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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.11.2000 12.2000.123

23. November 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,113 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2000.00123

Lugano 23 novembre 2000/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini  

sedente per statuire nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro -inc. no. DI.1999.00025 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord- promossa con istanza 9 febbraio 1999 da

__________ rappr. dall'__________

  contro  

__________ rappr. dall'avv. __________  

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 24'150.50 lordi oltre interessi per pretese salariali, somma in seguito ridotta a fr. 23'637.10 lordi;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell'istanza e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 2'980.80 oltre interessi;

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 20 luglio 2000, con cui ha accolto l'istanza per fr. 7'356.-- e la riconvenzionale per fr. 1'081.25, senza prelevare né tasse né spese e caricando all'istante le ripetibili dell'azione principale in fr. 1'000.-- e alla convenuta quelle relative alla riconvenzionale in fr. 250.--;

appellante l'istante con atto di appello 26 luglio 2000, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l'istanza per fr. 11'395.50 netti, di respingere la riconvenzionale e di caricare alla convenuta le spese di fr. 1'500.-- relative alla perizia calligrafica, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

appellante la convenuta con atto di appello (eventualmente adesivo) 24 agosto 2000, con cui postula la reiezione del gravame di parte avversa e l'accoglimento del proprio nel senso respingere in ordine l'istanza, con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.

Ritenuto

in fatto:                          

                                          A.  __________ è entrato alle dipendenze della __________ nel corso del 1994, occupandosi in particolare del magazzino e dalla riparazione dei macchinari.

                                               Il 31 maggio 1996 la datrice di lavoro, evocando la necessità di una ristrutturazione, gli ha notificato la disdetta del rapporto di lavoro con effetto al 31 luglio successivo.

                                          B.  A seguito di un infortunio occorsogli il 4 giugno, il lavoratore è successivamente rimasto inabile al lavoro fino al 26 luglio.

                                               Ripresentatosi in ditta dopo le ferie aziendali, il 19 agosto, gli venne comunicato che il suo posto di lavoro non era più disponibile. Le versioni su quello che accadde in seguito sono divergenti: fatto sta che da quel giorno egli, di fatto, non ha più ripreso il lavoro.

                                          C.  Con l'istanza in rassegna __________, rilevando come in quell'occasione e anche successivamente gli venne detto di stare tranquillamente a casa a disposizione della datrice di lavoro, chiede in sostanza la condanna della __________ al pagamento di fr. 24'150.50 lordi -a suo dire pari a fr. 20'000.-- netti- e meglio degli stipendi di agosto e settembre 1996 (fr. 9'908.--), delle ore straordinarie effettuate nel 1995 e 1996 (fr. 12'080.--) e della quota parte di tredicesima 1996 tuttora insoluta (fr. 2'162.50).

                                          D.  La convenuta si è opposta all'istanza sia per motivi d'ordine che di merito e in via riconvenzionale ha a sua volta postulato la condanna dell'istante al pagamento di fr. 2'808.80. In ordine essa rileva come l'istanza, il cui valore eccedeva ampiamente i fr. 20'000.--, non poteva essere oggetto della procedura speciale per mercedi e salari. Nel merito contesta che la controparte abbia effettuato a suo tempo ore straordinarie ed evidenzia per contro come nell'agosto 1996 l'istante abbia rifiutato di riprendere il lavoro quale manovale, per cui non poteva assolutamente pretendere il salario di agosto e di settembre: anzi, dovendosi ravvisare nella sua assenza un abbandono ingiustificato del posto di lavoro, questi era al contrario tenuto a corrisponderle, oltre alle ore da lei pagate in più nel 1995 e 1996 (fr. 4'422.45), un quarto del salario mensile (fr. 1'081.25), il che, dedotta la quota parte di tredicesima ancora dovutagli (fr. 2'522.90), giustificava l'accoglimento della domanda riconvenzionale.

                                          E.  Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha ammesso l'istanza per fr. 7'356.-- e la riconvenzionale per fr. 1'081.25.

                                               Il giudice di prime cure ha innanzitutto accertato che il valore litigioso era effettivamente superiore a fr. 20'000.--, ma non ha tuttavia ritenuto di rinviare l'istante alla procedura ordinaria, atteso come la controparte non avesse subito alcun pregiudizio; egli ha nondimeno stabilito che la procedura non era gratuita e che alla convenuta dovevano essere accollate le spese per la perizia calligrafica, anche se poi, verosimilmente per una svista, egli non ha ripreso tali decisioni nel dispositivo. Nel merito il Pretore ha ritenuto che l'istante non aveva provato di aver effettuato ore straordinarie e che, non accettando di svolgere l'attività di manovale, si era reso responsabile di abbandono ingiustificato del posto di lavoro: egli, in parziale accoglimento dell'istanza, gli ha pertanto riconosciuto il salario solo fino al 18 agosto (fr. 2'511.--), la quota parte di tredicesima fino ad allora (fr. 2'730.--) e, atteso che nel salario pattuito -comprensivo delle ore straordinarie- non era stato previsto il supplemento del 25% imposto dal CCL, un ulteriore importo a questo titolo (fr. 2'115.--); la riconvenzione è stata per contro accolta unicamente per quanto riguardava l'indennità per abbandono ingiustificato del posto di lavoro.

                                          F.  Con l'appello l'istante chiede di accogliere l'istanza per fr. 15'419.75 lordi -pari a fr. 11'395.50 netti-, di respingere la riconvenzionale e di caricare alla convenuta le spese di fr. 1'500.-- relative alla perizia calligrafica.

                                               A suo giudizio, egli nel 1996 non era assolutamente tenuto a svolgere l'attività di manovale e dunque non gli poteva essere in alcun modo rimproverato un abbandono del posto di lavoro: di qui la richiesta volta ad ottenere anche il salario dal 19 agosto al 30 settembre (fr. 7'397.--) e l'aumento della tredicesima pro rata (fr. 513.75) rispettivamente degli importi a titolo di supplemento per ore straordinarie (fr. 153.--) nonché l'annullamento del credito di controparte a titolo di indennità per abbandono ingiustificato del posto di lavoro (fr. 1'081.25), indennità quest'ultima invero già da respingere per il fatto che la controparte non aveva subito alcun danno.

                                          G.  Con le osservazioni ed appello (adesivo) la convenuta, oltre a postulare la reiezione del gravame di controparte con argomentazioni che se del caso verranno riprese nei prossimi considerandi, chiede che l'istanza venga respinta in ordine, ribadendo in sostanza che la stessa, il cui valore eccedeva i fr. 20'000.-, non poteva essere oggetto della procedura speciale per mercedi e salari di cui all'art. 416 e segg. CPC.

Considerando

in diritto:                        

                                          1.   Con l'appello (adesivo) la convenuta postula la reiezione in ordine dell'istanza, rimproverando al Pretore di non aver debitamente sanzionato l'istanza, promossa secondo la procedura speciale per mercedi e salari (art. 416 e segg. CPC), sebbene il valore di causa fosse superiore a fr. 20'000.-- lordi, il che avrebbe imposto di far capo alla procedura ordinaria.

                                               La doglianza merita accoglimento.

                                      1.1.   Giusta l'art. 343 cpv. 2 CO i Cantoni sono tenuti a prevedere una procedura semplice e rapida per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro, il cui valore litigioso non superi fr. 20'000.--, ritenuto che quest'ultimo è determinato dall'ammontare della domanda, indipendentemente dalle conclusioni riconvenzionali. La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel considerare che il valore determinante ai sensi della normativa sia quello lordo, senza deduzione dei contributi sociali a carico del lavoratore e senza aggiunta dei contributi sociali dovuti dal datore di lavoro (Rehbinder, Berner Kommentar, N. 13 ad art. 343 CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 22 ad art. 343 CO; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2. ed., Losanna 1996, N. 5 ad art. 343 CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., Berna-Stoccarda-Vienna, N. 6a ad art. 343 CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 6 ad art. 343 CO; Ryter, Les conflits de travail, Losanna 1990, p. 103; JAR 1984 p. 310, 1996 p. 346 e 347).

                                               Nel caso di specie, pacifico che il valore litigioso (di fr. 24'150.50 lordi) sia superiore a quello per poter far capo alla procedura speciale, si tratta ora di stabilire se l'errore procedurale commesso nell'occasione dall'istante debba o meno essere sanzionato con l'irricevibilità dell'istanza.

                                      1.2.   L’art. 101 CPC, in forza del quale né le parti né il giudice possono adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge, non commina la nullità degli atti compiuti in una procedura contraria alle norme che il codice di rito prevede per far valere uno o l'altro dei diritti sostanziali che possono competere a una parte. Tuttavia, proprio nel caso di avvio di una causa nelle forme diverse e contrarie a quelle che si impongono, se la controparte eccepisce tale irregolarità, il giudice è per giurisprudenza tenuto a sanzionarla in modo rigoroso (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 3 e n. 380 ad art. 101; IICCA 6 novembre 1990 in re C./M.).

                                               Nel caso di specie, si è di fronte a quest'ultima eventualità: la convenuta ha in effetti contestato la procedura scelta dall'istante sia in sede di discussione orale, sia in sede conclusionale e ancora con l'appello adesivo, così che in base alla giurisprudenza appena evocata ne deve senz'altro discendere la dichiarativa di irricevibilità dell'istanza.

                                          2.   Si tratta ora di esaminare se la pronunciata irricevibilità dell'istanza abbia in concreto delle conseguenze per la ricevibilità della riconvenzionale proposta dalla convenuta. Il quesito deve essere risolto per l'affermativa.

                                               In effetti, se è vero che giusta l'art. 173 cpv. 5 CPC la riconvenzione rimane pendente anche quando la domanda principale diventa caduca, o è ritirata, è però altrettanto vero che la giurisprudenza cantonale ha già avuto modo di precisare che la nullità della petizione deve comportare la nullità di tutti gli atti successivi in quanto da essa dipendenti e perciò anche della riconvenzionale, la quale in effetti senza una valida azione principale non ha a sua volta possibilità di essere validamente introdotta (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 173).

                                               Del resto il parziale accoglimento della riconvenzionale era in definitiva dovuto al fatto che il primo giudice -contrariamente alle desiderata della stessa convenuta (cfr. supra, consid. D)- non aveva posto in deduzione dai crediti spettanti a quest'ultima (fr. 1'081.25) la quota parte della tredicesima dovuta all'istante (riconosciuta dalla convenuta in ragione di almeno fr. 2'522.90, cfr. doc. 10), siccome da lui già presa in considerazione nell'ambito del giudizio sull'istanza oppure semplicemente per una svista, così che, dovendovisi rimediare, in ogni caso il credito effettivo di cui alla riconvenzionale si sarebbe ridotto a zero.

                                          3.   La richiesta con cui l'istante chiede che le spese per l'allestimento della perizia calligrafica di fr. 1'500.-- vengano poste a carico della controparte è per contro irricevibile: atteso che nella sentenza pretorile tale somma non era stata posta a suo carico, egli non ha subito alcun pregiudizio concreto e di conseguenza non è legittimato ad impugnare quel dispositivo (così in IICCA 28 aprile 1995 in re D. e D. SA/B. AG; cfr. pure Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 307).

                                          4.   Da quanto precede si ha che l'appello adesivo deve essere integralmente accolto, mentre quello principale lo è unicamente in misura ridotta, il tutto ai sensi dei considerandi.

                                               Quanto alle spese ed alle ripetibili, si osserva che l'art. 343 cpv. 3 CO, ripreso a livello cantonale dall'art. 417 cpv. 1 lett. e 1. frase CPC, prescrive la gratuità delle controversie di cui all'art. 343 cpv. 2 CO: il principio della gratuità della procedura è dato in ogni grado di giurisdizione e vale anche per i litigi aventi per oggetto dei punti accessori della procedura, ad es. quello relativo all'eccezione -in casu, fondata- di incompetenza del giudice adito (Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., N. 7 ad art. 343 CO); per le ripetibili fa per contro stato la normativa cantonale (art. 417 cpv. 1 lett. e 3. frase CPC) e le stesse possono pertanto essere caricate alle parti in base alla rispettiva soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC

dichiara e pronuncia:

                                          I.    In accoglimento dell'appello (adesivo) 24 agosto 2000 della __________ e in parziale accoglimento dell'appello 26 luglio 2000 di __________ a, la sentenza 20 luglio 2000 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord è così riformata:

                                                1.    L'istanza è respinta in ordine.

                                               2.    Non si prelevano né tasse né spese.

                                                      __________ verserà a __________ la somma di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.

                                                3.    La domanda riconvenzionale è respinta in ordine.

                                               4.    Non si prelevano né tasse né spese.

                                                      __________ verserà a __________ la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

                                          II.   Non si prelevano né tasse né spese per la procedura d’appello.

                                               L'istante rifonderà alla convenuta fr. 150.-- per parti di ripetibili.

                                        III.   Non si prelevano né tasse né spese per la procedura d’appello adesivo.

                                               L'istante rifonderà alla convenuta fr. 300.-- a titolo di ripetibili.

                                          IV. Intimazione a:  - __________

                                               Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

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