Incarto n. 12.2000.00038
Lugano 2 maggio 2000/rf
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.341 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 20 luglio 1994 da
__________ (avv. __________)
contro
__________ (avv. __________)
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 13'941.65 oltre
accessori;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 3 febbraio 2000 ha accolto, fatta eccezione per il saggio degli
interessi di mora;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 28 febbraio 2000 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 6 aprile 2000 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
1. - se deve essere accolto l’appello
2. - tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. L’attore sostiene che il convenuto nel 1987 l'avrebbe incaricato della progettazione e della direzione dei lavori di costruzione di una stazione di lavaggio destinata agli autopostali all'interno del capannone di cui al fondo n. __________ di __________, prestazioni per le quali gli sarebbe dovuto un onorario di fr. 13'941.65 oltre interessi, somma oggetto della presente causa.
B. Il convenuto ha sostenuto che il mandato di progettazione sarebbe stato affidato all'arch. __________, che avrebbe pure curato la direzione dei lavori assieme al convenuto medesimo. L'attore, all'epoca titolare di un'impresa di costruzioni, avrebbe invece effettuato i sondaggi in vista della costruzione delle fondamenta e avrebbe dapprima collaborato alla loro esecuzione, salvo poi rinunciarvi, lavori per i quali sarebbe stato regolarmente pagato, così che nulla gli sarebbe dovuto.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto, sulla scorta delle ammissioni fatte dallo stesso convenuto con il doc. Q, che l'attore avrebbe svolto sul cantiere in esame determinate attività esulanti da quelle già fatturate e pagate, ragione per cui andrebbe ammessa l'esistenza di un mandato oneroso ai sensi degli art. 394 e segg. CO.
Quanto all'entità delle prestazioni svolte, l'istruttoria avrebbe dimostrato che esse giustificherebbero gli onorari richiesti, addirittura inferiori a quelli previsti dalla norma SIA 103.
D. Delle argomentazioni dell'appellante -che postula la riforma del giudizio impugnato nel senso della reiezione della petizione- e di quelle del resistente -che chiede che l'appello sia respinto, protestando spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Il significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente.
Sembrerebbe perciò scontato presumere che l'atto di appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che si intende impugnare.
E' però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta avanti al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero invano delle critiche ad un giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti in precedenti allegati (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309, m. 21) oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 309, m. 22, ancorché non categorico).
La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato.
2. Ciò premesso, si constata che l'appello del convenuto è in buona parte costituito dalla letterale trascrizione di lunghi brani delle sue conclusioni del 15 dicembre 1999, ed è perciò, per i motivi esposti al precedente considerando, irricevibile nella misura in cui le citazioni tratte da quell'allegato non sono al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile.
3. I punti 1-3 del gravame (pag. 1-4) costituiscono solo la ripetizione della personale versione del convenuto dei fatti di causa, e sono in quanto tali privi di censure al giudizio impugnato.
Il punto 4 dell'appello (pag. 4-6) è praticamente identico al punto 3 delle conclusioni. Il convenuto, già con le conclusioni, sembra averlo considerato una sorta di premessa alla disamina del merito della vertenza ("Prima di entrare nel merito delle varie problematiche, è opportuno porre l'accento sui seguenti problemi…"), ed è perciò di primo acchito manifesta la sua irricevibilità nel contesto di un appello.
In effetti, la narrazione riguarda la questione della falsità dei bollettini di lavoro prodotti quale doc. L dall'attore, documenti che il Pretore esplicitamente non ha considerato ai fini del giudizio (consid. 5, pag. 6), dal che, su questo tema, l'evidente inutilità dell'irricevibile trascrizione delle conclusioni.
4. Al punto 5 dell'appello viene addotta una pretesa violazione dell'art. 8 CC, il che è sicuramente errato, avendo il Pretore (consid. 3, pag. 4) correttamente gravato l'attore dell'onere della prova delle sue allegazioni, mentre la censura del ricorrente è semmai rivolta contro l'apprezzamento delle prove da parte del Pretore (art. 90 CPC).
Tuttavia, non è dato di capire come potrebbe essere censurato l'apprezzamento delle prove effettuato dal Pretore per mezzo della sola trascrizione, comprensiva di suddivisione in sottocapitoli a), b) e c), del punto n. 4 delle conclusioni di causa, sia pure con qualche ritocco redazionale. Trascrivendo in forma apodittica le proprie precedenti argomentazioni, il convenuto omette di confrontarsi seriamente con gli accertamenti, convincenti e motivati, esposti dal Pretore al decisivo considerando n. 4 del proprio giudizio, nel quale ha ritenuto l'effettuazione di determinate prestazioni da parte dell'attore.
Nell'assai limitata misura in cui questo punto dell'appello ha portata autonoma, ed è perciò ricevibile, si osserva quanto segue:
4.1. Quo alla progettazione, il Pretore, aderendo al responso peritale, ha accertato che i soli piani allestiti dall'arch. __________ non avrebbero consentito la realizzazione dell'opera, deducendone l'esecuzione di prestazioni di progettista da parte dell'attore.
Questa considerazione, fondata su un chiaro accertamento, appare pertinente, e resiste alla critica del convenuto (appello, pag. 7), che non è in grado di sconfessare l'accertamento, contrario alla sua tesi, secondo cui la progettazione dell'arch. __________ non consentiva la realizzazione dell'opera.
4.2. Anche l'esecuzione di prestazioni quale parziale direttore dei lavori non può essere seriamente messa in dubbio, risultando essa con chiarezza sia dagli accertamenti peritali (cfr. il verbale di audizione del perito), che dalle deposizioni dei testi __________ e __________. Si può per il resto rinviare alle argomentazioni del giudizio impugnato.
Quanto al dettaglio concernente la questione dell'allestimento dei capitolati, è ben vero che il Pretore si è contentato di prove che hanno fornito solo una "alta verosimiglianza" dell'affermata tesi (pag. 5); è però altrettanto vero che a fronte della precisa affermazione dell'attore dell'effettuazione di tale prestazione (replica, punto 3, pag. 4), il convenuto si è limitato ad una generica, e perciò insufficiente contestazione (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 170, m. 6), preferendo l'ironia ad una puntuale confutazione dei fatti (cfr. duplica, ad 2 e 3, pag. 2), che non può certo essere recuperata a questo stadio della causa (art. 78 e 321 CPC).
5. L'appellante (punto 6) critica infine, con argomentazioni confuse, l'ammontare riconosciuto all'attore, sostenendo che egli avrebbe fatturato l'intera opera di progettazione e l'intera prestazione di direttore dei lavori, tesi che è smentita già solo dalla lettura delle percentuali di cui alla nota onorari (doc. M, pag. 3), dalle quali risulta al contrario il compimento di prestazioni solo parziali.
Vana è anche la critica della mancata pattuizione dei criteri di cui alla norma SIA 103 per la determinazione degli onorari dell'attore: oltre a non risultare dagli allegati introduttivi del convenuto, il che la rende irricevibile, tale censura è infondata nel merito, avendo l'attore chiesto assai meno di quanto avrebbe potuto fatturare secondo quei parametri.
Questa Camera può pertanto tranquillamente confermare il giudizio del Pretore anche sull'adeguatezza della fatturazione dell'ingegnere per rapporto alle prestazioni fornite.
Ne segue, ai sensi dei considerandi la reiezione del gravame nella misura in cui esso è ricevibile.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia: I. L’appello 28 febbraio 2000 di __________, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.-b) spese fr. 20.--
T o tale fr. 500.-già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all’attore fr. 800.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario