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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.06.2000 12.2000.81

16. Juni 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,460 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2000.00081

Lugano 16 giugno 2000/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.718 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 30 settembre 1997 da

__________

rappr. dall’avv. __________

                                          contro

__________

rappr. dall’avv. __________

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 19’280.-oltre interessi;

Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 24 marzo 2000 ha accolto;

Appellante la convenuta, che con atto di appello del 27 aprile 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;

Mentre l'attrice con osservazioni 31 maggio 2000 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1.    - se deve essere accolto l’appello

2.    - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

                                          A.       Secondo quanto narrato in petizione, la convenuta avrebbe ricevuto in subappalto dalla __________ l'effettuazione di lavori di scavo sulla particella n. __________ di __________. Il 13 giugno 1996, in occasione della loro esecuzione, essa avrebbe tranciato alcuni cavi della rete di distribuzione del segnale radio e televisivo di proprietà dell'attrice, cavi riparati con una spesa di fr. 19'280.--, che la convenuta dovrebbe assumersi in applicazione degli art. 41 e segg. CO.

                                          B.       La convenuta si è opposta alla petizione sostenendo di avere correttamente effettuato lo scavo sulla scorta della planimetria e delle indicazioni fornite dalla direzione lavori. Si sarebbe in particolare proceduto alla localizzazione con scavo a mano del punto di partenza e del punto di arrivo del cavo in questione, e lo scavo sarebbe stato effettuato alla distanza di sicurezza di due metri dall'ipotetica linea retta di congiunzione. Imprevedibilmente, il cavo avrebbe però presentato una curva del raggio di oltre tre metri. Il danno si sarebbe perciò verificato per un'errata indicazione da parte dell'attrice e non per un errore della convenuta. L'attrice potrebbe inoltre liberarsi dall'asserita responsabilità in base all'art. 55 CO.

                                          C.       Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti e le norme di diritto applicabili, ha ritenuto che la convenuta avrebbe operato in maniera contraria alle regole dell'arte, avendo il perito giudiziario indicato che le mappe __________ avrebbero solo valore indicativo e che sarebbe bene procedere con degli scavi parziali a mano, alla ricerca di quanto figura sui piani degli allacciamenti. All'operaio della convenuta andrebbe perciò in definitiva rimproverato di non avere proceduto in misura maggiore alla ricerca del cavo, mentre alla resistente andrebbe opposta una violazione della cura in istruendo, ragione per cui non le riuscirebbe la prova liberatoria di cui all'art. 55 CO ed essa sarebbe quindi responsabile del risarcimento del danno, incontestato nel suo ammontare.

                                          D.       Delle argomentazioni dell'appellante -che postula la riforma del giudizio impugnato nel senso della reiezione della petizione- e di quelle della resistente -che chiede che l’appello sia respinto con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

                                          1.       Tra le parti in causa non esiste alcun legame contrattuale.

                                                    E’ pertanto a giusta ragione che l’attrice fonda la propria azione sulle norme relative agli atti illeciti (art. 41 e segg. CO).

                                          2.       Secondo l’art. 41 cpv. 1 CO, chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri, sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.

                                                    Le premesse dell’azione aquiliana sono pertanto quattro:

-    l’esistenza di un danno;

-    un comportamento illecito del danneggiante;

-    il sussistere di un nesso di causalità adeguata tra il comportamento illecito e il danno;

-    la colpa del danneggiante, sia essa nella forma dell'intenzione, della negligenza o dell'imprudenza.

                                                    laddove l’onere della prova per la loro esistenza spetta alla parte che si prevale di questa norma.

                                          3.       Non vi è disputa sul fatto che nella fattispecie la lesione dell'incontestato diritto di proprietà dell'attrice sui cavi in questione configura un illecito ai sensi dell'art. 41 CO, né vi è contestazione sull'ammontare del pregiudizio economico che ne è derivato.

                                          4.       Punto di questione è invece quello dell'esistenza di una colpa dei dipendenti  dell'attrice.

                                                    Posto che il danno non è stato provocato con intenzione, ci si deve chiedere se i dipendenti dell'attrice abbiano agito con negligenza, ossia se essi abbiano o meno disatteso i precetti di comportamento imposti dalle circostanze, il cui rispetto ci si poteva ragionevolmente attendere nel contesto del lavoro affidato alla convenuta e ritenuta la preparazione che ci si poteva lecitamente attendere dai di lei agenti.

                                          4.1     Dagli atti della causa (deposizioni __________, __________) risulta che __________, dipendente della __________, ovvero della ditta che ha conferito l'appalto alla convenuta, si è procurato i piani relativi alle condotte che potevano essere messe in pericolo dal lavoro di scavo.

                                                    Sulla base del piano dell'attrice doc. D, da lei insistentemente considerato solo "indicativo" della posizione delle condotte, egli ha chiesto ai dipendenti della convenuta di trovare le estremità del cavo in questione -nulla importa il fatto che una di esse affiorasse o meno dal terreno-, ed in seguito di tracciare con della calce l'ipotetica linea retta corrispondente al presunto  percorso del cavo. Fatto ciò si è proceduto allo scavo a macchina ad una distanza di circa due metri dalla linea, il che ha nondimeno causato la rottura del cavo.

                                          4.2     Il perito giudiziario ha esplicitamente escluso che siano stati commessi errori grossolani (risposta 2, pag. 5) e ha invece ritenuto che il signor __________, dipendente della convenuta, "a mio avviso ha operato diligentemente" (ibidem), addebitando il verificarsi del danno alla mancata effettuazione di ulteriori scavi a mano (pag. 5 e 6).

                                          4.3     La valutazione giuridica di questi accertamenti deve condurre al risultato opposto rispetto a quello di cui al giudizio impugnato.

                                                    La prima considerazione -che da sola ha portata decisiva- è quella per cui, per quanto risulta dagli atti, la convenuta non disponeva -e difatti non l'ha esercitatadi alcuna autonomia decisionale riguardo alle modalità di esecuzione dei lavori, ma si è limitata ad eseguire le direttive dell'arch. __________ e del capo cantiere della __________.

                                                    In altri termini, essa si è limitata a scavare dove le veniva detto di farlo, ed è manifesto il fatto che il danno non si è verificato perché essa si sarebbe dipartita dalle istruzioni ricevute, essa non ha cioè scavato dove non doveva, ma per il diverso motivo che il cavo si trovava nel punto in cui le era stato detto di scavare.

                                                    Ma anche se, per denegata ipotesi, si volesse ammettere che essa ha stabilito le concrete modalità di lavoro, nulla potrebbe esserle addebitato.

                                                    L'attrice è infatti certamente libera di allestire grossolane planimetrie relative alle proprie condotte aventi solo "valore indicativo" (e perciò di fatto inutilizzabili), ma non deve però in tal caso lamentarsi per i danni che ne conseguono, specie se, come nella specie, l'esecutore non si contenta delle imprecise indicazioni del piano, ma effettua, diligentemente, anche delle verifiche sul posto.

                                                    In questo caso il danno si è verificato non solo per l'inesattezza della planimetria, ma soprattutto per il motivo che -senza che ne sia stata fornita alcuna spiegazione tecnica, e perciò, ai fini della causa, senza alcun valido motivola condotta danneggiata invece di percorrere una linea retta, che scientificamente è il percorso più razionale (e perciò economico) per collegare due punti, percorreva un'ampia curva, al punto da dipartirsi di circa 2 metri dal percorso ideale, ed incrociarsi così con lo scavo, laddove nulla indica che la distanza di sicurezza di 2 metri tenuta dal presunto tracciato della condotta non fosse congrua.

                                                    L'errore risiede pertanto nelle modalità di posa della conduttura e nel fatto che la planimetria non riportava l'inusuale percorso utilizzato in quel luogo.

                                          4.4     Non essendo dimostrata una colpa degli agenti della convenuta, ne deve conseguire la reiezione dell'azione fondata sull'art. 41 CO.

                                                    Ne segue, ai sensi dei considerandi, l'accoglimento del gravame.

                                                    Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza dell'attrice (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                          I.         L’appello 27 aprile 2000 di __________ è accolto.

                                                    Di conseguenza la sentenza 24 marzo 2000 della Pretura del distretto di

                                                    Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente:

                                          1.       La petizione è respinta.

                                          2.       La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- e le spese, da anticipare dall'attrice, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 2'000.-- per ripetibili.

                                          II.        Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a)  tassa di giustizia                                    fr.    550.-b)  spese                                                      fr.      50.--

T o t a l e                                                      fr.    600.-già anticipati dall'appellante, sono a carico dell'attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 1'000.-- per ripetibili di appello.

                                          III.       Intimazione:         - __________

                                                    Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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