Incarto n. 12.2000.00127
Lugano 8 novembre 2000/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.99.119 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 16 febbraio 1999 da
__________
rappr. dall’avv. __________
contro
__________
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 17'000.-oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore e l’iscrizione per fr. 25'000.-- oltre interessi di un’ipoteca legale definitiva sul fondo n. __________ di __________;
domande avversate dal convenuto, che ha comunque prestato garanzia bancaria in sostituzione dell'ipoteca legale, e ammesse dal Pretore con sentenza 21 giugno 2000 per fr. 14'000.-- oltre interessi;
appellante il convenuto che, censurando la mancata assunzione della perizia e del sopralluogo da lui richiesti, con atto di appello del 16 agosto 2000 postula la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione della petizione;
mentre l'attore con osservazioni del 18 settembre 2000 chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
1. se deve essere accolto l’appello
2. tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
In fatto:
A. L’attore in petizione afferma che il convenuto l'11 settembre 1998 avrebbe sottoscritto un contratto di appalto con il quale gli deliberava l'esecuzione di lavori di rifacimento del proprio giardino a __________ contro una mercede forfetaria di fr. 25'000--. Nel gennaio del 1999 il convenuto avrebbe tuttavia ordinato la sospensione dei lavori, a quel momento non ancora terminati, recedendo in pratica dal contratto. Stante il pagamento di acconti per complessivi fr. 8'000.--, ne deriverebbe il diritto del procedente all'ottenimento del saldo di fr. 17'000.-- oltre interessi, e alla conferma in via definitiva del pegno immobiliare iscritto in via provvisionale, poi sostituito da una garanzia bancaria.
B. Il convenuto si è opposto alla petizione, affermando di non avere sottoscritto un contratto ma un semplice preventivo, e di essersi perciò aspettato una fatturazione finale dettagliata con l'indicazione dei quantitativi necessari, il che non sarebbe però mai avvenuto. Vista la fattura dell'attore, stante la richiesta del saldo prima della completazione dei lavori, e visto soprattutto cosa l'attore intendeva realizzare a fronte dell'importo preventivato, il convenuto avrebbe legittimamente chiesto l'immediata interruzione dei lavori per stimare il valore di quanto effettuato e delle opere ancora da eseguire.
I lavori eseguiti non sarebbero inoltre stati compiuti a regola d'arte, ma in ogni caso la volontà delle parti non sarebbe stata concorde, così da non esistere contratto, se del caso impugnabile per lesione, avendo l'attore approfittato dell'inesperienza del convenuto.
C. Il Pretore nel giudizio impugnato, posta l'esistenza tra le parti di un contratto di appalto con mercede determinata a corpo ex art. 373 CO, ha ritenuto che il convenuto ne sarebbe receduto ai sensi dell'art. 377 CO, e sarebbe di conseguenza tenuto a remunerare l'opera eseguita dall'appaltatore, da valutare in complessivi fr. 22'000.-- data la lieve entità dei lavori mancanti.
Dal che, ritenuto il pagamento di acconti per fr. 8'000.--, l'accoglimento della petizione per fr. 14'000.-- oltre interessi.
D. Delle argomentazioni dell'appellante -che chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso della reiezione della petizione- come pure di quelle del resistente -che postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
In diritto:
1. La prima censura del ricorrente riguarda l'asserita "continua violazione dell'art. 8 CC" (punto 4, pag. 4), ma la doglianza è manifestamente ingiustificata.
In ossequio a tale disposto di legge spetta infatti all'appaltatore che procede per l'incasso della propria mercede di dimostrare sia il conferimento in proprio favore dell'incarico all'esecuzione dell'opera di cui reclama il pagamento, che l'esistenza e l'ammontare della propria pretesa sulla scorta dei criteri di cui agli art. 373 e 374 CO.
In concreto, contrariamente all'opinione del ricorrente, non risulta affatto che il Pretore si sia discostato da questo principio generale, esentando l'attore da fornire la prova di questi elementi fattuali, oppure accollando al convenuto l'onere di provare fatti che dovevano esserlo dall'attore.
La questione sollevata dal convenuto non riguarda perciò l'applicazione delle norme sull'onere della prova, ma semmai la valutazione effettuata dal Pretore delle prove offerte dall'attore, materia questa disciplinata dall'art. 90 CPC e sulla quale si tornerà nei considerandi successivi.
2. Il convenuto ripropone anche in questa sede l'eccezione secondo cui il contratto di appalto sarebbe viziato da lesione ex art. 21 CO, ed in funzione di tale eccezione egli lamenta altresì che il Pretore gli avrebbe ingiustificatamente negato i mezzi di prova del sopralluogo e soprattutto della perizia giudiziaria.
2.1 Giusta l’art. 21 CO verificandosi una sproporzione manifesta fra la prestazione e la controprestazione in un contratto, la cui conclusione fu conseguita da una parte abusando dei bisogni, dell'inesperienza o della leggerezza dell’altra, la parte lesa può, nel termine di un anno dalla conclusione del contratto, dichiarare che non mantiene il contratto e chiedere la restituzione di quanto avesse già dato.
Le condizioni cumulative per l’applicazione della norma sono perciò tre (Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 1 ad art. 21 CO; II CCA 24 giugno 1999 in re P./G. e llcc.): l’esistenza di una sproporzione manifesta tra la prestazione e la controprestazione in un contratto; l’esistenza di una situazione di bisogno di una parte, oppure l’inesperienza o la leggerezza della parte stessa; infine l'esistenza di un abuso della controparte, che approfitta della situazione per trarne un indebito vantaggio.
2.2 Il convenuto nella risposta di causa (pag. 4) aveva genericamente addotto la propria inesperienza, il che ai sensi di questa norma significa che la parte non dispone delle conoscenze in materia occorrenti per determinarsi con cognizione di causa in merito al contratto (DTF 92 II 168; Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 12 ad art. 21 CO).
Il convenuto non ha tuttavia fornito spiegazioni di sorta circa i motivi e la natura della propria inesperienza. Non conosciamo pertanto la sua età e nemmeno la sua formazione e professione, cosi come altri eventuali elementi di giudizio circa la sua esperienza di vita, a parte il fatto che è proprietario di un immobile. D'altra parte il contratto in questione concerne opere per loro natura di semplice comprensione e vi è perciò da chiedersi se la stipula richieda da parte del committente particolari cognizioni.
Ne deve conseguire, in assenza di qualsivoglia indicazione da parte del convenuto (fatta salva la professione del fatto di non essere esperto di giardinaggio), la reiezione dell'eccezione già solo per questo motivo.
Il medesimo risultato si imporrebbe comunque anche per il motivo che nulla indica che l'attore abbia approfittato con consapevolezza dell'asserita inesperienza del convenuto per concludere un contratto a lui sfacciatamente favorevole (Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 14 ad art. 21 CO; Kramer, Berner Kommentar, n. 33 ad art. 21 CO), essendosi il convenuto anche in questo caso limitato all'apodittica affermazione dell'intento abusivo della controparte.
2.3 Dovendo l'eccezione essere respinta già solo per i predetti motivi dell'assenza di qualsivoglia elemento di prova circa l'inesperienza del convenuto e l'abuso della circostanza da parte dell'attore, diveniva superfluo l'accertamento relativo all'asserita sproporzione tra le prestazioni.
Ne consegue che bene ha fatto il Pretore ha respingere le richieste di prova del convenuto: reietta l'eccezione di dolo la questione della pretesa sproporzione tra le prestazioni diviene fatto irrilevante, sul quale non vi è perciò ragione di indagare (art. 184 cpv. 1 CPC), mentre che, più in generale, sulla questione a sapere quale fosse la "giusta" mercede per l'opera dell'attore il convenuto non era gravato da alcun onere della prova (cfr. consid. 1), motivo per cui il rifiuto delle prove non può avergli arrecato pregiudizio di sorta nemmeno da questo punto di vista.
Oltre a ciò, mantiene naturalmente validità anche l'argomento contro l'assunzione dei mezzi di prova in questione indicato dal Pretore, il quale, facendo propria la tesi dell'attore, ha evidenziato che dato il tempo trascorso la prova peritale sarebbe priva di fondamento, tesi che il convenuto ben si è guardato dal contestare.
3. Il convenuto contesta in seguito sia l'esistenza della pattuizione di una mercede forfetaria, che addirittura l'esistenza del contratto di appalto (punti 5 e 9, pag. 5 e 7).
3.1 La tesi dell'inesistenza del contratto è ampiamente temeraria: sottoscrivendo il preventivo doc. A, il convenuto ha infatti chiaramente manifestato la propria volontà di fare eseguire i lavori ivi indicati contro il pagamento di una mercede di fr. 25'000.--. Nulla muta il fatto che il preventivo non contenga la descrizione dettagliata di tutti i lavori da eseguire: avendo esso fatto seguito a colloqui verbali, è pacifico che detti colloqui riportano l'esatto contenuto del contratto quo alle prestazioni dell'appaltatore sulle quali vi è consenso. Non risulta del resto che vi siano state contestazioni in merito durante l'esecuzione dell'opera, e nemmeno la corrispondenza preprocessuale fornisce spunto alcuno per ritenere che tra le parti vi sia stato dissenso sulla prestazione dell'appaltatore.
3.2 Quanto alla natura della mercede contrattuale, il convenuto si limita a lamentare il fatto che dalla sola dicitura sul preventivo "Lavoro trasporti e fornitura tutto compreso nel prezzo forfetario", poi indicato in fr. 25'000.--, si possa concludere per l'avvenuta stipula di una mercede a corpo giusta l'art. 373 CO. In realtà è proprio così: sia dall'indicazione del fatto che il prezzo è "forfetario", come pure (soprattutto) dalla sistematica del documento, che riassume i principali lavori da effettuare e indica, a due riprese che è "tutto compreso" nel prezzo preventivato, e (in subordine) dal fatto che è stata pattuita una cosiddetta "cifra tonda", va ammesso il perfezionarsi di un contratto di appalto in cui la mercede è preventivamente stata determinata a corpo ex art. 373 CO (Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, n. 900 e 901; Bühler, Zürcher Kommentar, n. 8 e 9 ad art. 373 CO), atteso oltretutto che nulla depone per l'ipotesi contraria.
4. L'appellante (punto 11, pag. 8 e 9) ha addotto anche l'eccezione di errore essenziale per inficiare la validità del contratto, laddove l'errore riguarderebbe la "lealtà commerciale" dell'appaltatore, oppure la rispondenza della mercede pattuita con l'effettivo valore dell'opera.
Di questa tesi basti qui rilevare l'irricevibilità ex art. 321 CPC, essendo essa stata addotta per la prima volta con l'appello.
5. Non essendo il contratto annullabile per effetto di un vizio di volontà, se ne deve necessariamente concludere, in queste circostanze, che esso è stato revocato dal committente, ragione per cui alla retribuzione dell'attore torna applicabile l'art. 377 CO, norma peraltro a suo tempo correttamente individuata ed invocata dal convenuto medesimo (risposta, punto 5, pag. 4).
Secondo questo disposto di legge il recesso del committente comporta l'obbligo per lui di remunerare il lavoro già eseguito e di tenere indenne l'appaltatore da ogni danno (DTF 117 II 273, consid. 4), motivo per cui occorre intendere le residue censure dell'appellante siccome vertenti sulla corretta applicazione della norma da parte del Pretore, in particolare per quanto attiene alla determinazione in fr. 14'000.-- del credito residuo dell'attore.
5.1 Il convenuto lamenta in proposito il fatto che l'opera, allo stato in cui si trovava al momento della revoca del contratto, sarebbe stata gravemente difettosa (punto 10, pag. 8; punto 12, pag. 9), non avvedendosi che la questione è in realtà irrilevante: solo alla consegna dell'opera terminata insorge per l'appaltatore l'obbligo di fornire una prestazione esente da difetti, mentre che nella fase di esecuzione l'opera è necessariamente difettosa già solo per il motivo che non è compiuta. Ne è del resto perfettamente cosciente lo stesso committente, laddove afferma che "solo con la terminazione dei lavori si sarebbe potuto valutare la qualità dell'opera prestata" (punto 6, pag. 5).
Ne deriva quindi che il committente che recede dal contratto ex art. 377 CO è obbligato a pagare il lavoro svolto senza riguardo per eventuali difetti o del fatto che l'opera così come è non risulta utilizzabile (II CCA 25 gennaio 1999 in re arch. R./C. e riferimenti; Gauch, opera citata, n. 524, 530; Bühler, opera citata, n. 21 e 22 ad art. 377 CO).
5.2 Nella determinazione del credito dell'attore il Pretore (pag. 4) per stabilire del valore dell'opera compiuta ha considerato i contenuti delle proposte transattive formulate dalle parti e l'indicazione fornita dal teste __________ circa l'onere necessario ad effettuare la risemina, concludendo, ex equo, che la riduzione della mercede forfetaria ammonterebbe a fr. 3'000.--. Il convenuto insorge contro questa determinazione, che considera "arbitraria ed ingiustificata", e lamenta il fatto che l'attore, che vi era tenuto, non avrebbe indicato le prestazioni mancanti e il valore da attribuire alle stesse (punto 10, pag. 8).
Si tratta di doglianze in parte giustificate, anche se il convenuto omette di chinarsi sull'argomento principale della motivazione del Pretore, ovvero quello per cui le parti in sede preprocessuale avrebbero rispettivamente indicato in fr. 21'000.-- (l'attore, doc. H) e fr. 15'000.-- (il convenuto doc. I, seppure con qualche riserva) il valore delle prestazioni eseguite.
Vero è inoltre che il teste __________ ha indicato come mancanti solo delle opere marginali, quantificate dal Pretore nei predetti fr. 3'000.--.
E' d'altra parte anche vero che la deposizione __________ va apprezzata nel suo complesso, anche laddove quantifica l'onere di lavoro effettuato in "3 giorni pieni" per tre persone, oltre ad altri 3 o 4 giorni, sempre per tre persone, a circa 9/10 ore al giorno. Ritenendo gli importi medi, si ottiene così l'indicazione di circa 170 ore di lavoro, cui vanno aggiunti i costi di trasporto del materiale asportato e delle piante e siepi portate in loco, così come pure il valore delle stesse, di modo che, anche in assenza di indicazione più precise, un importo vicino ai fr. 20'000.-- non appare fuori luogo.
Il medesimo risultato si ottiene inoltre anche considerando la deposizione del teste __________, che ha partecipato alle discussioni preprocessuali: il teste non conosceva la situazione iniziale del fondo, e per questo non può formulare indicazione di sorta circa il costo complessivo dell'opera; egli ha per contro stimato in fr. 6'000.--, massimo fr. 7'000.-- il costo "per la sistemazione del terreno così come l'ho visto". Ciò non significa assolutamente, come frainteso dal convenuto, che il valore dell'opera sarebbe di fr. 6/7'000.--, ma significa invece che dall'importo totale di fr. 25'000.-- per l'intera opera, che va ritenuto appieno e senza discussione quo alla sua congruità per effetto dell'art. 373 CO, vanno dedotti fr. 6/7'000.-- di opere che a quel momento andavano ancora eseguite, con il che si giunge nuovamente ad un valore di fr. 18'000.--/19'000.--, ivi escluso l'eventuale danno patito dall'appaltatore per il mancato compimento del contratto.
Stanti tutti questi elementi di giudizio, non può essere del tutto condivisa la decisione di quantificare in fr. 22'000.-- il valore dell'opera fornita, importo che a mente di questa Camera va ridotto a fr. 19'000.-- per effetto di un apprezzamento globale del materiale istruttorio.
Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame.
Tassa di giustizia spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
Dichiara e pronuncia:
I. L’appello 16 agosto 2000 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 21 giugno 2000 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente:
1. La petizione è parzialmente accolta.
1.1 __________, è condannato a pagare a __________, fr. 11'000.-- oltre interessi al 5% dal 7 gennaio 1999.
1.2 Invariato.
2.1 La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- e le spese, da anticipare dall'attore, rimangono a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono a carico del convenuto, che rifonderà all'attore fr. 750.-- per parte di ripetibili.
2.2 La tassa di giustizia di fr. 400.-- e le spese di cui al decreto 17 febbraio 1999, già anticipate dall'attore, rimangono a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono a carico del convenuto, che rifonderà all'attore fr. 150.-- per parte di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.-b) spese fr. 20.--
T otale fr. 500.-già anticipati dall'appellante, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono a carico dell'attore, al quale il convenuto rifonderà fr. 450.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario