Incarto n. 12.2000.00048
Lugano 31 maggio 2000/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa inc. OA.1998.00085 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 10 febbraio 1998 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dallo Studio legale __________
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Fr. 15'412.35 oltre interessi, nonché il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE __________ dell'UE di Lugano;
domande avversate dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore, con sentenza 22 febbraio 2000, ha accolto;
appellante la convenuta con atto di appello 14 marzo 2000 con cui chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso che la petizione sia accolta limitatamente a Fr. 1'463.20 oltre interessi ;
mentre l'attrice con osservazioni 10 aprile 2000 postula la reiezione del gravame e la conferma della decisione pretorile, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel corso dell'estate 1995 __________ ha appaltato all'attrice diversi lavori da elettricista, in particolare l'installazione degli impianti telefonico, telematico e musicale, nei suoi uffici di via __________ a __________. L'appalto è stato configurato in gran parte nell'offerta 30 agosto 1995 che -per i lavori contemplati- prevedeva un costo totale di fr. 7'347,-, ossia fr. 1'799.20 per l'impianto telefonico, fr. 597.40 per quello telematico e fr. 4'502.- (importo in seguito ridotto) per l'impianto di diffusione musicale (doc. A). A lavori ultimati, l'attrice ha emesso una fattura 8 ottobre 1996 che -per le tre poste previste dall'offerta menzionata- espone cifre complessive di fr. 2'022.45, fr. 791.60, rispettivamente fr. 1'654.-, aggiungendovi però fr. 10'300.80 per le ore conteggiate a regia, relative a lavori supplementari, nonché un catalogo di materiale impiegato per l'esecuzione degli stessi lavori per complessivi fr. 4'417.25; il totale della fattura, IVA compresa e operato un ribasso del 5%, risulta pertanto di fr. 19'412.35 (doc. D).
2. Con la petizione l'appaltatrice procede nei confronti della committente per l'incasso del saldo delle sue spettanze, pari all'importo fatturato, dedotto unicamente un acconto di fr. 4'000.-. La convenuta si è opposta alla petizione, contestando di essere tenuta al pagamento dell'importo in questione: la fatturazione sarebbe stata sproporzionatamente gonfiata e l'opera eseguita sarebbe in parte difettosa. In particolare si è opposta al compenso per le opere supplementari, osservando la reale contenutezza delle stesse, consistenti nell'illuminazione di un pannello sinottico con led colorati e comandati da un interruttore e nella serratura elettrica di sicurezza, prestazioni tuttavia previste e preventivate in un secondo tempo, come risulta dal doc. 3. Ogni altra prestazione ha sostenuto essere stata compresa nell'offerta iniziale, onde la pretesa di fr. 14'718.05 sarebbe infondata.
3. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, posta l'esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha accolto integralmente la petizione. Constatato come il preventivo fosse stato formulato solo indicativamente, ha considerato che tutti i lavori fatturati erano stati effettivamente svolti; in particolare, per quanto riguarda i lavori supplementari, ha ritenuto che le ore indicate nei bollettini a regia, ancorché non controfirmati dalla committenza, sono dovute a specifiche richieste d'intervento della convenuta e sono comunque state confermate dai testi e dalle risultanze del sopralluogo. Delle singole poste del credito si dirà, se necessario, nel seguito.
4. Nell'appello la convenuta ritiene innanzitutto -con riferimento ai doc. A e 3- che la mercede è stata definita a forfait; comunque, anche applicando l'art. 374 CO, il pretore avrebbe dovuto ridurre le pretese dell'attrice ammettendo al massimo un sorpasso nei limiti della buona fede, e ciò anche perché essa non si è curata di rendere attenta la committente sull'eventualità del sorpasso dei costi preventivati. In ogni modo, la decisione del primo giudice, in particolare per quanto attiene alle ore supplementari, dev'essere riformato poiché l'attrice non ha dimostrato l'entità di quelle prestazioni né attraverso validi bollettini a regia, né sulla base di altri mezzi di prova. Per quanto concerne il cosiddetto programma __________, ovvero l'installazione di interruttori edizio, ripropone la propria tesi, secondo cui -in base all'offerta doc. 3- avrebbero dovuti essere esposti alla locatrice dell'appartamento.
Delle osservazioni all'appello con cui parte attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
5. Non vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto d'appalto ai sensi dell'art. 363 e segg. CO ed è pacifico che l'appaltatrice che chiede il pagamento della propria mercede sopporta l'onere della prova quo all'esistenza e all'entità del vantato diritto (per tante: II CCA 16 dicembre 1997 in re D./B.).
6. Il contratto d'appalto conosce solamente due tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è preventivamente stata stabilita, o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO). La prassi ha a sua volta creato alcune sottocategorie, quali il contratto a prezzo forfetario, a prezzo globale, secondo prezzi unitari, rispettivamente l'esecuzione a regia (cfr. norma SIA 118, art. 38 e segg.). In particolare, il prezzo forfetario è fissato dalle parti in anticipo per l'esecuzione dell'intera opera o per parte di essa ed è vincolante alla stessa stregua della mercede preventivamente determinata a corpo, escludendo cioè ogni aumento a favore dell'appaltatore, salvo il caso di modifiche di ordinazione concordate e accettate dai contraenti (DTF 104 II 315; Gauch P., Der Werkvertrag, ed. 4, n. 905).
Nel caso in esame, non risulta da nessuna pattuizione, inerente o estranea all'offerta (doc. A), che la stessa rappresenti un preventivo determinato a corpo o a forfait. E' ben vero che i singoli interventi sono descritti per la quantità e i prezzi unitari, ma è palese che tali indicazioni rappresentano gli strumenti per giungere a un apprezzamento preventivo del lavoro, in grado di orientare la committenza sull'entità dell'opera. Tale funzione informativa del computo però, non solo non è stata definita come valore a corpo, ma esplicitamente l'attrice ha precisato nel medesimo documento: "L'offerta è indicativa. Le opere verranno fatturate come a risultanza effettiva. Escluso: quanto non specificato; apparecchi e centralino telefonico; corpi illuminanti" (doc. A, p. 5). Non v'è pertanto nessuna ragione, né l'appellante ne indica, che possa scardinare questa pattuizione certamente non equivoca. In tal senso la convenuta, che sostiene la determinazione dell'opera a corpo, non ne ha fornito la prova che le incombeva (Gauch, op. cit., n. 1166). La stessa situazione dev'essere ammessa per l'offerta di cui al doc. 3, dal momento che anche qui non sono dati elementi che permettano di concludere nel senso di una pattuizione a corpo; d'altra parte, appare sostenibile che tra le parti vigesse un'unica intesa di fondo per quanto riguarda le pattuizioni sui lavori di quel medesimo cantiere.
7. A proposito dell'effettuazione di opere assertivamente non previste contrattualmente, va anzitutto ricordato che, oltre alla prima pattuizione, le parti -come già accennato- hanno previsto ulteriori interventi: al fine esplicito di evitare malintesi al momento della liquidazione, __________ ha richiesto alla ditta __________ un'offerta scritta relativa al congegno d'apertura elettrica della porta d'entrata e per l'illuminazione di una mappa mondiale a parete con 150 led di diversi colori e con l'inserimento di quattro orologi digitali, incluso il materiale (doc. 2). L'accordo, trovato oralmente, appare riprodotto nello scritto di conferma 14 novembre 1995 di __________, controfirmato dalla __________ (doc. 3). Per il resto, la committente ha sempre contestato l'esecuzione di lavori al di fuori di quelli descritti nelle due offerte: se ne deduce l'onere dell'attrice di provare tale circostanza, nonché l'entità e il valore dei lavori svolti. Al proposito -mancando indicazione di carattere peritale sui lavori effettuati- va fatto riferimento ai bollettini di cantiere o bollettini di lavoro a regia (doc. C - C14). Si tratta di documenti importanti che dottrina e giurisprudenza ritengono concordemente atti a creare la presunzione dell'esattezza delle ore e dei materiali indicàtivi, così da soddisfare l'onere probatorio che incombe all'appaltatrice; ciò vale tuttavia a condizione che i bollettini siano regolarmente controfirmati dal committente o per esso dalla direzione lavori (Gauch, op. cit., n. 1020 e segg.; per tutte: II CCA 11 marzo 1998 in re R. / F.). Per contro, bollettini non firmati sono per principio privi di efficacia probatoria; possono assurgere a valore di prova solo quando la persona che li ha redatti compare davanti al giudice in veste di parte, di testimone o di perito e si esprime in merito (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, 2000, ad art. 90, m. 31).
Nel caso concreto nessuno dei bollettini a regia -che peraltro si esprimono unicamente sul dispendio orario- è controfirmato dalla committente. Il primo giudice sostiene al proposito che, nonostante tale carenza, essi sono in grado di provare l'entità dei lavori supplementari svolti sulla base di ulteriori convergenti riscontri istruttori: a torto. Infatti, in particolare i testi __________ e __________ -che risultano aver firmato quasi tutti i bollettinisi sono sì espressi sui lavori svolti sul cantiere __________, in particolare su certe differenze di opinione con il rappresentante di quella società (sempre presente sul cantiere e cognito della materia), nonché sulla necessità, in determinate occasioni, di ricercare soluzioni alternative a esiti insoddisfacenti o di dar seguito, rispettivamente di porre rimedio a soluzioni dettate dallo stesso dott. __________; ma queste affermazioni non sono tali da creare una relazione né con i lavori previsti dal contratto, né con il contenuto dei bollettini a regia. In particolare i testi non sono stati in grado di confermare che quei documenti corrispondono a lavori effettivamente eseguiti, che i tempi ivi indicati sono esatti e che i lavori corrispondono a operazioni ordinate dalla committente al di fuori del contratto, per cui v'è stata necessità di allestire quei bollettini a regia. Le uniche indicazioni al proposito concernono modifiche all'impianto telefonico che tuttavia il teste __________ definisce "non di grossa entità", rispettivamente, nella sostanza, corrispondenti a "quello che era inizialmente preventivato" e il collegamento diretto fra il PC collocato nell'ufficio di __________ e uno schermo televisivo situato nella sala-conferenze, "lavori che non mi risulta fossero preventivati": ma anche di questo intervento il teste non indica l'entità con riferimento ai bollettini, né dagli stessi è possibile dedurre alcunché quanto alle ore impiegate; osservazione che -pari pari- vale anche per i lavori (inizialmente previsti o no) descritti dal teste __________. Né può essere del tutto disattesa la deposizione del teste __________ il quale, oltre a dare giustificazioni diverse a taluni interventi e a certe correzioni, sostiene che -come conferma la mancanza di bollettini a regia controfirmati- i lavori svolti rientravano tutti nell'offerta iniziale, rispettivamente dovevano essere effettuati per correggere interventi insoddisfacenti, dato l'obbligo dell'appaltatrice di consegnare un lavoro a regola d'arte. Né, per conferire valore probante ai bollettini a regia non controfirmati appare adeguato il riferimento operato dal pretore al sopralluogo, dal momento che in quella sede il giudice e i rappresentanti delle parti non hanno potuto far altro che prendere atto del lavoro svolto dall'attrice e osservarne determinate caratteristiche, senza distinguere fra ciò che era stato previsto e ciò che eventualmente era stato commissionato in un secondo tempo (unica nota in merito è relativa a copri-interruttori dorati invece di quelli previsti), rispettivamente senza essere in grado, per questa seconda ipotesi, di quantificare il lavoro svolto (cfr. verbale 13 novembre 1998).
Se ne deduce che, come afferma l'appellante, non v'è prova d'esecuzione dei lavori supplementari sostenuti dall'attrice, almeno per quanto riguarda l'importo riferibile alle ore fatturate, per complessivi fr. 10'300.80. Accogliendo la censura d'appello su questo punto, la sentenza impugnata dev'essere conseguentemente riformata con lo stralcio di questa posta dal credito dell'attrice.
8. Per il resto, l'appellante contesta tutti gli importi che superano i preventivi e tutte le poste che ricadono fra i lavori supplementari -ossia i costi del materiale impiegato per le poste descritte nella fattura- all'infuori di quelle di fr. 117.40 e di fr. 28.35 per la fornitura di lampade, rispettivamente di una suoneria. Tuttavia, oltre quanto esaminato al capoverso precedente, essa sostanzia unicamente la censura relativa al cosiddetto programma __________, ossia all'installazione di interruttori edizio (appello, ad 9).
L'art. 309 CPC enuncia il principio secondo cui un appello è nullo se non indica i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (cpv. 5 e cpv. 2 lett. f). Pur suggerendo una certa cautela nell'applicazione della norma (applicazione che deve avvenire d'ufficio in virtù dell'art. 142 cpv. 2 CPC), la giurisprudenza esige dall'appellante che motivi sufficientemente le sue censure, così da permettere all'autorità d'appello di esaminare il gravame; pur consentendo -quo alla ricevibilità della censura- una motivazione concisa, precisa che l'appello sarà allora esaminato nei limiti di tale enunciazione (Cocchi / Trezzini, op. cit., ad art. 309, m. 16 e 17). Né, di fronte al silenzio dell'appellante, si deve intendere che il giudice consideri d'ufficio le tesi da lei esposte in prima sede, dal momento che non è nemmeno possibile -a mo' di motivazionerichiamare nell'appello l'esposizione contenuta nelle comparse di prima sede (Cocchi / Trezzini, ibidem, m. 21).
Se ne deve concludere che -fatta eccezione per quanto qui esposto sub 9- a fronte della motivazione d'appello completamente carente in merito alle poste riconosciute dal pretore fra quelle esposte nella fattura contestata sub "materiale impiegato" (doc. D, p. 4 e 5), sulle stesse l'impugnazione è nulla ed è confermato il giudizio pretorile.
9. Il montaggio del cosiddetto programma __________ è stato previsto dalle parti nella seconda ordinazione (doc. 3), laddove con la sua firma l'attrice ha espresso consenso sul fatto che i costi relativi venissero assunti dalla locatrice ("Zu Lasten des Vermieters"). E' vero -come osserva il primo giudice- che la conduttrice __________ non appare aver avuto nessun titolo per dirottare su altri il pagamento di quei lavori; la questione è tuttavia indifferente, dal momento che l'appaltatrice, nella sua veste di creditrice del pagamento è stata d'accordo di vantare il proprio credito nei confronti di altra persona (verosimilmente a lei ben nota), ovvero di non avanzare quella pretesa nei confronti di __________. Ed è ciò che conta nella vertenza fra le parti in causa. Ogni riferimento al contratto di locazione è pertanto irrilevante. Anche su questo punto il ricorso deve pertanto essere accolto.
10. Tenuto conto delle considerazioni già espresse sulla natura approssimativa del preventivo, i sorpassi per le singole poste contenute nelle offerte sono rimasti incontestati in questa sede (ossia non sono stati nemmeno censurati a titolo subordinato), ciò che è ribadito dalla conclusione dell'appellante -al capoverso 10 dell'allegato- dove precisa gli oggetti della contestazione, ossia "i lavori a regia per fr. 10'300.- + IVA", rispettivamente "le opere supplementari tranne la fornitura di lampade … e la fornitura suoneria …". Per quanto esposto al considerando 8, il credito riconosciuto all'attrice dev'essere decurtato della somma di fr. 10'300.80 (+ IVA) e di quanto il pretore ha riconosciuto per il programma __________, ossia fr. 1'962.70; infatti, ogni maggior importo per questa posta avrebbe dovuto essere indicato dall'appellante che invece vi ha rinunciato. Dalla somma dei diversi addendi così corretti vanno dedotti l'acconto di fr. 4'000.- (doc. B) e lo sconto (indiscusso) del 5%, mentre va aggiunto il valore dell'IVA, calcolato sul nuovo totale. Per quanto riguarda invece la procedura ricorsuale, il valore di causa è ridotto a fr. 13'949.15, in corrispondenza del petitum d'appello che postula l'accoglimento della petizione in misura di fr. 1'463.20 oltre interessi.
Con queste precisazioni, le spese e la tassa di giustizia, nonché l'attribuzione di ripetibili seguono la soccombenza dell'attrice in entrambe le sedi.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
I. L'appello 14 marzo 2000 della __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 22 febbraio 2000 del Pretore del distretto di Lugano. Sezione 1, è così riformata:
1. La petizione 10 febbraio 1998 di __________ è accolta parzialmente.
§. Di conseguenza __________ è condannata a versare all'attrice l'importo di fr. 2'984.70 oltre interessi del 5% del 20 dicembre 1996.
2. Limitatamente a tale importo è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano.
3. La tassa di giustizia in fr. 950.- e le spese in fr. 440.-, da anticiparsi come di rito dalla parte attrice, restano a suo carico per 4/5 e per un 1/5 sono poste a carico della convenuta. L'attrice verserà a __________ la somma di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Le spese e la tassa di giustizia per la procedura d'appello, in complessivi fr. 500.-, anticipate dall'appellante, restano a suo carico per 1/9, mentre per 8/9 sono poste a carico dell'attrice.
Questa verserà a controparte la somma di fr. 500.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario