Incarto n. 12.2000.00124
Lugano 22 settembre 2000/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella procedura per salari e mercedi DI.2000.00048 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con istanza 21 febbraio 2000 da
__________ rappr. dal Sindacato __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8'534.55 oltre interessi al 5%.
Istanza avversata dalla convenuta e accolta dal Pretore limitatamente a fr. 667.35 lordi oltre interessi con sentenza 20 luglio 2000.
Appellante l'istante, che con atto d'appello 26 luglio 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso dell'accoglimento della propria istanza per fr. 5'830.13 oltre interessi.
Gravame cui la resistente con osservazioni 18 agosto 2000 si oppone.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto:
A. L'istante ha iniziato a lavorare per la convenuta, attiva nel settore delle impermeabilizzazioni, il 1° ottobre 1997 in qualità di capo squadra per uno stipendio di fr. 5'500.-- lordi mensili per 13 mensilità (doc. A).
Con lettera del 22 marzo 1999 (doc. B) egli ha disdetto il contratto per il termine del 31 maggio 1999, specificando che ciò avveniva a causa del mancato pagamento in suo favore dei supplementi per il lavoro notturno ed il lavoro in galleria, che in sede di causa, invocando il CCL di categoria, quantifica in complessivi fr. 8'534.55 oltre interessi per l'intero periodo di attività contrattuale, ivi compresa anche la richiesta del pagamento di ore straordinarie che egli avrebbe prestato.
B. All'udienza di discussione del 20 marzo 2000 la convenuta si è opposta all'istanza sostenendo che l'istante non avrebbe avuto diritto ai richiesti supplementi per lavoro notturno e in galleria, in quanto gli stessi sarebbero già stati compresi nel salario contrattuale in misura di fr. 400.-mensili, così come verbalmente pattuito in occasione della sottoscrizione del contratto di lavoro. Questo modo di procedere non violerebbe il CCL di categoria, ma sarebbe al contrario stato approvato dalla Commissione paritetica cantonale, prova ne sarebbe il fatto che l'istante durante i 20 mesi di lavoro prestato mai avrebbe reclamato il pagamento di dette indennità. I conteggi prodotti dal dipendente sarebbero in ogni caso contestati. Quo al pagamento di ore di lavoro straordinario, lo stesso sarebbe dovuto unicamente per le ore eccedenti 75 ore di lavoro straordinario annuo, circostanza che in concreto non si sarebbe verificata.
Al dibattimento finale la convenuta ha nondimeno parzialmente riconosciuto il fondamento delle pretese avversarie, ammettendo l'esistenza di un credito di fr. 667.35 per 86 ore di lavoro straordinario.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, viste le prove offerte, ha ritenuto fondata la tesi della convenuta, secondo cui al momento dell'assunzione dell'istante gli sarebbe stato comunicato che il salario era comprensivo delle indennità per lavoro notturno ed in galleria, prassi questa che sarebbe conforme al CCL di categoria, così come stabilito dalla commissione paritetica. Quanto alla pretesa per ore straordinarie, dovuta solo dopo le prime 75 ore di lavoro straordinario, l'istante si sarebbe limitato all'indicazione di importi, senza dimostrare il calcolo sul quale essi si basano, il che non sarebbe compito del giudice, motivo per il cui la pretesa, eccezion fatta per quanto riconosciuto dalla convenuta, sarebbe da respingere.
D. Delle argomentazioni dell'appellante, che postula la riforma del giudizio pretorile nel senso dell'accoglimento dell'istanza per fr. 5'830.13 oltre interessi, e di quelle della resistente, che si oppone al gravame, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1. E' del tutto pacifico che il rapporto contrattuale in esame è retto, oltre che dal contratto individuale di lavoro doc. A, anche dai contratti collettivi doc. 5.1 e 5.2, oltre che dal Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (doc. 6).
Per delimitare correttamente l'oggetto del contendere è opportuno rilevare che -secondo quanto affermato dall'appellante medesimo (pag. 2)- in base a questi vincolanti accordi collettivi egli avrebbe avuto diritto ad un salario mensile minimo di fr. 4'610.-- e (nell'ipotesi della loro quantificazione forfetaria) a supplementi per fr. 400.-- per il lavoro notturno e in galleria, per un totale di fr. 5'010.--.
Il risultato non muta, se non a sfavore del dipendente, nemmeno computando i supplementi da lui richiesti a questo stadio della causa, posto che la richiesta di complessiva di fr. 5'162.78 (appello, pag. 5) per l'intero periodo di attività è nettamente inferiore ai predetti fr. 400.-- mensili che la convenuta avrebbe inteso accordare al dipendente.
Se ne deve perciò concludere che il presente litigio non verte su una violazione di salari minimi imposti dai CCL di categoria.
2. Così premessa l'assenza di violazione dei salari minimi previsti dal CCL, l'istante può ottenere l'accoglimento della propria pretesa unicamente dimostrando che le parti avrebbero pattuito la separata retribuzione dei discussi supplementi. Si tratta però di una prova che l'appellante non è in alcun modo riuscito a fornire.
E' ben vero che il contratto di lavoro firmato dalle parti (doc. A) non si esprime sul tema dei supplementi salariali, pacificamente dovuti in base al CCL, ma questo non significa che automaticamente essi debbano essere retribuiti separatamente qualora -come nella specie- il salario indicato sia sufficiente a coprire lo stipendio minimo di cui al CCL aumentato da detti supplementi, dovendosi in tal caso ritenere, ai fini del giudizio, che le sole indicazioni (o se si preferisce le omissioni) di cui al documento contrattuale non consentono di trarre delle conclusioni certe in merito.
Se il contratto doc. A non è conclusivo in favore della tesi del dipendente, lo è ancor meno la deposizione testimoniale di chi, come __________, ha assistito alla trattativa contrattuale, ed esprime la certezza del fatto che al dipendente fu esplicitamente indicato che il salario contrattuale era comprensivo delle indennità in questione.
Contrariamente all'opinione del ricorrente, non è rilevante il fatto che egli abbia o meno capito ed accettato questa circostanza: nel primo caso, in favore del quale sembrerebbe deporre la successiva pacifica accettazione da parte sua dei conteggi salariali durante circa un anno e mezzo, vi è il necessario consenso contrattuale sul salario offerto dalla convenuta; nel secondo caso, invece, tale consenso non sussiste, il che non significa però che la convenuta è tenuta al pagamento di quanto inteso dal dipendente, ma indica solo che tra le parti permane una situazione di dissenso sull'ammontare del salario, situazione non risolvibile in favore del dipendente.
Nulla impone infatti alla convenuta di pagare al dipendente più di quanto essa ha accettato di dare, non il CCL, in concreto rispettato, e nemmeno l'indicazione da parte sua sul contratto doc. A di un salario globale, comprensivo a mente sua delle richieste indennità, non essendo tale modo di procedere (fermo restando il rispetto dei minimi di cui al CCL) lesivo di disposti di legge (diversa la situazione per il pagamento delle ferie o delle spese professionali: art. 329d CO; II CCA 18 febbraio 2000 in re P./S. sagl), e questo a prescindere dalle indicazioni, comunque confermate, date in concreto dalla competente Commissione paritetica.
Stante la rinuncia alla residua pretesa per il supplemento salariale delle ore straordinarie (appello, pag. 2), non risultano ulteriori doglianze, ragione per cui il gravame, infondato ma non temerario, deve essere respinto.
Non si prelevano tasse o spese. Le ripetibili seguono la soccombenza dell'istante (art, 148 CPC).
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia:
I. L'appello 26 luglio 2000 di __________ è respinto.
II. Non si prelevano tasse o spese.
L'appellante rifonderà a controparte fr.500.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario