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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.07.2002 12.2001.142

4. Juli 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,503 Wörter·~18 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2001.00142

Lugano 4 luglio 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Marchi vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.2000.00127 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 31 luglio 2002 da

__________ patr. dall'avv. __________  

contro

__________ patr. dall'avv. __________  

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta a corrispondergli l’importo di fr. 12’000.-- oltre interessi al 5% dal 23 marzo 2000 su fr. 10'500.-- e dal 14 giugno 2000 su fr. 1’500.--.

Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e chiesto in via riconvenzionale la condanna dell’attore al pagamento di fr. 8'362.--  oltre interessi al 5% dal 9 giugno 2000, importo definito con le conclusioni in fr. 16'539.15.

Mentre con decisione  23 luglio 2001 il Pretore ha accolto la petizione per fr. 8'000.-- oltre interessi al 5% dal 23 marzo 2000 e respinto la domanda riconvenzionale.

Appellante la convenuta che con appello 6 settembre 2001 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 14'339.15 oltre interessi al 5% dal 9 giugno 2000; mentre con osservazioni 22 ottobre 2001 l’attore postula la reiezione del gravame avversario chiedendo, con appello adesivo, la riforma del querelato  giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione.

Ritenuto

in fatto:

A.     L’attore ha lasciato in consegna un camion con rimorchio di sua proprietà alla __________ affinché lo stesso fosse venduto. L’accordo non prevedeva alcuna forma di remunerazione del Garage lasciandogli la facoltà di operare il collaudo. Esso ha così offerto l’intero veicolo al prezzo di fr. 8'000.-- alla __________, nella persona del dr. __________, che ha versato fr. 2'000.-- per il collaudo. Operato il collaudo ed il servizio, il rimorchio ha subito un danno totale rovesciandosi a causa del vento. Dopo aver interpellato telefonicamente l’attore, la convenuta ha incassato direttamente dall’acquirente il prezzo di fr. 8'000.-- e dalla propria assicurazione fr. 2'500.per il danno al rimorchio. L’attore, contestando il prezzo di vendita del veicolo, non ha di seguito consegnato la licenza di circolazione del rimorchio e l’acquirente si è quindi fatto restituire dalla convenuta il prezzo di fr. 8'000.-- e l’importo di oltre fr. 2'000.-- pagato per il collaudo lasciando alla convenuta camion e rimorchio.

B.     Nella petizione l’attore sostiene che la convenuta violando il contratto di deposito esistente fra le parti ha venduto il camion senza il suo consenso. Pertanto chiede la sua condanna a corrispondergli l’importo di fr. 12’000.-- oltre interessi per il danno subito, composto di fr. 8'000.-- pari al prezzo del camion non restituitole, fr. 2'500.--  pari al risarcimento assicurativo per il rimorchio e fr. 1'500.-- per spese di patrocinio preprocessuale.

C.    Nella risposta la convenuta sostiene che fra le parti si è instaurato un rapporto di mandato da lei rispettato, avendo venduto camion e rimorchio con il consenso dell’attore, il quale per converso non ha consegnato la licenza di circolazione facendo rescindere all’acquirente la compravendita, in tal modo provocandole un danno. A questo titolo chiede in via riconvenzionale il risarcimento di fr.    8'362.--, composto di fr. 2'539.15 per il prezzo del collaudo rimasto a suo carico, fr. 3'000.-- per le trattative di vendita, fr. 1'000.-- al mese per il deposito presso di lei di camion e rimorchio rimastigli dal mese di giugno, con la restituzione ad opera dell’acquirente. Nella risposta riconvenzionale l’attore postula la reiezione della domanda riconvenzionale. In particolare egli contesta di aver provocato un danno alla convenuta, poiché il collaudo è stato richiesto dall’acquirente, le spese di trattativa non sono sostanziate né comprovate, mentre il costo mensile di deposito non si giustifica perché il camion è stato venduto e un eventuale mandato è in ogni modo gratuito.

D.    Con decisione 23 luglio 2002 il Pretore accoglie la petizione per fr. 8'000.-- oltre interessi al 5% dal 23 marzo 2000 e respinge la domanda riconvenzionale. Egli considera avveratosi un contratto di mandato, rispettato dalla convenuta, la quale ha venduto camion e rimorchio per il prezzo di fr. 8'000.-- accettato dall’attore. In tale misura riconosce la pretesa dell’attore. La risoluzione della compravendita esula a mente del Pretore dal mandato conferito ed è comunque dovuta al sinistro 15 marzo 2000, cosicché la restituzione del prezzo e del veicolo sono stati operati a proprio nome dalla convenuta, divenutane in tal modo proprietaria. Il Pretore non riconosce all’attore quale posta di danno i costi di patrocinio preprocessuale perché è errata la sua tesi giuridica. Nega all’attrice riconvenzionale il risarcimento per le spese di collaudo da essa restituite all’acquirente, perché lo stesso ha acquistato il mezzo a conoscenza del danno e quindi la convenuta non era obbligata a restituirgli detta spesa. Nega poi all’attrice riconvenzionale i costi non provati per le trattative di compravendita e il costo mensile di deposito perché il veicolo era di proprietà dell’acquirente da marzo 2000 e di nuovo del Garage dal 9 maggio 2000.

E.     Con l’appello, la convenuta contesta l’attribuzione della rescissione della compravendita al sinistro, mentre la attribuisce alla mancata consegna da parte dell’attore della licenza di condurre per il rimorchio in violazione dell’obbligo del mandante ex art. 402 cpv. 2 CO e quindi con la relativa responsabilità contrattuale. L’appellante postula la reiezione della pretesa patrimoniale dell’attore e della restituzione del veicolo, subordinata al versamento della pretesa riconvenzionale, con ciò facendo valere un diritto di ritenzione ex art. 895 CC. Essa ribadisce la pretesa riconvenzionale facendo valere il danno per violazione del mandato ex art. 402 CO e meglio fr. 2'539.15 di costi di collaudo e l’attività a favore dell’appellato pari al 10% del valore del camion dunque fr. 800.--, oltre il deposito del veicolo da giugno 2000 a maggio 2001 per fr. 11'000.--. Chiede quindi la reiezione della petizione e l’accoglimento della domanda riconvenzionale per fr. 14'339.15 oltre interessi al 5% dal 9 giugno 2000.

F.     Con l’appello adesivo, l'appellato postula l’integrale accoglimento della petizione con reiezione della domanda riconvenzionale. Egli sostiene in particolare che per la vendita del veicolo le parti avevano convenuto un prezzo di fr. 10'000.--  e quindi con la vendita per fr. 8'000.-- l’appellata in via adesiva ha violato il mandato. A mente dell’appellante in via adesiva il valore del rimorchio corrisponde al risarcimento assicurativo percepito dal Garage e pari a fr. 2'500.--, che corrisponde al suo danno. Egli chiede il riconoscimento delle spese preprocessuali già in considerazione dell’accoglimento pur parziale della petizione.

Considerato

in diritto:

                                   1.   Le parti hanno concluso un accordo in base al quale il sig. __________ ha lasciato al Garage __________ il proprio veicolo, composto di traino e rimorchio, affinché provvedesse a venderlo. Pacificamente l’accordo non prevedeva alcuna remunerazione della convenuta per la vendita del veicolo, lasciandole la facoltà di provvedere ad un suo eventuale collaudo senza onere finanziario a carico dell’attore. Né l’accordo ha stabilito il prezzo di vendita. In occasione della fallita compravendita oggetto della presente vertenza dapprima l’acquirente poi il responsabile del Garage, presente l’acquirente, hanno richiesto telefonicamente all’attore il suo consenso sul prezzo di vendita del veicolo. Da tali richieste emerge che l’accordo fra appellato e appellante prevedeva l’ottenimento successivo del consenso dell’appellato sul prezzo di vendita. La convenuta ha in concreto proposto l’acquisto del veicolo ad un cliente interessato, la __________, nella persona del dr. __________n, con l’indicazione del prezzo di fr. 8'000.--. Per definire la compravendita egli ha quindi preso direttamente contatto telefonico con l’appellato, proprietario del veicolo, il quale indica di non aver accettato in tale occasione la vendita dell’intero veicolo al prezzo di fr. 8'000.--. Egli sostiene che era stato convenuto con il Garage un prezzo di vendita che doveva essere di almeno fr. 10'000.-- (Verbale 26 aprile 2001, interrogatorio formale __________, ad 7). Tuttavia con scritto 27 marzo 2000 (doc. 7) egli ha sostenuto che era d’accordo di vendere il solo camion non collaudato per fr. 8'000.--, mentre per il rimorchio avrebbe formulato una richiesta di ulteriori fr. 7'000.--. Quindi sarebbe stato d’accordo per un prezzo totale di fr. 15'000.--. Tali contraddittorie indicazioni dell’appellato circa la propria volontà relativamente al prezzo di vendita del veicolo composto di traino e rimorchio non permettono di stabilire con chiarezza quale fosse il prezzo del veicolo da lui voluto. Per contro egli ha costantemente negato il proprio consenso alla vendita dell’intero veicolo al prezzo di fr. 8'000.-- e avrebbe accettato la vendita a tale prezzo relativamente al solo trattore. Tuttavia per tale compravendita non risulta alcuna disponibilità né accettazione da parte dell’acquirente la cui intenzione era di acquistare tutto (traino e rimorchio) per fr. 8'000.-. Ne discende che, contrariamente a quanto ritenuto dalla decisione di prima istanza, non è giunto in essere il consenso fra l’appellato in qualità di venditore e il sig. __________ in qualità di acquirente sullo stesso oggetto per lo stesso prezzo. In assenza della concorde volontà delle parti su questi elementi essenziali della compravendita, il contratto non si è quindi mai perfezionato (art. 1 CO).

                                   2.   A torto la decisione di prima istanza ritiene fosse dato il consenso dell’appellato per la vendita del rimorchio unitamente al camion per fr. 8'000.--. Le richieste telefoniche all’appellato volte ad ottenere il suo accordo per il prezzo di vendita, prima direttamente ad opera dell’acquirente poi da parte del Garage in presenza dell’acquirente, indicano chiaramente che l’accordo sul prezzo di vendita non era stato raggiunto. Né può seguirsi l’appellato quando sostiene di aver successivamente ratificato la vendita al prezzo di fr. 8'000.--  limitatamente al camion. Anche volendo riconoscere che l’appellante abbia agito come sua rappresentante sprovvista dell’autorizzazione a vendere l’intero veicolo per il prezzo citato, in assenza del consenso dell’acquirente per la sola vendita del traino l’appellato non poteva ratificare solo in parte la compravendita, con ciò ratificando in realtà un negozio giuridico mai venuto in essere. Pertanto risulta che il veicolo non è stato venduto ed è rimasto di proprietà dell’appellato, il quale non può pretendere nulla a titolo di prezzo di vendita.

                                         Nulla muta, comunque, anche qualora si volesse ritenere perfezionata una compravendita fra l’appellato e l’acquirente. In tal caso si deve ritenere che l’acquirente abbia validamente rescisso il contratto a seguito della mancata consegna della licenza di circolazione del rimorchio ad opera dell’appellato. Infatti, tale agire rappresenta una violazione da parte del venditore dell’obbligo contrattuale di conferire all’acquirente la possibilità di disporre oggettivamente del bene (Koller, Commentario basilese, ad art. 184 CO, n. 55). Posto come l’acquirente fosse chiaramente interessato a poter utilizzare il veicolo composto di camion e rimorchio, la mancanza della consegna della licenza di circolazione del rimorchio è senz’altro da ritenere una violazione contrattuale importante, che ha reso inesigibile il mantenimento del contratto da parte dell’acquirente, dovendosi quindi riconoscere il diritto dell’acquirente di recedere dal contratto per inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 97 CO (Wiegand, Commentario basilese, ad art. 97 CO, n. 58). Pertanto, che non sia intervenuta la compravendita o che vi sia stata risoluzione della stessa, il veicolo risulta comunque essere proprietà dell’appellato. Egli non può quindi rivendicarne il prezzo di vendita.

                                   3.   L’appellato ha chiesto con la petizione la condanna dell’appellante a versargli l’importo di fr. 8'000.-- alternativamente a titolo di risarcimento per la mancata restituzione del veicolo in violazione di un contratto di deposito. A torto. Giusta l’art. 472 cpv. 1 CO il deposito è un contratto per cui il depositario si obbliga verso il deponente a ricevere una cosa mobile che questi gli affida e a custodirla in luogo sicuro. Quando invece l’obbligo di custodia è solo uno scopo accessorio del contratto, il cui contenuto principale consiste nell’obbligo di una determinata attività ad opera dell’affidatario, non si è in presenza di un contratto di deposito ma di un appalto, di un mandato o di un analogo negozio giuridico (Koller, Commentario basilese, ad art. 472 CO n. 12). Nel caso in esame, obiettivo centrale dell’affidamento del veicolo al Garage era la sua vendita, dunque la proposta dell’occasione di acquisto ai potenziali acquirenti e le eventuali pratiche inerenti la vendita. Pertanto, come rilevato nella decisione di prima istanza, l’accordo fra il sig. __________ ed il Garage __________ non rappresenta un contratto di deposito e l’appellato non può vantare alcuna pretesa in ragione di un contratto di deposito. Il rapporto fra le parti, con l’impegno gratuito del Garage a tenere il veicolo affinché fosse possibilmente venduto, è invece da assimilare ad un mandato, in relazione al quale l’appellante in via adesiva non ha ragione di vantare alcun danno. Come visto il veicolo non è stato oggetto di vendita ed è rimasto proprietà dell’appellato. Il danno del proprietario consiste quindi al limite nel danneggiamento subito dal rimorchio. A tale proposito, anche qualora si consideri che in occasione della fallita compravendita alla __________, l’appellante si sia allontanata dalla volontà del proprietario, tale suo agire non ha provocato un pregiudizio al proprietario. Il danno subito dal rimorchio è, infatti, stato pacificamente la conseguenza di un forte vento, dunque di un evento naturale e non è attribuibile ad una colpa dell’appellante. Esso si è verificato indipendentemente dall’eventuale mancato rispetto della volontà del proprietario. Con ciò il danno non è la conseguenza di un’eventuale violazione del mandato da parte dell’appellante, non essendo quindi dato un suo obbligo di risarcimento per violazione del mandato (Weber, Commentario basilese, ad art. 398 CO n. 10). Di fatto, con la propria richiesta di pagamento nei confronti del Garage in sede di trattative preprocessuali l’appellato ha posto fine per atti concludenti al rapporto contrattuale per la vendita del veicolo. Egli aveva quindi diritto alla sua restituzione. Tuttavia non ha preteso la restituzione del camion, sostenendo ratificarne la vendita e non ha provveduto a mettere in mora la convenuta per la restituzione del camion, mentre ha preteso già con scritto 22 marzo 2000 la restituzione del rimorchio (doc. C) e, non essendo avvenuta la consegna, con scritto 24 marzo 2000 ha preteso la corresponsione del risarcimento ricevuto dal Garage per il danno subito dal rimorchio (doc. 6). Ha così messo in mora la convenuta ai sensi dell’art. 107 CO per la restituzione del rimorchio, rispettivamente per la corresponsione dell’indennità percepita dall’assicurazione, corrispondente al suo valore. Tale pretesa, avanzata con la petizione e ribadita con l’appello adesivo dev’essere accolta. Ritenuto il danno totale subito dal rimorchio, l’indennità percepita per il danno del rimorchio e pari al suo intero valore, compete al proprietario. Egli nulla pretende per contro a titolo di danno per il ritardo dell’appellante nel corrispondergli questa prestazione e tale danno deve quindi eventualmente essere preteso con un’ulteriore separata richiesta. Altrettanto per la restituzione (o il risarcimento) del trattore dopo la necessaria messa in mora.

                                   4.   La pretesa dell’appellante in via adesiva per il rimborso dei costi di patrocinio preprocessuale non può essere accolta. Nell’ambito delle trattative precedenti la causa egli aveva infatti preteso il versamento del prezzo di compravendita di fr. 8'000.-- (doc. 6) e relativamente a tale richiesta la vertenza è volta a suo sfavore essendo la pretesa infondata. I relativi costi di patrocinio non possono quindi considerarsi un danno provocato dall’appellato in via adesiva. L’appellante in via adesiva non ha poi indicato, né comprovato, ad esempio con una nota professionale di dettaglio, l’attività di patrocinio preprocessuale. Non può quindi essere riconosciuto il suo danno rappresentato dai relativi costi. Ne discende che relativamente alle domande dell’attore e appellante adesivo, la sentenza deve essere riformata nel senso di accogliere la petizione limitatamente alla richiesta di condannare il Garage __________ a versare al sig. __________ fr. 2'500.-- , pari all’indennità versata dall’assicurazione alla Garage __________, rappresentativi del valore del rimorchio che quest'ultima, pur diffidata, non ha mai restituito.

                                   5.   L’appellante chiede per parte sua l’accoglimento della pretesa riconvenzionale, indicando nell’agire dell’appellato una violazione del mandato che ha provocato la risoluzione della compravendita da parte dell’acquirente ed il conseguente danno finanziario al Garage. A questo titolo chiede la condanna dell’appellato a versargli fr. 2'539.15 di costi di collaudo, come pure, per l’attività a favore dell’appellato un’indennità pari al 10% del valore del camion, dunque fr. 800.-- , e fr. 11'000.--  per il deposito da giugno 2000 a maggio 2001 del veicolo rimasto presso il Garage.

                                         A torto l’appellante pretende un’indennità relativamente alle trattative di vendita. Pacificamente l’incarico ricevuto dal proprietario del veicolo era a titolo gratuito e non prevedeva alcuna remunerazione, né per le operazioni di trattativa, né in ragione della vendita. La pretesa non ha quindi fondamento. Essa non è inoltre circostanziata e precisata quanto all’attività svolta e al suo valore, né viene in alcun modo comprovata. L’appellante si limita ad un calcolo teorico e arbitrario del compenso dovuto, basato sul valore del veicolo e totalmente estraneo alla volontà delle parti. La pretesa deve quindi essere respinta.

                                         Anche la pretesa fatta valere dall’appellante a titolo di pigione mensile per il deposito del veicolo restituito dall’acquirente deve essere respinta. L’accordo fra le pari non prevedeva alcuna pigione in ragione della permanenza del veicolo presso il Garage __________. In tal senso l’appellante non può quindi vantare alcuna pretesa contrattuale. La sua pretesa di pagamento di un costo di deposito per il periodo successivo alla restituzione del veicolo ad opera dell’acquirente è comunque da respingere. A prescindere infatti dalla causa di tale restituzione, l’appellante non ha in alcun modo dimostrato di aver perso l’opportunità concreta di percepire una tale pigione offertagli da un altro cliente e quindi, avendo dovuto rinunciare a una tale offerta a causa della presenza del veicolo dell’appellato, di aver effettivamente subito una perdita economica e quindi un danno. Anche questa pretesa è dunque avanzata in base a un calcolo teorico e senza aver comprovato danno preteso.  L’appellante non ha soddisfatto l’onere della prova, che, giusta l’art. 8 CC, incombe a chi fa valere una pretesa. La stessa non può dunque essere accolta.

                                   6.   Per contro deve essere accolta la pretesa riconvenzionale dell’appellante relativamente al costo del collaudo e di primo servizio del veicolo, anticipati dall’acquirente e poi restituiti allo stesso dal Garage. In concreto l’appellato ha affidato il veicolo all’appellante per la custodia e la vendita. Essa poteva quindi agire nell’ambito di questo mandato. Non conclusasi la compravendita, rispettivamente rescissa la stessa, l'appellante restituendo all’acquirente dei costi che esso avrebbe potuto pretendere dal venditore, ha assunto nel proprio interesse un affare del venditore, dando luogo ad una gestione d’affari senza mandato nell’interesse del gestore ai sensi dell’art. 423 CO. Secondo l’art. 423 cpv. 2 CO il padrone è in tal caso tenuto a risarcire o a liberare il gestore nella misura in cui da tale gestione gli derivi un arricchimento indebito. Come visto l’appellato è rimasto proprietario del veicolo, il quale, nell’ambito del mandato per la sua vendita, ha beneficiato del collaudo e di un primo servizio, che ne hanno aumentato il valore. Con la restituzione delle relative spese all’acquirente l’appellante ha estinto la relativa pretesa dell’acquirente nei confronti dell’appellato, il quale risulta in tale misura arricchito dalla gestione d’affari senza mandato nell’interesse del gestore operata dell’appellante, dovendogli quindi rifondere tale importo. Ne discende che la pretesa riconvenzionale dell’appellante, è giustificata solo nella misura del costo del collaudo e del primo servizio al veicolo. Anche in tal senso è quindi riformata la sentenza impugnata.

                                   7.   La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono le rispettive soccombenze (art. 148 CPC).

Per i quali motivi

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 29 agosto 2001 è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione del Pretore del Distretto di Bellinzona è così riformata:

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta.

                                                 Di conseguenza al __________, è fatto obbligo di versare a __________, la somma di fr. 2'500.-oltre interessi al 5% dal 23 marzo 2000.

                                         1.1.  La tassa di giustizia di fr. 800.-- e le spese di fr. 165.-- , da anticipare dall’attore, restano per 4/5 a suo carico e sono poste per 1/5 a carico della convenuta, con l’obbligo dell’attore di rifondere alla convenuta fr. 600.-- per parte di ripetibili.

                                         2.     La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta.

                                                 Di conseguenza a __________, è fatto obbligo di versare al Garage __________, la somma di fr. 2'539.15 oltre interessi al 5% dal 9 giugno 2000.

                                         2.1   La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese di fr. 165.-- sono poste a carico dell'attrice riconvenzionale per 5/6 e a carico del convenuto riconvenzionale per 1/6, con l’obbligo dell'attrice riconvenzionale di rifondere a controparte la somma di fr. 800.- per parte di ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                              fr.      650.-b)spese                                                                 fr.         50.--

                                         Totale                                                                    fr.      700.-già anticipate dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono poste a carico dell’appellato, con l’obbligo dell’appellante di rifondere all’appellato fr. 400.-- per parte di ripetibili di appello.

                                  III.   L'appello adesivo 22 ottobre 2001 è respinto.

                                 IV.   Le spese della procedura d’appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                               fr.    180.-b) spese                                                                 fr.       20.--

                                         Totale                                                                      fr.    200.-già anticipate dall’appellante in via adesiva, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellato in via adesiva  fr. 500.-- per le ripetibili dell' appello adesivo.

                                  V.   Intimazione a: - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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