Incarto n. 12.2000.00028
Lugano 7 aprile 2000/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.543 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 22 giugno 1992 da
Eredi __________
rappr. dallo studio legale __________
contro
__________
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 29'181.30 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore e l’iscrizione per tale importo di un’ipoteca legale definitiva sul fondo n. __________ di __________;
Domande avversate dal convenuto, che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di fr. 1'130.-- oltre interessi;
Il Pretore con sentenza 21 gennaio 2000 ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 29'181.30 oltre interessi, negando tuttavia la richiesta iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale, e ha altresì ammesso la riconvenzionale;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 10 febbraio 2000 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 24 marzo 2000 chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
1. - se deve essere accolto l’appello
2. - tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice in petizione ha affermato che il convenuto nel 1988 le avrebbe appaltato la costruzione di una terrazza in cemento armato davanti alla casa di abitazione di cui al di lui fondo n. __________ di __________.
Per quell'opera e per i lavori supplementari commissionati in corso d'esecuzione, l'attrice vanterebbe una pretesa per mercedi di fr. 79'181.30, pagata solo in ragione di fr. 50'000.--, dal che, dopo la procedura di iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, la presente azione per il saldo di fr. 29'181.30 oltre interessi e la conferma in via definitiva del pegno immobiliare.
B. Il convenuto si è opposto alla petizione adducendo la difettosità dell'opera, anche dopo l'effettuazione di lavori di riparazione terminati nel maggio del 1989, e l'ingiustificato superamento del preventivo. Vi sarebbe in particolare un residuo minor valore per difetti estetici e strutturali che supererebbe il saldo di fr. 21'155.-- teoricamente dovuto all'appaltatrice.
C. Si può prescindere dal riportare le argomentazioni delle parti relative alla tempestività della domanda di iscrizione dell'ipoteca legale provvisoria e quelle attinenti alla domanda riconvenzionale di fr. 1'130.-- oltre interessi, avendo le parti accettato il giudizio pretorile su questi punti.
D. Il Pretore, nel giudizio impugnato, posta l'esistenza tra le parti di un contratto di appalto retto dalle norme SIA 118, ha accertato l'esistenza di almeno due difetti dell'opera: il cattivo stato della superficie del pavimento e un giunto di dilatazione non eseguito a regola d'arte, che staccandosi ha trascinato con sé parti dell'opera e ha creato crepe nella casa e nella cantina.
Ciò non osterebbe tuttavia all'accoglimento della richiesta mercede d'appaltatore, ritenuta congrua dal perito giudiziario, dovendosi ammettere l'intervenuta perenzione dei diritti del committente a seguito della tardività della notifica dei difetti, noti dal settembre o dall'ottobre del 1989, e notificati solamente in occasione dell'inoltro della risposta di causa, il 16 ottobre 1992.
E. Delle argomentazioni dell'appellante -che chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso della reiezione della petizione- come pure di quelle della resistente -che postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1. L'insorgenza di un credito per mercedi dell'attrice di fr. 29'181.30 oltre interessi è contestata dal qui ricorrente limitatamente all'importo di fr. 8'026.30 (punto 7, pag. 6 e 7), ma le doglianze, peraltro al limite della ricevibilità formale per carenza di motivazioni, risultano del tutto infondate.
Il convenuto, infatti, si lamenta in primo luogo per la mancata esecuzione del pergolato, il che è però del tutto inutile dal momento che egli stesso ammette che la relativa spesa di fr. 2'000.-- non gli è stata fatturata (punto 7, prima riga).
Infondata, in assenza di migliori censure, deve essere considerata pure la generica contestazione riguardante l'asserito maggior costo delle opere da fabbro, risultando lo stesso soprattutto dal fatto che il convenuto, quale prestazione supplementare ne ha richiesto la zincatura del costo di fr. 3'185.--, e solo in minima parte dal fatto che l'opera, preventivata in 28 ml circa, è risultata poi essere di 33,40 ml (cfr. i doc. 12 e 19).
Per quanto riguarda le prestazioni di capomastro vere e proprie, il loro maggior costo è stato dovuto al maggiore onere per le opere di scavo, mentre del tutto inconferente è la questione delle riparazioni successivamente eseguite dall'attrice, invocata a torto dall'appellante.
Di conseguenza, stante anche la predetta richiesta di prestazioni supplementari, merita ampia conferma l'accertamento del giudizio impugnato al riguardo della congruità della mercede richiesta, per il motivo che la misura del superamento del preventivo rientra nei limiti dell'accettabile ed inoltre, secondo gli incontestati accertamenti peritali, per il motivo che l'importo fatturato corrisponde all'effettivo onere per la fornitura di lavoro e materiale sopportato dall'appaltatrice.
2. Stabilito l'ammontare del credito dell'appaltatrice, l'appellante censura il giudizio pretorile laddove ha ritenuto che non vi sia stata una tempestiva notifica dei difetti.
2.1 Imprecisa è in proposito l'argomentazione giuridica di carattere generale, secondo cui il giudice non potrebbe ritenere la tardività della notifica dei difetti qualora l'argomento non sia stato espressamente sollevato dal committente.
E' in primo luogo pacifico che il committente è gravato dell'onere della prova della tempestiva notifica dei difetti (DTF 118 II 147, 107 II 176), dovendo egli dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza.
Da ciò consegue che qualora sia accertata proceduralmente l’intempestività della notifica il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo, per effetto dell'applicazione d'ufficio del diritto federale, nemmeno nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi tale fatto (ICCTF 6 luglio 1990 in re A./L., consid. 3 e riferimenti, in: Rep. 1991, pag. 375; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, n. 2174).
Occorre pertanto distinguere: non è vero che il giudice procede o deve procedere d'ufficio alla verifica della tempestività della notifica dei difetti (Rep. citato, pag. 374), mentre è vero che il giudice è d'ufficio tenuto a trarre le debite conseguenze dal fatto che -anche in assenza di corrispondenti censure dell'appaltatore- il committente non è riuscito a fornire la prova che gli incombe della tempestività della notifica.
La questione, come si vedrà, non riveste tuttavia importanza decisiva nella fattispecie.
2.2 Quo ai difetti della superficie della terrazza, il Pretore stesso ha infatti accertato che nel maggio del 1989 a seguito di reclamazioni del convenuto la ditta attrice ha rifatto il betoncino della terrazza.
Queste prime reclamazioni (cfr. doc. 2), che hanno condotto al rifacimento del betoncino (deposizione __________), erano di sicuro tempestive ai sensi degli art. 172 e 173 cpv. 1 della norma SIA 118, visto che l'opera era stata da poco compiuta e che addirittura l'attrice si era prevalsa dei lavori compiuti in quell'epoca (maggio 1989) per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani.
Qualora dopo un intervento di riparazione, come sicuramente è stato il rifacimento del betoncino per la superficie della terrazza, l'opera rimanga difettosa, non si esige dal committente una nuova formale (e tempestiva) notifica dei difetti, dovendosi piuttosto ammettere che vi sia inadempienza dell'appaltatore al proprio dovere di riparare gratuitamente l'opera.
Per quanto riguarda invece le crepe causate dal giunto di dilatazione, invano si ricercherebbe in atti una loro notifica precedente la data della risposta di causa, prova ne è il fatto che in quell'allegato (ad 4, pag. 5) nemmeno si afferma che il difetto sarebbe mai stato notificato.
L'appellante, invocando le foto di cui al doc. 23, afferma ora che le crepe sarebbero comparse nell'aprile del 1992 (appello, punto 4, pag. 5), il che non può essere vero per il semplice motivo che tali foto testimoniano di una situazione di una certa gravità, che di sicuro non si è venuta a creare dalla sera alla mattina, ma che al contrario si è creata con il tempo, e che con ragionevole certezza doveva essere avvertibile in uno stadio meno avanzato ben prima dell'epoca delle fotografie in questione.
Si ha pertanto una situazione in cui il committente negli allegati introduttivi nemmeno ha allegato con la dovuta chiarezza le circostanze di tempo in cui il difetto si sarebbe manifestato e quelle da cui andrebbe dedotta la tempestività della notifica dei difetti, peraltro mai avvenuta.
In tali circostanze bene ha fatto il Pretore a ritenere proceduralmente accertata la mancanza di una tempestiva notifica di tale difetto ai sensi dell'art. 179 cpv. 2 della norma SIA 118, e a negare al committente l'invocato diritto alla garanzia, non potendosi neppure considerare ammessa proceduralmente dall'appaltatrice l'affermazione fatta in risposta dal committente dell'avvenuta notifica del difetto, non esistendo l'obbligo dell'attore alla presentazione della replica e non potendosi dedurre da tale omissione l'ammissione di quanto affermato in risposta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art 175, m. 2 e 3).
3. Conseguentemente la richiesta di fr. 5'000.-- per la sistemazione delle crepe va disattesa per il motivo dell'intempestiva notifica del difetto in questione, mentre, secondo le indicazioni della perizia giudiziaria (pag. 7), va accolta quella di fr. 10'000.-- per la sistemazione della superficie della terrazza, riducendo in eguale proporzione il credito dell'appaltatrice.
L'appellante richiede poi anche un non precisato importo compreso tra fr. 15'000.-- e fr. 30'000.-- per lo svolgimento di indagini geotecniche volte a stabilire il reale grado di stabilità della terrazza, ma anche questa richiesta è destinata all'insuccesso, essendo stata formulata per la prima volta solo con le conclusioni, e perciò tardivamente. Vi è inoltre motivo di dubitare della reale necessità dell'esecuzione di tali onerose indagini al riguardo della terrazza, avendo il perito affermato nel 1996 che esse sarebbero servite a stabilire "se esiste un pericolo imminente e concreto che la stessa abbia a crollare", questione cui, a circa 12 anni dall'esecuzione dell'opera e a 4 dal responso del perito, ha già dato risposta il trascorrere del tempo.
Ne segue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame.
Tassa di giustizia spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC), ritenuto che la soccombenza dell'attrice nella procedura di prima sede per un terzo del credito dedotto in causa e sulla richiesta di iscrizione dell'ipoteca legale definitiva giustifica di ritenere le parti egualmente soccombenti. Per la procedura di appello il convenuto soccombe invece in ragione di 2/3.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 10 febbraio 2000 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 21 gennaio 2000 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente:
1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza:
1.1 Invariato.
1.2 __________, è condannato a versare alla ditta __________, fr. 19'181.30 oltre interessi al 5% dal 17 luglio 1989.
2. La tassa di giustizia dell'azione principale di fr. 1'400.-- e le spese, comprese quelle peritali, sono a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. e 4. Invariati.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 850.-b) spese fr. 50.--
T otale fr. 900.-già anticipati dall'appellante, restano a suo carico per 2/3, mentre che per 1/3 sono a carico dell'attrice, cui il convenuto rifonderà fr. 350.-- per parte di ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario