Incarto n. 12.2000.00117
Lugano 7 novembre 2000/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.720 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 1° ottobre 1997 da
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rappr. dall'avv. __________
contro
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rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 23'425.65 oltre accessori a titolo di mercede del mandatario, domanda ridotta a fr. 14'211.25 oltre interessi in corso di causa;
domanda avversata dal convenuto e accolta dal Pretore con sentenza 19 giugno 2000 per fr. 14'211.25 oltre interessi;
in cui questa Camera con sentenza 28 settembre 2000 ha respinto l'appello del convenuto;
e ora sullo scritto 3 ottobre 2000 dell'attore, che lamenta la mancata attribuzione in suo favore delle ripetibili di appello;
viste le osservazioni 16 ottobre 2000 del convenuto,
considerato
In fatto ed in diritto:
che il 28 settembre 2000 questa Camera ha respinto l'appello 11 luglio 2000 del convenuto avverso la sentenza 19 giugno 2000 del Pretore, che lo condannava a pagare all'attore fr. 14'211.25 oltre interessi;
che nel proprio giudizio la Camera, per una svista, non si è avveduta del fatto che l'attore in data 13 settembre 2000 aveva formulato tempestive osservazioni all'appello di controparte;
che in conseguenza della svista all'attore non sono state attribuite ripetibili di appello;
che con scritto 3 ottobre 2000 l'attore ha segnalato la svista, chiedendo l'attribuzione delle ripetibili di appello;
che con osservazioni 16 ottobre 2000 il convenuto aderisce alla richiesta limitatamente all'importo di fr. 150.--;
che la richiesta dell'attore è da considerare una domanda di revisione ex art. 340 lit. a CPC, avendo la Camera omesso di pronunciarsi su di una domanda formulata;
che la domanda è fondata -come implicitamente ammesso dal convenuto medesimo-, discendendo dalla reiezione dell'appello l'obbligo del ricorrente di rifondere le ripetibili per la relativa procedura;
che a tal fine occorre tenere conto del valore di causa appellato, che è di fr. 14'211.25;
che le ripetibili di appello per la presentazione del memoriale di osservazioni del 13 settembre 2000 possono pertanto, in base alla TOA, essere determinate in fr. 600.--;
che per il presente giudizio, resosi necessario a seguito della svista in cui è incorsa la Camera, non si prelevano tasse o spese e non si attribuiscono ripetibili;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia:
I. La domanda di revisione 3 ottobre 2000 dell'avv. __________ è accolta.
Di conseguenza il dispositivo n. II della sentenza 28 settembre 2000 di questa Camera è completato nel modo seguente:
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.-b) spese fr. 20.--
Totale fr. 500.-già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attore fr. 600.-- per ripetibili.
II. Non si prelevano tasse o spese, non si attribuiscono ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario