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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.01.2001 12.2000.222

11. Januar 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,563 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2000.00222

Lugano 11 gennaio 2001/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella procedura in materia di contratto di lavoro DI.1997.156 della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con istanza 7 agosto 1997 da

__________ rappr. dall'__________

  Contro  

__________ rappr. dall'avv. studio legale __________

in cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 15'284.10 oltre interessi;

Domanda avversata dalla convenuta, e ammessa dal Segretario assessore per fr. 14'866.80 lordi oltre interessi;

Appellante la convenuta, che con atto di appello del 23 novembre 2000

chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso della reiezione dell'istanza;

Appello cui l'istante si oppone con osservazioni 6 dicembre 2000

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

Ritenuto

in fatto:

                                   A.   L’istante, alle dipendenze della convenuta dal 1987, afferma di avere ricevuto il 27 marzo 1997 la disdetta del rapporto di lavoro per il 31 maggio 1997 con esenzione per lui dalla prestazione lavorativa durante il periodo di disdetta (doc. B).

                                          Egli il 29 aprile 1997 avrebbe poi chiesto di risolvere consensualmente il contratto di lavoro per il 30 aprile, essendovi un'offerta di lavoro a partire dal 1° maggio, ma la risposta affermativa sarebbe giunta solo il 3 maggio (doc. C), il che avrebbe fatto slittare sino al 1° giugno la sua assunzione.

                                          All'istante sarebbero pertanto dovuti gli stipendi di aprile e di maggio 1997, le ferie non godute e la quota parte della 13. mensilità sino a maggio 1997, il tutto per fr. 15'284.10 oltre interessi.

                                   B.   All’udienza di discussione del 2 ottobre 1997 la  convenuta si è opposta alla pretesa, sostenendo che già prima del 29 aprile 1997 si sarebbe discusso dell'eventuale risoluzione del contratto al 30 aprile, e che perciò egli avrebbe ben potuto iniziare il lavoro al 1° maggio presso un nuovo datore, sicché sarebbero pretestuose ed abusive le richieste salariali relative al mese di maggio 1997.

                                   C.   Nel giudizio qui impugnato il Segretario assessore, riassunti i fatti rilevanti, ha ritenuto che la convenuta si sarebbe espressa tardivamente sulla proposta di risoluzione consensuale anticipata del contratto di lavoro, accordo che non sarebbe perciò venuto in essere, motivo per cui, senza incorrere in abuso o violazione contrattuale di sorta, l'istante potrebbe chiedere l'adempimento delle pretese economiche di sua spettanza, ammontanti a complessivi fr. 14'866.80 lordi oltre interessi.

                                   D.   Delle argomentazioni e domande dell'appellante, come pure delle osservazioni dell'istante, si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.

Considerato                

in diritto:

                                    1.   Il primo punto essenziale di questione è quello a sapere se le parti abbiano o meno raggiunto un valido accordo sulla risoluzione consensuale al 30 aprile 1997 del loro rapporto di lavoro.

                                          La risposta, contrariamente all'opinione del Segretario assessore, deve essere affermativa.

                                 1.1   Parrebbe dagli atti (doc. D, 1, 2; deposizione __________) che, come affermato dalla convenuta, le parti ebbero a discutere di un'eventuale risoluzione anticipata al 30 aprile 1997 del contratto di lavoro già prima dell'esplicita richiesta in tal senso del dipendente.

                                          Come che sia, nessuna delle parti pretende che un eventuale accordo si sarebbe perfezionato per effetto di atti precedenti la richiesta dell'istante del 29 aprile 1997, ragione per cui l'eventuale esistenza di pregresse trattative è a ben vedere irrilevante ai fini della causa.

                                 1.2   Le parti concordano sul fatto che il 29 aprile 1997 l'istante ha chiesto in forma verbale alla convenuta lo scioglimento del contratto per il 30 aprile, ed è altresì incontestato che la convenuta -senza opposizione da parte dell'istantesi è riservata la risposta in forma scritta (istanza, punto 2, pag. 2), il che, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 cpv. 1 CO, l'autorizzava ad esprimersi a stretto giro di posta ai sensi dell'art. 5 CO, cosa che essa ha fatto, avendo scritto già il giorno successivo, 30 aprile 1997, una lettera pervenuta in Italia già il 3 maggio, entro un termine che va sicuramente ritenuto congruo.

                                          Il Segretario assessore (consid. 2.2, pag. 2) ha ritenuto che dallo scritto doc. C della convenuta risulterebbe pacificamente la fissazione da parte dell'istante di un non precisato termine per l'accettazione della proposta di risoluzione anticipata del contratto. Si tratta di un opinione che non può essere condivisa: lo scritto non fa riferimento a termini di sorta per l'accettazione della proposta dell'istante, ma indica invece solamente il termine (30 aprile 1997) per cui si vorrebbe risolvere il rapporto di lavoro, il che non equivale evidentemente alla fissazione di un termine per la risposta (che sarebbe comunque stato ossequiato, avendo la convenuta scritto in data 30 aprile).

                                 1.3   Nemmeno l'avere eventualmente saputo che il dipendente intendeva iniziare un nuovo lavoro con il mese di maggio rende tardiva una risposta scritta spedita il 30 aprile e pervenuta il 3 maggio (ritenuto poi che il 1° maggio è un giorno festivo): intempestivo è semmai l'agire dell'istante, che -dopo precedenti infruttuose trattative- se ne viene a sollecitare una presa di posizione definitiva solo il 29 aprile, ovvero il penultimo giorno del mese.

                                          Per il resto, contrariamente a quanto afferma l'istante, il fatto che la tempestiva risposta sia giunta solo il 3 maggio non gli impediva di stipulare comunque il contratto di lavoro e di iniziare semmai a lavorare a quella data, e di certo non ha messo in forse la stipula medesima del nuovo contratto.

                                          Risulta infatti dalla deposizione di __________, nuovo datore dell'istante, che questi interpellò tempestivamente il signor __________ della ditta convenuta ricevendone risposta affermativa, mentre che sarebbe stato lo stesso istante ad affermare, contrariamente al vero, che egli avrebbe potuto iniziare il nuovo lavoro solo con il mese di giugno. Appare perciò tutto sommato abusivo l'atteggiamento del procedente, che all'atto pratico si è valso dell'inesistente asserito ritardo della risposta scritta, forma cui aveva consentito, per posporre l'inizio della nuova attività e profittare fino all'ultimo dell'esonero pagato dal lavoro durante il periodo di disdetta.

                                 1.4   Vi è comunque un altro motivo per cui va ammessa la tempestiva annuenza della convenuta alla proposta dell'istante di risoluzione anticipata del contratto: secondo l'art. 6 CO va infatti dedotto il consenso di chi non si esprime su di una proposta di contratto qualora questo risultato sia desumibile dalla particolare natura del negozio.

                                          Questo era nella fattispecie sicuramente il caso, visto che la cessazione anticipata del contratto aveva per la convenuta l'unica conseguenza pratica di liberarla dal proprio obbligo al pagamento del salario in favore di un dipendente che era stato esentato dal lavoro durante il periodo di disdetta, e con il quale perciò la prosecuzione del contratto comportava unicamente un aggravio finanziario al quale non faceva riscontro nessuna controprestazione del dipendente.

                                 1.5   Può pertanto essere lasciata aperta la questione a sapere se, nelle circostanze date, l'istante avrebbe potuto iniziare il nuovo lavoro anche prescindendo dal consenso della convenuta, con la sola conseguenza pratica di doversi in tal caso lasciare imputare sulle spettanze del mese di maggio quanto guadagnato alle dipendenze del nuovo datore, in analogia con quanto previsto dall'art. 337c cpv. 2 CO.

                                    2.   Ammessa così la cessazione del rapporto di lavoro al 30 aprile 1997, le pretese dell'istante devono essere proporzionatamente ridotte, attribuendogli (cfr. consid. 7.1 del giudizio impugnato) fr. 6'214.90 di salario del mese di aprile e 4/12 di fr. 5'848.90 quale quota parte della 13. mensilità, ovvero fr. 1'949.60, per un totale di fr. 8'164.50 lordi oltre interessi dalla data stabilita dal Pretore, rimasta incontestata.

                                          Le argomentazioni intese a negare anche il diritto al salario per il mese di aprile -avendo l'istante oggettivamente potuto trovare già, da fine marzo, un nuovo lavoro- sono inconsistenti. Infatti il suo contratto di lavoro rimaneva in vigore sino a fine maggio indipendentemente dall'obbligo di prestare servizio.

                                          Questo per volontà dello stesso datore di lavoro che non può ora imputare alla controparte di non essersi attivato nella ricerca e nell'occupazione di una nuova attività per la quale non avrebbe, perdurato il contratto, nessun obbligo (diversa la questione nel caso di disdetta per gravi motivi che pone fine immediatamente al contratto).

                                          Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame.

                                          Non si prelevano tasse o spese.

                                          Le ripetibili della prima procedura devono essere accollate alla convenuta, limitatamente all'importo attribuito all'istante, per il motivo che essa il 10 ottobre 1997, ovvero poco dopo l'inizio della causa, ha ingiustificatamente rifiutato la transazione proposta dal giudice per fr. 7'500.-- che era invece stata accettata dall'istante (cfr. atti IIa e IIb) e per il motivo che fin dall'inizio della causa la convenuta mai ha addotto un solo ragionevole motivo per cui all'istante non sarebbero spettati il salario di aprile e la quota parte della tredicesima almeno sino al 30 aprile, apparendo così temeraria la di lei richiesta di totale reiezione dell'istanza.

Per i quali motivi,

dichiara e pronuncia

                                     I.   L’appello 23 novembre 2000 di __________ è parzialmente accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 30 ottobre 2000 del Segretario assessore di Mendrisio-Sud è riformata nel modo seguente:

                                          1.  L'istanza è parzialmente accolta.

                                               __________, è

                                               condannata a pagare a __________, fr.

                                               8'164.50 al lordo degli oneri sociali, oltre ad interessi

                                               al 5% dal 1° giugno.

                                          2.  Non si prelevano tasse o spese. La convenuta

                                               rifonderà all'istante fr. 600.-- per parte di

                                               ripetibili.

                                    II.   Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello. Compensate le ripetibili.

                                   III.   Intimazione:    -    __________

                                          Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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