Incarto n. 12.1999.00242
Lugano 4 gennaio 2000/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sull’appello 23 dicembre 1999 presentato da
__________ __________ entrambi rappr. dall'avv. __________
avverso la decisione 14 dicembre 1999 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord nella causa a procedura inappellabile (inc. no. IU.1999.00055) promossa nei confronti degli appellanti con istanza 15 ottobre 1999 da
__________ rappr. dall'avv. __________
nell’ambito della quale il Pretore ha accolto una richiesta di edizione di documenti
dell’istante a carico di terzi,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto
che il giudizio qui impugnato, denominato impropriamente "decisione", ma che in realtà altro non è che un decreto ai sensi dell’art. 213 bis cpv. 1 CPC, rappresenta una pronuncia incidentale di carattere procedurale emanata nell’ambito di una causa civile di valore inferiore a fr. 8’000.- e quindi inappellabile (art. 13 LOG; Rep. 1979 121);
che per costante giurisprudenza, i decreti precedenti l’emanazione della sentenza finale di una causa possono essere impugnati solo davanti all’autorità che ne giudicherebbe la decisione finale, in quanto sarebbe contraddittorio e illogico concedere al giudice d’appello la facoltà di giudicare la presumibile fondatezza delle ragioni dell’istante nell’ambito di un incidente istruttorio quando gli è negata quella di pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda di merito (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 96, n. 2);
che di conseguenza nelle cause ordinarie inappellabili, le cui sentenze possono essere impugnate solo con il rimedio del ricorso per cassazione, non vi è possibilità di appellazione né contro le ordinanze né avverso i decreti decisi in corso di procedura, sia con riferimento all’art. 96 CPC sia perché l’art. 327 lett. g CPC permette di chiedere la cassazione di una sentenza anche per porre rimedio ad errori procedurali (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 327, n. 3);
che l’appellabilità sancita dall’art. 96 cpv. 2 CPC non ha così carattere generale dovendosi mantenere la separazione fra la procedura ordinaria -appellabile- e la procedura dei pretori come istanza unica -inappellabile in merito all’ammissibilità dei mezzi di impugnazione- anche per i decreti pronunciati dai giudici di prima istanza; l’art. 22 lett. a cifra 2 LOG prevede in effetti che le due camere civili del Tribunale d’appello giudicano unicamente in seconda istanza le cause di competenza dei pretori non dichiarate inappellabili, escludendo in tal modo la possibilità di appellarsi contro decisioni emanate dai pretori quali istanza unica (IICCA 14 marzo 1994 in re G. SA/D.G., 29 gennaio 1999 in re R./C., entrambe in materia di edizione documenti);
che nemmeno si impone di trasmettere l’impugnativa alla Camera di cassazione civile poiché solo decisioni formali che pongono fine alla lite possono essere oggetto di un ricorso per cassazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 327, n. 20);
che ne discende l’improponibilità dell’appello con immediata pronuncia ai sensi dell’art. 313 bis CPC, senza che sia necessario intimare il gravame alla controparte per le eventuali osservazioni;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
visto l’art. 148 CPC e la vigente TG
pronuncia:
1. L’appello 23 dicembre 1999 di __________ e di __________ è irricevibile.
2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (con una tassa di giustizia di fr. 80.- e le spese di fr. 20.-) sono posti a carico degli appellanti in solido.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario