Incarto n. 12.2000.00236
Lugano 22 dicembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa creditoria inc. no. OA.1999.00006 della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione 9 febbraio 1999 da
__________ e __________
Contro
__________ (rappr. dall'avv. __________)
Ed ora sulla domanda 21 dicembre 2000 dell'attore __________ che chiede a questa Camera di intervenire presso il Pretore di Vallemaggia, lamentando ritardata giustizia, affinché abbia ad emanare la sentenza di merito nella causa presso di lui pendente e nella quale le parti hanno presentato le conclusioni alla fine del mese di aprile 2000.
Esaminati gli atti
Considerato
che a seguito dell'entrata in vigore della nuova Costituzione federale, il diniego di giustizia –nozione sorta in relazione all'applicazione dell'abrogato art. 4 Cost.– è ora contemplato all'art. 29 cpv. 1 in fine secondo il quale, in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto di essere giudicato entro un termine di tempo ragionevole (Grisel, Egalité, Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, 2000, n. 49 e 79);
che questa garanzia di natura procedurale è tutelata direttamente, ossia è prevista in una norma costituzionale direttamente applicabile (Edelmann, Zur Bedeutung des Bundesrechts im Zivilprozessrecht, 1990, pag. 22);
che ciò corrisponde in pratica alla possibilità per ogni utente della giustizia, come ultima ratio, di adire direttamente il Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico (Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess– und Gerichtsorganisationsrecht, 1986, pag. 5, n. 16), ciò che si attua alla condizione che i codici di procedura cantonale, rispettivamente le procedure federali applicabili già non offrano sufficiente garanzia in tal senso (Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996, § 5, n. 202 e 224);
che l'art. 86 cpv. 2 OG prevede infatti che i ricorsi per violazione di diritti costituzionali dei cittadini non sono ammissibili se non dopo che tutti i rimedi di diritto cantonale sono stati esauriti;
che tuttavia il Codice di procedura civile ticinese non ha previsto nessun rimedio di diritto a sanzione dell'inattività del giudice, ciò che –per quanto fin qui esposto– autorizza ogni persona interessata ad adire direttamente il Tribunale federale, mentre un ricorso per denegata giustizia come quello presentato a questa Camera non è proponibile;
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il ricorso per ritardata giustizia 21 dicembre 2000 di __________ è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse e spese di giudizio.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione al Pretore del distretto di Vallemaggia.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario