Incarto n. 12.2000.00174
Lugano 15 dicembre 2000/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1175 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 9 giugno 1994 da
__________
rappr. dallo studio legale __________
contro
__________
avv. __________)
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 47'687.10 oltre interessi a titolo di mercede dell'appaltatore, domanda ridotta in corso di causa a fr. 41'000.-- oltre interessi e spese esecutive;
Domanda avversata dalla convenuta e accolta dal Pretore con sentenza 4 agosto 2000 per fr. 41'000.-- oltre interessi e spese esecutive;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 20 settembre 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione della petizione;
Mentre l'attore con osservazioni del 20 ottobre 2000 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
1. - se deve essere accolto l’appello
2. - tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore afferma che la convenuta nel corso del 1993 gli avrebbe appaltato le opere da capomastro nell'ambito del restauro delle sue proprietà di cui ai fondi n. __________ e __________ di __________, opere che egli avrebbe eseguito a regola d'arte e per le quali (dopo rettifica di un errore di calcolo) avrebbe fatturato complessivi fr. 271'687.10, a fronte dei quali gli sarebbero stati versati anticipi per complessivi fr. di fr. 224'000.--, dal che la presente causa per il saldo di fr. 47'687.10 oltre interessi.
B. La convenuta si è opposta alla petizione, evidenziando in primo luogo le inadempienze del proprio architetto e direttore dei lavori, che le avrebbe sottoposto un preventivo di complessivi fr. 693'240.-- quando invece essa avrebbe avuto a disposizione solo fr. 500'000.--, obbligandola perciò a rinunciare a determinate opere. Ciò nonostante, poco tempo dopo l'inizio dei lavori l'arch. __________ avrebbe presentato alla convenuta una distinta di costi supplementari imprevisti per complessivi fr. 115'000.--, mentre che il consuntivo finale di tutte le opere sarebbe lievitato ad addirittura fr. 690'000.-- esclusi gli onorari d'architetto.
Quanto al costo delle opere dell'attore, esso sarebbe originariamente stato preventivato in circa fr. 150'000.--, mentre che la fattura finale avrebbe raggiunto fr. 265'000.--, pari a quasi il doppio del previsto.
Posto il pagamento di acconti per fr. 224'000.--, la convenuta avrebbe soluto tutto quanto di spettanza dell'attore, atteso in particolare che il direttore dei lavori non avrebbe avuto la facoltà di deliberare validamente l'esecuzione di opere supplementari.
C. L'attore in replica ha ribadito la correttezza del proprio adempimento e della propria fatturazione, precisando che il sorpasso del preventivo sarebbe dovuto all'esecuzione di svariate opere supplementari, richieste sia dalla convenuta, che le avrebbe così approvate, che dall'arch. __________.
La convenuta in duplica ha invece ribadito la propria tesi del mancato consenso da parte sua all'effettuazione di opere supplementari.
Le parti hanno per il resto in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Il Pretore, riassunte le tesi delle parti, ha ritenuto fornita sia la prova dell'avvenuta esecuzione di tutti i lavori di cui alla fattura 9 ottobre 1993, che -in base alle deposizioni __________, __________ e __________ - quella del consenso della convenuta alla loro esecuzione. Egli ha poi confermato la congruità della fatturazione, laddove l'attore si sarebbe attenuto all'importo di liquidazione di fr. 265'000.--. Dal che, stanti acconti per fr. 224'000.--, l'accoglimento della petizione per fr. 41'000.-- oltre interessi e spese esecutive.
E. Delle censure dell'appellante, vertenti sostanzialmente sulla valutazione delle prove offerte effettuata dal Pretore e tendenti ad ottenere la riforma del giudizio pretorile nel senso della reiezione della petizione, e delle argomentazioni del resistente, che chiede invece la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1. Già durante la propria esposizione dei fatti l'appellante introduce una prima censura al giudizio impugnato, sostenendo che la "base prima" per l'analisi della fattispecie avrebbe dovuto essere costituita dai documenti prodotti dalle parti, mentre che non sarebbe "dato" al giudice di basarsi sulle testimonianze assunte nella fase istruttoria, atteso che le stesse proverrebbero in prevalenza dagli stessi artigiani presenti in cantiere (appello, punto 2, pag. 3).
L'argomentazione è manifestamente insostenibile: il codice di rito non ha infatti stabilito a priori alcuna gerarchia dei mezzi di prova, riservando alla sola valutazione del giudice la decisione circa la maggiore o minore rilevanza delle varie emergenze istruttorie (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90, n. 1), e addirittura incomprensibile -oltre che (ovviamente) immotivata- è l'affermazione per cui al giudice sarebbe interdetta la possibilità di valersi delle deposizioni testimoniali -ci si chiede allora perché la convenuta non si sia a suo tempo opposta alla loro inutile assunzione-, che al contrario costituiscono di frequente, nella prassi concernente il contratto di appalto, l'indispensabile complemento della verità emergente dai documenti, atteso che esse riguardano di regola piuttosto i fatti avvenuti successivamente nella concreta realtà del cantiere, così come eventuali successivi accordi tra le parti, non più formalizzati.
2. Il successivo rilievo della ricorrente (punto 2, pag. 4) riguarda la circostanza dell'asserita conoscenza da parte degli artigiani -e perciò anche dell'attore- dei contenuti del contratto stipulato dalla convenuta con l'arch. __________, contratto che essi non avrebbero potuto non conoscere per il motivo che la sua firma era avvenuta "insieme ai contratti d'appalto", sicché essi avrebbero dovuto sapere, siccome contenuto nel contratto con l'arch. __________, che la sua facoltà di deliberare lavori in rappresentanza della committente era limitata all'importo di fr. 5'000.--.
Anche questa argomentazione si rivela infondata.
Infatti, quand'anche si volesse ammettere -ma la circostanza è tutt'altro che assodatache committente, architetto e tutti gli artigiani si fossero dati appuntamento ad una riunione destinata alla firma dei contratti, nulla consentirebbe ancora di ammettere la conoscenza da parte dell'attore del contenuto di contratti ai quali, ancorché concernenti il medesimo cantiere, egli era estraneo.
3. La convenuta tenta poi di inficiare l'attendibilità delle deposizioni poste dal Pretore a fondamento del proprio giudizio.
3.1 Una prima serie di argomenti è legata alla situazione personale della convenuta (anziana, di salute incerta, non cognita della lingua italiana, digiuna in materia di edilizia), dalla quale andrebbe dedotto, che essa non avrebbe potuto "recare regolare visita al cantiere di __________, operare lunghi e minuziosi controlli anche di carattere tecnico, discutere e impartire ordini agli artigiani addirittura in lingua italiana, ordinare demolizioni di pareti, spostamenti di muri, e quant'altro ancora" (punto 3, pag. 6), sicché quello prospettato dai testi sarebbe "uno scenario da fantascienza" (pag. 6).
Si tratta di argomentazioni del tutto inconsistenti.
La generica invocazione della propria situazione personale è infatti di per sé priva di particolare forza probatoria, e nemmeno assume carattere di indizio, specie nella misura in cui intende opporsi a precise e circostanziate deposizioni testimoniali, che non risultano in contrasto con altri elementi oggettivi in atti, e che non possono di conseguenza in alcun modo essere inficiate da queste argomentazioni di presunta validità generale.
3.2 L'arch. __________ sarebbe, secondo la convenuta, interessato ad un esito della lite favorevole agli artigiani, atteso che in caso contrario la diminuzione delle loro mercedi comporterebbe la diminuzione del suo onorario percentuale d'architetto.
La tesi -esposta senza indicare un solo passaggio della deposizione dell'arch. __________ che contrasterebbe con altre emergenze di causa- è risibile: vero è semmai che il teste, cui, è bene ricordarlo, la convenuta ha denunciato la lite, deve semmai temere la di lei soccombenza, visto che in tal caso sarebbero ipotizzabili sue inadempienze nel contratto di architetto le cui possibili conseguenze sarebbero per il mandatario ben peggiori della semplice riduzione delle sue spettanze dovuta all'eventuale vittoria della convenuta nelle vertenze con gli artigiani.
Pertanto, se la deposizione dell'arch. __________ dovesse a priori, si ripete senza che vi sia contraddizione alcuna con altre emergenze, essere ritenuta sospetta, logica vorrebbe semmai che essa lo fosse in favore, e non a detrimento delle tesi della convenuta.
3.3 Altrettanto generiche, prive cioè di concreta e reale contraddizione con altri riscontri probatori, sono parimenti le globali critiche alle deposizioni dei vari artigiani, sommariamente accusati di avere fatto "fronte comune" (pag. 8 e 9) a discapito della convenuta: le deposizioni dei testi "neutrali" da lei evocate (pag. 7 e 8) si limitano di fatto a riferire di visite che questi avrebbero effettuato in cantiere accompagnando la convenuta, senza che queste persone abbiano avuto un maggiore coinvolgimento, e senza che queste, di conseguenza, possano riportare altro che inutili frammenti di una fattispecie che hanno unicamente sfiorato, prova ne è il fatto che al riguardo degli argomenti topici (opere supplementari, consenso della committente) queste deposizioni sono totalmente silenti.
3.4 La convenuta invoca poi anche la mancanza di preventivi scritti e di accordi scritti, forma contrattualmente prevista, a sostegno dell'inesistenza di pattuizioni deroganti al contenuto del contratto iniziale.
L'argomento è però, manifestamente, di mera verosimiglianza, in quanto il solo fatto di ritenere inverosimile o improbabile la mancata stipula di accordi supplementari senza far capo alla forma scritta non depone ancora per la loro inesistenza, a fronte di esplicite risultanze di senso contrario
Se ne deve concludere che la convenuta, che nemmeno ha affrontato il merito delle deposizioni che avrebbe così voluto inficiare, non ha saputo apportare nulla di concludente nell'ottica di un diverso apprezzamento delle decisive deposizioni dell'arch. __________ (atto XIII), di __________ (atto XI) e di __________ (atto VIII, pag. 9 e segg.).
4. Il punto 4 del gravame (pag. 9-11) è dedicato all'esposizione di asserite inadempienze degli artigiani, sostenendo la convenuta che "le opere presso la proprietà __________ __________ sono state eseguite nella più completa disorganizzazione e nel totale dispregio delle Norme SIA" (pag. 9).
Sennonché, anche in questo caso alla convenuta va addebitata una generica esposizione di lamentele concernenti l'intero cantiere, priva tuttavia dell'indicazione del concreto pregiudizio che le sarebbe stato arrecato dal qui attore, ma solo di un preteso danno globale di fr. 44'500.-- (pag. 11), che risulta solo in parte riferito alle opere eseguite dall'attore (cfr. elenco difetti a pag. 11), e che comunque è sprovvisto di riscontro probatorio (sia quo all'esistenza medesima dei difetti che alla atteso che alla congruità dell'asserito pregiudizio) atteso che in questa causa non è stata esperita la prova peritale (cfr. atto XXII), di modo che quanto esposto in questa parte del gravame risulta affatto privo di portata pratica ai fini del presente giudizio.
Non va inoltre dimenticato che la convenuta nei propri allegati introduttivi mai ha fatto accenno ad una pretesa difettosità dell'opera dell'attore, limitandosi invece all'adduzione di contestazioni in merito all'importo della mercede a sua carico. Ogni adduzione in proposito risulta pertanto irricevibile a questo stadio della causa.
5. Alla convenuta, tolte tutte le precedenti, infondate censure, rimangono in definitiva due soli argomenti provvisti di potenziale pertinenza: l'esistenza di un contratto in cui la mercede era inizialmente determinata in fr. 150'000.-- (doc. 1) e la pretesa mancanza di potere di rappresentanza dell'arch. __________ nella delibera di opere supplementari.
5.1 Sulla prima questione la convenuta rettamente ammette che la mercede d'appaltatore va in questo caso computata in applicazione dell'art. 374 CO, non essendo stata pattuita una mercede a corpo ex art. 373 CO (punto 6, pag. 12 e 13).
Da questo accertamento giuridico essa trae tuttavia una conclusione errata, laddove sostiene che -a fronte di "circa" fr. 150'000.-- di mercede contrattuale e di fr. 271'687.-- di consuntivo- vi sarebbe un caso di applicazione dell'art. 375 CO stante un sorpasso del preventivo pari al 100%: vero è infatti che l'art. 375 CO trova applicazione qualora il preventivo venga sproporzionatamente ecceduto nell'esecuzione della medesima opera di cui al contratto originario, il che qui non è il caso, né la convenuta lo pretende, verificandosi invece la diversa fattispecie per cui l'aumento della spesa è stato determinato dall'esecuzione di opere supplementari, prova ne è il fatto che la principale tesi difensiva della committente verte sulla mancanza di una valida delibera per l'effettuazione delle opere supplementari. La resistente, in altri termini, confonde il tema del sorpasso del preventivo con quello del consenso all'esecuzione di opere supplementari laddove afferma che "neppure è condivisibile la tesi pretorile secondo cui la committente avrebbe accettato i lavori supplementari perché ha pagato degli acconti. In realtà la committente si rifiuta di pagare il saldo relativo al sorpasso di preventivo proprio perché non accetta i costi supplementari" (punto 7, pag. 13).
5.2 La convenuta contesta poi di potere essere resa responsabile di atti del suo progettista e direttore dei lavori eccedenti la di lui facoltà di rappresentarla, sostenendo in particolare che egli non avrebbe avuto la facoltà di deliberare per il di lei conto del lavori comportanti un sorpasso di spesa.
5.2.1 Le premesse della rappresentanza diretta ex art. 32 cpv. 1 CO sono due: una procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del rappresentato (Zäch, Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil del Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 348 e 349).
La facoltà dell’architetto direttore dei lavori di rappresentare il committente nella conclusione di contratti con gli artigiani soggiace evidentemente anch’essa alle predette regole (II CCA 22 settembre 1997 in re C./C., 5 luglio 1994 in re G. SA/B., 12 febbraio 1993 in re F.T. SA/arch. D.G.).
Per ciò che concerne il requisito dell’agire in nome di una terza persona vi è però la presunzione naturale dell’agire dell’architetto a nome del committente se le sue manifestazioni di volontà avvengono nell’ambito di un contratto di appalto già esistente tra il committente e l’appaltatore (II CCA citate; Schwager, Die Vollmacht des Architekten, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. edizione, 1995, n. 799; Semjud. 1988, pag. 26 e segg.).
Per quanto attiene invece all’estensione delle facoltà conferite dal committente dell’opera all’architetto, la necessaria conseguenza dell’applicabilità dei principi generali della rappresentanza è quella che esse si determinano sulla base del contenuto del contratto tra il committente e l’architetto (Schwager, opera citata, n. 804-807, 838). Non può quindi essere ammessa a priori la facoltà di rappresentanza dell’architetto per compiti esulanti dal contenuto precipuo dei compiti assegnatigli dal mandante (di regola progettazione e/o direzione dei lavori), ed è perciò con cautela, in base al contenuto concreto del loro contratto, che si può ammettere la facoltà per l’architetto di contrattare con gli appaltatori in nome e per conto del suo mandante (Schwager, opera citata, n. 823, 841) oppure, in quest’ambito, anche solo di chiedere l’esecuzione di lavori supplementari (Schwager, opera citata, n. 842).
D’altro canto vale comunque la regola generale per cui la procura al rappresentante non deve necessariamente essere esplicita, ma può al contrario venire conferita in qualsiasi forma (DTF 99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.). Inoltre, se il rappresentante agisce senza procura il rappresentato, ancorché non vincolato, ha però la possibilità di ratificare il negozio giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch, opera citata, n. 33 ad art. 38 CO; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 400), il che può nuovamente avvenire in forma tacita ed essere deducibile dalle circostanze (Zäch, opera citata, n. 53-55 ad art. 38 CO).
5.2.2 Il Pretore (consid. 7 e 8) nel caso di specie ha ritenuto non già l'avvenuta ratifica delle opere supplementari da parte della committente, ma addirittura l'esistenza di un suo preventivo consenso, attestato dalle risultanze delle prefate deposizioni dell'arch. __________, di __________ e di __________, testimonianze che la convenuta, come si è detto (consid. 3), non è stata in grado di revocare in dubbio. Posto che le deposizioni in questione sono chiarissime -si può in proposito rinviare alla parziale trascrizione di cui al consid. 7 del giudizio impugnato-, risulta sconfessata la tesi per cui l'arch. __________ avrebbe agito quale falsus procurator, senza l'intervento di una ratifica a posteriori della sua mandante.
6. L'ultima censura della ricorrente (punto 9, pag. 15) verte sulla quantificazione della mercede dell'attore, che essa vorrebbe vedere ridotta a fr. 250'000.-- per effetto di un accordo in tal senso che l'arch. __________ avrebbe raggiunto con l'appaltatore.
La tesi, che la convenuta, contravvenendo al proprio onere di allegazione, adduce senza indicare alcunché a suo sostegno, non trova sufficiente riscontro nel materiale istruttorio.
L'arch. __________ ha in effetti dichiarato (pag. 4) che "nella liquidazione finale è stato richiesto a __________ ed ottenuto uno sconto ulteriore di complessivi fr. 20'000.-- circa, e ciò in considerazione che le opere erano aumentate senza che vi fossero inghippi particolari nel cantiere. L'importo è stato discusso e concordato con l'impresa". La sua deposizione trova riscontro nella ricapitolazione della liquidazione finale (doc. 9, pag. 9), in cui si vede che l'importo indicato dall'impresa di fr. 301'318.65 è dapprima stato ridotto a fr. 285'357.85, ed in seguito ulteriormente ridotto dei cennati fr. 20'000.-- sino a fr. 265'000.--.
Se ne deduce che il ribasso invocato dalla convenuta è già stato praticato per giungere alla mercede di fr. 265'000.-- correttamente posta alla base del giudizio impugnato. Successivamente alla liquidazione finale vi sono ancora l'unilaterale lettera della convenuta del 21 febbraio 1994 (doc. Y), inefficace nella proposta di riduzione del saldo scoperto a fr. 45'000.-- già solo per il motivo del mancato pagamento entro il termine indicato, e lo scritto dell'attore del 28 marzo 1994 (doc. 12), in cui con indicazione manoscritta l'importo di fr. 265'000.-- viene ridotto di ulteriori fr. 15'000.--, ma questo documento, nemmeno invocato dalla convenuta, va considerato, in difetto di migliori elementi che la resistente non fornisce, unicamente un'apocrifa modifica in tal senso della richiesta di pagamento dell'attore.
Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20 settembre 2000 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.-b) spese fr. 50.--
T otale fr. 800.-già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attrice fr. 2'000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: __________;
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario