Incarto n. 12.2000.00069
Lugano 19 aprile 2000/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. SF.2000.00035 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza di sfratto 3 febbraio 2000 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. da __________
che il Pretore, con decisione 5 aprile 2000, ha accolto ordinando al convenuto di mettere a libera disposizione dell'istante i locali commerciali occupati nello stabile __________, in __________ ad __________.
Appellante il convenuto il quale, con atto di ricorso 14 aprile 2000, chiede:
1. Al presente ricorso è concesso effetto sospensivo e il ricorrente è pertanto autorizzato a non lasciare i locali.
2. Protestate tasse, spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
che l'atto di ricorso deve contenere, pena la sua nullità, i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l'appellazione (art. 309 cpv. 2 litt. f CPC e 309 cpv. 5 CPC) ed anche la formulazione chiara delle domande d'appello (art. 309 cpv. 2 litt. e CPC);
che l'appellante si limita a chiedere ed a sostanziare la concessione dell'effetto sospensivo al suo ricorso senza spendere una parola di critica sui motivi addotti dal Pretore per accogliere l'istanza di sfratto e senza chiedere la riforma di quel giudizio;
che, in simili circostanze, l'appello è inammissibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309 m. 7 e 16);
che, anche volendo essere meno rigorosi nell'applicazione della sanzione procedurale della nullità dell'appello, non si può giungere ad altra soluzione che a quella della reiezione del gravame, l'unico motivo addotto per opporsi allo sfratto essendo riferito alle conseguenze negative economiche della chiusura dell'attività commerciale esercitata nei vani locati;
che, infatti, di fronte all'incontestatibile ed incontestata fine del rapporto di locazione, il differimento dello sfratto - unica richiesta formulata in definitiva dall'appellante - non è possibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 508 m. 9);
che un termine di moratoria, in ogni caso di breve durata, potrebbe essere considerato solo per motivi umanitari (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 508 n. 1044) che non sono, evidentemente, adempiuti in un contesto economico-commerciale come quello all'esame;
che l'appello, inammissibile ed infondato, può così essere respinto già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità di chiedere alla controparte di esprimersi al riguardo;
Per i quali motivi
vista, per le spese, la TG
dichiara e pronuncia
1. L'appello 14 aprile 2000 di __________ è respinto.
2. La tassa di giustizia di Fr. 100.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 120.-) sono a carico dell'appellante.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario