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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.01.2001 12.2000.163

11. Januar 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,561 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2000.00163

Lugano 11 gennaio 2001/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.98.00389 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 20 maggio 1998 da

__________ rappr. dall'avv. __________

  contro  

__________ rappr. dallo studio legale __________  

con cui l'attrice ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 57'861.- oltre interessi al 5% dal 5 settembre 1997 ed il conseguente mantenimento dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore, con sentenza 30 agosto 2000, ha integralmente respinto.

Appellante l'attrice che, con atto di appello 21 settembre 2000, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente al disconoscimento dell'importo eccedente quello, ora riconosciuto, di fr. 44'802.-, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Mentre la convenuta, con osservazioni 3 novembre, chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

Considerato

in fatto e in diritto

                                   1.   Nella seconda metà del 1997 l'attrice __________ ha acquistato dalla convenuta _________ una serie di box in metallo, da adibire a gabinetti e docce, per un importo complessivo di Lit. 142'000'000.- .

                                         L'acquirente ha pagato, tramite assegno bancario di Lit. 43'450'000.-,  un acconto corrispondente al 30% del prezzo totale. La ditta convenuta, alla parziale consegna della merce, ossia per un valore di Lit. 101'074'452.- e, dedotto proporzionalmente l'acconto versato, ha quindi chiesto il pagamento a saldo di Lit. 70'752'116.- e l'attrice le ha consegnato  un assegno bancario di pari importo. Sennonché quest'ultimo titolo è risultato privo di copertura e non è quindi stato accettato ed onorato dalla banca. L'attrice si è in seguito rifiutata di saldare il debito verso convenuta.

                                   2.   __________ ha fatto spiccare nei confronti dell'attrice il PE n. __________dell'UE di Lugano per fr. 57'861.- pari a Lit. 70'752'116.- . __________ ha interposto opposizione, respinta poi in via provvisoria con decisione 20 aprile 1998.

                                         Con la petizione che ci occupa l'attrice chiede il disconoscimento del debito verso la convenuta e di conseguenza il mantenimento dell'opposizione al PE. Con la risposta di causa la convenuta -oltre ad eccepire in ordine l'incompetenza territoriale della Pretura di Lugano che lo stesso Pretore, con decisione 18 agosto 1999 cresciuta in giudicato, non ha ammesso- postula la reiezione della petizione per il motivo che la domanda, sprovvista di qualsiasi motivazione, perseguirebbe fini meramente dilatori. Con la replica, l'attrice adduce che a fronte dell'importo chiesto in pagamento dalla controparte ha pagato, tramite assegno rimesso alla convenuta, Fr. 37'149.25 e, tramite la ditta __________ -destinataria finale del materiale comandato- la convenuta avrebbe ricevuto la rimanenza di Lit. 13'127'664.-; il tutto ad estinzione di ogni suo debito. In duplica, la convenuta attribuisce tuttavia il pagamento della __________ ad un'altra diversa fornitura mentre considera che il preteso versamento in franchi svizzeri non riguardi per nulla la fattispecie contrattuale in oggetto.

                                   3.   Con la sentenza impugnata il Pretore ha respinto la petizione costatando in primo luogo che l'attrice non ha allegato nessuna motivazione riconducibile ad eventuali eccezioni liberatorie in petizione e le successive allegazioni di fatto della replica sarebbero a tal proposito tardive.

                                         In ogni caso il Pretore ha ritenuto che l'attrice non ha dimostrato che l'asserito pagamento di fr. 37'149.25 da parte sua, risultante da un semplice estratto di conto corrente bancario, fosse andato a favore della venditrice e che quello di Lit. 13'127'664.- da parte della __________ riguardasse la fornitura in oggetto; un eventuale versamento, per importo superiore, di quest'ultima ditta alla convenuta sarebbe evidentemente riconducibile ad un'altra fornitura. L'azione promossa da __________ è stata così respinta perché infondata ed ai limiti della temerarietà.

                                   4.   Con l'appello la __________ contesta che gli argomenti esposti in sede di replica possano essere giudicati tardivi.

                                         Con riferimento alle argomentazioni del Pretore ritiene che, nei rapporti di dare e avere tra le parti, vi sarebbe comunque il versamento dell'indiscusso acconto di Lit. 43'450'000 e il pagamento di _________ direttamente alla __________ di Lit. 43'765'548 da dover imputare sul prezzo totale della vendita dei box di Lit. 142'000'000. Di conseguenza l'appellante limita l'accertamento dell'inesistenza della pretesa della convenuta all'importo che eccede la differenza ancora dovuta di Lit. 54'784'452, corrispondenti a fr. 44'802.-, e quindi unicamente a fr. 13'059.- .   

                                         Con le osservazioni all'appello la convenuta ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, saranno riprese nei successivi considerandi.

                                   5.   Con l'appello, l'attrice critica la sentenza pretorile perché essa fonda, anche, la reiezione della domanda di inesistenza del debito sul fatto che le eccezioni liberatorie sono state sollevate compiutamente solo con la replica, limitandosi l'allegato di petizione ad una contestazione assolutamente generica. A ragione perché, nel sistema del codice di procedura ticinese, le allegazioni di fatto possono essere proposte sino alla fine degli allegati introduttivi di causa ovvero al più tardi con la replica e la duplica (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 78 m. 22 e 23).

                                         L'esposizione dei fatti precisi - e meglio pagamento di Fr. 37'149.25 a mezzo assegno no. 50'914.726 e versamento della rimanenza di Lit 13'127'664.- direttamente alla convenuta da parte di __________ (replica, pag. 3) - per i quali il debito avrebbe dovuto essere completamente estinto va così ritenuta processualmente tempestiva ed ammissibile.

                                   6.   Non è invece ammissibile che, con l'appello, l'attrice muti l'esposizione dei fatti e invochi, a detrazione del debito - che non è del resto più quello invocato dalla convenuta di Lit. 101'074'452.-  per una fornitura parziale della merce ordinata ma quello dell'intera prevista fornitura di Lit. 142'000'000.-  - la sola nuova circostanza di un versamento, operato da __________, di Lit. 43'765'548.-. Questo pagamento, sommato all'incontestato acconto iniziale, renderebbe esigibile solo la somma a saldo di fr. 44'802.con conseguente disconoscimento della differenza di fr. 13'059.-.

                                         In appello, infatti, non è consentita l'adduzione di nuove allegazioni diverse da quelle che hanno formato il substrato fattuale determinatosi con gli allegati preliminari (art. 321 cpv. 1 litt. b CPC). L'attrice avrebbe dovuto farsi legittimare all'adduzione di un nuovo complesso di fatti ricorrendo, in prima sede, alla restituzione in intero (art. 138 CPC) e non limitarsi ad introdurlo con l'appello in contrasto con la norma dinanzi citata (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 74 m. 7 e n. 249). In ogni caso mal si comprenderebbe la legittimità di una domanda di restituzione in intero, per addurre nuovi e diversi fatti rispetto al modo di estinzione di un debito, promossa dal debitore il quale è il primo che dovrebbe sapere come e quando i pagamenti pretesi sono intervenuti.

Con il che non sarebbe nemmeno necessario entrare nel merito dell'appello.

                                   7.   Ad ogni buon conto, qualora si volesse proseguire con l'analisi delle censure ricorsuali, l'appellante risulterebbe in ogni caso malvenuta. Essa critica infatti il primo giudice sostenendo ch'egli avrebbe qualificato il pagamento di __________ come facente parte di una commessa diversa dalla n. 96003/V. La ricorrente non si avvede però che, dalla semplice lettura della sentenza, ciò non corrisponde al vero (sentenza impugnata, punto 3e).

                                         Di seguito -contraddicendo la tesi ricorsuale esposta nel considerando precedente (appello 21 settembre 2000, pto. 4, in fine) - l'appellante vorrebbe imputare l'importo di Lit. 43'756'548.- sul saldo rivendicato dall'appellata. Procedere, questo, che confonde il versamento riguardante la seconda consegna (n. 567; doc. 13 e 15) col saldo impagato della prima (n. 718; doc. 7 e 8) e risulta perciò visibilmente errato sia da un punto di vista contabile che concettuale.

                                         Inconferenti sono inoltre le dichiarazioni dei testi __________ e __________ dalle quali si evince che l'ordine relativo alla consegna n. __________è il medesimo della consegna n. __________. Siffatte testimonianze non inficiano infatti l'allegazione della convenuta per la quale il debito relativo alla fornitura n. __________-e di cui è stato chiesto il disconoscimento con la presente causarimane tuttora impagato mentre lo è stato quello dell'altra consegna avvenuta direttamente a __________.

                                   8.   L'appellante contesta infine l'entità delle ripetibili stabilite dal Pretore.  Le ripetibili devono essere calcolate, sulla base del valore litigioso, in relazione alla tariffa dell'ordine degli avvocati (TOA) e, entro i minimi ed i massimi della TOA, l'apprezzamento del primo giudice è censurabile solo per eccesso od abuso (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 148 m. 18 e 19). Un indennità di fr. 5'000.- per una causa del valore di fr. 57'861.-  rientra nei parametri dell' art. 9 TOA e non può ora essere censurata di eccessiva proprio da chi, l'attrice, aveva considerato lo stesso preciso importo come congruo nell'assegnarlo a carico della controparte (cfr. replica, pag. 4).

                                         Ne discende la reiezione dell'appello, infondato in ogni suo punto ed al limite della temerarietà.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza ritenuto un valore, nella procedura di appello, di fr. 13'059.- .

Per i quali motivi

visti, per le spese, l'art. 148 CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L'appello 21 settembre 2000 di __________ è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura d'appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 600.b) spese                         fr.   50.-

                                         Total e                        fr. 650.già anticipate dall'appellante rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Intimazione a :     -   __________                              

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il segretario

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