Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.06.2000 12.2000.53

16. Juni 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,396 Wörter·~12 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2000.00053

Lugano 16 giugno 2000/fb    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.362 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 26 settembre 1991 da

__________

__________

rappr. dall’avv. __________

                                         contro

__________

__________

rappr. dall’avv. __________

                                         lite in cui è intervenuta

__________

rappr. dall’avv. __________

con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti all'effettuazione della riparazione gratuita dei difetti di cui all'appartamento fol. PPP __________ del fondo base n. __________ di __________, oppure alla rifusione del minor valore;

Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 23 febbraio 2000 ha parzialmente accolto, condannando i convenuti all'effettuazione di determinate riparazioni  e al pagamento di fr. 2'875.-- oltre interessi a titolo di minor valore;

Appellanti gli attori, che con atto di appello del 16 marzo 2000 postulano la riforma del querelato giudizio nel senso di un migliore accoglimento delle proprie domanda, mentre i convenuti con osservazioni e appello adesivo del 13 aprile 2000 si oppongono al gravame avversario e chiedono a loro volta la riforma del giudicato pretorile nel senso della loro condanna all'esecuzione di solo parte delle riparazioni, respinta ogni altra richiesta di controparte;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1.     - se deve essere accolto l’appello

2.     - se deve essere accolto l’appello adesivo

3.     - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

                                          A.       Gli attori sostengono di avere acquistato dai convenuti il 15 novembre 1988 la quota di PPP n. __________ del fondo base n. __________ di __________, all'epoca ancora in costruzione e della quale essi avrebbero preso possesso solo alla metà del mese di maggio dell'anno successivo.

                                                    Ritenendo che lo stabile sarebbe gravemente difettoso, sia nelle parti comuni che nell'appartamento oggetto del diritto esclusivo -di tutti i singoli difetti lamentati si dirà più avanti- gli attori procedono nella presente causa per ottenere la loro riparazione gratuita da parte dei venditori, il risarcimento del minor valore nella misura in cui non fosse possibile procedere alla riparazione, e un non precisato importo a titolo di risarcimento del danno.

                                          B.       I convenuti in risposta si sono opposti alla petizione.

                                                    Essi hanno in primo luogo osservato di dovere rispondere per eventuali difetti in qualità di venditori, e non, come preteso dagli attori, come degli appaltatori. Il fondo sarebbe oltretutto stato venduto nello stato di fatto e di diritto noto ai compratori.

                                                    Il 16 marzo 1990 i convenuti avrebbero diramato una circolare, invitando i condomini ad annunciare eventuali difetti, che sarebbero gli unici ad entrare in linea di conto, mentre notifiche successive andrebbero considerate tardive. Nonostante l'assenza di responsabilità da parte loro -le azioni per i difetti dell'opera sarebbero da rivolgere contro progettista ed artigiani- i convenuti si sarebbero adoperati nel tentativo di trovare delle soluzioni, e ad esempio la ventilazione dei servizi sarebbe stata sistemata. I difetti sarebbero per il resto in massima parte contestati, così come contestata sarebbe comunque la responsabilità dei convenuti per il caso della loro esistenza.

                                         C.       La causa è stata congiunta per l'istruttoria con le altre 5 procedure, promosse per motivi analoghi da altrettanti condomini nei confronti dei convenuti.

                                                   Con le conclusioni gli attori hanno presentato domande parzialmente diverse rispetto a quelle della prima parte del processo (delle quali si dirà più avanti), ma le parti hanno per il resto sostanzialmente mantenuto le rispettive tesi ed argomentazioni, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.

                                         D.       Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti, ha rammentato l'esistenza di una clausola contrattuale che permetterebbe agli acquirenti di chiedere la riparazione dei difetti e perciò, stante la tempestività della loro notifica, ha esaminato le singole doglianze degli attori, attribuendo in un caso il minor valore di fr. 2'875.-- (consid. 10.3, atrio scale) e condannando i convenuti all'effettuazione delle riparazioni di cui al dispositivo n. 1.1, mentre ogni altra richiesta degli attori è stata respinta.

                                         E.       Delle domande ed argomentazioni dei gravami, come pure del contenuto delle rispettive osservazioni, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

                                         A.       Appello principale

                                          1.       A titolo di premessa alla disamina del gravame principale non ci si può astenere dal rilevare che il prolisso atto di appello è in buona parte una semplice trascrizione testuale del voluminoso allegato conclusionale.

                                                    Questa Camera ha ripetutamente stigmatizzato questo inconcludente modo di procedere (da ultimo: II CCA 2 maggio 2000 in re M./S.); il significato dell'atto di appello è infatti quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente.

                                                    Sembrerebbe perciò scontato presumere che l'atto di appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che si intende impugnare.

                                                    E' però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta avanti al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero invano delle critiche ad un giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti allegati (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309, m. 21) oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 309, m. 22, ancorché non categorico).

                                                    La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato.

                                                    Visto che, come si è detto, l'appello degli attori è in buona parte costituito dalla letterale trascrizione di lunghi brani delle loro conclusioni del 5 ottobre 1999, esso è perciò irricevibile nella misura in cui le citazioni tratte da quell'allegato non sono al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile (II CCA 2 maggio 2000 citata).

                                          2.       I punti 1 a 7 compresi dell'appello (pag. 1-15) sono interamente ripresi dalle conclusioni del 5 ottobre 1999. Gli attori vi riassumono la propria versione dei fatti (punti 1 - 5), richiamano dottrina e giurisprudenza relative agli art. 205 e 368 CO (punto 6), e riassumono le risultanze peritali "per i difetti più importanti e quelli relativi alle parti comuni" (punto 7).

                                                    Essi non contengono però censure di sorta al giudizio impugnato, ad eccezione di una precisazione del riassunto dei fatti del Pretore (appello, punto 2, pag. 3), dalla quale i ricorrenti non traggono invero conseguenze di sorta ai fini delle loro domande. La natura interlocutoria di questa prima parte del gravame risulta del resto anche da quanto affermato in entrata al punto 7, dove si precisa che i considerandi decisivi della sentenza impugnata "saranno ripresi più sotto in quanto necessario discutendosi delle pretese degli attori".

                                          3.       Il punto 8 del gravame (pag. 16) tratta -in astratto, ovvero (nuovamente) senza trarne conseguenza alcuna ai fini della causa- delle questioni della colpa dei convenuti nel contesto della domanda di risarcimento danni e della relazione tra la pretesa della riparazione gratuita e quella dell'attribuzione del minor valore, ed in particolare della possibilità di presentare in subordine quest'ultima domanda senza quantificarla.

                                                    Il punto 9 (pag. 17) è invece dedicato ad una generica critica dell'apprezzamento operato dal Pretore nei confronti delle risultanze peritali, discorso fine a se stesso visto che non vengano evidenziati, con motivata critica, i punti in cui il Pretore avrebbe dovuto dipartirsi dal responso del perito, al quale peraltro gli stessi attori nel proprio gravame attingono a piene mani.

                                          4.       Al punto 10 del gravame (pag. 17 e 18) gli attori affrontano finalmente il giudizio del Pretore sulle loro singole domande di causa, e si scopre perciò che tutto quanto esposto sinora, cioè 17 pagine di introduzione, è al servizio di un'unica doglianza riassunta in 10 righe (pag. 17, in fine), riguardante la richiesta della formazione di un parapetto di sicurezza sul prato per ovviare ad una situazione di pericolo, richiesta respinta dal Pretore per il motivo che non si tratterebbe di un difetto e che lo stesso non sarebbe previsto dal contratto di vendita o dai piani di costruzione.

                                                    La motivazione non è convincente, ma la richiesta deve essere respinta per un altro motivo: trattandosi della richiesta di intervento su di una parte comune della proprietà per piani, gli attori -in assenza del benestare dell'assemblea dei condomini- non possiedono la legittimazione attiva per procedere giudizialmente in tal senso (art. 712m e 712t CC), questione che va esaminata d'ufficio in ogni stadio della causa (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 97, m. 1 e nota 366).

                                         B.       Appello adesivo

                                          5.       Così come l'appello principale, anche l'impugnazione adesiva non è esente da vizi formali. I convenuti hanno infatti presentato un unico promiscuo allegato di "osservazioni e appello adesivo", nella cui sistematica l'appello adesivo è relegato alle sole pagine 24-26.

                                                    Tolta la premessa di cui al punto 12 (dell'intero allegato, ma in realtà punto 1 dell'appello adesivo), secondo la quale il giudizio pretorile era accettabile, e lo si impugna solo perché gli attori hanno presentato l'appello principale, esso è confinato al solo punto 13 dell'allegato (pag. 26), che esordisce "Rifacendosi a quanto già esposto diffusamente nelle osservazioni all'appello che precedono", ed è perciò del tutto privo di motivazioni autonome, visto che il punto 13 consta in pratica quasi unicamente delle domande di giudizio dei convenuti.

                                                    Sennonché, come già rammentato agli attori al considerando 1, risulta irricevibile quel gravame che richiama argomentazioni contenute in precedenti allegati. Non essendo compito di questa Camera quello di esaminare nel suo complesso il voluminoso allegato, e separarvi le argomentazioni con cui i convenuti impugnano a loro volta il giudizio del Pretore da quelle in cui commentano invece il gravame avversario, se ne deve concludere che i resistenti hanno presentato un'impugnazione che si limita a richiamare parte delle argomentazioni di un altro allegato di causa, e che perciò va dichiarata nel suo complesso irricevibile, fatta eccezione per quelle censure al giudizio pretorile che si possono evincere dal punto 13 dell'allegato.

                                          6.       La disamina delle sintetiche argomentazioni dei convenuti conduce all'esito seguente:

                                          6.1     Al punto 13.1 i resistenti contestano di dovere posare una lamiera in acciaio inox sul davanzale della terrazza, in quanto "essi ritengono infatti che si tratti di una miglioria dal momento che questo tipo di davanzali viene comunemente usato nelle costruzioni".

                                                    Siffatta apodittica affermazione di un'opinione contraria a quella motivata nel giudizio impugnato non costituisce tuttavia una sufficiente motivazione in fatto ed in diritto, fondata sugli atti della causa, dell'erroneità della decisione pretorile (art. 309 cpv. 2 lit. f CPC), alla quale si può perciò tranquillamente rinviare.

                                          6.2     Analoga motivazione vale anche per la sintetica censura di cui al punto 13.2 dell'appello adesivo, in cui i convenuti si limitano ad esprimere il proprio parere, per cui gli interventi alla porta d'entrata posti a loro carico dal Pretore "possono rientrare in un normale lavoro di manutenzione a carico dei proprietari".

                                          6.3     I convenuti, in relazione alle macchie grigie constatate nella camera e nel soggiorno "ritengono improponibile il rifacimento completo della pittura per una superficie di mq 35", sostenendo che a 11 anni di distanza si tratterebbe di una miglioria.

                                                    La tesi è manifestamente infondata: il fatto che siano passati 11 anni è dovuto unicamente alla pervicace resistenza dei convenuti medesimi, e l'operazione in questione non costituisce affatto una miglioria, ma solo l'esecuzione dell'opera in maniera conforme alle regole dell'arte, così come avrebbe dovuto essere eseguita dall'inizio.

                                          6.4     Gli appellanti contestano infine l'obbligo al rifacimento totale del rivestimento in piastrelle dei bagni e della cucina, dovendo l'intervento essere invece limitato alle sole piastrelle che si sollevano, pena l'effettuazione di una miglioria.

                                                    Quo alla miglioria, vale quanto detto poc'anzi: il risultato finale non è migliore, ma solo equivalente a quello che i convenuti avrebbero sin dall'inizio dovuto fornire.

                                                    Per quanto riguarda il rifacimento delle superfici in piastrelle, questo è stato il responso del perito circa le modalità di eliminazione del difetto.

                                                    La soluzione palliativa auspicata dai convenuti non è invece confortata da alcun parere tecnico ma solo dal loro desiderio di lavorare al risparmio, per il quale si può avere comprensione, ma che non è sufficiente a comportare la riforma del giudizio impugnato.

                                         C.       Spese e ripetibili

                                         7.       Entrambe le parti si aggravano infine contro il giudizio in materia di spese e ripetibili.

                                                   I convenuti contestano in sostanza la propria soccombenza a dipendenza dell'esito della causa che essi auspicano per effetto del proprio gravame, e pertanto le loro doglianze vanno respinte in quanto basate sulla non verificata premessa dell'accoglimento dell'appello adesivo.

                                                   Gli attori, invece, si dolgono del riparto di spese e ripetibili anche indipendentemente dall'esito (peraltro negativo) del loro gravame, ma le loro argomentazioni sono al servizio della domanda di giudizio per cui tutti gli oneri di causa dovrebbero essere accollati ai convenuti, domanda manifestamente infondata stante la reiezione di buona parte delle loro richieste (consid. 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 in parte, 10.6, 10.7, 10.8, 11.1, 11.4, 11.5, 12.2), al punto che essi, come rettamente ritenuto dal Pretore, vanno effettivamente considerati soccombenti in misura preponderante, ragione per cui il riparto degli oneri indicato dal primo giudice merita piena conferma.

                                                   Ne consegue la reiezione di entrambi i gravami.

                                                   Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                          I.         L’appello 16 marzo 2000 di __________ e __________ è respinto.

                                          II.        Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                                    a)  tassa di giustizia                                  fr.      480.-b)  spese                                                    fr.        20.--

                                                    T otale                                                     fr.      500.-già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l'obbligo solidale di rifondere ai convenuti complessivi fr. 800.-- per ripetibili di appello.

                                          III.       L’appello adesivo 13 aprile 2000 di __________ e __________ è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                          IV.      Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:

                                                    a)  tassa di giustizia                                  fr.      280.-b)  spese                                                    fr.        20.--

                                                    T otale                                                     fr.      300.-già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l'obbligo solidale di rifondere agli attori complessivi fr. 800.-- per ripetibili dell'appello adesivo.

                                          Intimazione :                  -  __________                      Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2000.53 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.06.2000 12.2000.53 — Swissrulings