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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.06.2000 12.2000.15

26. Juni 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,298 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2000.00015

Lugano 26 giugno 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini  

sedente quale autorità competente a decidere i ricorsi contro le decisioni in materia di registro di commercio, emanate in virtù dell’art. 4 e 5 della legge cantonale sul registro di commercio dalla Sezione del registro fondiario e di commercio

chiamata a statuire sul ricorso presentato il 26 gennaio 2000 da

__________

contro la decisione 10 gennaio 2000 (inc. no. 10/99 RC) della Sezione del registro fondiario e di commercio, che respingeva limitatamente all'importo di fr. 150.- il ricorso inoltrato dal ricorrente contro la bolletta no. __________ emessa il 23 giugno 1999 dall'Ufficio dei registri di Lugano, caricandogli una tassa di giudizio di fr. 100.-;

con cui il ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata;

mentre la Sezione del registro fondiario e di commercio, con osservazioni 2 febbraio 2000, e l'Ufficio dei registri di Lugano, con osservazioni 10 febbraio 2000, hanno postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:                           che il 13 marzo 1998, su istanza dell'Ufficio dei registri di Lugano, il Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, ha ordinato lo scioglimento di __________ in __________ o e la nomina di __________, già suo amministratore unico, quale liquidatore, condannando nel contempo la società al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 100.- e di fr. 300.- per ripetibili;

                                          che, in conseguenza di tale pronuncia, il 17 aprile 1998 l'Ufficio dei registri di Lugano ha modificato in "__________" la ragione sociale della società e ha iscritto __________ quale liquidatore con diritto di firma individuale;

                                          che, per le sue incombenze, l'Ufficio dei registri il 25 maggio 1998 ha emesso nei confronti della società una bolletta (no. 5 4 98 3696) di fr. 550.- e successivamente, il 23 giugno 1999, la procedura d'incasso essendo sfociata in un attestato di carenza beni, ne ha emessa una seconda a nome di __________, bolletta che quest'ultimo il 2 luglio 1999 ha impugnato, contestando in sostanza di essere debitore di quegli importi;

                                          che la Sezione del registro fondiario e di commercio, dopo aver preso visione delle osservazioni 27 dicembre 1998 dell'Ufficio dei registri, con decisione 10 gennaio 2000 ha respinto il ricorso limitatamente all'importo di fr. 150.-, caricando al ricorrente la tassa di giustizia di fr. 100.-: a suo giudizio, giusta gli art.  22 dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) e 21 cpv. 1 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio (OTRC) l'amministratore era senz'altro responsabile delle spese per le modifiche a RC, corrette nel loro ammontare, mentre essa si è detta incompetente a statuire in merito ai fr. 400.- esposti nella bolletta a titolo di "diversi" (spese e ripetibili della procedura avanti al Pretore), precisando che le stesse avrebbero semmai potuto essere incassate tramite una procedura separata da quella -qui in esame- per l'incasso delle tasse RC;

                                          che con ricorso 26 gennaio 2000 -avversato dalla Sezione del registro fondiario e di commercio e dall'Ufficio dei registri, con osservazioni datate 2 rispettivamente 10 febbraio 2000- __________, dopo aver eccepito l'assegnazione di un termine d'impugnazione di soli 14 giorni, contesta nuovamente di essere tenuto a corrispondere gli importi in questione, evidenziando che il fatto di avergli caricato fr. 100.- per la messa in liquidazione della società rendeva opinabile gli ulteriori addebiti di fr. 20 e 30.- per l'iscrizione di un liquidatore e per regolare il suo diritto di firma; a suo dire, stante la soccombenza dell'Ufficio dei registri in prima sede, si giustificava infine di porre a carico di quest'ultimo 2/3 della tassa di giustizia imposta;

considerando

in diritto:                         che, contrariamente a quanto indicato dalla Sezione del registro fondiario e di commercio, il termine per impugnare le decisioni di quest'ultima non è di 14 giorni (questo è semmai il termine per ricorrere contro le decisioni dell'Ufficio dei registri, cfr. art. 3 cpv. 4 ORC e 4 cpv. 1 della legge cantonale sul registro di commercio (LCRC)), ma, in virtù del rimando alle disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative previsto all'art. 6 cpv. 2 LCRC, di 15 giorni (art. 46 cpv. 1 Lpamm): non risulta tuttavia che il ricorrente abbia subito un particolare pregiudizio da tale circostanza, non potendosi oggettivamente ritenere -stante la semplicità e la limitata portata della contestazione- che ciò possa avergli impedito di approntare argomentazioni approfondite;

                                          che, nel merito, è incontestabile che il ricorrente sia tenuto al pagamento dei fr. 150.- relativi alle modifiche a RC della società di cui egli era amministratore unico;

                                          che in effetti il Tribunale federale ha da tempo stabilito -principio successivamente ripreso nell'art. 21 cpv. 1 OTRC- che nel caso in cui un'iscrizione (o una modificazione, cfr. art. 59 cpv. 2 ORC) a RC sia imposta d'ufficio le relative spese di RC vanno poste, in solido, a carico delle persone che sarebbero tenute a notificare l'iscrizione o la modificazione stessa (DTF 58 I 326 cons. 2 e 5; De Steiger, in FJS fiche de remplacement N. 45 p. 2; cfr. pure art. 62 cpv. 1 ORC), in caso di una persona giuridica quindi a carico della sua amministrazione (art. 22 cpv. 2 ORC): in concreto, trattandosi di una società anonima, del consiglio d'amministrazione (art. 707 e segg. CO);

                                          che la responsabilità solidale dell'amministratore in tale evenienza appare giustificata, in quanto spettava in definitiva a quest'ultimo far sì che la società provvedesse ad adeguarsi alle disposizioni sul capitale minimo previsto dal nuovo diritto della società anonima o, nella negativa, segnalare all'Ufficio dei registri l'eventuale mancato adeguamento che ne avrebbe imposto lo scioglimento, rispettivamente dar seguito alla decisione pretorile che ordinava lo scioglimento della società, cui l'Ufficio dei registri ha in seguito dovuto provvedere d'ufficio;

                                          che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il fatto che sia stata emessa una tassa di fr. 100.- per la modifica della ragione sociale a seguito della messa in liquidazione della società (art. 5 cifra 9 lett. a OTRC) non esime dal prelevare ulteriori importi di fr. 20.- e 30.- per l'iscrizione del liquidatore (art. 5 cifra 13 OTRC) rispettivamente per regolare il suo diritto di firma (art. 5 cifra 15 OTRC);

                                          che, di contro, la richiesta di caricare la tassa di giustizia in ragione di 2/3 all'Ufficio del registri appare giustificata, atteso che quest'ultimo con la bolletta qui impugnata aveva erroneamente preteso di incassare dal ricorrente con la procedura valida per le tasse RC anche le spese e le ripetibili della sede pretorile (invero a carico della sola società, senza che l'amministratore ne sia responsabile solidalmente): l'art. 13 cifra 2 OTRC prescrive infatti esplicitamente che le spese previste dalla procedura di cui all'art. 3 cpv. 3 ORC debbano essere poste a carico del  ricorrente in base alla sua soccombenza;

                                          che in definitiva il ricorso può essere accolto unicamente in questa limitata misura, ritenuto che l’esito del gravame giustifica di caricare alle parti in ragione di metà ciascuno la tassa di giustizia e le spese, nonché di compensare le ripetibili;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                  I.      Il ricorso 26 gennaio 2000 di __________ è parzialmente accolto.

                                          §      Di conseguenza la decisione 10 gennaio 2000 della Sezione del registro fondiario e di commercio, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

                                                  2.       La tassa di giudizio di fr. 100.- è posta per 1/3 a carico del ricorrente e per 2/3 a carico dell'Ufficio dei registri di Lugano.

                                 II.      Le spese della procedura ricorsuale di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr. 80.- e spese fr. 20.-) sono poste a carico del ricorrente e dell'Ufficio dei registri di Lugano in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                III.      Intimazione a:

                                          – __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                      Il segretario

12.2000.15 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.06.2000 12.2000.15 — Swissrulings