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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.06.2000 12.1999.236

16. Juni 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,073 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.1999.00236

Lugano 16 giugno 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa inc. no. OA.98.00137 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 27 febbraio 1998 da

__________ rappr. dall'avv. __________

  contro  

__________ rappr. dall'avv. __________

con la quale l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 160'274.50 oltre interessi all'8% su fr. 140'794.50 a partire dal 2 gennaio 1993 (domanda ridotta in sede di conclusioni a fr. 122'612,80), nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE no. __________;

domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di Fr. 55'075.- oltre interessi al 5% dal 18 dicembre 1996;

in cui il Pretore con sentenza 17 novembre 1999 ha accolto la petizione per Fr. 74'398.e respinto la riconvenzionale;

appellante l'attrice, che con allegato 8 dicembre 1999 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare il convenuto a versare all'attrice la somma di fr. 114'398.- oltre interessi al 5% a partire dal 2 febbraio 1993 su fr. 94'918.- e dal 9 dicembre 1996 su fr. 19'480.-;

appellante adesivamente il convenuto con allegato 28/31 gennaio 2000 con cui chiede la reiezione dell'appello principale e l'accoglimento del proprio nel senso che, in riforma della sentenza pretorile, egli sia condannato a versare all'attore la somma di fr. 62'398.-, oltre interessi dal 2 febbraio 1993 su fr. 42'918.- e dal 9 dicembre 1996 su fr. 19'480.-;

mentre l'attrice con osservazioni 8 marzo 2000 postula la reiezione dell'appello adesivo;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.      In data 27 novembre 1990 il convenuto, rappresentato dal direttore dei lavori, __________, ha comunicato all'attrice la delibera dei lavori da riscaldamento, da sanitario e di costruzione di una piscina riguardanti la sua proprietà immobiliare di __________ (__________), denominata "__________" (part. __________ RFD di quel Comune), per l'importo forfetario netto di fr. 222'000.- (doc. C). La causa che ci occupa concerne la liquidazione delle fatture emesse per i lavori descritti, così come quelle concernenti i lavori di ventilazione e da sanitario eseguiti, sempre per il convenuto, nel palazzo denominato "__________" a __________ (part. __________). Mentre per questi secondi interventi non v'è più contenzioso, nella sede d'appello, la vertenza resta aperta in merito all'importo complessivo già versato dal committente per i lavori alla villa di __________.

                                2.      Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione limitatamente a Fr. 74'398.- oltre interessi al 5% dal 2 febbraio 1993 su Fr. 54'918.- e dal 9 dicembre 1996 su Fr. 19'480.-. Entro tali limiti egli ha pure respinto in via definitiva l'opposizione interposta al PE no. __________. Il giudice di prime cure, dovendo mettere ordine nei complessi conteggi agli atti, è giunto alla conclusione -per quanto riguarda i due importi rimasti in discussione- che l'acconto di fr. 40'000.- dev'essere conteggiato per la villa di __________ /__________, contrariamente a quanto pretende l'attrice che ritiene sia stato computato per lavori da lei eseguiti su un altro cantiere. Per quanto invece concerne la somma di fr. 11'910.-il pretore ha ritenuto che, in base ai documenti agli atti, la pretesa del convenuto di computarlo fra i pagamenti da lui effettuati per il cantiere di __________ /__________ non trova giustificazione.

                                3.      Con l'appello l'attrice mette in discussione la decisione pretorile in merito al preteso anticipo di fr. 40'000.-, mentre l'appello adesivo è incentrato sulla posta di fr. 11'910.- Delle rispettive argomentazioni ricorsuali si dirà nelle considerazioni seguenti.

                                          Con le rispettive osservazioni le parti propongono la reiezione dell'appello, rispettivamente dell'appello adesivo.

                                4.      Riprendendo le argomentazioni sviluppate in prima sede, l'attrice, pacifico l'avvenuto pagamento da parte del committente di un acconto di fr. 40'000.-, ritiene che esso debba essere escluso da quelli versati in relazione ai lavori eseguiti nella villa di __________, avendo controparte acconsentito a che l'importo fosse conteggiato per saldare lo scoperto di altri lavori eseguiti presso un cantiere situato al mappale n. __________ di __________. Al proposito è giusto ricordare che il versamento dell'acconto in questione, avvenuto in data 15 aprile 1991 (data dell'ordine di bonifico personale del convenuto alla banca: doc. 8), è la conseguenza di analoga richiesta 1. marzo 1991 rivolta dall'attrice alla spett. __________, ossia alla direzione lavori (teste __________), con riferimento esplicito a: "Trasformazione Villa al mapp. n. __________ a __________, proprietà sig. __________ " (doc. 7). E' vero, d'altra parte, che in quella data era già stata inviata a __________ -ed era quindi nota a __________ - la liquidazione finale dell'attrice -emessa il 29 gennaio 1991- per il cantiere di __________ laddove sul totale di fr. 269'239.65 erano stati pagati acconti per complessivi fr. 200'000.- (doc. 23). Se ne deve concludere che, al momento del pagamento della somma di fr. 40'000.-, nei confronti del convenuto l'attrice vantasse due diversi crediti; né la circostanza è oggetto di contestazione.

                                          In diritto la fattispecie è prevista anzitutto dall'art. 86 CO in base al quale è concesso al titolare di più debiti verso una stessa persona il diritto di dichiarare all'atto del pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare. Se ciò non avviene, il pagamento sarà imputato al debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non faccia immediatamente opposizione. La scelta concessa al debitore può essere esplicita o tacita, in ogni caso dev'essere riconoscibile al creditore (Leu U., in Comm. di Basilea, Obligationenrecht I, ed. 2, art. 86, N. 3). Ne consegue che, avvenuto il pagamento e indicata validamente la sua destinazione, il credito corrispondente dev'essere considerato estinto, ovvero il creditore deve accettare e computare la prestazione del debitore, così come da questi indicato (Weber R., in Comm. di Berna, 1982, art. 86 CO, N. 42).

                                5.      Nel caso concreto, la destinazione dell'acconto è stata chiaramente indicata dal debitore il quale, consentendo alla richiesta in tal senso della controparte, ha proceduto al pagamento dell'acconto con riferimento al cantiere di __________. Così facendo egli ha soddisfatto quel credito parziale che, per quell'importo, non esiste più e non può quindi più essere rimesso in discussione. Poco importa pertanto che l'attrice abbia "deviato" quell'importo (teste __________), ossia l'abbia imputato al credito per il cantiere di __________, dal momento che la legge stessa intende "favorire" anzitutto il debitore, riconoscendogli la facoltà decisionale sulla disposizione del proprio patrimonio (Weber, op. cit., ibidem, N. 5 e 7). Né, di conseguenza, ha alcun significato il fatto che nel seguito dei contatti fra l'attrice e il convenuto la prima abbia insistito nell'escludere dal conteggio degli acconti ricevuti per __________ l'importo in discussione poiché senza dubbio è stata quella stessa parte a fare un uso improprio del medesimo (doc. 15, D, F, T1, DD). Né torna conto rilevare la prolungata mancanza di reazione del convenuto e dell'arch. __________ ai conteggi errati dell'attrice, non potendo essere considerata come un'intesa tacita di computare l'importo di fr. 40'000.- su un credito diverso: infatti, il versamento -così come avvenuto- aveva ormai definitivamente tacitato la richiesta di copertura parziale del credito dipendente dai lavori a __________. Né, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, ha rilevanza il documento di causa NN, unico conteggio sottoscritto dal convenuto personalmente, che, invece di rappresentare un indizio di pattuizioni diverse sul tema in esame, risulta oggettivamente incomprensibile tanto più se confrontato agli altri conteggi agli atti, redatti dalla controparte o dall'arch. __________. Non va invece disatteso che quest'ultimo, a prescindere da ciò che sarebbe avvenuto in un secondo tempo, ha pur confermato nella sua testimonianza che il committente aveva versato l'anticipo in discussione per il cantiere di __________.

                                          Su questo punto la sentenza impugnata dev'essere pertanto confermata poiché l'importo di fr. 40'000.- va computato fra gli anticipi versati dal convenuto in favore dell'attrice per i lavori eseguiti alla casa di __________.

                                6.      In merito all'appello adesivo, va anzitutto menzionato che agli atti è stata versata una ricevuta indirizzata al convenuto e sottoscritta il 14 luglio 1992 dalla ditta __________ per l'importo di fr. 11'910.- con l'esplicita indicazione: "quale acconto sulla nostra fattura n. 91/20 concernente i lavori di ristrutturazione stabile al mappale n. __________ di __________ " (doc. HH). Ciò che trova conferma in un appunto manoscritto in calce alla liquidazione finale per quel cantiere (doc. LL), nel computo dei pagamenti riguardanti gli stessi lavori (doc. MM) e -almeno per l'importo- nella deposizione testimoniale dell'arch. __________ che ha confermato quel versamento in contanti e in valuta italiana avvenuto in sua presenza. Su questi elementi il primo giudice ha escluso l'importo in questione dagli anticipi destinati a ridurre il credito per i lavori svolti sul cantiere di __________. Il convenuto (appellante adesivamente) dissente da questa conclusione, riprendendo la tesi già formulata in risposta secondo cui l'importo di fr. 11'910.corrisponde a quello di fr. 12'000.- registrato nella propria agenda come relativo al cantiere di __________ (doc. 18). Sostiene in effetti l'esistenza di un accordo sull'imputazione della somma in favore del conteggio per il cantiere di __________, tant'è che, preso atto della ricevuta redatta dalla controparte, ha proceduto a una correzione manoscritta che appare sullo stesso documento nell'esemplare prodotto in causa sub documento 19.

                                          In sostanza e anche qui con riferimento all'art. 86 CO il convenuto intende provare l'esistenza di una sufficiente indicazione della destinazione dell'importo, esibendo la propria agenda e la firma di __________ in segno di ricevuta, con l'indicazione "__________" e "__________". Controparte contesta il valore probatorio di questo documento, precisando di non essere affatto certa dell'esistenza delle descritte indicazioni al momento della firma da parte sua su quel foglio d'agenda. La questione è certamente rilevante, data l'indispensabilità che la scelta del debitore quo all'imputazione del pagamento sia riconoscibile al creditore (Leu, op. cit., art. 86 CO, N. 3) , ovvero non sia equivoca; circostanza per la quale è il debitore ad avere l'onere della prova (Weber, op. cit., art. 86 CO, N. 45). Sennonché, in concreto il documento in esame non può essere valutato dal giudice senza riserve: basti pensare al fatto che su quella stessa base, sia nell'allegato di duplica (pag. 8), sia con le conclusioni di causa (pag. 5 e 6), il convenuto -modificando sostanzialmente i fatti di risposta- ha inteso provare non il versamento dell'anticipo ora in esame, ma di un ulteriore somma di fr. 12'000.-, avvenuto non il 14 luglio 1992, ma il 14 luglio 1993. Tesi abbandonata in questa sede, dopo la facile verifica operata dal primo giudice che quel foglio d'agenda corrisponde a martedì 14 luglio 1992, mentre nel 1993 il 14 luglio cadeva di mercoledì (cfr. sentenza, consid. 6.3). Assume pertanto ben altro rilievo probatorio la ricevuta allestita, lo stesso giorno del pagamento in contanti, dalla ditta creditrice (doc. HH) che pacificamente è stato consegnato al debitore (appello adesivo, pag. 7). Sul medesimo, come indica l'art. 86 cpv. 2 CO, la creditrice ha chiaramente indicato l'imputazione al cantiere di Lugano; spettava pertanto al debitore dimostrare in causa di aver immediatamente contestato quell'indicazione (Weber, op. cit., art. 86 CO, N. 47). La prova in tal senso tuttavia manca. E' vero che il convenuto ha prodotto un esemplare corretto della ricevuta (doc. 19), ma non risulta da nessun elemento dell'incarto che egli abbia immediatamente reagito comunicando alla controparte tale sua dissenso sul destino del denaro versato. Né egli sostiene alcunché in tal senso all'infuori dell'esposto sui motivi che l'hanno indotto a correggere di proprio pugno la ricevuta. Ciò che evidentemente non basta ai fini di una valida contestazione.

                                          Se ne deve pertanto dedurre che, respingendo l'appello adesivo, la sentenza anche su questo punto dev'essere confermata.

                                7.      Sia l'appello, sia l'appello adesivo devono così essere respinti. Le rispettive spese e tassa di giustizia restano a carico delle parti soccombenti in questa sede.       

Per i quali motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA

pronuncia:

                                1.      L'appello di __________ è respinto.

                                2.      Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 900.-,  già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte Fr. 1'200.- per ripetibili d'appello.

                                3.      L'appello adesivo di __________ è respinto.

                                4.      Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 300.-, già anticipati dall'appellante adesivamente, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte complessivi Fr. 500.- per ripetibili dell'appello adesivo.

                                5.      Intimazione a:

                                          - __________

                                          Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, Lugano

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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