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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.07.2002 12.2001.141

8. Juli 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,696 Wörter·~18 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2001.00141

Lugano 8 luglio 2002/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.1997.00009 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord- promossa con petizione 21 gennaio 1997 da

__________ (rappr. dall'avv. __________)  

contro

__________ (rappr. dall'avv. __________)

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 55'486.85 oltre interessi nonché l'iscrizione in via definitiva per tale importo di un'ipoteca legale degli artigiani sulla part. n. __________, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 67'191.95;

domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 81'181.30 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di Lugano, somma aumentata in replica a fr. 90'549.95 e ridotta nelle conclusioni a fr. 87'334.30;

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 12 luglio 2001, con cui ha parzialmente accolto entrambe le azioni, condannando la convenuta al pagamento di

fr. 42'607.45 oltre interessi, somma per la quale è stata iscritta l'ipoteca legale definitiva, e condannando l'attrice da una parte al pagamento di fr. 2'147.50 più interessi, importo per il quale è stata rigettata l'opposizione al PE, e dall'altra a restituire un serramento;

appellante la convenuta con atto di appello 4 settembre 2001, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 87'334.30, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

appellante l'attrice con osservazioni ed appello adesivo 23 ottobre 2001, con cui chiede la reiezione del gravame di parte avversa e l'accoglimento del proprio nel senso di ammettere la petizione per fr. 55'436.85 e di respingere la domanda riconvenzionale, il tutto pure protestando spese e ripetibili delle due istanze;

mentre la convenuta con osservazioni 26 novembre 2001 postula la reiezione dell'appello adesivo con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:                 A.      Con contratto 26 marzo 1996 (doc. F), allestito su formulario SIA 118, l'avv. __________ ha appaltato alla ditta __________ la fornitura in opera di serramenti in alluminio scorrevoli, gelosie scorrevoli e di un elemento veranda per la sua villa sita al mappale n. __________RF di __________. Nell'occasione la committente era rappresentata dalla direzione lavori, che era stata affidata per la parte tecnica all'ing. __________ e per la parte architettonica alla ditta __________ e per essa all'arch. __________.

                                          A seguito di divergenze d'opinione circa la portata del contratto la collaborazione delle parti si è interrotta nel giugno 1996, durante la posa dei serramenti.

                                B.      Con la petizione in rassegna la ditta __________ ha chiesto la condanna dell'avv. __________ al pagamento di fr. 55'486.85 (recte: 55'436.85) e l'iscrizione in via definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani, già annotata in via provvisoria, sul fondo oggetto dei suoi interventi, rilevando in sostanza di esser stata illecitamente impedita di terminare l'opera di cui al contratto, il quale, completato da un'ordinazione successiva, prevedeva un prezzo di fr. 91'436.85, a fronte del quale la controparte aveva versato acconti solo in ragione di fr. 36'000.-.

                                C.      La convenuta si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di fr. 81'181.30 nonché il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di Lugano, somma aumentata in replica riconvenzionale a fr. 90'549.95. A suo giudizio, il credito a favore della controparte, che, tenuto conto della rinuncia a un serramento e del fatto che i vetri erano stati forniti da una ditta terza, andava ridotto a fr. 42'607.45, era ampiamente superato dalle spese che si erano rese necessarie per la riparazione dei serramenti posati dall'attrice (fr. 81'518.65), dalle spese di deposito del suo mobilio (fr. 6'230.85) e di alloggio sostitutivo (fr. 21'655.-) durante i lavori di riparazione, dalle spese peritali occorse per accertare lo stato di fatto (fr. 18'312.40) e dal valore di un serramento non restituito (fr. 5'440.50).

                                D.      In sede conclusionale, ritenuto che il perito giudiziario aveva stabilito in fr. 103'191.95 il valore delle opere da lei eseguite, l'attrice ha aumentato a fr. 67'191.95 le sue richieste; la convenuta, dal canto suo, rettificate alcune posizioni di danno (saldo a favore dell'attrice fr. 41'091.95, spese di riparazione dei serramenti fr. 84'018.65, spese peritali fr. 12'828.80 e valore del serramento non restituito fr. 3'693.-), ha ridotto le sue pretese a complessivi fr. 87'334.30.

                                E.      Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha parzialmente accolto sia la petizione sia la domanda riconvenzionale, condannando la convenuta al pagamento di fr. 42'607.45 oltre interessi, somma per la quale ha pure ordinato l'iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale, e l'attrice al pagamento di fr. 2'147.50 oltre interessi, importo per cui è stata rigettata l'opposizione al PE, come pure alla restituzione del serramento in suo possesso; ritenuta una soccombenza della convenuta di 3/4 nell'azione principale e di 39/40 nell'azione riconvenzionale, egli ha caricato a quest'ultima le ripetibili di fr. 2'000.- rispettivamente fr. 4'700.-.

                                          Il giudice di prime cure ha innanzitutto accertato che la convenuta, la quale in un primo tempo aveva preteso la fornitura di serramenti identici a quelli già posati in loco, in seguito aveva tuttavia accettato che le lamelle delle persiane fossero diverse, il che escludeva che l'attrice avesse fornito una prestazione diversa da quella pattuita; ritenuto però che quanto fornito, per altro a regola d'arte, non era ancora completo e che per terminare l'opera mancava ancora ca. il 10% dei lavori, egli ha stabilito che a suo favore, tenuto conto della deduzione per un serramento non posato e degli acconti già percepiti, spettavano ancora fr. 42'478.30, ma, avendo la convenuta ammesso un debito di fr. 42'607.45, le ha riconosciuto quest'ultima somma. Quanto alle pretese fatte valere in via riconvenzionale, il Pretore ha dapprima respinto la richiesta relativa alle spese di ripristino, quegli interventi non risultando necessari per completare l'opera dell'attrice o per ovviare ai difetti indicati nelle perizie; pure respinta è stata la richiesta di rimborso relativa al serramento rimasto presso l'attrice, che però è stata condannata a restituirlo; a seguito del ritardo nella fornitura delle opere da parte dell'attrice, da lui quantificato in 14 giorni, egli ha riconosciuto alla convenuta le spese di deposito del mobilio e di alloggio sostitutivo per quel periodo, per un importo complessivo di fr. 2'147.50; le spese delle perizie di parte sono state infine lasciate a carico alla convenuta.

                                F.      Entrambe le parti hanno impugnato la sentenza pretorile: la convenuta, con l'appello principale, ha nuovamente chiesto di respingere la petizione e di ammettere la domanda riconvenzionale, riproponendo in sostanza le argomentazioni addotte nei precedenti allegati; l'attrice, con l'appello adesivo, ha per contro chiesto di respingere la riconvenzionale e di accogliere la petizione per fr. 55'436.85, auspicando nel contempo una diversa decorrenza degli interessi moratori, la rifusione delle spese delle prove a futura memoria e l'aumento a fr. 5'500.rispettivamente fr. 8'500.- delle indennità ripetibili a suo favore.

                                G.      Delle osservazioni delle parti, con cui esse postulano la reiezione del gravame di parte avversa, si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

considerando

in diritto:               1.      Pur riproponendo formalmente le richieste di giudizio formulate in sede conclusionale, la convenuta, a questo stadio della lite, non contesta più che all'attrice, per le opere da lei svolte, spettino ancora fr. 42'607.45, tanto è vero che nel gravame essa non ha assolutamente indicato le ragioni per cui la conclusione in tal senso del Pretore sarebbe errata.

                                          La richiesta, formulata dall'attrice nell'appello adesivo, di aumentare tale importo a fr. 55'436.85, motivata dal fatto che la mercede prevista dal contratto non era in realtà forfetaria e il valore delle opere realizzate, accertato dal perito giudiziario, ammontava a fr. 103'191.95, dal che un saldo di fr. 67'191.95, superiore dunque all'importo riconosciuto dal Pretore anche qualora si volesse considerare una riduzione del 10% per le opere non eseguite, non può essere ammessa per almeno 2 ragioni: innanzitutto la circostanza dell'avvenuta pattuizione di una mercede non forfetaria non è stata allegata negli allegati preliminari ed è dunque irricevibile (art. 78 CPC); d'altro canto, l'esistenza di una mercede globale, implicitamente risultante dall'assunto petizionale (p. 2, ove in effetti gli acconti erano stati dedotti dal prezzo concordato e non invece dal valore delle opere), non è stata contestata dalla convenuta in risposta e dunque, a prescindere dalla sua correttezza dal punto di vista materiale, è da considerarsi processualmente assodata (art. 170 cpv. 2 CPC).

                                          L'esito della lite dipenderà dunque dalla fondatezza o meno delle pretese compensatorie fatte valere dalla convenuta, in parte pure oggetto della domanda riconvenzionale.

                                2.      La convenuta ha rimproverato all'attrice di aver violato il contratto di appalto sottoscritto a suo tempo e ha fatto valere 3 generi di pretese ex art. 368 e 97 segg. CO, segnatamente il risarcimento delle spese di riparazione fatte eseguire da una terza ditta, il danno da lei subito per il ritardo nella conclusione dei lavori che ne é derivato e infine il risarcimento per un serramento rimasto presso la controparte e mai ritornato.

                                          Prima di passare in rassegna tali pretese, occorre però esaminare se l'attrice si sia effettivamente resa responsabile di una violazione contrattuale, ciò che ovviamente presuppone l'accertamento del contenuto e della portata del contratto stesso.

                                          Pacifico che inizialmente la convenuta abbia chiesto la posa di serramenti identici ai 2 già presenti in loco e che al proposito l'attrice abbia allestito un'offerta (doc. 9 e 10), va però evidenziato che, oltre a quest'ultima, a base del contratto di appalto -e la circostanza non poteva certo sfuggire alla convenuta, di professione avvocato- sono stati posti anche i "piani esecutivi della ditta __________ approvati dalla DL e dal committente", a quel momento non ancora allestiti, e non invece eventuali altri piani o "modelli" (art. 3 doc. F). Ora, se è vero che l'offerta, a sua volta allestita sulla base dei preventivi elaborati dalla precedente fornitrice __________, prima che all'attrice fossero messi a disposizione altri piani o "modelli", prevedeva che l'elemento persiana, ma solo quello, avrebbe dovuto essere "scorrevole, esecuzione come i serramenti, con lamelle orizzontali di tipo non tubolare o meglio come le esistenti" (doc. 10), è però altrettanto vero che successivamente la convenuta, convinta dall'attrice che il mercato non offriva più tale soluzione, ha infine accettato la fornitura di un diverso genere di lamelle (cfr. doc. 46); quanto ai piani, allestiti dall'attrice in epoca successiva, gli stessi vennero discussi in presenza della convenuta (teste __________), che dunque ne era a conoscenza, e sottoscritti da entrambe le direzioni lavori, suoi ausiliari (art. 101 CO), per cui essa non può lamentarsi dell'eventualità che gli stessi fossero sbagliati o non corrispondessero alle sue esigenze. Poiché l'istruttoria di causa ha permesso di accertare che quanto eseguito dall'attrice, per altro secondo le regole dell'arte (cfr. perizia a futura memoria doc. Q p. 4 e 25 p. 7), pur essendo incompleto (doc. Q p. 4 e 7), corrispondeva sostanzialmente ai piani (cfr. perizie di parte convenuta __________ doc. 23 p. 6 e __________ doc. 49 p. 3 inc. DI.96.201 richiamato; perizia a futura memoria doc. Q p. 4; mentre non va ritenuta l'opinione in senso opposta resa dal teste __________, secondo cui i problemi poi riscontrati, in particolare le dissimmetrie, non erano evincibili dai piani stessi, e ciò già solo per il fatto che la sua deposizione non risulta attendibile, nella misura in cui egli nega, smentito dal doc. Y, che il suo studio d'ingegneria abbia partecipato all'elaborazione dei piani, tanto più che egli non era del tutto disinteressato all'esito della lite, siccome fratello del titolare della DL tecnica, cui per altro era già stata denunciata la lite) e la convenuta non ha invece preteso né tanto meno provato una violazione da parte dell'attrice dell'offerta, sia pure modificata per quanto riguardava le lamelle, è in definitiva a torto che la convenuta stessa ha rimproverato l'esistenza di una violazione del contratto da parte di quest'ultima.

                                          Quanto all'esistenza di eventuali difetti nell'opera fornita, evocati da alcuni testimoni e dalle perizie allegate dalla parte convenuta, il perito a futura memoria, pur non essendosi soffermato in dettaglio sulla questione a sapere se si trattasse effettivamente di difetti o di semplici conseguenze dovute a un'opera non ancora terminata, ha indicato che gli interventi per rendere completa l'opera potevano essere quantificati nell'ordine del 10% dell'importo globale dell'offerta (doc. Q p. 8), dal che la deduzione di quella percentuale da parte del Pretore dalle spettanze dell'attrice. Se la convenuta, invece di far riparare dall'attrice o da terzi i difetti così riscontrati -soluzione di cui non è stata provata l'impossibilità pratica, il perito a futura memoria essendosi unicamente limitato ad affermare l'impossibilità di rendere l'opera conforme al modello (doc. 25 p. 5 e seg.)- ha di fatto deciso per l'intera sostituzione dell'opera dell'attrice e la posa di altri serramenti, questi sì identici al modello presente in loco (non solo con riferimento alle lamelle, cfr. doc. 27), con una soluzione comunque diversa da quella concordata con l'attrice, essa non può ovviamente pretendere, oltre alla deduzione del 10% già accordata in prima sede per completare l'opera, che l'attrice abbia a risarcirle le spese per il totale rifacimento, tanto più che tale spesa è risultata ampiamente sproporzionata per raffronto alle spese di completazione indicate del perito a futura memoria ed è dunque esorbitante (art. 368 cpv. 2 CO).

                                          Entrambe le parti censurano il giudizio con cui il Pretore, appurato un ritardo di 14 giorni, dal 3 al 17 giugno 1996, nella consegna dell'opera da parte dell'attrice, ha posto a suo carico la somma di fr. 2'147.50 per le spese di deposito del mobilio e per l'alloggio sostitutivo sostenute dalla convenuta: mentre l'attrice contesta l'esistenza di un ritardo a lei imputabile e dunque un qualsiasi obbligo di risarcimento, la convenuta, asserendo che la mancata completazione dei serramenti avrebbe reso impossibile l'abitabilità della villa fino all'esecuzione dei lavori di ripristino, terminati nel luglio / agosto 1997, pretende a questo titolo la rifusione di complessivi fr. 27'885.85.

                                          Atteso che all'attrice -come detto- non può essere ascritta alcuna violazione contrattuale con riferimento alle opere fornite, il ritardo nella conclusione dei lavori a seguito degli interventi di ripristino ordinati a una ditta terza non può assolutamente esserle imputato. Quanto al risarcimento dei danni subiti per un eventuale ritardo nella consegna delle opere di sua competenza, già da escludere in assenza di una formale messa in mora nei suoi confronti, tanto più che l'istruttoria ha al contrario provato che è stata la stessa attrice a sollecitare a più riprese la DL ad operare le scelte di sua competenza rispettivamente a chiedere l'esecuzione dei necessari interventi preparatori da parte degli altri artigiani (cfr. ad es. lettera 10 aprile 1996 allegata al doc. CC; cfr. pure doc. 20, 29 e 30 inc. DI.96.201 richiamato), si osserva quanto segue: pur essendo vero che l'offerta dell'attrice prevedeva un termine di consegna di 9-10 settimane (doc. 9 e 10), è però altrettanto vero che il contratto concluso successivamente tra le parti (doc. F), pur fondandosi sull'offerta, non menzionava più, all'art. 5, alcun termine in tal senso, che dunque era da considerarsi non pattuito; quand'anche si volesse ammettere che il termine di cui all'offerta, che sarebbe giunto a scadenza il 4 giugno, fosse in concreto vincolante, il fatto che la convenuta e per essa la direzione lavori abbia tardato ad approvare i piani allestiti dall'attrice (approvati definitivamente solo il 3 rispettivamente il 15 aprile 1996, cfr. doc. C-L inc. DI.96.192 richiamato e teste __________) e abbia ordinato in seguito alcune forniture supplementari, confermate solo il 22 maggio 1996 (cfr. doc. G), giustifica senz'altro un differimento di quel termine, così che in definitiva, il 17 giugno nemmeno si poteva concludere per l'esistenza di un ritardo.

                                          Nel dispositivo N. 4 il Pretore ha fatto ordine all'attrice di restituire alla convenuta il serramento, che, secondo quest'ultima, sarebbe stato consegnato a suo tempo a mo' di modello. Entrambe le parti hanno postulato l'annullamento di tale pronuncia, oltretutto nemmeno richiesta, l'attrice asserendo di aver tenuto il serramento a disposizione della controparte, la quale non avrebbe mai provveduto a chiederglielo e a ritirarlo, quest'ultima sostenendo invece che l'attrice avrebbe rifiutato di consegnarglielo, dal che un credito a suo favore di fr. 3'693.-.

                                          L'istruttoria di causa non ha permesso di accertare se la convenuta abbia effettivamente chiesto all'attrice la restituzione del serramento in questione e soprattutto se quest'ultima le abbia opposto un rifiuto. In tali circostanze, ben si giustifica l'annullamento del dispositivo pretorile, senza che alla convenuta possa essere riconosciuto alcun risarcimento per tale posizione.

                                3.      Quanto alle altre richieste, mentre la convenuta postula che il costo delle perizie di parte siano caricate all'attrice, quest'ultima contesta la data di decorrenza degli interessi moratori a suo favore, la mancata ripartizione tra le parti delle spese delle perizie a futura memoria e infine l'ammontare delle ripetibili attribuite dal Pretore.

                                          Premesso che in base all'art. 7 del contratto (doc. F) il 30% della mercede era esigibile all'ordine, il 20% alla posa dei falsi telai e il 35% alla posa dei serramenti, saldo a 30 giorni dalla fattura, e che al momento della conclusione della collaborazione tra le parti i serramenti (tranne i vetri, che la convenuta aveva chiesto di non posare, cfr. doc. I e risposta p. 8) erano già stati posati, è senz'altro a ragione che l'attrice censura il riconoscimento da parte del primo giudice di interessi moratori unicamente a far tempo dalla data dell'inoltro della petizione (21 gennaio 1997), quando essa già in precedenza, il 10 luglio 1996, aveva sollecitato il pagamento di fr. 32'500.- (doc. L, cfr. pure in precedenza doc. I e risposta p. 7), mentre la rimanenza era stata postulata il 25 luglio 1996, con la comunicazione del decreto supercautelare avente per oggetto l'annotazione dell'ipoteca legale provvisoria (cfr. doc. O).

                                          Pur avendo specificato (sentenza p. 9) che le spese delle perizie di parte dovevano rimanere a carico della convenuta, a ragione, ritenuto come le stesse erano state allestite più che altro allo scopo di accertare la discrepanza tra quanto eseguito e le aspettative del committente segnatamente il modello presente in loco (cfr. ad es. doc. 23 p. 2 e 3), talora addirittura senza nemmeno prendere atto del contenuto dei piani allestiti dall'attrice (teste __________), e che le spese delle perizie a futura memoria -la cui attribuzione alle parti era stata per altro esplicitamente riservata nel decreto che ammetteva la prova (cfr. doc. Q e 25)- dovevano seguire il grado di soccombenza delle parti nella sentenza di merito, il Pretore ha effettivamente omesso di concretizzare nel dispositivo tale conclusione: contrariamente a quanto ritenuto dall'attrice, gli oneri della prova a futura memoria DI.96.192, avente per oggetto la conformità dell'opera con i piani, da lei anticipati a suo tempo, non vanno tuttavia posti integralmente a carico della convenuta, ma seguono il grado di soccombenza della petizione; gli oneri della prova a futura memoria DI.96.201, avente segnatamente per oggetto la conformità con il modello, restano invece a carico della convenuta.

                                          Quanto alle ripetibili pretese dall'attrice per la procedura di prima istanza, si osserva innanzitutto che, tenuto conto del grado di soccombenza delle parti nell'azione principale (1/4 - 3/4), l'importo di fr. 2'000.- attribuito dal Pretore è senz'altro ossequioso della TOA e di conseguenza, non essendovi un caso di eccesso o di abuso, non può essere rivisto dall'autorità d'appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 19 ad art. 150); quelle relative alla domanda riconvenzionale, che, tenuto conto del grado di soccombenza nel primo giudizio (1/40 - 39/40), erano state fissate in prima sede in fr. 4'700.-, possono per contro essere aumentate, vista anche l'integrale soccombenza della convenuta, accertata in questa sede, a  fr. 6'000.-.

                                4.      Ne discende la reiezione dell'appello principale e il parziale accoglimento di quello adesivo, ai sensi dei considerandi.

                                          La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                  I.      L’appello 4 settembre 2001 dell'avv. __________ è respinto.

                                 II.      Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                          a)  tassa di giustizia     fr.         1’950.b)  spese                        fr.              50.-

                                          T otale                        fr.         2'000.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 2'500.- per ripetibili.

                                III.      L’appello adesivo 23 ottobre 2001 della __________ è parzialmente accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 12 luglio 2001 della giurisdizione di Mendrisio nord, è così riformata:

                                          1.   La petizione è parzialmente accolta.

                                               Di conseguenza l'avv. __________ è tenuta a versare alla __________ la somma di fr. 42'607.45 oltre interessi al 5% dal 10 luglio 1996 su fr. 32'500.- e dal 25 luglio 1996 su fr. 10'107.45.

                                          2.   È fatto ordine all'Ufficiale dei registri di Mendrisio di iscrivere, ad istanza di parte ed entro 15 giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza, un'ipoteca legale definitiva dell'importo di fr. 42'607.45 oltre interessi al 5% dal 10 luglio 1996 su fr. 32'500.- e dal 25 luglio 1996 su fr. 10'107.45 a carico del fondo part. n. __________RF di __________, di proprietà dell'avv. __________ ed a favore della __________, già annotata in via provvisoria con decreto 20 novembre 1996 (dg. RFP __________).

                                          3.   Le spese e la tassa di giustizia di fr. 2'200.-, da anticipare come di rito, nonché le spese e le tasse della prova a futura memoria (inc. no. DI.96.192) sono poste a carico dell'attrice nella misura di 1/4 e per la rimanenza sono poste a carico della convenuta, che rifonderà all'attrice la somma di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

                                          4.   Annullato

                                          5.   L'azione riconvenzionale è respinta.

                                          6.   Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'800.- dell'azione riconvenzionale, da anticipare come di rito, nonché le spese e le tasse della prova a futura memoria (inc. no. DI.96.201) sono poste a carico dell'avv. __________, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.

                               IV.      Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:

                                          a)  tassa di giustizia     fr.            450.b)  spese                        fr.              50.-

                                          T otale                        fr.            500.da anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono poste a carico della controparte, a cui l'appellante adesivamente rifonderà fr. 400.- per parti di ripetibili.

                                V.      Intimazione a:

                                          –    __________

                                          Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                   Il segretario