Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.01.2001 12.2000.171

8. Januar 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,232 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2000.00171

Lugano 8 gennaio 2001/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.759 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 30 ottobre 1996 da

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

                                         contro

                                         __________

                                         rappr. dallo studio legale __________

con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 74'884.-- oltre interessi a titolo di mercede dell'appaltatrice;

Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 31 agosto 2000 ha accolto;

Appellante la convenuta, che con atto di appello del 21 settembre 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;

Appello sul quale l'attrice non si è espressa;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1.    - se deve essere accolto l’appello

2.    - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

                                  A.   L'attrice sostiene di avere fornito e posato tra il 1994 e il 1995, su richiesta della convenuta, elementi d'arredamento in vari esercizi pubblici del Cantone. Tolti gli acconti di fr. 30'000.-- e lire 51 milioni, il credito residuo, oggetto della presente causa, ammonterebbe a fr. 7'600.-- e lire 82'457'000, attestato oltretutto da un riconoscimento di debito della convenuta.

                                  B.   La convenuta si è opposta alla petizione adducendo l'esistenza di gravissimi difetti dell'opera, elencati nella perizia a futura memoria ed in quella privata da lei fatta allestire, così che il riconoscimento di debito sarebbe stato sottoscritto alla condizione che l'attrice provvedesse a proprie spese alla loro riparazione, cosa che non sarebbe avvenuta.

                                         La convenuta vanterebbe inoltre un credito compensatorio di complessivi fr. 21'886.65 per varie spese da lei sostenute benché contrattualmente a carico dell'attrice.

                                  C.   Le parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.

                                  D.   Il Pretore, posta l'esistenza tra le parti di un contratto di appalto retto dagli art. 363 e segg. CO, ha rilevato l'assenza o la tardività delle notifiche degli asseriti difetti, ritenendo perciò perento ogni eventuale diritto della committente. Quo alle pretese compensatorie, la convenuta non avrebbe comprovato né l'avvenuto pagamento da parte sua e nemmeno la tesi per cui detti costi sarebbero stati contrattualmente a carico dell'attrice.

                                         Dal che l'integrale accoglimento della petizione.

                                  E.   Delle argomentazioni dell'appellante, che postula la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione della petizione, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

                                   1.   Il Pretore ha dato per scontata l'applicabilità degli art. 363 e segg. CO, il che non è però evidente, avendo la presente fattispecie carattere internazionale.

                                         Vero è semmai che in assenza di una pregressa scelta delle parti contrattuali (art. 116 cpv. 1 LDIP) tornerebbe qui applicabile il diritto italiano, trattandosi della legislazione della parte che ha fornito la prestazione caratteristica del contratto (art. 117 cpv. 3 lit. c LDIP).

                                         A questo risultato si giustifica tuttavia di derogare in favore del diritto svizzero per il motivo che le parti nella presente causa l'hanno concordemente invocato, formulando in tal modo una corrispondente scelta con i loro atti concludenti (Rep. 1984, pag. 119).

                                   2.   A questo stadio della causa è nella fattispecie del tutto pacifica, per ammissione della committente, l'esistenza del credito vantato in causa dall'attrice, che ha perciò assolto con successo l'onere della prova a suo carico, e l'esito della causa dipende pertanto unicamente dal destino delle eccezioni difensive della convenuta legate alla difettosità dell'opera e all'intervenuta compensazione, eccezioni per le quali essa è evidentemente interamente gravata dell'onere probatorio.

                                   3.   Secondo l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificare lo stato dell’opera e segnalare i difetti all’appaltatore.

                                         La mancata verifica e il mancato avviso all’appaltatore equivalgono in sostanza all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con la conseguente liberazione dell’appaltatore dalla sua responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO). Si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art. 368 CO, ivi compreso quello di ottenere il risarcimento del danno causato dai difetti dell’opera (DTF 64 II 257 e segg.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 2160).

                                         Ove i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano stati scoperti, altrimenti l’opera si riterrà approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO).

                                         L’onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta, in base all'art. 8 CC, al committente (DTF 118 II 147, 107 II 176), che deve in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza.

                                         Da questo obbligo ne consegue che qualora sia accertata proceduralmente l’intempestività della notifica il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo, per effetto dell'applicazione d'ufficio del diritto federale, nemmeno nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi tale fatto (ICCTF 6 luglio 1990 in re A./L., consid. 3 e riferimenti, in: Rep. 1991, pag. 375; II CCA 7 aprile 2000 in re E. SA/K.; Gauch, opera citata, n. 2174).

                                         Occorre pertanto distinguere: non è vero che il giudice procede o deve procedere d'ufficio alla verifica della tempestività della notifica dei difetti (Rep. citato, pag. 374), mentre è vero che il giudice è d'ufficio tenuto a trarre le debite conseguenze dal fatto che -anche in assenza di corrispondenti censure dell'appaltatore- il committente non è riuscito a fornire la prova che gli incombe della tempestività della notifica.

                                         Per quanto riguarda le esigenze formali circa il contenuto della notifica dei difetti dell’opera, si deve partire dal testo di legge, che dice unicamente che il committente deve “segnalarne all’appaltatore i difetti” (art. 367 cpv. 1 CO). Secondo il Tribunale federale, tale obbligo implica per il committente la necessità di comunicare i difetti riscontrati, di manifestare la propria volontà di non considerare l’opera ricevuta conforme al contratto e di ritenere per questo responsabile l’appaltatore (DTF 107 II 175, ripresa in: II CCA 26 febbraio 1996 in re A. SA/B.). A seconda delle circostanze, discende tuttavia dal principio dell’affidamento il fatto che la manifestazione della volontà di non accettare la prestazione contrattuale può risultare implicitamente anche dalla sola comunicazione dei difetti (in tal senso: Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, pag. 1814).

                                   4.   Il codice di rito pone un preciso limite alla fase in cui alle parti è consentito addurre le circostanze di fatto a sostegno delle proprie domande di causa; più precisamente, l'art. 78 CPC stabilisce che l'adduzione di fatti deve avvenire nella fase dello scambio degli allegati introduttivi, mentre che dopo questo momento l'adduzione di nuovi fatti può avere luogo solo in via di restituzione in intero (art. 138 CPC). A maggior ragione è evidentemente esclusa l'invocazione di nuove circostanze di fatto nella procedura di appello (art. 321 CPC).

                                   5.   La convenuta dedica la parte cruciale del suo gravame (punto 5, pag. 5-10) alla puntuale indicazione delle avvenute notifiche dei difetti per ognuno dei vizi dei quali vorrebbe prevalersi al riguardo dei lavori effettuati nei vari locali.

                                5.1   Nei propri allegati introduttivi essa in proposito si è limitata alle generiche affermazioni di avere "ripetutamente chiesto all'attrice l'eliminazione dei difetti esistenti", (risposta, punto 6, pag. 6, con riferimento al doc. 15) e di averli "prontamente e ripetutamente notificati alla controparte" (duplica, punto 6, pag. 3, con riferimento al doc. 16).

                                         Il doc. 15, verosimilmente indicato per errore, non è una notifica di difetti, ma la lettera di un terzo alla convenuta.

                                         Il doc. 16 è di contro uno scritto raccomandato inviato dalla convenuta all'attrice il 7 febbraio 1995 per notificare determinati difetti delle varie opere. Come rettamente rileva il Pretore (consid. 4, pag. 6), tale notifica è intervenuta ad una distanza variabile tra i2ei 10 mesi dalla consegna delle varie opere, ragione per cui è pacifico, a dispetto di tutte le affermazioni del contrario della ricorrente, che tale notifica è sicuramente tardiva per tutti quei difetti che vanno ritenuti per loro natura evidenti.

                                         Per quanto riguarda eventuali difetti occulti, che la ricorrente a torto rimprovera al Pretore di non avere considerato (punto 3, pag. 5), è del tutto pacifico che è la convenuta, che si vorrebbe prevalere della loro esistenza, a dovere addurre in maniera processualmente corretta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 78, m. 25) e dimostrare che determinati vizi dell'opera sono occulti -ovvero non riconoscibili applicando quell'attenzione che si può ragionevolmente pretendere da un conoscitore medio dell'opera- e che gli stessi sono stati tempestivamente notificati una volta scoperti.

                                         Nulla di tutto ciò traspare dallo scritto doc. 16, del tutto silente circa la natura dei difetti (occulti o evidenti) e il momento della loro comparsa, atteso che la collettiva e simultanea notifica di difetti relativi a tutte le opere è di per sé sintomatica di un agire intempestivo.

                                         E' perciò solamente a titolo abbondanziale che si procede nella disamina del contenuto del doc. 16:

                                         -     per il bar __________ la convenuta segnala la non originalità del telaio di chiusura frontale dei cassetti e delle relative guarnizioni, il che avrebbe già reso necessari due interventi e comprometterebbe la tenuta stagna della cella frigorifera. Proprio dalla natura del difetto, e dal fatto che già due interventi sono stati eseguiti, si desume che l'asserito vizio deve essere già stato scoperto al primo intervento. Non si afferma inoltre che il secondo intervento sarebbe appena avvenuto, dal che si desume la tardività della notifica anche nell'ipotesi di difetto occulto;

                                         -     per lo snack-bar __________ il doc. 16 segnala determinati difetti, e l'appellante (punto 5a, pag. 5 e 6) fa inoltre riferimento alla lettera doc. 9 della gerente di quell'esercizio, datata 13 febbraio 1995, e alla di lei deposizione testimoniale. Agli atti risulta tuttavia anche la dichiarazione doc. H della medesima gerente, datata 25 aprile 1995 e perciò successiva al doc. 9, nella quale essa si dichiara totalmente tacitata per le sue eventuali pretese di garanzia nei confronti della convenuta. Ne consegue che, a prescindere dalla tempestività della notifica, nulla può essere addebitato all'attrice per l'opera compiuta in quel locale;

                                         -     la medesima, palese impressione di intempestività della notifica è eruibile anche per i pretesi difetti del bar __________: la convenuta a sostegno delle proprie tesi invoca la lettera doc. 12 che le avrebbe scritto il titolare di quell'esercizio, ma il documento in questione, testualmente quasi identico al doc. 16 ne è successivo di alcuni giorni, datando del 10 febbraio 1995.

                                              La circostanza è confermata dalla deposizione testimoniale del gerente __________, che afferma che "mi viene mostrato il doc. 12 da me firmato e di cui confermo il contenuto. Specifico che mi lamentai con il signor __________ e la __________ per i difetti elencati su questo documento".

                                              Se ne deduce che l'insorgenza dei pretesi difetti ha necessariamente preceduto, di un periodo imprecisato, la notifica in esame. Lo ammette del resto la stessa appellante, laddove complessivamente afferma (punto 6, pag. 10) che "lo scritto del 7 febbraio deve essere considerato come il risultato di una situazione che si trascinava da diverso tempo";

                                         -     per il ristorante __________ la convenuta segnala innanzitutto un problema alla fascia di chiusura attorno al soffitto ribassato che si sarebbe però già risolto.

                                         Per il resto lo scritto non pare avere la valenza di notifica di difetti, atteso che la convenuta si limita a "chiedere il controllo" di determinate parti dell'opera.

                                5.2   Stabilito ciò, l'appello deve essere disatteso nella sua invocazione di altre e pregresse modalità di notifica (notifiche verbali o telefoniche, notifiche fatte direttamente dai clienti finali), non fosse altro che per il prefato motivo che la loro esistenza non è stata validamente invocata negli allegati introduttivi, ragione per cui il solo fatto che ne sia emersa l'esistenza in istruttoria non concorre ancora a fare divenire tali notifiche delle risultanze del processo (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 78, m. 3).

                                         Va pertanto confermato il giudizio impugnato nella misura in cui ha negato alla convenuta qualsivoglia facoltà compensatoria per effetto degli asseriti difetti dell'opera.

                                   6.   L'appellante (punto 11, pag. 13 e 14) ribadisce in seguito la tesi secondo cui essa potrebbe opporre in compensazione ulteriori fr. 22'392.85 di altri suoi crediti, che il Pretore (consid. 4, pag. 7) aveva negato per il motivo che non erano stati dimostrati i motivi per cui detti importi avrebbero dovuto essere posti a carico dell'attrice.

                                         A fronte di siffatta motivazione, la convenuta su questo tema non ha saputo far meglio che trascrivere nel menzionato punto del suo gravame quanto esposto alle pag. 4 e 5 delle sue conclusioni, il che non costituisce ovviamente una valida confutazione delle argomentazioni pretorili, che vanno perciò confermate, dovendosi ritenere l'appello irricevibile su questo punto per mancanza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lit. f CPC).

                                         Ne discende la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.

                                         Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

                                         All'attrice, che non ha presentato osservazioni, non si attribuiscono ripetibili di appello.

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L'appello 21 settembre 2000 di __________ respinto.

                                   II.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                                          fr.      1'350.-b)  spese                                                             fr.           50.--

                                         T otale                                                             fr.      1'400.-già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.

                                  III.   Intimazione:       -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2000.171 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.01.2001 12.2000.171 — Swissrulings