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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.09.2000 12.2000.45

28. September 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,261 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2000.00045

Lugano 28 settembre 2000/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.1997.00072 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 8 luglio 1997 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

contro  

__________ rappr. dall'avv. __________  

con la quale chiede l'accertamento del suo diritto esclusivo di disporre di un conto bancario a lei intestato ed aperto dal convenuto presso la __________, succursale di _________ che il Pretore, con sentenza 7 febbraio 2000, ha respinto.

Appellante l'attrice che, con appello 10 marzo 2000, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la propria domanda mentre la controparte, con osservazioni 3 maggio 2000, propone la reiezione del gravame.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.

Considerato

in fatto ed in diritto:

                                          1.   Nel novembre 1994 __________, nonno della minore __________, ha aperto un conto bancario presso la __________ indicando quale titolare e beneficiaria economica del conto l'abiatica. Su quel conto __________ ha operato prelevamenti e versamenti.

                                               La minore - confrontata con il rifiuto della _________ di permetterle di disporre del conto, per il tramite della madre sua rappresentante legale, a motivo del fatto che il nonno si era riservato il diritto di disporne liberamente sino alla maggiore età dell'abiatica - ha convenuto in giudizio la banca chiedendo l'accertamento del suo diritto di disporre illimitatamente ed esclusivamente di quel conto bancario. Sostiene che gli importi ivi depositati rappresentano una donazione a suo favore.

                                               __________ è intervenuto in lite in via accessoria ed in seguito, con l'accordo delle parti, ha sostituito la posizione della banca convenuta che è stata, di conseguenza, dimessa dalla lite. Egli contesta di aver voluto effettuare una donazione alla nipote, afferma di essere l'unico avente diritto economico dei beni depositati sul conto bancario e di aver aperto il conto a nome della nipote solo per motivi successori affinché questa potesse disporne, prima della maggiore età, solo in caso di suo decesso.

                                          2.   Il Pretore, con la sentenza impugnata, ha respinto la petizione ritenendo che l'attrice non aveva dimostrato che l'apertura del conto a suo nome era costitutiva di una donazione a suo favore e che il riconoscimento, nell'operazione bancaria, di un contratto a favore di terzi lo poteva essere solo nella sua forma imperfetta e quindi senza diritto alcuno del terzo, in casu la nipote del convenuto, di pretendere in proprio la prestazione dalla banca.

                                               Dei motivi dell'appello dell'attrice e delle osservazioni della controparte si dirà, per quanto necessario, nel seguito dell'esposizione di questo giudizio.

                                          3.   Il contratto a favore di terzi di cui all'art. 112 CO, figura giuridica che può individuare l'apertura di un conto bancario al nome di altra persona rispetto a chi dispone (Pra 85/1996, 516 per un libretto bancario di deposito; Engel, Traité des obligations en droit suisse, pag. 422; Krauskopf, Der Vertrag zugunsten Dritter, Tesi Uni Friburgo 1999, n. 403), ha sempre una causa giuridica (rapporto di copertura) che si fonda sulla relazione di diritto che unisce o unirà lo stipulante (nel caso concreto __________) ed il terzo (__________). Questo rapporto di copertura deve essere valido giuridicamente e, se tale non è, la prestazione del promittente (banca) al terzo non è dovuta o, se già eseguita, spetta allo stipulante l'azione di restituzione per indebito arricchimento verso il terzo (Engel, op. cit., pag. 419). L'eccezione di invalidità del rapporto giuridico tra stipulante e terzo oltre che competere, evidentemente, allo stipulante può essere sollevata anche dal promittente chiamato ad eseguire la prestazione verso il terzo (Krauskopf, op. cit., n. 1280 e seg.).

                                          4.   Nel caso di specie le parti divergono sull'identificazione della causa giuridica di copertura. La parte attrice vi ravvisa una donazione mentre il convenuto una disponibilità a favore dell'abiatica solo in caso di suo decesso.

                                               Sarebbe necessario quindi, prima di occuparsi delle conseguenze del contratto a favore di terzi a dipendenza di quale fattispecie si tratti (imperfetta, art. 112 cpv. 1 CO o perfetta, art. 112 cpv. 2 CO), determinare quale sia realmente la causa che ha portato all'apertura del conto litigioso a nome dell'attrice da parte del convenuto. La questione dovrebbe tuttavia essere limitata all'esame dell'esistenza di una donazione poiché, nell'eventualità affermata dal convenuto e indipendentemente dalla validità o meno di una tale manifestazione di volontà, le condizioni per rendere magari legittima la pretesa dell'attrice non erano compiute al momento dell'inoltro della causa né lo sono attualmente. Ma l'accertamento, attraverso l'esame critico del materiale istruttorio, dell'esistenza o meno di una volontà di donazione può rimanere in ogni caso  indeciso poiché un tale contratto sarebbe giuridicamente invalido e non potrebbe così esplicare effetti, nemmeno quelli conseguenti al contratto a favore di terzi.

                                          5.   Le parti sono cittadini italiani che abitano in Italia e il giudice svizzero applica, ai loro rapporti le disposizioni di legge di cui alle regole di conflitto della LF sul diritto internazionale privato (LDIP). In assenza di un'esplicita scelta del diritto applicabile l'eventuale pretesa donazione instauratasi tra le parti deve essere valutata secondo l'art. 117 cpv. LDIP per il quale un contratto è regolato dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso. Al secondo capoverso della medesima norma è menzionata la presunzione per la quale vi è connessione più stretta con lo Stato in cui la parte che deve eseguire la prestazione caratteristica - nel caso concreto il donatore - ha la dimora abituale. Di conseguenza è applicabile il diritto italiano.

                                               In conformità a tale diritto la forma per la donazione –salvo il caso di donazioni di modico valore (art. 783 CC it.) o di una “donazione indiretta” (nella cui categoria rientrano tutte le situazioni in cui si realizza il risultato di un’attribuzione patrimoniale gratuita, pur mancando un negozio avente come specifico contenuto tale attribuzione, cfr. Pescatore/Ruperto, Codice civile annotato, Giuffré editore, 1987, ad art. 769 CC it., n. 8) che qui però ovviamente non ricorrono– è, pena la nullità, quella dell’atto pubblico (art. 782 CC it.). Nel caso a giudizio mancando un tale necessario atto formalizzato davanti ad un pubblico notaio se ne deve concludere senz'altro per la sua nullità formale (art. 782 CC it.).

                                               Ma un altro motivo, di natura sostanziale, rende l'eventuale negozio di donazione privo di efficacia giuridica: infatti secondo il diritto italiano non è compatibile con la donazione l'elargizione di un bene, a titolo di liberalità, a carattere temporaneo, o revocabile ad nutum del donante (Pescatore/Ruperto, op. cit., ad art. 769 CC it., n. 11). Nel caso di specie il fatto che il convenuto si sia riservata la possibilità di disporre del conto ed abbia anche provveduto a dei prelevamenti conclude per una donazione, sempre che vi sia stata tale intenzione, revocabile con la conseguenza della sua nullità.

                                          6.   La nullità del rapporto che sta alla base del contratto a favore di terzi instaurato dal convenuto con la banca rende anche privo di efficacia e di conseguenze pratiche quest'ultimo rapporto giuridico e l'attrice non ne può trarre diritto alcuno.

                                               La sua pretesa deve così essere disattesa con il carico di spese e ripetibili.

Per i quali motivi

visti, per le spese, l'art. 148 CPC e la LTG

dichiara e pronuncia:

                                          1.   L'appello 10 marzo 2000 di __________ è respinto.

                                          2.   Le spese del giudizio d'appello consistenti in:

                                               tassa di giustizia                                                           fr.   4'900.--

                                               spese                                                                             fr.        50.-totale                                                                              fr.   5'000.-già anticipate dall'appellante rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 5'000.- per ripetibili.

                                          3.   Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        Il segretario

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