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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.03.2000 12.1999.179

24. März 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,550 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 12.1999.00179

Lugano 24 marzo 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.95.00051 della Pretura di Mendrisio sud promossa con petizione con domanda di assistenza giudiziaria 28 aprile 1995 da

______________________________ rappr. dall'avv. __________  

  contro  

__________ rappr. dal __________  

con cui le attrici hanno chiesto la condanna del convenuto al versamento di fr. 50'000.-- per ognuna di esse a titolo di risarcimento del torto morale;  

Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 8 luglio 1999 ha respinto; 

Appellanti le attrici, che con atto di appello con richiesta di assistenza giudiziaria del 20 settembre 1999 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;

Mentre il convenuto con osservazioni del 13 ottobre 1999 postula la reiezione del gravame, rimettendosi al giudizio di questa Camera civile per quel che attiene invece alla domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio; 

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

Ritenuto

in fatto

                                   A.   Nell'agosto del 1990 __________ ha scontato una pena detentiva di 3 giorni di arresto, mentre che nell'aprile del 1991 ne ha scontata una di 6 giorni, in entrambi i casi per l'omesso pagamento della tassa militare.

                                         Il 15 novembre 1991 egli si è nuovamente presentato presso la Sezione aperta del __________, questa volta per scontare nella forma agevolata della semiprigionia una pena di 15 giorni di detenzione inflittagli per appropriazione indebita.

                                         Il 17 novembre 1991 __________ si è tolto la vita gettandosi dalla finestra della sua camera situata al quarto piano.

                                  B.   Con petizione 28 aprile 1995 le attrici, figlie di ____________________chiedono la condanna dello __________ al risarcimento del torto morale subito. Esse sostengono che immediatamente dopo l'incarcerazione loro padre avrebbe iniziato a dare segni di squilibrio, tanto che alle 23.00 del 16 novembre 1991 egli sarebbe stato trovato a passeggiare nudo all'esterno della sezione aperta, motivo per il quale sarebbe stato trasferito dal piano terreno al quarto piano in una stanza senza inferriate. Alle 13.00 del giorno successivo egli avrebbe nuovamente passeggiato nudo all'interno del reparto, ragione per cui egli sarebbe stato chiuso a chiave nella propria camera, dalla cui finestra egli si sarebbe gettato pochi minuti dopo.

                                         Da questa fattispecie emergerebbero comportamenti irresponsabili, quali la decisione di trasferire il detenuto ad un piano elevato, quella di rinchiuderlo a chiave e il mancato immediato avvertimento di uno specialista, visti i sintomi di squilibrio.

                                         Ne conseguirebbe, in base alla LResp, l'obbligo dell'ente pubblico al risarcimento del torto morale subito dalle figlie, quantificato in fr. 50'000.-- per ognuna di esse.

                                  C.   Con risposta 31 maggio 1995 il convenuto si è opposto alla petizione, rilevando la correttezza dell'operato dei propri agenti alla luce del fatto che nulla lasciava presagire l'esistenza di un rischio acuto di suicidio, nemmeno il fatto che egli avesse circolato nudo, potendo tale comportamento essere piuttosto interpretato come una protesta o una provocazione del detenuto. In ogni caso, egli dopo il secondo episodio sarebbe stato visitato dall'infermiere del penitenziario, il quale non avrebbe notato alcun grave segno di squilibrio, ragione per cui si sarebbe correttamente limitato a segnalare il caso al medico psichiatra in vista della visita del giorno successivo. Il trasferimento al 4. piano, deciso dopo il primo episodio di comportamento anomalo, sarebbe stato dettato dal desiderio di salvaguardare l'ordine e la tranquillità dell'istituto, senza pregiudizio per il padre delle attrici. Quand'anche la porta fosse stata chiusa a chiave, la stessa sarebbe stata in suo possesso, di modo che egli avrebbe potuto comunque uscire dalla camera. Sarebbe pertanto da escludere qualsiasi comportamento illecito da parte del personale del penitenziario, ed inoltre il suicidio avrebbe costituito, nelle circostanze date, un atto imprevedibile, non collegabile all'espiazione della pena. Sarebbe infine in ogni caso eccessivo l'importo chiesto dalle attrici a titolo di indennità.

                                  D.   Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ammessa la ricevibilità dell'azione, ha accertato che __________ al suo arrivo nella struttura penitenziaria sarebbe sembrato a tratti sofferente, ma tutto sommato avrebbe dato l'impressione di una persona tranquilla.

                                         Egli ha perciò escluso che nella fattispecie vi sarebbe stato un riconoscibile rischio di suicidio, di modo che nulla potrebbe essere rimproverato agli agenti del convenuto per l'avvenuto trasferimento al 4. piano o per altri loro comportamenti od omissioni.

                                         Dal che la reiezione della petizione.

                                  E.   Con l'appello le attrici postulano la riforma del giudizio pretorile nel senso dell'accoglimento della petizione. Esse sostengono che __________ si sarebbe trovato in evidente stato confusionale già durante il periodo immediatamente precedente l'incarcerazione. Al momento del suo arrivo al carcere egli sarebbe stato accolto da un funzionario non in grado di apprezzare la sua necessità di cure mediche che, viste le sue condizioni, avrebbe invece dovuto essere immediatamente segnalata. L'infermiere del penitenziario avrebbe riferito di un comportamento estremamente distaccato del detenuto, mentre la sua deposizione avrebbe smentito le affermazioni del convenuto laddove ha sostenuto che __________ sarebbe stato visitato poco prima del suicidio. All'infermiere andrebbe pertanto rimproverato di avere omesso un'analisi più dettagliata della situazione psichica del detenuto, di non avere immediatamente segnalato il caso al medico e di non avere ordinato la sorveglianza del detenuto.

                                         Il Pretore avrebbe poi disatteso le dichiarazioni di vari detenuti, che hanno affermato di temere il suicidio di ____________________omettendo inoltre di dare il giusto rilievo alla circostanza per cui questi a due riprese avrebbe circolato nudo, senza che questo gesto, denotante grave squilibrio, provocasse alcun provvedimento atto ad evitare che la situazione degenerasse, ritenuto che si trattava di atteggiamenti non giustificabili alla luce dell'entità della condanna da espiare. Il padre delle attrici avrebbe inoltre esplicitamente richiesto una visita medica e poco prima del tragico gesto si sarebbe pericolosamente sporto dalla finestra, lasciando intendere propositi suicidali. Il personale del __________ avrebbe però avuto un atteggiamento indifferente nei confronti di __________, e la stessa organizzazione del carcere manifesterebbe delle gravi lacune, circostanze che sarebbero causali per l'accaduto e che fonderebbero l'obbligo risarcitorio del convenuto.

                                  F.   Delle osservazioni 13 ottobre 1999 del convenuto, che chiede la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerando

in diritto

                                   1.   In deroga al principio della responsabilità causale dell'ente pubblico sancito dall'art. 4 della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (LResp), l'art. 10 del medesimo testo legislativo, pacificamente applicabile alla fattispecie, prevede che nel caso di morte o di lesione corporale di una persona, l'ente pubblico, tenuto conto delle particolari circostanze, può essere obbligato a versare al danneggiato o ai suoi congiunti un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione del torto morale qualora l'agente pubblico abbia agito con colpa, ossia quando, intenzionalmente o per negligenza, possa essergli ascritto di essere venuto meno ai propri doveri.

                                   2.   Il Pretore, non senza ragione, ha fatto riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale riguardante la responsabilità dell'ente pubblico nel caso di suicidio di persone ospitate in strutture chiuse a scopo di cura, che ascrive una colpa a carico dell'agente pubblico (medico o personale sanitario) qualora questo disattenda l'esistenza di un concreto rischio di suicidio nel momento in cui ordina (o omette di ordinare) delle disposizioni che si rivelano causali con la realizzazione del rischio (DTF 120 Ib 414 e 415; 112 Ib 322 e segg.).

                                         Nel recepire questo principio nel contesto di una struttura carceraria è però indispensabile considerare che si tratta di un istituto con finalità differenti rispetto ad una casa di cura, chiamato perciò a tutelare un interesse pubblico di altra natura, che non può di principio essere vanificato per il motivo dell'esistenza del rischio di suicidio da parte del detenuto (DTF 108 Ia 69 e segg., consid 2d a pag. 72). Ciò si riflette, senza che il fatto possa costituire colpa dell'ente pubblico, sulla preparazione e le attitudini degli agenti pubblici che vi operano, dai quali, in concreto, non si potrà di conseguenza esigere la medesima capacità di comprensione dell'esistenza di un rischio di suicidio che, in linea generale, dovrà perciò essere maggiormente esplicito, affinché la sua mancata percezione da parte dell'agente pubblico possa essere considerata riprovevole.

                                   3.   La fondamentale premessa da porre a base della disamina della presente fattispecie è costituita dalla pacifica e ripetuta ammissione da parte delle attrici della circostanza secondo cui "il signor __________ non ha mai manifestato intenzioni suicide" (petizione, pag. 7), in quanto "non aveva nessuna ragione per cercare il suicidio" (pag. 8) visto che "viveva con poche disponibilità economiche ma era felice con la sua famiglia" (pag. 8).

                                         Inoltre va rilevato che delle tre basilari censure mosse dalle attrici agli agenti del convenuto con la petizione (il trasferimento del detenuto al quarto piano, il fatto di averlo chiuso a chiave nella sua camera e l'avere omesso di allarmare immediatamente il medico specialista), solo l'ultima è mantenuta a questo stadio della causa, sostenuta -come si vedrà- in buona parte dalla narrazione di circostanze non addotte negli allegati introduttivi, e come tali di principio irricevibili (art. 321 CPC), e la cui analisi si diparte manifestamente dal fatto dell'avvenuto suicidio, e non invece da quanto poteva (o doveva) essere inferito dai comportamenti di __________ prima del suo tragico gesto.

                                   4.   Quanto esposto dalle appellanti al riguardo della situazione emotiva di __________ prima ed in occasione dell'incarcerazione (pag. 6-10) appare di primo acchito irrilevante.

                                         Premesso infatti che, in forza delle predette ammissioni, egli era una persona in complesso serena e priva di ragioni di togliersi la vita, l'asserita depressione che l'avrebbe afflitto è più che comprensibile alla luce del fatto che egli si accingeva ad entrare in carcere. Trattandosi tuttavia della terza detenzione (e perciò non di una nuova esperienza), di durata superiore alle precedenti ma comunque limitata a due settimane, e alleviata oltretutto dalla possibilità di lavorare all'esterno della struttura, nulla permetteva di ipotizzare un possibile suicidio, potendo le resistenze di __________ (domanda di proroga, domanda di grazia, ecc.) essere considerate dei meri tentativi di sottrarsi all'espiazione. E' perciò a giusta ragione che il Pretore ha rilevato che, in assenza della spontanea segnalazione di comprovati impedimenti medico-psichiatrici, il funzionario che ha svolto le formalità di entrata in carcere non era tenuto ad inferire l'esistenza di particolari problemi.

                                         Ugualmente evanescenti risultano le accuse delle attrici all'infermiere __________ (pag. 10-11), atteso che queste poggiano sull'unico elemento concreto costituito dal "comportamento estremamente distaccato" (pag. 10) che __________ avrebbe avuto in quell'occasione. Non vi è però chi non veda che un simile comportamento in una circostanza particolare come quella dell'incarceramento può costituire una normale forma di difesa o l'espressione dell'atteggiamento di rifiuto da parte dell'individuo confrontato con un ambiente non familiare, caratterizzato dalla necessità di attenersi a delle regole imposte, e che egli può ipotizzare essere ostile. Costituirebbe invece una manifesta forzatura delle risultanze istruttorie il volere necessariamente ravvisare in questo atteggiamento distaccato l'espressione di una volontà suicidale che, in base a questo solo comportamento, non poteva e non doveva essere riscontrata, e nemmeno rendeva necessari od opportuni ulteriori controlli.

                                   5.   Le attrici affermano poi che il comportamento tenuto da __________ in carcere avrebbe dovuto indurre gli agenti del convenuto ad intuirne le intenzioni suicide (pag. 11-16).

                                5.1   A titolo generale si osserva che tale affermazione viene in parte fondata sul contenuto delle deposizioni testimoniali degli altri carcerati, ma questi testi si limitano in massima parte a riferire quanto hanno appreso da terzi, oppure ad esporre le loro personali deduzioni, costruite oltretutto partendo dalla conoscenza del risultato compiuto (esemplare in tal senso la deposizione __________, inutilmente trascritta a pag. 12 del gravame), il che per invalsa giurisprudenza priva la testimonianza di ogni efficacia probatoria (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 236-237, n. 1 e 2; II CCA 8 settembre 1998 in re H. AG/G., 14 luglio 1998 in re I./R.).

                                         A giusta ragione il Pretore ha rammentato questi principi, ma le attrici nel gravame si astengono da ogni commento al proposito, confermando così implicitamente la correttezza del giudizio impugnato laddove nella valutazione delle prove non ha conferito rilevanza alle affermazioni dei detenuti.

                                5.2   Ciò premesso, il primo (e maggiormente significativo) elemento oggettivo a sostegno della tesi delle attrici è costituito dal fatto che __________ a due riprese ha circolato nudo nei locali dello __________.

                                         La circostanza, incontestata, è certamente indicativa di un comportamento che esula dai canoni della normalità. Visto di per sé, esso si presta a diverse possibili interpretazioni: si potrebbero infatti ipotizzare un gesto di protesta da parte di una persona normalmente lucida, oppure la simulazione di un disturbo della personalità con l'intento di evitare la carcerazione; potrebbe evidentemente anche trattarsi di un comportamento prodotto da una personalità realmente disturbata, ma anche in quest'ultima ipotesi -quella più favorevole alle tesi delle attrici- a questo gesto non si saprebbe attribuire alcuna valenza autodistruttiva, e difatti nemmeno le attrici giungono ad affermare e dimostrare le ragioni per cui da tale atteggiamento gli agenti del convenuto avrebbero dovuto dedurre l'esistenza di una volontà suicida.

                                5.3   Le attrici adducono inoltre la circostanza secondo cui __________ si sarebbe sporto pericolosamente dalla finestra della sua camera poco prima del suo tragico gesto e che avrebbe affermato di volersi gettare di sotto.

                                         Anche volendo dimenticare che questa versione dei fatti è in buona parte frutto delle predette non probanti testimonianze indirette, un'eventuale responsabilità degli agenti del convenuto appare comunque esclusa per effetto delle risultanze della deposizione __________ -sulla quale il gravame è comprensibilmente silente-, da cui risulta che egli pochi attimi prima del suicidio visitò __________, che gli sembrò "tranquillo…..non mostrava nessun segno particolare né di agitazione, né di altro particolare sentimento", e si premurò di chiedergli se egli avesse dei problemi e se desiderasse vedere il medico o l'assistente sociale, ricevendone risposta negativa.

                                         La deposizione è rilevante perché dimostra che a __________ proprio prima del suo tragico gesto, il personale del penitenziario ha dedicato un contatto umano in cui è stata offerta la tangibile occasione di fare una scelta diversa, il che smentisce le accuse delle appellanti sia in ordine al preteso atteggiamento indifferente nei confronti del detenuto, che al preteso diniego di una visita medica che egli avrebbe richiesto e che alle asserite  carenze organizzative della struttura.

                                         In definitiva, le stesse attrici hanno negato l'esistenza di una volontà suicida, così come hanno ammesso (appello, pag. 16) che neppure gli specialisti sono in grado di valutare le intenzioni suicide dei pazienti. __________ non era un paziente, e non ha chiesto di diventarlo quando ne ha avuto l'opportunità. E' vero che egli, circolando nudo, ha assunto un comportamento non normale, ma è opinione di questa Camera, dopo una valutazione complessiva delle risultanze di causa, che ciò non basta per potere ammettere una responsabilità degli agenti di custodia o della struttura penitenziaria in quanto tale per il suicidio, complessivamente imprevedibile in base alla situazione data.

                                         Ne deve conseguire la reiezione del gravame, il che non osta, viste le particolari circostanze, all'accoglimento della domanda di assistenza giudiziaria per la procedura di appello.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 155 e segg. CPC

dichiara e pronuncia

                                    I.   L'appello 20 settembre 1999 __________ è respinto.

                                   II.   Non si prelevano spese della procedura di appello e non si assegnano ripetibili.

                                  III.   L'istanza di assistenza giudiziaria 20 settembre 1999 __________ è accolta con il gratuito patrocinio gratuito dell'avv. __________.

                                 IV.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

12.1999.179 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.03.2000 12.1999.179 — Swissrulings