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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.12.2000 12.2000.234

14. Dezember 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·502 Wörter·~3 min·6

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2000.00234

Lugano 14 dicembre 2000/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa LA.2000.00110 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 23 novembre 2000 da

__________    

contro  

__________  

che il Pretore, con decreto 29 novembre 2000, ha respinto in ordine per carenza del presupposto processuale dell'esperimento della conciliazione obbligatoria in materia di locazione.

Appellante l'istante la quale, con atto di appello 11 dicembre 2000, chiede la nullità rispettivamente l'annullamento dell'impugnata decisione.

Letti ed esaminati gli atti

Considerato

in fatto ed in diritto:

                                          che, con istanza 23 novembre 2000, l'istante ha chiesto, invocando l'art. 82 LEF, il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dalla convenuta ad un precetto esecutivo riguardante un credito per pigioni scadute;

                                          che la Pretura ha registrato l'istanza quale domanda proposta nella particolare procedura per locazioni e affitto (art. 404 CPC) e, dopo essersi informata presso il competente Ufficio sull'esecuzione dell'esperimento di conciliazione ed avutane risposta negativa, l'ha respinta in ordine per carenza di questo presupposto processuale;

                                          che l'istante insorge argomentando che, nella procedura sommaria per il rigetto dell'opposizione, la preventiva conciliazione in materia di locazione non è richiesta;

                                          che l'appellante ha perfettamente ragione ed il decreto impugnato è frutto dell'errore iniziale della Pretura che ha inteso la domanda dell'istante, contrariamente al suo chiaro contenuto ed all'altrettanta evidente conclusione, quale azione ordinaria in materia di locazione invece che azione sommaria in ambito LEF;

                                          che, per l'art. 101 CPC, né il giudice né le parti possono adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge e che la violazione di tale principio (se eccepita dalla parte che se ne prevale come avviene nel presente caso che imporrebbe però anche l'esame d'ufficio della proponibilità di ogni singolo atto processuale giusta l'art. 97 cifra 5 CPC) comporta l'annullabilità degli atti compiuti irregolarmente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 101 m. 1 e 3);

                                          che, in occasione dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, è possibile anche accogliere l'appello quando con ciò si evitano inutili ritardi ed interventi delle parti che causano spese (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 313bis m. 1);

                                          che è quello che è fatto con il presente giudizio senza addebitare spese alle parti e caricando l'indennità ripetibile, a favore dell'appellante, allo Stato poiché la necessità dell'appello trova fondamento in un errore della Pretura.

Per i quali motivi

pronuncia:

                                          1.   L'appello 11 dicembre 2000 di __________, è accolto e di conseguenza il decreto 29 novembre 2000 del Pretore di Lugano nella causa inc. LA.2000.00110 è annullato.

                                               §     L'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione 23 novembre 2000 è ritornata alla Pretura di Lugano affinché abbia ad istruirla nelle corrette forme processuali.

                                          2.   Non si prelevano tasse o spese per la procedura d'appello mentre lo Stato del Canton Ticino rifonderà alla parte appellante l'importo di fr. 300.-- per ripetibili.

                                          3.   Intimazione a:  - __________

                                               Comunicazione alla Pretura di Lugano.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

12.2000.234 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.12.2000 12.2000.234 — Swissrulings