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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.06.2000 12.2000.54

16. Juni 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,477 Wörter·~12 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2000.00054

Lugano 16 giugno 2000/fb    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.361 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 26 settembre 1991 da

                                         __________

__________

rappr. dall’avv. __________

                                         contro

__________

__________

rappr. dall’avv. __________

                                         lite in cui è intervenuta

__________

rappr. dall’avv. __________

con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti all'effettuazione della riparazione gratuita dei difetti di cui all'appartamento fol. PPP __________ del fondo base n. __________ di __________, oppure alla rifusione del minor valore, domanda precisata in corso di causa nel senso della condanna dei convenuti al risarcimento del minor valore di fr. 20'953.-- oltre interessi;

Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 23 febbraio 2000 ha parzialmente accolto, condannando i convenuti al pagamento di fr. 6'710.-- oltre interessi;

Appellante gli attori, che con atto di appello del 16 marzo 2000 postulano la riforma del querelato giudizio nel senso della condanna dei convenuti al pagamento di fr. 20'343.-- oltre interessi, mentre i convenuti con osservazioni e appello adesivo del 13 aprile 2000 si oppongono al gravame avversario e chiedono a loro volta la riforma del giudicato pretorile nel senso della loro condanna al pagamento di soli fr. 1'260.-- oltre interessi;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1.     - se deve essere accolto l’appello

2.     - se deve essere accolto l’appello adesivo

3.     - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

                                          A.    Gli attori sostengono di avere acquistato dai convenuti il 15 giugno 1990 la quota di PPP n. __________ del fondo base n. __________ di __________.

                                                 Ritenendo che lo stabile sarebbe gravemente difettoso, sia nelle parti comuni che nell'appartamento oggetto del diritto esclusivo -di tutti i singoli difetti lamentati si dirà più avanti- gli attori procedono nella presente causa per ottenere la loro riparazione gratuita da parte dei venditori, il risarcimento del minor valore nella misura in cui non fosse possibile procedere alla riparazione, e un non precisato importo a titolo di risarcimento del danno.

                                          B.    I convenuti in risposta si sono opposti alla petizione.

                                                  Essi hanno in primo luogo osservato di dovere rispondere per eventuali difetti in qualità di venditori, e non, come preteso dagli attori, come degli appaltatori. Il fondo sarebbe oltretutto stato venduto nello stato di fatto e di diritto noto al compratore.

                                                  Il 16 marzo 1990 i convenuti avrebbero diramato una circolare, invitando i condomini ad annunciare eventuali difetti, che sarebbero gli unici ad entrare in linea di conto, mentre notifiche successive andrebbero considerate tardive. Nonostante l'assenza di responsabilità da parte loro -le azioni per i difetti dell'opera sarebbero da rivolgere contro progettista ed artigiani- i convenuti si sarebbero adoperati nel tentativo di trovare delle soluzioni, e ad esempio la ventilazione dei servizi sarebbe stata sistemata. I difetti sarebbero per il resto in massima parte contestati, così come contestata sarebbe comunque la responsabilità dei convenuti per il caso della loro esistenza.

                                         C.    La causa è stata congiunta per l'istruttoria con le altre 5 procedure, promosse per motivi analoghi da altrettanti condomini nei confronti dei convenuti.

                                                 Con le conclusioni gli attori hanno rinunciato alla riparazione dei difetti, chiedendo la condanna dei convenuti alla rifusione del minor valore.

                                                 I convenuti hanno per contro mantenuto le proprie tesi e domande.

                                         D.    Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti e rammentata la possibilità per gli acquirenti di chiedere il risarcimento del minor valore, stante la tempestività della notifica dei difetti ha esaminato le singole doglianze degli attori, attribuendo loro fr. 1'812.50 per l'atrio scale (consid. 8.3), fr. 3'000.-- per il parchetto (consid. 9.1), fr. 1'100.-- per le finestre della facciata sud-est (consid. 9.2), fr. 660.-- per la masticatura dei davanzali (consid. 9.3), fr. 150.-- per le porte delle camere (consid. 10.1) e fr. 50.-- per lo zoccolino (consid. 10.4), mentre ogni altra loro richiesta è stata respinta.

   E.    Delle domande ed argomentazioni dei gravami, come pure del contenuto delle rispettive osservazioni, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

                                         A.       Appello principale

                                         1.     L'appello consta di 16 pagine, di cui 14 (pag. 2-15) dedicate alla motivazione in fatto ed in diritto e suddivise in 9 punti tematici.

                                                 I primi 5 punti sono una testuale trascrizione di parte del voluminoso allegato conclusionale, del tutto inutile ai fini della presente procedura di appello, visto che non vi si trovano (né ciò sarebbe possibile) censure di sorta ad un giudizio pretorile che non esisteva ancora al momento della redazione delle conclusioni.

                                                 A prescindere dalla pesantezza dell'esposizione che ne risulta, la conseguenza è quella dell'irricevibilità dell'allegato nella misura in cui le citazioni tratte dalle conclusioni non sono al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309, m. 21 e 22; II CCA 2 maggio 2000 in re M./S.) o, nella migliore delle ipotesi, quella dell'assoluta irrilevanza ai fini del giudizio delle inutili citazioni.

                                                 Il punto 6 tratta in astratto, ovvero senza trarne conseguenza alcuna ai fini della causa, la questione della colpa dei convenuti nel contesto della domanda di risarcimento danni. La questione, come si vedrà, è del tutto priva di rilevanza pratica per rapporto alle concrete domande degli appellanti.

                                                 Il punto 7 (pag. 12 e 13) è invece dedicato ad una generica critica dell'apprezzamento operato dal Pretore nei confronti delle risultanze peritali, discorso fine a se stesso visto che non vengano evidenziati, con motivata critica, i punti in cui il Pretore avrebbe dovuto dipartirsi dal responso del perito, al quale peraltro gli stessi attori nel proprio gravame attingono a piene mani.

                                         2.     Al punto 8 del gravame (pag. 13 e 14) gli attori affrontano alfine il giudizio del Pretore sulle loro singole domande di causa.

                                         2.1   L'argomentazione principale del gravame riguarda il parchetto del soggiorno, del quale gli attori chiedono il rimborso del costo della  sostituzione totale, mentre che il Pretore (consid. 9.1) ha accordato solo fr. 3'000.--, pari al risarcimento del costo della riparazione, utilizzando una colla idonea, di quei tasselli che si staccano.

                                                 La pretesa merita protezione.

                                                 In corso di causa la questione dei difetti al parchetto è stata demandata al perito ing. __________, mentre che il 13 luglio 1991 __________ aveva allestito una prova peritale a futura memoria (inc. 81/91).

                                                 Il perito __________ aveva definito senz'altro idoneo il materiale impiegato per il rivestimento dei pavimenti dei soggiorni, ma a prescindere dal fatto che egli ha effettuato le sue constatazioni molti anni prima del perito giudiziario -che difatti ha constatato un aggravamento dei difetti- egli ha segnalato soprattutto i problemi di abbassamento del pavimento dovuti, secondo lui, eminentemente a difetti del sottofondo.

                                            L'ing. __________ nel proprio referto (pag. 10) ha invece sollevato dubbi circa l'idoneità del materiale (parchetto del tipo unidirezionale), definendolo particolarmente delicato in caso di sbalzi di umidità e movimenti del betoncino sottostante riscaldato dalle serpentine.

                                                 Egli (nel 1995) ha altresì constatato la tendenza dei danni ad aumentare con il tempo e un generalizzato peggioramento della situazione, anche se essa sarebbe "meno critica" nell'appartamento degli attori, rilevando che non vi sarebbero di contro problemi nell'appartamento in cui è stato posato un parchetto bidirezionale (pag. 10 e 11) e nelle camere, in cui vi è il medesimo tipo di rivestimento.

                                                 Per rimediare ai difetti, l'ing. __________ proponeva, in alternativa, di incollare i listini staccatisi con una colla idonea -soluzione fatta propria dal Pretore-, accorgimento che non darebbe una garanzia completa ma permetterebbe di migliorare la situazione, oppure di sostituire il rivestimento con uno bidirezionale, soluzione a quel momento proponibile solo nell'appartamento __________, particolarmente danneggiato, anche se la necessità del rifacimento è comunque deducibile dalla frase del perito (pag. 11), secondo cui esso è "attualmente proponibile solo nell'appartamento __________ ", laddove la sottolineatura, unita all'accertamento di una situazione in evoluzione, è intesa ad affermare che a medio termine il rifacimento si renderà necessario anche in altri appartamenti.

                                                 Nel complemento scritto di perizia dell'11 luglio 1995 (pag. 12 e 13) l'esperto ha sostanzialmente confermato questa presa di posizione, mentre che nell'ulteriore complemento di data 18 novembre 1997 egli si è pronunciato per l'idoneità del parchetto del tipo unidirezionale, addebitando i problemi ad altri fattori. Ciò appare contraddittorio, visto che all'udienza del 14 giugno 1995 il perito aveva invece esplicitamente affermato (verbali, pag. 10) che "il tipo di parchetto scelto per soggiorni e corridoi non è idoneo in funzione del tipo di riscaldamento che è a pavimento", affermazione ribadita a pag. 11: "Ripeto che il parchetto di tipo unidirezionale non è idoneo per riscaldamenti a pavimento".

                                                 A fronte di queste risultanze, parzialmente contraddittorie, non può essere condivisa la decisione del Pretore di negare il rifacimento del parchetto: l'inidoneità del materiale posato va infatti ammessa -non tanto in base alle contraddittorie affermazioni del perito, quanto piuttosto alle sue constatazioni del fatto che dove tale materiale non è stato utilizzato non vi sono stati problemi- e la soluzione proposta appare di conseguenza un inutile palliativo, che difatti secondo il perito non offre garanzie di riuscita.

                                                 Infatti, anche se il danno riguarda al momento una limitata superficie del pavimento, dai referti si evince, come detto, una tendenza all'aggravamento, ragione per cui si giustifica un intervento risolutore, che non rappresenta una miglioria, ma solo il corretto compimento dell'opera, così come avrebbe sin dall'inizio dovuto essere effettuata, con l'impiego di materiale idoneo.

                                                 Non va inoltre dimenticato che il rifacimento, mettendo a nudo il betoncino, permetterebbe di intervenire anche in favore del problema dell'isolazione fonica (cfr. delucidazione 11 luglio 1995 della perizia fonica, pag. 3, 5).

                                                 Dovendosi accogliere la richiesta di rifacimento del parchetto del soggiorno, agli attori vanno attribuiti ulteriori fr. 12'000.--, pari alla differenza tra il costo della riparazione e il costo della sostituzione (delucidazione 11 luglio 1995, pag. 13).

                                         2.2   Gli attori chiedono poi fr. 1'333.-- di onere per la direzione lavori, pretesa che va senz'altro disattesa, non essendoci alcuna prova del fatto che i lavori di cui trattasi, di per sé assai semplici e che non pongono neppure particolari problemi di coordinamento dell'attività di più artigiani, necessitino dell'attività retribuita di un direttore dei lavori. In altri termini, si tratta di una posizione di danno che non sussiste.

                                         2.3   Gli appellanti postulano infine l'aumento da fr. 150.-- a fr. 450.-per la riparazione delle porte delle camere. A torto: l'importo di fr. 150.-- è stato indicato in perizia quale costo per la formazione di nuove soglie (risposta 44, pag. 23) e ribadito in sede di delucidazione (pag. 20).

                                                 E' ben vero che il perito, dietro esplicita sollecitazione degli attori, ha indicato in alternativa anche la possibilità di un diverso intervento, del costo di fr. 450.--, ma non ha in alcun modo specificato che la seconda soluzione sarebbe preferibile alla prima, o che questa sarebbe per altro motivo lacunosa, ragione per cui gli attori si devono contentare della riparazione più economica.

                                         B.    Appello adesivo

                                         3.     Così come l'appello principale, anche l'impugnazione adesiva non è esente da vizi formali. I convenuti hanno infatti presentato un unico promiscuo allegato di "osservazioni e appello adesivo", nella cui sistematica l'appello adesivo è relegato alle sole pagine 22-24.

                                                 Tolta la premessa di cui al punto 10 (dell'intero allegato, ma in realtà punto 1 dell'appello adesivo), secondo la quale il giudizio pretorile era accettabile, e lo si impugna solo perché gli attori hanno presentato l'appello principale, esso è confinato al solo punto 11 dell'allegato (pag. 23 e 24), che esordisce "Rifacendosi a quanto già esposto diffusamente nelle osservazioni all'appello che precedono", ed è perciò del tutto privo di motivazioni autonome, visto che il punto 11 consta in pratica unicamente delle domande di giudizio dei convenuti, supportate solo da ulteriori richiami a "le ragioni già esposte in precedenza, che si danno qui per integralmente riprodotte" (punti 11.1, 11.2 e 11.5).

                                                 Sennonché, come già rammentato agli attori al considerando 1, risulta irricevibile quel gravame che richiama argomentazioni contenute in precedenti allegati. Non essendo compito di questa Camera quello di esaminare nel suo complesso il voluminoso allegato, e separarvi le argomentazioni con cui i convenuti impugnano a loro volta il giudizio del Pretore da quelle in cui commentano invece il gravame avversario, se ne deve concludere che i resistenti hanno presentato un'impugnazione che si limita a richiamare parte delle argomentazioni di un altro allegato di causa, e che perciò va dichiarata nel suo complesso irricevibile.

                                         C.    Spese e ripetibili

                                         4.     Entrambe le parti si aggravano infine contro il giudizio in materia di spese e ripetibili, contestando in sostanza la propria soccombenza a dipendenza dell'esito della causa che essi auspicano per effetto dei rispettivi gravami.

                                                 Con decisione ineccepibile, il Pretore in base al proprio giudizio aveva ritenuto soccombenti in misura preponderante gli attori.

                                                 Questa situazione va qui modificata per effetto dell'accoglimento della doglianza relativa al parchetto, che costituiva -dal profilo economico- uno dei temi principali della causa, e che comporta l'aumento di fr. 12'000.-- dell'indennizzo del minor valore.

                                                 Ciò nonostante gli attori non possono ritenersi, come essi a torto pretendono, interamente vittoriosi nella causa, avendo il Pretore disatteso parte delle loro domande, ed essendo anche questo giudizio solo parzialmente favorevole alle loro tesi.

                                                 E' opinione di questa Camera che il grado di soccombenza degli attori sia di 1/3 nel processo di prima sede e di 1/7 in questa procedura, mentre che i convenuti sono interamente soccombenti per gli oneri causati dall'appello adesivo (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                        I.      L’appello 16 marzo 2000 di __________ e __________ è parzialmente accolto.

                                                Di conseguenza la sentenza 23 febbraio 2000 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:

                                                 1.    La petizione è parzialmente accolta.

       __________, e __________, sono condannati in solido a pagare a __________ e __________ fr. 18'710.-- oltre interessi al 5% dal 1° luglio 1995.

2.    La tassa di giustizia di fr. 800.-- e le spese di fr. 6'422.--, con saldo da anticipare dagli attori, restano a loro carico per 1/3, mentre che per 2/3 sono a carico dei convenuti in solido che, pure in solido, rifonderanno agli attori fr. 900.-- per parte di ripetibili.

                                         II.     Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                                 a)  tassa di giustizia                                  fr.     480.-b)  spese                                                     fr.        20.--

                                                 Totale                                                     fr.     500.-già anticipati dagli appellanti, restano a suo carico per 1/7, mentre che per 6/7 sono a carico dei convenuti in solido che, pure in solido, rifonderanno agli attori fr. 600.-- per parte di ripetibili di appello.

                                         III.    L’appello adesivo 13 aprile 2000 di __________ e __________ è irricevibile.

                                         IV.   Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:

a)  tassa di giustizia                                  fr.     280.-b)  spese                                                     fr.        20.--

T o t a l e                                                     fr.     300.-già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l'obbligo solidale di rifondere agli attori fr. 400.-- per ripetibili dell'appello adesivo.

                                    V.         Intimazione:           -  __________

                                                 Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.         

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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