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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.02.2000 12.1999.215

15. Februar 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,281 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.1999.00215

Lugano 15 febbraio 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa appellabile OA.96.14 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 23 ottobre 1995 da

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

                                         contro

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 115'689.90 oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro e al versamento di un'indennità ex art. 337c cpv. 3 CO, domande rettificate in fr. 108'208.15 oltre interessi e fr. 12'000.-- di indennità in corso di causa;

Domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 29 ottobre 1999 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta a versare all’attrice fr. 51'781.-- lordi oltre interessi e fr. 6'000.-- a titolo di indennità ex art. 337c cpv. 3 CO;

Appellante la convenuta, che con appello del 4 novembre 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;

Mentre l’attrice con osservazioni e appello adesivo del 14 dicembre 1999 postula la reiezione del gravame avversario e l'accoglimento della propria impugnativa, con cui chiede l'integrale accoglimento delle sue domande.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

Posti a giudizio i seguenti punti di questione

1.se deve essere accolto l’appello

2.se deve essere accolto l’appello adesivo

3.tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

                                  A.   Secondo quanto affermato nella petizione, l’attrice il 19 gennaio 1994 avrebbe sottoscritto un contratto di lavoro con la convenuta con durata determinata sino al 31 dicembre 1997 in qualità di gerente dell'esercizio pubblico "__________" di __________ contro un salario mensile di fr. 4'000.-- lordi per 13 mensilità e una partecipazione al risultato d'esercizio pari al 2% della cifra d'affari.

                                         Già il 31 dicembre 1994 la convenuta l'avrebbe tuttavia ingiustamente licenziata in tronco, ragione per cui essa avrebbe diritto al salario e alla partecipazione alla cifra d'affari sino alla scadenza contrattuale del 31 dicembre 1997, il tutto, dedotte le indennità di disoccupazione nel frattempo percepite, per fr. 115'685.90 al lordo dei contributi sociali, oltre ad un'indennità ex art. 337c cpv. 3 CO.

                                  B.   La convenuta si è opposta alla petizione rilevando che l'attrice sin dall'inizio avrebbe ripetutamente assunto atteggiamenti anticontrattuali, ragione per cui essa sarebbe giustamente stata licenziata in tronco.

                                         Essa avrebbe inoltre rifiutato un nuovo posto di lavoro presso il ristorante __________ a far tempo dal 1° aprile 1995, preferendo rimanere al beneficio della disoccupazione.

                                  C.   Le parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.

                                  D.   Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti decisivi, ha considerato che all'attrice potrebbero essere attribuite unicamente delle mancanze lievi, e che il licenziamento in tronco sembrerebbe piuttosto essere stata la reazione al contenuto della lettera 15 dicembre 1994 dell'attrice, come del resto ammesso dalla convenuta nell'allegato responsivo.

                                         In presenza di mancanze della dipendente di lieve entità, il licenziamento in tronco avrebbe dovuto essere preceduto da un chiaro ammonimento, contenente la comminatoria di siffatto provvedimento, il che non sarebbe avvenuto, ed inoltre la pronunzia della disdetta a due settimane di distanza dall'asserita violazione contrattuale sarebbe ampiamente tardiva, per il che il provvedimento risulterebbe in ogni caso ingiustificato.

                                         L'attrice nel residuo periodo di durata contrattuale avrebbe conseguito guadagni (ivi compresa la partecipazione alla cifra d'affari) per complessivi fr. 195'892.--, importo dal quale andrebbero dedotti fr. 16'719.-- percepiti dall'AD e fr. 127'392.-- che essa avrebbe omesso di guadagnare rifiutando una concreta offerta di impiego alle dipendenze di __________, proprietario del ristorante __________. All'attrice spetterebbero pertanto fr. 51'781.-- oltre interessi e fr. 6'000.-- di indennizzo ex art. 337c cpv. 3 CO.

                                  E.   Con l’appello la convenuta -in sintesi- rimprovera al Pretore un inesatto apprezzamento della circostanze, che l'avrebbe indotto all'errata conclusione di ritenere ingiustificato il licenziamento in tronco.

                                         L'attrice non avrebbe infatti mai fornito prestazioni soddisfacenti durante il periodo del suo impiego, non si sarebbe attenuta agli orari di lavoro (per il che sarebbe stata più volte diffidata) omettendo in due occasioni (il 29 agosto e 12 dicembre 1994) di aprire il locale alle 07.00.

                                         A seguito della mancata apertura del 12 dicembre l'attrice sarebbe stata invitata ad un colloquio con il gerente dell'esercizio e l'amministratore della società, ma essa avrebbe preferito scrivere una lettera che avrebbe fatto recapitare il 19 dicembre, giorno della sua partenza per le vacanze, il che, sommato alle precedenti violazioni contrattuali, avrebbe incrinato quel poco di fiducia che ancora poteva essere riposto nella dipendente, che di conseguenza sarebbe stata licenziata in tronco.

                                         Pure a torto sarebbe stata ritenuta tardiva la pronunzia del licenziamento, avendo la convenuta, al contrario, reagito tempestivamente, comunicando la propria decisione alla dipendente prima che essa rientrasse dalle vacanze.

                                         Errata sarebbe comunque l'attribuzione alla dipendente del 2% sulla cifra d'affari, essendo siffatta indicazione nel contratto frutto di una svista manifesta, essendo tali partecipazioni usualmente attribuite in base all'utile e non alla cifra d'affari. Corretta sarebbe per contro l'imputazione sul credito dell'attrice di quanto essa avrebbe omesso di guadagnare altrimenti, laddove le dovrebbe essere attribuito unicamente il salario sino a marzo del 1995 deducendo quanto percepito dalla disoccupazione.

                                         Nulla dovrebbe infine essere riconosciuto alla dipendente a titolo di indennità ex art. 337c cpv. 3 CO.

                                  F.   Nelle proprie osservazioni la resistente chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, mentre che con l'appello adesivo essa postula l'integrale accoglimento delle proprie domande sulla base di argomentazioni delle quali, per quanto necessario, si dirà nei successivi considerandi di diritto.

                                  G.   La convenuta non ha presentato osservazioni all'appello adesivo.

Considerato

in diritto:

                                   1.   In base all’art. 337 CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la riforma legislativa in vigore dal 1° gennaio 1989, “il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi”.

                                         Presupposto è quindi il sussistere di un motivo grave, cioè tale rendere oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto secondo il principio generale della buona fede anche solo fino al prossimo termine ordinario di disdetta (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 117 II 562, 111 II 245; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna, 1978, pag. 201; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 5. edizione, Zurigo, 1992, n. 2 ad art. 337 CO).

                                         Le circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso, alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 466; Rep. 1985, pag. 130).

                                         Le “cause gravi” dell’art. 337 CO vengono in linea di principio suddivise da dottrina e giurisprudenza in due grandi categorie:

                                         -     commissione di un atto illecito nei confronti del partner contrattuale;

                                         -     gravi o ripetute violazioni del rapporto contrattuale.

                                         Tale suddivisione non vuole essere esaustiva, in quanto anche “schwere Verfehlungen, die das Arbeitsverhältnis an sich nicht berühren” possono essere considerate causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 464).

                                         Il giudice non deve però prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in: BJM 1978, pag. 171 e segg.; Brühwiler, opera citata, pag. 201), ed esaminare se fosse impensabile poter esigere da colui che recede dal contratto, se del caso adottando altri possibili provvedimenti (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 337 CO), la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, opera citata, pag. 464).

                                         Non si può escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione in tronco del rapporto di lavoro. La loro ripetizione deve però portare a una situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder, ibidem). Inoltre il datore di lavoro deve aver avvertito, senza successo, il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, opera citata, pag. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern, 1981, pag. 27).

                                         In altre parole, dottrina e giurisprudenza dettano la regola secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 337 CO, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la situazione tra le parti, in particolare la ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; II CCA 10 ottobre 1995 in re T./K. SA).

                                         Il diritto di una parte alla disdetta con effetto immediato -non importa se originato da un unico grave episodio o dalla ripetizione di mancanze di minore rilevanza- deve inoltre essere esercitato entro breve tempo dalla (o dall’ultima) violazione contrattuale commessa dal partner.

                                         Questo perché la continuazione del rapporto contrattuale per un tempo maggiore di un breve periodo di riflessione viene di fatto ad escludere che esista una situazione di gravità tale da rendere insopportabile la prosecuzione del rapporto contrattuale fino al prossimo termine di disdetta ordinaria, e comporta perciò la perdita automatica del diritto di pronunciare la disdetta del contratto per motivi gravi (DTF 97 II 146; 75 II 322, II CCA 12 marzo 1998 in re N./V. SA, 9 marzo 1998 in re G./B. AG, 27 giugno 1997 in re B./I. SA, 21 gennaio 1994 in re S./S. SA; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 13. edizione, Berna, 1997, pag. 137; Streiff/von Kaenel, opera citata, n. 17 ad art. 337 CO).

                                   2.   Alla luce di questi principi l'appello principale risulta del tutto privo di possibilità di esito favorevole sia laddove contesta l'accertamento pretorile della tardività del licenziamento in tronco, che nella misura in cui sostiene che esso sarebbe sorretto da gravi motivi ai sensi dell'art. 337 CO.

                                2.1   La convenuta fin dall'inizio ha sostenuto di avere pronunciato il licenziamento in tronco (sia pure anche in considerazione di precedenti asserite mancanze) quale reazione allo scritto 15 dicembre 1994 dell'attrice (doc. H) con cui essa da un lato chiedeva i motivi dell'unilaterale riduzione dal 2% al 1,87% della sua partecipazione alla cifra d'affari, e d'altro lato forniva la propria versione dei fatti in relazione alla ritardata apertura del locale la mattina del 12 dicembre 1994 (cfr. risposta, punto 7, pag. 8; appello, punto 3, pag. 3 e 4).

                                         Essa ammette altresì che tale scritto le sarebbe pervenuto al più tardi il 19 dicembre (appello, punto 3, pag. 3), ma neppure tenta di giustificare il ritardo di 12 giorni nella pronuncia del licenziamento in tronco con questioni attinenti al momento dell'effettiva presa di cognizione del comportamento della dipendente o alle modalità di formazione della volontà della persona giuridica, invocando piuttosto l'assenza per ferie della dipendente, e l'asserita esigenza di impedire al dipendente di riprendere il lavoro (punto 4, pag. 5).

                                         Così facendo la convenuta disattende tuttavia la predetta vera finalità della limitazione del tempo del diritto alla pronuncia del licenziamento immediato: non si tratta di far pervenire la decisione al dipendente prima che questi possa ripresentarsi al lavoro ma, come si è detto, di valutare in base all'immediatezza della reazione di chi pronuncia la disdetta se realmente i rapporti sono oggettivamente turbati al punto da non potersene esigere la continuazione, laddove un non giustificabile ritardo fonda l'insopprimibile presunzione della possibilità di proseguire nel contratto, al punto da fare dichiarare estinto il diritto alla disdetta straordinaria.

                                2.2   Anche la contestazione della mancanza di motivi gravi a sostegno della disdetta appare ampiamente priva di buon diritto.

                                         Non a caso, infatti, l'appellante si limita praticamente all'apodittica affermazione della gravità del comportamento della dipendente, ma la sua ammissione per cui la di lei lettera del 15 dicembre 1994 sarebbe stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, sottintende la conferma del fatto che i precedenti episodi non erano di gravità tale da giustificare la disdetta straordinaria.

                                         A non averne dubbi, nemmeno il fatto che l'attrice abbia scritto una raccomandata alla datrice per esporre il proprio punto di vista può costituire, preso da sé, causa grave ai sensi dell'art. 337 CO: il contenuto della lettera appare legittimo, ciò che scatena l'ira, tardiva, della convenuta è semmai il convincimento della falsità delle giustificazioni invocate per l'episodio della ritardata apertura del locale la mattina del 12 dicembre, il che a mente di questa Camera non costituirebbe tuttavia, senza un precedente avvertimento, motivo di licenziamento in tronco.

                                         In proposito, nuovamente, l'appellante si limita ad apodittiche affermazioni del contrario, ma agli atti non risulta che la dipendente fosse stata richiamata ai propri doveri con la necessaria chiarezza, ossia con l'esplicita comminatoria del licenziamento in tronco (sulla necessità di un corretto, formale richiamo: I CCTF 20 febbraio 1996 in re O./O. SA; II CCA 20 maggio 1998 in re B./M. SA), il che nel caso in rassegna rende nuovamente illegittimo tale provvedimento.

                                   3.   Confermata la mancanza di fondamento del licenziamento in tronco, occorre determinare il credito dell'attrice relativo ai proventi del residuo periodo di durata contrattuale, punto di questione di entrambi i gravami.

                                3.1   La convenuta (punti 6 e 7, pag. 6) sostiene che l'attrice avrebbe illegittimamente percepito l'indennità AD e che essa avrebbe potuto iniziare a lavorare per il ristorante __________ dal 1° aprile 1995.

                                         Le generiche censure omettono di confrontarsi con il conteggio operato dal Pretore (consid. 6 e 7), dal quale risulta che l'indennità AD dell'aprile 1995, percepita a ragione o a torto che sia, è comunque stata dedotta dal credito dell'attrice, motivo per cui la convenuta non ha motivo di dolersene in questa sede, mentre che l'assunto per cui la dipendente avrebbe potuto lavorare dal 1° aprile 1995 "alle stesse condizioni salariali e di lavoro come presso il __________ " (punto 6, pag. 6) è smentita dall'evidenza documentale, che mostra che il salario presso il ristorante __________ era in realtà inferiore di fr. 200.-- al mese (doc. A: salario base fr. 4'000.-- lordi; doc. 12b: salario base fr. 3'800.-- lordi, mentre il totale di fr. 3'981.-- risulta dal computo dell'assegno familiare).

                                         Non è invece dato di sapere se presso il ristorante __________ l'attrice avrebbe percepito la tredicesima mensilità, il doc. 12b e la deposizione __________ sono silenti in merito, che il Pretore difatti non ha computato. La convenuta, tuttavia, non solleva critiche di sorta sull'argomento, che non vi è perciò motivo di approfondire.

                                3.2   La situazione, dal punto di vista della convenuta, non muta nemmeno volendo imputare all'attrice quanto essa ha effettivamente percepito dall'AD (fr. 117'131.85 secondo il plico di conteggi doc. T), trattandosi comunque di un importo inferiore a quello che essa avrebbe percepito alle dipendenze di __________.

                                3.3   L'attrice nell'appello adesivo sostiene invece che dal proprio credito complessivo, del quale si dirà al prossimo punto, potrebbero essere dedotti unicamente i predetti fr. 117'131.85 erogati dall'AD, e non invece l'ipotetico salario che avrebbe percepito presso il ristorante __________ o presso __________ e __________.

                                         La critica, ai limiti della ricevibilità formale tanto essa è stringata ed inconcludente, si appalesa come manifestamente infondata: da un lato il Pretore non ha effettuato deduzione alcuna dal suo credito per i guadagni che essa avrebbe potuto conseguire presso i due predetti alberghi, di modo che l'argomentazione è del tutto inutile; d'altro lato gli addebiti che essa muove a __________ che certo non era tenuto a pregarla in ginocchio affinché essa lavorasse per lui, risultano ai limiti dell'abuso di diritto, dovendosi al contrario ammettere in base agli atti la di lui chiara disponibilità all'assunzione dell'attrice se solo questa, come era suo preciso dovere, avesse portato a termine la trattativa contrattuale.

                                3.4   La dipendente sostiene poi che a torto il Pretore avrebbe ritenuto che essa ha rinunciato alla partecipazione del 2% sulla cifra d'affari per il 1997, avendo essa invece per quell'anno rinunciato unicamente al mezzo di prova costituito dalla domanda di edizione della documentazione contabile della convenuta.

                                         L'argomentazione è inconciliabile con le risultanze del verbale d'udienza del 12 giugno 1997, in cui le parti dovevano discutere l'opposizione della convenuta alla domanda di edizione della documentazione contabile.

                                         In quella sede la procedente ha infatti testualmente affermato che

                                                 "La parte attrice insiste per l'edizione dei documenti, visto che tale prova è essenziale per determinare la cifra d'affari, e di conseguenza la pretesa salariale spettante a lei a tale titolo. Limita tale pretesa per il periodo 1.1.1995-31.12.1996."

                                         Il testo, liberamente sottoscritto dall'attrice e dal suo patrocinatore, e mai revocato in dubbio adducendo un'erronea verbalizzazione, non si presta ad altra interpretazione: la limitazione temporale è chiaramente riferita a "tale pretesa", ossia alla quota della cifra d'affari, e non a "tale prova", dal che se ne deve dedurre, come giustamente ha fatto il Pretore, la corrispondente riduzione della domanda di causa, che non poteva pertanto essere validamente mantenuta nelle conclusioni (punto 5).

                                3.5   La convenuta sostiene di non avere inteso concedere alla dipendente una partecipazione del 2% sulla cifra d'affari, costituendo l'indicazione in tal senso "una svista manifesta nella stesura del contratto" (punto 5, pag. 5).

                                         La tesi -che sottintende comunque l'ammissione di tale partecipazioni per rapporto all'utile- è ancora una volta infondata. Se la svista è effettivamente "manifesta", come afferma ora la resistente, non si comprende come mai il problema non è emerso allorché essa ha inteso ridurre unilateralmente tale partecipazione dal 2% al 1,87% sulla base di una pubblicazione della FEAT esplicitamente riferita alle partecipazioni sulla cifra d'affari (doc. 2c), e perché anche gli allegati introduttivi della convenuta sono silenti sul tema, di modo che l'argomentazione -comunque infondata- risulta anche proceduralmente irricevibile per non essere stata sollevata in maniera tempestiva (art. 78, 321 CPC).  

                                   4.   La convenuta censura da ultimo l'attribuzione all'attrice di fr. 6'000.-- a titolo di indennità ex art. 337c cpv. 3 CO, ritenendo che il Pretore avrebbe ecceduto nel proprio potere di apprezzamento e che essa dovrebbe essere esentata da qualsiasi pagamento.

                                         Anche questa doglianza è ingiustificata: la giurisprudenza stabilisce infatti che l'esenzione dalla pronuncia dell'indennità costituisce un caso eccezionale, in cui -nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato- vi è l'assenza di un comportamento censurabile del datore di lavoro (DTF 120 II 247, 116 II 300; II CCA 15 dicembre 1997 in re T./S. SA e riferimenti), che in concreto non si verifica, dovendosi ammettere il contrario per più di un motivo (mancanza di un reale motivo grave, mancanza di un formale avvertimento del lavoratore, tardività della disdetta), mentre che una semplice concolpa del dipendente non è sufficiente a determinare l'esenzione del datore dall'obbligo al pagamento dell'indennizzo (II CCA 27 maggio 1999 in re C./T. SA e riferimenti).

                                         Quo all'ammontare dell'indennizzo, rammentato il vasto margine di apprezzamento che compete in proposito al primo giudice, nulla consente di ritenere che egli ne abbia abusato attribuendo l'equivalente di 1,5 salari lordi, e che di conseguenza un importo più modesto sarebbe maggiormente rispondente alle circostanze, posto che la stessa convenuta neppure solleva la questione dell'eventuale riduzione dell'indennizzo, già vicino al minimo di legge.

                                         Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, sia la reiezione del gravame principale che di quello adesivo.

                                         Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che alla convenuta, che non si è espressa sull'appello adesivo, non si attribuiscono ripetibili per detta procedura.

Per i quali motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 4 novembre 1999 di __________ è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura di appello, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                                        fr.  1'450.-b)  spese                                                          fr.       50.--

                                         T otale                                                           fr.  1'500.-già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all'attrice fr. 2’500.-- per ripetibili di appello.

                                  III.   L'appello adesivo 14 dicembre 1999 di __________ è respinto.

                                 IV.   Le spese della procedura di appello adesivo, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                                        fr.  1'450.-b)  spese                                                          fr.       50.--

                                         T otale                                                           fr.  1'500.-già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.

                                  V.   Intimazione:       __________;

                                         Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.1999.215 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.02.2000 12.1999.215 — Swissrulings