuove e costose richieste di modifica del progetto formulate da __________; a seguito di ciò, l’architetto aveva provveduto ad allestire ben cinque progetti preliminari (doc. 2–6).

       La prova che l’importo di fr. 600'000.-- non rappresentava un imperativo o una condizione sarebbe costituta dal fatto che già la domanda di costruzione datata 11 marzo 1997, allestita prima che fossero note le offerte degli artigiani e firmata dalla stessa attrice, prevedeva un costo dell’opera pari a fr. 870'000.--.

       Inoltre, secondo la convenuta, il preventivo generale di massima (doc. D) si limitava unicamente a riassumere i costi risultanti dalle offerte e dai capitolati compilati dalle diverse ditte: i costi ivi indicati sarebbero stati certamente ridotti dopo le necessarie riunioni e discussioni tra le parti interessate.

La convenuta rilevava infine che la committente non solo non avrebbe subito alcun danno, ma al contrario avrebbe beneficiato del suo progetto, in quanto esso avrebbe funto da base per le successive modifiche operate da terzi in una ottica più economica.

A titolo riconvenzionale la convenuta postulava pertanto la condanna della committente al pagamento del saldo della sua nota di onorario (fr. 2'045.50).

D.      Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha respinto la petizione della committente e accolto la domanda riconvenzione dell’architetto. A mente del primo Giudice, la lievitazione dei costi preventivati sarebbe la conseguenza dei desiderata espressi dalla committente nel corso della progettazione. All’architetto non poteva essere rimproverata una carente informazione della committente, ritenuto che questo era appunto lo scopo del preventivo generale presentato l’11 luglio 1997. Revocando il mandato, la committente ha negato all’architetto la possibilità di consigliare e indicare quegli accorgimenti che avrebbero permesso l’edificazione ad un costo analogo a quello inizialmente prospettato. La costruzione dell’edificio è invece stata affidata a terzi, i quali hanno rielaborato il progetto della convenuta. La committente non avrebbe dunque subito alcun danno riconducibile ad una carente esecuzione del mandato da parte dell’architetto. Per questi motivi, a mente del Pretore, l’attrice è tenuta a saldare l’onorario per le prestazioni svolte fino alla revoca del mandato.

E.   Con appello 1. ottobre 2001, l’attrice censura il giudizio pretorile, adducendo che l’architetto ha violato il proprio dovere di diligente esecuzione del mandato in quanto, pur essendo stato incaricato di progettare un'opera con un determinato costo, ne ha progettata una con un costo molto superiore. L’architetto avrebbe dovuto in particolare avvertire la committente che le varianti richieste avrebbero fatto lievitare i costi al punto da giungere ad una progettazione del tutto inservibile nel contesto di una disponibilità pecuniaria limitata. Secondo l’appellante, il carente adempimento del mandato da parte dell’architetto comporta la perdita del suo diritto alla mercede e il risarcimento dei danni causati a seguito del suo operato.

       Delle osservazioni all’appello della parte convenuta si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

considerato in diritto

1.    Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il contratto di architetto è un negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere generalizzato oltre misura, dato che l’esito risulta differente a seconda delle prestazioni confidate in concreto all’architetto (DTF 114 II 56; Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. ed., Friborgo 1995, n. 28 ss.).

       Alcune prestazioni, quali l’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo, sono assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 109 II 465 e 114 II 56; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 49-52; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht BT, 5. ed., Berna 1999, pag. 261; Weber, Obligationenrecht I, 2. ed., Basilea/ Francoforte s.M. 1996, n. 31 ad art. 394 CO).

       Altre prestazioni, come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori, sono sottoposte alle norme del mandato (Zindel/Pulver, Obligationenrecht I, 2. ed., Basilea/Francoforte s.M. 1996, n. 17 ad art. 363 CO con ulteriori riferimenti).

       Se, per contro, il contratto prevede per l’architetto l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la direzione dei lavori, ci si trova confrontati con un cosiddetto “Gesamt-vertrag”, configurazione giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (Honsell, op. cit., pag. 261; Weber, op. cit., n. 31 ad art. 394 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 17 ad art. 363 CO).

       La dottrina più recente, per motivi di praticabilità e in considerazione del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto e il committente, ritiene invece che in questo caso sia giustificato applicare nella loro globalità le norme relative al mandato (Gauch/Tercier, op. cit., n. 39 ss.; II CCA 9 aprile 2002 in re R.M./T. SA, 2 giugno 1998 in re E.Q. e E.B./Z.P., 11 marzo 1998 in re R./F.).

       In particolare queste norme trovano applicazione anche per quanto riguarda la responsabilità dell’architetto per il superamento dei costi di costruzione (DTF 122 III 64; II CCA 9 aprile 2002 in re R.M./T. SA, Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in: Das Architektenrecht, 3. ed., Friborgo 1995, n. 743). Presupposti sostanziali ne sono, oltre al superamento del preventivo nelle sue diverse forme - e quindi anche in quella del superamento di un limite massimo di costi (Schumacher, op. cit.. n. 737), che può costituire inadempimento del contratto da parte dell’architetto - un pregiudizio del mandante definito come danno alla fiducia (“Vertrauensschaden”), ossia dipendente dall’affidabilità attribuibile dal mandante all’informazione fornitagli dall’architetto sui costi della costruzione (DTF 122 III 64; Schumacher, op. cit., n. 764 e 765), rispettivamente l’esistenza di un nesso adeguato di causalità tra il danno e la cattiva esecuzione del mandato.

2.    Nel caso concreto, è pacifico che tra le parti è venuto in essere un contratto di mandato ai sensi degli art. 394 ss. CO. Infatti, l’architetto si obbligava nei confronti dell’altra parte a eseguire la progettazione e a occuparsi della direzione dei lavori relativi ad un immobile da edificarsi su di un fondo di proprietà di __________ a __________.

       Per le prestazioni svolte, l’architetto ha allestito una nota di onorario di complessivi fr. 22'045.50, utilizzando come base di calcolo per la sua retribuzione l’importo di fr. 600'000.-- (corrispondente al costo finale dell’opera; doc. E).

       Nella vertenza in disamina è innanzitutto indispensabile stabilire se l’importo di fr. 600'000.-- fosse da intendere come limite massimo stabilito dalla mandante per i costi di edificazione - limite al quale l’architetto doveva imperativamente attenersi - e, in caso affermativo, se  superando tale limite l’architetto sia venuto meno ai propri doveri di fedeltà e diligenza nei confronti della committente, rispettivamente se quest’ultima ha subito un danno a causa dell’agire dell’architetto.

3.    Dagli atti di causa risulta accertato che l’attrice contava di edificare la propria casa a __________ entro una spesa massima di fr. 600'000.-- (verbali audizione teste __________, 10.06.1999, pag. 2, teste __________, pag. 3 e teste __________, pag. 4 e 5). L’architetto era a conoscenza di questa intenzione (v. verbale audizione teste __________, 10.6.1999, pag. 4, ultimo paragrafo e pag. 5), poiché aveva altresì affermato che “per rimanere nell’importo stabilito, ovvero fr. 600'000.-- per l’edificazione, occorreva rifornirsi in Italia” (v. verbale audizione teste __________, 10.6.1999, pag. 5). D’altro canto, nei diversi incontri tra le parti non si era mai parlato di edificare la casa della qui appellante a prezzi superiori (v. verbale audizione teste __________, 10.6.1999, pag. 5).

       Inoltre, il contratto per le prestazioni di architetto del 23 aprile 1997 (doc. B) prevedeva quale base determinante per il calcolo dell’onorario il costo massimo previsto per l’opera, stimato in fr. 600'000.-- circa (del resto, anche per il conteggio finale dell’onorario l’architetto si è basato sul tale importo; doc. E).

Per quanto concerne invece l’importo di fr. 870'000.-- quale costo complessivo dell’opera riportato sulla domanda di costruzione (v. doc. richiamati dal Comune di __________, sub I a, b, c), da un lato, dall’istruttoria è emerso che al momento della sottoscrizione da parte di __________ della richiesta di rilascio della licenza edilizia “né l’attrice, né la convenuta, in quella riunione, hanno parlato di cifre superiori a fr. 600'000.--“ (v. verbale audizione teste __________, pag. 5). Quindi non è dato di sapere se effettivamente la committen-te fosse stata o meno a conoscenza dell’aumento delle spese di costruzione da fr. 600'000.-- a fr. 870'000.--. Dall’altro, viene smentita la tesi dell’appellata, la quale sostiene che la lievitazione dei costi di costruzione fino a

                          fr. 1'230'000.-- sarebbe dovuta alle continue richieste di modifica al progetto formulate da __________ (per questa ragione l’architetto avrebbe quindi allestito cinque progetti preliminari). Infatti, dalla documentazione agli atti si rileva che la domanda di costruzione presentata dall’architetto contemplava già tutti i differenti desiderata formulati da __________. La successiva lievitazione dei costi fino a

                          fr. 1'230'000.-- non poteva quindi essere dovuta alle richieste già contemplate nella domanda di licenza edilizia. Pertanto la censura formulata dall’appellata non può essere accolta (doc. richiamati dal Comune di __________, sub I a, b, c). Inoltre, come si vedrà in seguito, la predetta questione non è rilevante in quanto il preventivo allestito dall’architetto per complessivi fr. 1'230'000.-supera già di primo acchito in maniera notevole entrambi gli importi di

fr. 600'000.-- (del 105%) e di fr. 870'000.-- (del 41,3%). Del resto, siccome la committente era poco edotta in materia di costruzione, in ogni caso l’architetto era obbligato a informa-re __________ dell’incidenza sul prezzo delle modifiche da questa richieste (Schumacher, op. cit., n. 753).

Si rileva infine che anche il nuovo progetto fatto rielaborare all’impresa di costruzione __________ di __________ rientra nei limiti di costo di fr. 600'000.-- (v. doc. richiamati dal Comune di __________, sub I a, b, c; v. perizia 5.7.2000, risposte ai quesiti peritali 1 - 3, pag. 3; verbale teste __________, pag. 5).

Alla luce di quanto esposto, ne discende che il limite fissato dalla mandante era da considerarsi vincolante per l’architetto. Nonostante queste chiare e precise indicazioni, l’architetto ha allestito un progetto che prevedeva un costo finale dell’opera pari a fr. 1'230'000.--. A causa del superamento del limite di costi fissato dall’appellante, quest’ultima stimava il progetto siccome inutilizzabile e quindi recedeva dal contratto.

4.    In base ai combinati art. 398 cpv. 1 e 321e CO, la responsabilità del mandatario si ricollega al regime generale della responsabilità contrattuale (art. 97 ss. CO). Come già accennato, il mandante deve dimostrare l’esistenza di una violazione contrattuale, di un danno e di un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il danno, mentre il mandatario può liberarsi dalla responsabilità provando che nessuna colpa gli è imputabile (Tercier, Les contrats spéciaux, 2. ed., Zurigo 1995, n. 4074 ss.; Wiegand Basler Kommentar, 2. ed., Basilea/ Francoforte s.M. 1996, n. 5 ss. e 61 ss. ad art. 97 CO; Weber, Basler Kommentar, 2. ed., Basilea/Francoforte s.M. 1996, n. 32 ad art. 398 CO; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht AT, Berna 1998, n. 67.05 e 68.07). Nell’ambito di una violazione dell’art. 97 CO, il creditore ha il diritto di ottenere il risarcimento dell’interesse positivo, ossia egli deve essere posto di nuovo nella situazione come se il contratto fosse stato adempiuto correttamente. Così non solo deve essere tenuto in considerazione il minor valore della prestazione effettuata, ma anche eventuali ulteriori danni conseguenti al manchevole operato del mandante (Schwenzer, op. cit., n. 14.29, 64.22 e 68.06; Wiegand, op. cit., n. 46 e 53 ss. ad art. 97 CO; Weber, op. cit., n. 30 ad art. 398 CO).

5.        Sulla base dell’art. 398 cpv. 2 CO, il mandatario è responsabile nei confronti del mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli. Il mandante opera in modo manchevole quando viola un obbligo di natura principale o secondaria derivante dal contratto, oppure quando non fa prova della necessaria diligenza. Si riscontra in particolare una violazione dell’obbligo di diligente esecuzione del mandato quando il mandatario non adempie i propri obblighi di informazione o non segue le direttive impartite (art. 397 CO), oppure nel caso non siano anteposti ai propri gli interessi del mandante (Fellmann, Berner Kommentar, Berna 1992, n. 373 e 374 ad art. 398 CO; Weber, op. cit., n. 8, 9 e 27 ad art. 398 CO e n. 10 ad art. 397 CO; Schwenzer, op. cit., n. 67.05 ss; Werro, Le mandat et ses effets, Friborgo 1993, n. 503 ss.). Per quanto riguarda direttive e istruzioni, di principio le stesse devono essere seguite dal mandatario con precisione; in caso contrario, nel comportamento del mandatario si riscontrano gli estremi della violazione contrattuale e quindi egli è tenuto a risarcire il danno (Weber, op. cit., n. 10 ad art. 397 CO; DTF 107 II 244). Nel caso in esame non si vedono motivi per l’architetto di discostarsi dalla chiara istruzione del mandante riguardo al costo massimo della costruzione pari a fr. 600'000.-- (Fellmann, op. cit., n. 127 ad art. 397 CO). Questa somma, al contrario di quanto asserito dalla parte appellata, rappresentava una condizione fondamentale alla quale l’architetto doveva imperativamente attenersi.

Già per questo motivo, l’architetto ha violato un proprio preciso obbligo derivante dal contratto. Del resto, la valutazione del preventivo di spesa, segnatamente nel caso sia stato pattuito un limite massimo di spesa, è uno dei compiti specifici dell’attività professionale dell’architetto (Schumacher, op. cit., n. 441; Schumacher, Haftung, in: recht 3/1994, pag. 126 ss.; DTF 122 III 64 e 119 II 251; II CCA 9 aprile 2002 in re R.M./T. SA con ulteriori riferimenti).

Inoltre, il mandatario deve informare il mandante in merito a tutte le circostanze rilevanti per l’adempimento del contratto; in caso contrario si concretizza una violazione contrattuale (Derendinger, Die Nicht- und die nichtrichtige Erfüllung des einfachen Auftrages, tesi Friborgo 1988, pag. 57 ss.

Dall’istruttoria è emerso che l’architetto non ha mai avvertito la mandante che il preventivo delle spese per i lavori avrebbe raggiunto la cifra totale di fr. 1'230'000.-- (ossia il doppio rispetto a fr. 600'000.-- e il 41,3% rispetto alla cifra di

                          fr. 870'000.-- riportata dalla prima domanda di costruzione).

       L’appellata sostiene inoltre che l’edificazione avrebbe potuto avvenire anche per un costo pari a fr. 600'000.--, se solo __________, invece di revocare il mandato, avesse discusso con l'architetto quo al tipo di materiale, di fornitura e a eventuali modifiche della volumetria. Tale censura è infondata in quanto, ancora una volta, l’obbligo di informazione che incombe al mandatario, il quale dispone di conoscenze specifiche nel campo professionale in cui opera, obbligava l’architetto a informare sua sponte e per tempo la committente, se del caso anche anticipando i bisogni di quest’ultima (Schumacher, Haftung, in: recht 3/1994, pag. 126 ss.). Agli atti invece non vi è traccia alcuna di una tale iniziativa dell’architetto e quindi, ancora una volta, nel suo comportamento si ravvede una violazione del contratto. Non si vede del resto il motivo perché tale iniziativa doveva incombere alla mandante, la quale non disponeva di competenze in materia di architettura o ingegneria.

6.    Vista la grave violazione da parte dell’architetto dei propri doveri contrattuali, si giustifica senz’altro la riduzione del 40% dell’onorario di complessivi fr. 22'045.50 (doc. E). Infatti, la riduzione dell’onorario del professionista è riconosciuta in presenza di negligenze rilevanti e nel caso di errore nel calcolo dei costi; la riduzione viene attuata in base al principio dell’equivalenza, ossia tenuto conto del valore e dell’utilizzabilità di quanto svolto (Schumacher, op. cit., n. 603; Fellmann, Berner Kommentar, Berna 1992, n. 498 e 502 ss. ad art. 394 CO; Weber, op. cit., n. 43 ad art. 394 CO; II CCA 9 aprile 2002 in re R.M./T. SA). Al contrario di quanto affermato dall’appellante, la manchevole esecuzione del mandato non fa quindi decadere il diritto all’onorario del mandante.

       Dalla perizia giudiziaria è emerso che i piani allestiti dalla appellata sono stati utilizzati come base per la nuova domanda di costruzione formulata per l’appellante dalla impresa di costruzione __________ di __________. I piani allestiti dall’impresa mostrano una similitudine di tipo medio rispetto a quelli di __________ (v. perizia 5.7.2000, risposta al quesito peritale 2, pag. 3). Lo stesso perito definisce evidente la similitudine tra i piani di progetto allestiti dalla convenuta e quelli successivamente elaborati dall’impresa per conto di __________, che in buona sostanza rappresentano una semplificazione del disegno originale con riduzione della volumetria e conseguentemente dei costi di costruzione (v. perizia 5.7.2000, risposta al quesito peritale 1, pag. 3; v. anche documentazione richiamata dal Municipio di __________, sub I a, b, c). È quindi a torto che la parte appellata sostiene che il progetto della convenuta era per lei del tutto inutilizzabile e pertanto non meritevole di retribuzione.

       Di conseguenza, viste tutte le circostanze, l’onorario ridotto che l’appellante deve corrispondere all’architetto ammonta a fr. 13'227.30 invece di fr. 22'045.50.

7.    Accanto alla riduzione del suo onorario, il mandatario può essere tenuto a risarcire al mandante il danno cagionato dal suo comportamento nello svolgimento del mandato (interesse positivo; Schumacher, op. cit., n. 608 ss. e 767 ss.; DTF 122 III 64; II CCA 9 aprile 2002 in re R.M./T. SA).

       L’appellante ha però omesso di quantificare le proprie pretese a titolo di danno. Infatti dall’allegato ricorsuale non traspare alcuna allegazione – né di fatto, né di diritto – in merito al danno che __________ avrebbe subìto a seguito dell’operato manchevole dell’architetto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 16 ss. ad art. 309 CPC).

       L’appello risulta pertanto carente e quindi inammissibile su questo punto.

       Nella mancata esposizione di tali fatti nell’allegato di appello e in considerazione della rinnovata pretesa per risarcimento del danno si potrebbe ravvisare un rinvio sottinteso alle argomentazioni di fatto e di diritto contenute negli allegati di prima istanza riferite alle singole specifiche posizioni del danno. Se non che, il rinvio a precedenti allegati o richieste non rappresenta una motivazione sufficiente di appello ai sensi dell’art. 309 CPC (BJM 2001, 47 e 1996, 264; DTF 117 Ia 10).

       Di conseguenza, le ulteriori pretese avanzate in prima istanza a titolo di danno da __________ non possono essere prese in esame da questa Camera.

8.    Secondo l’art. 97 cpv. 1 CO, la colpa del mandatario è presunta; egli ha però la facoltà di portare la prova della assenza di sua colpa. In concreto, l’appellata non ha minimamente portato una tale prova. Dalle risultanze di causa emerge invece una chiara negligenza di __________ nella conduzione del mandato, segnatamente omettendo di informare debitamente la committente quo allo stato dei costi e allestendo un preventivo che superava notevolmente il limite di spesa massimo.

       Dall’istruttoria si rileva altresì l’esistenza chiara di un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale da parte del mandatario e il danno subentrato nel patrimonio di __________ (Schumacher, op. cit., n. 572 ss. e 782 ss.; Schumacher, Haftung, in: recht 3/1994, pag. 133 ss.).

9.    In conclusione, l’appello deve essere parzialmente accolto, limitatamente all’importo di fr. 8'818.20, corrispondente alla riduzione di due quinti dell’onorario richiesto da __________ (fr. 22'045.50 ./. 13'227.30). Tenuto conto che in data 29 aprile 1997 __________ ha versato a __________ un importo di fr. 20'000.-- (doc. B), quest’ultima dovrà versare alla mandante fr. 6'772.70 (__________ ha omesso di richiedere gli interessi sulla pretesa fatta valere in giudizio). La domanda riconvenzionale formulata da __________ nei confronti di __________ per il pagamento del saldo pari a fr. 2'045.50 va invece respinta. Tasse e spese seguono la soccombenza, prevalente per la parte appellante.

Per i quali motivi

pronuncia:

                                    I.   L’appello 1. ottobre 2001 di __________ è parzialmente

                                         accolto. Di conseguenza la sentenza 7 settembre 2001 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 è così riformata:

                                         1.   La petizione 17 settembre 1998 di __________ è

                                              parzialmente accolta.

                                         §    Di conseguenza __________ è condannata a versare a

                                              __________ l’importo di fr. 6'772.70

                                         2.   La tassa di giustizia dell’azione principale di fr. 1'500.-- e le

                                              spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

                                              parte attrice in ragione di 3/4 e per il rimanente a carico

                                              della convenuta, alla quale controparte rifonderà l’importo di

                                              fr. 1’500.-- per parte di ripetibili.

                                         3.   L’azione riconvenzionale è respinta.

                                         4.   La tassa di giustizia dell’azione riconvenzionale di fr. 300.-- e

                                              le spese, comprese quelle peritali, da anticipare come di rito,

                                              sono poste a carico della attrice riconvenzionale, la quale

                                              rifonderà a controparte l’importo di fr. 300.-- per ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                               fr. 950.-b) spese                                                                 fr.   50.-totale                                                                       fr. 1’000.-da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata in ragione di 1/4 e per i rimanenti 3/4 a carico dell’appellante, la quale rifonderà a controparte la somma di fr. 750.-- per parte di ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La segretaria

12.2001.160 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.01.2003 12.2001.160 — Swissrulings