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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.10.2000 12.2000.111

23. Oktober 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,547 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.2000.00111

Lugano 23 ottobre 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.582 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 21 luglio 1997 da

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

                                         contro

                                         __________

                                         ora

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

con cui gli l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 109'172.95 oltre interessi;

Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;

E ora sull’eccezione della convenuta di incompetenza territoriale, eccezione che il Pretore con decreto 16 giugno 2000 ha accolto;

Appellante l'attrice, che con atto di appello del 4 luglio 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione dell’eccezione;

Mentre la convenuta con osservazioni del 20 settembre 2000 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1.    - se deve essere accolto l’appello

2.    - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

                                   A.   Con petizione del 21 luglio 1997 l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 109'172.95 oltre interessi in conseguenza di pretese violazioni nei rapporti contrattuali di leasing, factoring, e di mutuo, concesso a terzi ma del quale l'attrice fungeva da garante.

                                          La convenuta avrebbe in particolare ingiustificatamente addebitato all'attrice fr. 50'406.66 per provvigioni relative ad un periodo posteriore alla cessazione dei rapporti contrattuali, fr. 37'661.40 in relazione ai valori di riscatto nei leasing di autoveicoli e fr. 21'104.89 nell'ambito del cennato mutuo.

                                   B.   La convenuta nella risposta del 12 luglio 1999 ha tra l’altro eccepito la competenza territoriale del giudice adito, sostenendo di avere la propria sede a __________ fin dal 20 giugno 1995, invocando la corrispondente proroga di foro di cui ai documenti contrattuali ed affermando che gli affari in questione non sarebbero di pertinenza della succursale che essa ha avuto a __________ dal 17 maggio 1995 al 13 settembre 1996.

                                   C.   Nel decreto impugnato il Pretore ha rilevato che la pretesa dell'attrice si fonderebbe sul contratto di factoring, che conterrebbe una proroga di foro in favore del luogo in cui la convenuta ha sede. Non essendo dato a __________ neppure un domicilio d'affari, ne conseguirebbe l'accoglimento dell'eccezione, e di conseguenza la reiezione della petizione.

                                   D.   Delle argomentazioni dell'appello, con cui l'attrice postula la riforma del giudizio pretorile nel senso della reiezione dell’eccezione, e di quelle della resistente, che chiede che il gravame sia respinto, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

considerato

in diritto:

                                    1.   Non è controverso il fatto che il foro naturale per obbligazioni di natura pecuniaria, quali quelle in rassegna, è quello del domicilio della parte convenuta, ragione per cui spetta all'attrice, che si prevale di un foro diverso, di dimostrare la competenza territoriale del tribunale adito.

                                          L'attrice, come si è accennato al precedente considerando A, vanta tre distinte pretese nei confronti della convenuta, e per ognuna di esse ci si deve chiedere quale sia il fondamento giuridico. A dipendenza della risposta può in seguito essere evasa la questione qui litigiosa della competenza territoriale.

                                    2.   La prima pretesa di fr. 50'406.66 riguarda provvigioni o commissioni contrattuali teoricamente spettanti al factor, ovvero alla convenuta, per la propria attività contrattuale nel periodo marzo 1993 - aprile 1994 nel contesto del contratto di factoring doc. A, asseritamente regolato anche dalle condizioni generali doc. C.

                                          L'importo in questione è già stato incassato dalla convenuta mediante compensazione con i crediti spettanti all'attrice in base al medesimo contratto di factoring.

                                          A sostegno della propria pretesa l'attrice afferma che ogni rapporto contrattuale con la convenuta sarebbe stato validamente disdetto a far tempo dal 4 febbraio 1993, ragione per cui dopo tale data la convenuta non potrebbe più rivendicare alcuna pretesa contrattuale per provvigioni o commissioni (petizione, punto 15a, pag. 9).

                                 2.1   La pretesa potrebbe forse essere ritenuta di natura extracontrattuale, ed in particolare fondata sulle norme sull'indebito arricchimento, come sembra indicare la stessa attrice (appello, punto 7.3, pag. 5), ma non si vede allora come potrebbe esservi deroga al foro della sede della convenuta, ragione per cui l'argomentazione non è di ausilio alle tesi della procedente.

                                 2.2   Vero è comunque che la pretesa possiede carattere contrattuale laddove si ravvisa un'ipotetica violazione da parte della convenuta del contratto di factoring esistito tra le parti per l'avvenuta deduzione dal credito dell'attrice di importi a titolo di commissioni che in realtà non sarebbero stati dovuti.

                                          Siffatta natura contrattuale concerne evidentemente il contratto di factoring.

                                 2.3   Il contratto di factoring doc. A contiene una proroga di foro in favore del "domicilio dell'IFL" (doc. A, punto 9, pag. 4).

                                          Questa formulazione è ambigua, poiché invece di fornire una risposta sicura ed oggettiva al quesito circa la volontà delle parti di svolgere un eventuale processo tra di loro in un luogo determinato, essa esprime un concetto indeterminato, corrispondente all'attuale luogo di domicilio della ditta convenuta.

                                          Alla data di sottoscrizione del contratto (18 aprile 1988) il "domicilio" della convenuta era a __________, motivo per cui non vi è dubbio -specie nel contesto delle precedenti relazioni tra le parti- che con l'accettazione della clausola l'attrice ha inteso accettare quel foro e la clausola, nelle intenzioni delle parti, equivaleva a quel momento nella sostanza, se non nella forma, a quelle esplicite di cui al contratto di mutuo del febbraio 1991 (doc. D, punto 10) e di cui ai contratti di leasing del 1985, 1987 e 1988 (doc. 1, 2 e 3, punto 21).

                                          Diversa è però la questione a sapere se con l’accettazione della clausola litigiosa l’attrice al momento della sottoscrizione abbia anche inteso attribuire la competenza ai tribunali di qualsivoglia località in cui la convenuta avesse nel frattempo portato la propria sede.

                                          La risposta -ricercata secondo il principio dell’affidamento- deve essere negativa. In primo luogo va rammentata la predetta circostanza per cui in precedenti stipule tra le medesime parti era stato esplicitamente concordato il foro di __________, il che non può che avere indotto l’attrice a ritenere del tutto equivalente l’ambigua clausola di cui al contratto di leasing.

                                          Secondariamente, posto il riserbo con cui va ammessa la volontà di una parte di rinunciare al proprio foro naturale, o comunque di ammettere la competenza di un tribunale lontano dal proprio domicilio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 22, m. 1, 2, 6, ), ben può essere ammesso che l’attrice, nell’improbabile ipotesi che si fosse avveduta della differenza sostanziale della clausola litigiosa rispetto alle precedenti proroghe di foro, abbia dato per scontato che la convenuta non avrebbe spostato la propria sede, non essendo frequente od usuale -contrariamente a quanto avviene per le persone fisiche- che una persona giuridica modifichi il proprio statuto per dislocare la propria sede. Questa è del resto l’interpretazione data al contratto dal teste __________, ex dipendente della convenuta e responsabile dell’ufficio in questione.

                                 2.4   Così interpretata la volontà delle parti, il giudice adito va considerato territorialmente competente a decidere sulla pretesa di fr. 50'406.66 derivante dal contratto di factoring.

                                    3.   Il Pretore ha ritenuto che l’attrice deriverebbe l’intera sua pretesa dal contratto di factoring (consid. 8, pag. 5).

                                          Premesso che se anche se così fosse il giudice adito sarebbe comunque competente alla luce di quanto esposto al precedente considerando, va rilevato che secondo l’attrice (petizione, punto 15, pag. 9 e segg.) la convenuta si sarebbe attribuita delle pretese in realtà inesistenti sulla base del contratto di mutuo e dei contratti di leasing, ed in seguito le avrebbe soddisfatte effettuando la compensazione con i corrispondenti crediti spettanti all’attrice in base al contratto di factoring.

                                          In queste circostanze appare riduttivo ammettere che l’attrice agisce unicamente sulla base del contratto di factoring per chiederne l’adempimento, ovvero il pieno pagamento delle sue spettanze in base a quel contratto, visto che anche in tal caso andrebbero preliminarmente esaminati i contratti di leasing e di mutuo per decidere della liceità della compensazione effettuata dalla convenuta.

                                          Può di conseguenza lecitamente essere sostenuto che l’attrice nella situazione data deriva in definitiva il proprio diritto da questi altri contratti, e procede per chiedere il risarcimento del danno derivatole dalla loro violazione da parte della convenuta. Con la conseguenza che il foro competente è quello, esplicitamente indicato nei contratti di mutuo e di leasing di __________.

                                          Ne segue, in ogni caso, l’accoglimento del gravame.

                                          Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi -da ridurre per il motivo che stante l’esito dell’eccezione il giudizio non pone più fine al litigio- seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, visti la LTG, la TOA, e l’art. 148 CPC

dichiara e pronuncia

                                     I.   L’appello 4 luglio 2000 di __________ è accolto.

                                          Di conseguenza il decreto 16 giugno 2000 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformato nel modo seguente:

                                          1.   L’eccezione della convenuta di incompetenza territoriale è respinta.

                                          2.   La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- e le spese di fr. 75.-- sono a carico della convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 2’000.-- per ripetibili.

                                    II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                          a)  tassa di giustizia                                   fr.     480.-b)  spese                                                     fr.       20.--

                                          T otale                                                      fr.     500.-già anticipati dall’appellante, sono a carico della convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 1’000.-- per ripetibili d’appello.

                                   III.   Intimazione:    -  __________

                                          Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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