Incarto n. 12.1999.00226
Lugano 2 febbraio 2000/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa appellabile OA.97.249 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 9 aprile 1997 da
__________
rappr. dall'avv. __________
contro
__________
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di un importo non determinato, ma superiore a fr. 20'000.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda avversata dalla convenuta, che ne ha postulato la reiezione, e che il Pretore con sentenza 29 ottobre 1999 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta a versare all’attore fr. 30'000.-- oltre interessi a titolo di indennità ex art. 336a CO;
Appellante la convenuta, che con appello del 22 novembre 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 19 gennaio 2000 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Posti a giudizio i seguenti punti di questione
1. - se deve essere accolto l’appello
2. - tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto affermato nella petizione, l’attore, rinunciando alla propria occupazione presso la __________, il 15 maggio 1996 avrebbe accettato di sottoscrivere un contratto di lavoro con la convenuta con effetto a partire dal 1° settembre 1996 quale gestore patrimoniale (doc. G), essendogli stata prospettata la possibilità di gestire con piena autonomia un fondo di investimento.
In realtà la convenuta gli avrebbe affidato il ben diverso incarico di promuovere la vendita di un nuovo programma informatico, comunicandogli che la prospettata gestione del fondo non ci sarebbe stata, e già il 4 ottobre 1996 essa avrebbe disdetto il rapporto di lavoro per il termine dell'11 ottobre.
Ritenendo siffatto comportamento contrario alle regole della buona fede, egli postula la condanna della datrice di lavoro al risarcimento del pregiudizio economico subito in conseguenza della rinuncia al precedente posto di lavoro e ritenuto che egli è rimasto disoccupato sino al 1° dicembre 1996, ed inoltre al pagamento di un indennizzo per torto morale e per il licenziamento abusivo.
B. La convenuta resiste alla petizione sostenendo di avere offerto all'attore un'attività incentrata in misura preponderante sul marketing e sulla consulenza tecnica per i sistemi computerizzati che essa vende a banche e a società finanziarie, mentre la gestione del fondo di investimento avrebbe rivestito un ruolo marginale, dipendente oltretutto dal verificarsi di circostanze estranee alla sola volontà della convenuta.
L'attore, seppure tempestivamente avvertito di questa situazione ed asseritamente consenziente, avrebbe ben presto manifestato insofferenza e scarsa propensione al lavoro, benché qualificato e prestigioso, il che avrebbe reso indispensabile la disdetta. Sarebbero perciò infondati sia l'addebito di culpa in contrahendo, che quello di disdetta abusiva, ragione per cui, in assenza di violazione contrattuale da parte sua, nulla sarebbe dovuto al procedente.
C. Le parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti decisivi, ha considerato che l'attore, contrariamente alle affermazioni della convenuta, era stato assunto unicamente quale gestore patrimoniale, senza accenno alcuno alla promozione di prodotti informatici che gli sarebbe invece stata affidata.
L'attore, di conseguenza, con lo scritto del 29 settembre 1996 avrebbe legittimamente chiesto spiegazioni alla datrice di lavoro, che per tutta risposta l'avrebbe licenziato, incorrendo così nell'abuso di cui all'art. 336 cpv. 1 lit. d CO. Tenuto conto delle circostanze, si giustificherebbe perciò l'attribuzione in favore dell'attore di un'indennità ex art. 336a CO, da quantificare in fr. 30'000.-- e comprensiva di tutte le sue rivendicazioni nei confronti della convenuta.
E. Con l’appello la convenuta -in sintesi- rimprovera al Pretore un inesatto apprezzamento delle circostanze, che l'avrebbe indotto all'errata conclusione di ritenere abusiva la disdetta pronunciata, così come sarebbe errato il riferimento all'art. 336 cpv. 1 lit. d CO, visto che il dipendente nel proprio scritto non avrebbe fatto valere alcuna pretesa derivante dal rapporto di lavoro. Questo sarebbe comunque stato destinato ad interrompersi entro breve tempo per volontà dello stesso attore, motivo che non renderebbe però abusiva la disdetta pronunciata dalla convenuta, oltretutto durante il periodo di prova. Qualora la disdetta fosse ritenuta abusiva, l'indennità da riconoscere al dipendente sarebbe comunque da ridurre drasticamente in considerazione di tutte le circostanze del caso.
F. Delle argomentazioni del resistente, che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi di diritto.
Considerato
in diritto:
1. In linea di principio un contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto dalle parti liberamente, ossequiando unicamente i termini di disdetta contrattuali o legali (art. 335 cpv. 1 CO). Tolti i casi che seguono, la disdetta può perciò essere data per qualsiasi causa, rispettivamente senza causa (DTF 125 III 72; II CCA 4 agosto 1998 in re P./M.; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 13 ad art. 335 CO).
Nell'art. 336 CO vengono per contro elencati alcuni motivi che, se realizzati, non invalidano la disdetta ma la caratterrizzano come abusiva con possibile conseguenza risarcitoria a carico di chi la pronuncia. Per costanti dottrina e giurisprudenza, questa elencazione è esemplificativa e non esaustiva (DTF 125 III 72, 123 III 246, 121 III 61; Rehbinder, opera citata, n. 10 ad art. 336 CO; Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag, 5. edizione, n. 3 ad art. 336 CO).
L'onere della prova circa la natura abusiva della disdetta incombe al lavoratore licenziato (art. 8 CC; DTF 121 III 62; II CCA 18 settembre 1995 in re L./S., e riferimenti). Viste le oggettive difficoltà nel portare tale prova, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel non esigere una prova assoluta (II CCA 18 settembre 1995 citata, 6 aprile 1994 in re J./B. SA), bastando al proposito l'esistenza di indizi convergenti (mentre una semplice verosimiglianza circa l'eventuale esistenza di tali indizi non è ritenuta sufficiente: Troxler, Der sachliche Kündigungsschutz nach schweizerischem Arbeitsvertragsrecht, 1993, pag. 150; Humbert, Der neue Kündigungsschutz im Arbeitsrecht, 1991, pag. 123 e segg.; Rehbinder, opera citata, n. 11 ad art. 336 CO; Streiff/von Känel, opera citata, n. 16 ad art. 336 CO).
2. Se un datore di lavoro ha fondato motivo di ritenere insufficiente la prestazione del dipendente, egli può pronunciare la disdetta ordinaria del rapporto di lavoro senza che questa possa in alcun modo essere ritenuta abusiva (II CCA 18 settembre 1995 citata, 15 settembre 1994 in re M./P. AG). Ciò vale a maggior ragione per un licenziamento pronunciato durante il periodo di prova, che è appunto destinato (nella soggettiva ottica del datore di lavoro) alla verifica dell'attitudine del dipendente ad occupare un determinato posto di lavoro, ritenuto comunque che la protezione contro le disdette abusive di cui all'art. 336 CO -contrariamente alle tesi della convenuta (appello, punto 9, pag. 6)- vale dall'inizio del rapporto di lavoro, e perciò anche durante il periodo di prova (Rehbinder, opera citata, n. 2 ad art. 336 CO; Streiff/von Känel, opera citata, n. 19 ad art. 336 CO).
Si avvera perciò che una disdetta pronunciata per l'insoddisfazione della prestazione lavorativa del dipendente può, secondo il principio dell'affidamento, rivelarsi abusiva (anche se data durante il periodo di prova) qualora le lacune della prestazione lavorativa siano riconducibili ad una violazione contrattuale del datore di lavoro (cfr. DTF 125 III 70 e segg., consid. 2a, pag. 72 e 73, in cui la diminuzione della prestazione lavorativa all'origine della disdetta era il risultato della violazione dell'art. 328 CO da parte del datore di lavoro).
3. Per comprendere appieno la presente fattispecie non ci si può limitare alla disamina delle circostanze della disdetta contestata, ma occorre invece valutare anche quelle della stipula contrattuale, peraltro assai vicina nel tempo.
E' in particolare di fondamentale importanza ritenere che, a dispetto delle di lei affermazioni del contrario (appello, punto 7, pag. 4), la convenuta ha offerto all'attore, che l'ha accettato, un posto di lavoro quale "gestore patrimoniale" (doc. G), senza accenno alcuno alla diversa attività di responsabile della promozione di prodotti software.
Risulta in particolare che essa, a fronte della sola eventualità di doversi occupare della gestione di un fondo di investimento (risposta, punto 4, pag. 4: "Si trattava comunque di prospettive future la cui attuazione era legata ad una serie di circostanze che sfuggivano al controllo della convenuta"), si è affrettata a contattare l'attore per offrirgli questo impiego, che di fatto presso di lei a quel momento non esisteva (deposizione __________: "Posso escludere che la __________ avesse necessità di assumere un gestore patrimoniale nel 1996"), e la cui necessità non si è concretizzata neppure in seguito.
E' ben possibile, come sostiene la convenuta, che dopo che l'attore ha disdetto il precedente rapporto di lavoro e dopo avere firmato per lei, gli sia stato prospettato che la gestione del fondo sarebbe iniziata più avanti nel tempo e che questo avrebbe dapprima costituito un impegno parziale, da abbinare alla promozione dei prodotti __________. Può anche essere, sempre seguendo le affermazioni della convenuta, che l'attore abbia preso atto di questa situazione e l'abbia accettata. Siffatto consenso, a non averne dubbi, non ha però costituito il reciproco accordo ad una sostanziale modifica del contenuto del contratto di lavoro -nemmeno la convenuta giunge a sostenere una simile tesi- ma solo, se del caso, il forzato assenso di chi non ha scelta, sia per avere rinunciato alla propria precedente occupazione, sia per il motivo di essere ora legato da un nuovo contratto di lavoro. Non deve di conseguenza sorprendere se l'attore nella diversa funzione di promotore di prodotti informatici non ha raggiunto i risultati che la convenuta si aspettava, e in quest'ottica appaiono logiche sia la lettera 29 settembre 1996 con cui l'attore esprime compostamente il proprio malcontento, che la decisione della convenuta di rescindere il rapporto di lavoro.
4. L'analisi di questa situazione non consente di condividere la motivazione del giudizio impugnato secondo cui la disdetta pronunciata dalla convenuta sarebbe abusiva per il motivo di cui all'art. 336 cpv. 1 lit. d CO, ovvero perché egli con la lettera del 29 settembre 1996 ha in buona fede fatto valere delle pretese derivanti dal contratto di lavoro. Tale scritto, infatti, non contiene alcuna rivendicazione concreta suscettibile di innescare un'abusiva disdetta ritorsiva, mentre lo spunto in tal senso proviene semmai delle perplessità espresse dal dipendente stesso circa il significato della propria occupazione ("sensazione di precarietà ed inadeguatezza professionale") e dal desiderio manifestato di trovare una nuova occupazione.
In altri termini, stando solo al tenore della lettera doc. I, la decisione della datrice di recedere dal contratto di lavoro ancora entro il termine di prova parrebbe del tutto logica e -vista solo in questo limitato contesto- per nulla abusiva.
La valutazione, come si è detto, deve però essere globale, e deve perciò includere anche la considerazione, di fondamentale importanza, per cui alla convenuta va ascritto di avere assunto un dipendente altamente qualificato per affidargli un compito consono alle sue attitudini e aspettative prima di averne l'assoluta necessità, e di averlo quasi immediatamente scaricato dopo avere tentato, (comprensibilmente) senza successo, di attribuirlo a mansioni totalmente differenti da quelle in vista delle quali era stato assunto.
Siffatto modo di procedere della convenuta costituisce indubbiamente una violazione contrattuale: l'obbligo del lavoratore è quello di prestare il lavoro stipulato (art. 321 CO) e non un altro (Rehbinder, opera citata, n. 6 ad art. 321 CO; Streiff/von Känel, opera citata, n. 7 ad art. 321 CO), ragione per cui il datore di lavoro che disdice il contratto per il motivo che il dipendente non consegue prestazioni soddisfacenti in una funzione che non è quella per cui egli è stato assunto pronuncia una disdetta abusiva, motivata unicamente dal desiderio di liberarsi immediatamente delle conseguenze di un proprio errore gestionale, senza riguardo per la personalità del dipendente e per le conseguenze economiche e sociali alle quali viene esposto con il licenziamento.
Meglio avrebbe fatto perciò la convenuta a mantenere presso di sé l'attore fino al momento in cui egli, con la collaborazione della convenuta medesima, avesse trovato una nuova occupazione consona alle sue attitudini professionali, così come è avvenuto pochi mesi dopo, ossia dal 1° dicembre 1996.
5. Per l'ipotesi, verificatasi, della conferma (seppure con differente motivazione) del giudizio sulla natura abusiva della disdetta, la convenuta postula una massiccia riduzione dell'indennità da attribuire al dipendente.
5.1 Secondo l’art. 336a CO la parte che disdice abusivamente il rapporto di lavoro deve all’altra un’indennità.
Il Tribunale federale, precisando recentemente la sua giurisprudenza pubblicata in DTF 119 II 157 e segg. (e confermata in DTF 123 III 246 cons. 6), ha stabilito che l’indennità di cui all’art. 336a CO riveste una doppia finalità, non solo punitiva, ma anche riparatrice (DTF 123 III 391 segg.): essa è stabilita dal giudice avuta considerazione di tutte le circostanze, ritenuto il massimo di sei mesi di salario e la facoltà per l’avente diritto di cumulare ad essa il risarcimento del danno per altri titoli giuridici.
Tra le circostanze di cui il giudice deve tenere conto in un caso concreto vi sono, ad esempio, la situazione sociale e le possibilità economiche delle due parti, la gravità dell’offesa alla personalità della parte che ha ricevuto la disdetta, la natura e la durata delle relazioni di lavoro anteriori alla disdetta, il modo in cui essa è stata data, nonché gli effetti economici relativi alla situazione del lavoratore dopo il licenziamento; il giudice dovrà inoltre, se del caso, tenere conto di un’eventuale concolpa dell’avente diritto e del rifiuto ingiustificato di una parte di proseguire o riprendere i rapporti contrattuali ancorché l’altra parte si sia dichiarata disposta a farlo (DTF 119 II 157 e segg., 123 III 391 e segg.; Nordmann, Die missbräuchliche Kündigung im schweizerischen Arbeitsvertragsrecht unter besonderer Berücksichtigung des Gleichstellungsgesetzes, Basilea e Francoforte sul Meno 1998, pag. 214 segg.).
È' comunque espressa volontà del legislatore che il giudice possa disporre di un potere di apprezzamento quanto più ampio possibile, ritenuto però che la sensibile riduzione del massimo dell’indennità già operata dal Parlamento (da 12 a 6 mesi) può far propendere per sanzioni non lontane dal massimo affinché esse rivestano anche la funzione di prevenzione generale contro i licenziamenti abusivi voluta dal legislatore (Rep. 1994, pag. 353 con rif.; II CCA 13 gennaio 1999 in re P./W. SA, 16 settembre 1998 in re C./C. SA, 18 novembre 1996 in re M./T. SA).
La valutazione dell’indennità dovuta nel caso di disdetta abusiva è affidata al giudice nell’ambito del suo libero apprezzamento ed in applicazione delle regole del diritto e dell’equità. Di conseguenza l’autorità d’appello può riesaminare liberamente una tale valutazione, ma con estrema prudenza, intervenendo solo quando le decisioni rese secondo il libero apprezzamento sono manifestamente ingiuste o inique (DTF 118 II 55, 109 II 391; Rep. 1997 n. 42 consid. 4.2.;II CCA 12 marzo 1999 in re G./S., 13 gennaio 1999 citata).
5.2 La convenuta a sostegno della propria richiesta adduce dapprima determinate circostanze che il Pretore avrebbe disatteso nella commisurazione dell'indennità (punto 10, pag. 7 e 8), ma già a prima vista risulta trattarsi in massima parte di questioni non decisive, oppure prive di riscontro nella realtà.
L'asserita discrepanza relativa al precedente stipendio dell'attore non è infatti determinante, atteso che l'importo attribuito di fr. 30'000.-- deve essere valutato per rapporto allo stipendio pattuito con la convenuta, e non con quello percepito nel posto precedente. In tale ambito l'indennità risulta corrispondere a poco meno di 4 mensilità dello stipendio lordo del periodo di prova, ma anche a poco più di 2 mensilità dello stipendio lordo pattuito a partire dal 10° mese di lavoro, il che rientra nelle facoltà del Pretore.
L'addebito di prestazioni lavorative insufficienti non può essere validamente opposto all'attore, essendone responsabile la convenuta per avere attribuito al dipendente compiti differenti da quelli pattuiti, mentre del tutto irrilevante è il fatto che la convenuta non sia responsabile per non avere preso in gestione il fondo di investimento "Equilibrium", risiedendo la sua colpa piuttosto nel fatto di avere assunto un dirigente per la sua gestione prima di avere la certezza di doversi occupare di tale gestione.
Irrilevante ai fini della valutazione della gravità dell'offesa connessa al licenziamento abusivo appare anche il fatto che l'attore avesse manifestato il desiderio di lasciare il posto precedente a causa di asserite tensioni con la dirigenza della società.
Contraria a verità, almeno per quanto risulta agli atti, è invece la tesi per cui l'attore avrebbe saputo di non essere assunto quale gestore di patrimoni, emergendo l'esatto contrario dal chiaro tenore del contratto e non essendoci prova del fatto che le trattative precontrattuali avrebbero condotto alla pattuizione di un diverso contenuto della prestazione lavorativa.
L'attore in tal senso invoca in effetti inconferenti deposizioni testimoniali -nessuno dei testi citati afferma infatti di avere assistito in prima persona alle trattative- e, a titolo indiziario, il fatto che il contratto avrebbe previsto un bonus retributivo attinente a due fattispecie, una delle quali relativa ai clienti che l'attore avrebbe acquisito per conto di __________. L'indizio non è però decisivo non potendosi stabilire, in un contratto teso alla gestione patrimoniale, se l'acquisizione riguardi la vendita dei prodotti informatici (il che sarebbe comunque contraddittorio) oppure, come più logico, l'acquisizione di clienti per la prevista nuova attività di gestione patrimoniale.
5.3 Vero è per contro il fatto che l'attore, dopo un periodo di disoccupazione relativamente breve, ha trovato un'occupazione consona alle sue attitudini.
Ciò non basta tuttavia, anche considerando la breve durata del contratto, a far ritenere che il Pretore abbia ecceduto nel proprio potere di apprezzamento. Ritenuto infatti che l'attore ha subito anche un sicuro pregiudizio economico che il Pretore ha conglobato nell'indennizzo, che la valutazione a posteriori dell'inutilità della preoccupazione del dipendente licenziato è evidentemente inammissibile, che la sua reputazione professionale ha sicuramente sofferto per l'infelice esperienza presso la convenuta, e che l'attrice ha agito con colpevole superficialità, l'importo di fr. 30'000.-- appare severo nei confronti della convenuta, il che è comunque compatibile con lo scopo della norma, ma non punitivo, situandosi l'indennizzo ancora lontano dai valori massimi e non essendovi il cumulo con il risarcimento del danno materiale.
5.4 Inutili sono perciò i riferimenti dell'appellante ad altri precedenti giudiziari (punto 11, pag. 8 e 9) e ad altri importi attribuiti in quei casi a titolo di indennità, non essendo proponibile, già solo per le differenze salariali da caso a caso, ma anche per le sempre differenti particolarità delle varie fattispecie e le diverse sensibilità del giudice chiamato ad esprimere il proprio apprezzamento, l'ipotesi di una sorta di tariffario al quale far capo in maniera standardizzata.
Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 22 novembre 1999 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 850.-b) spese fr. 50.--
T otale fr. 900.-già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all'attore fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario