Incarto n. 12.1999.00174
Lugano 24 febbraio 2000/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.278 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 18 luglio 1994 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________
con la quale è chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito di Fr. 298'600.- oltre interessi e spese di cui al PE n. __________ dell'UE di Lugano e che il Pretore, con sentenza 9 luglio 1999, ha accolto parzialmente accertando l'inesistenza del debito limitatamente all'importo di Fr. 29'860 oltre interessi al 5% a far tempo dal 27 aprile 1994.
Appellante la parte attrice la quale, con appello 20 settembre 1999, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere integralmente le domande di petizione mentre la controparte, con osservazioni e appello adesivo 20 ottobre 1999, postula la reiezione dell'appello e la modifica del primo giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
1. Nell' agosto 1983 l'attrice __________, società di assicurazioni (oggi: __________) ha concluso un "contratto per la gestione dell'informatica" (doc. A) con la __________ (in seguito: __________). In virtù di tale contratto la __________ si è impegnato a mettere a disposizione dell'attrice un sistema di elaborazione dati rispondente alle esigenze di quest'ultima, a predisporre su questo impianto il software operativo necessario e a procurarle il personale per il funzionamento del sistema. Per l'insieme di queste prestazioni era concordata una retribuzione di fr. 25'000.- mensili per i primi tre anni, aumentata a fr. 27'000.- a partire dal quarto anno. La durata del contratto era fissata in dieci anni e tre mesi a partire dal 1° gennaio 1984, con scadenza quindi al 31 marzo 1994 e con facoltà di disdetta anticipata per ambo le parti in caso di reiterata inadempienza degli obblighi contrattuali.
Le parti hanno, contemporaneamente, concluso un contratto di locazione (doc. D) con il quale la __________ concedeva alla __________ l'occupazione di determinate superfici commerciali nel suo stabile di __________ sino al 31 luglio 1992 con possibilità di rinnovo tacito.
2. Il 23 dicembre 1987 le parti hanno convenuto di sostituire l'elaboratore dati installato nel 1983 con un nuovo più aggiornato sistema operativo. Il contratto originario è stato di conseguenza completato, modificato al riguardo della messa a disposizione del personale tecnico individuato in un operatore per la gestione operativa e di un sistemista-programmatore e aggiornato con riferimento alla remunerazione mensile dovuta dall'attrice, ora suddivisa in differenti voci (doc. B). Tra queste quella denominata "affitto del sistema", per un costo mensile, progressivo nel corso degli anni, che, per quanto qui interessa, avrebbe raggiunto Fr. 29'868.- nel 1993 e quella relativa all'attività dell'operatore e del programmatore per un costo mensile, sempre nel 1993, di quasi Fr. 20'000.--.
3. La __________, per acquistare il nuovo sistema operativo da mettere a disposizione della società d'assicurazioni, ha ottenuto una linea di credito dall'allora __________ (ora __________) il quale, a valere quale copertura dell'esposizione, ha ottenuto dalla __________ la cessione dei crediti nei confronti dell'attrice riguardanti il canone mensile previsto nel contratto. Quest'ultima ha quindi versato di seguito direttamente alla banca gli importi relativi.
Nel 1991 la __________ ha cominciato a non più pagare il canone di locazione per gli enti commerciali locati presso l'attrice e questa ha allora preteso di compensare tali mancati introiti con le mensilità dovute per l'affitto del noleggio dell'installazione informatica (doc. H). Questo contenzioso riguardante i canoni di locazione impagati si è risolto, a metà febbraio 1992, con compensazione dei rispettivi debiti e crediti e con un versamento a pareggio da parte dell'attrice alla banca convenuta (doc. M); inoltre l'attrice ha confermato alla convenuta il suo impegno "irrevocabile e incondizionato a versarvi mensilmente a partire dal prossimo mese di marzo gli importi previsti dal contratto…tra la ____________________ e la nostra società", che tale impegno "vale fino alla scadenza del contratto stesso, ossia il 31.3.1994" e che "con ciò rinunciamo espressamente a qualsiasi trattenuta a compensazione di nostre eventuali pretese presenti o future nei confronti della __________ stessa" (lettera 19 febbraio 1992, doc. N).
4. Il 17 maggio 1993 è stata concessa alla __________ una moratoria concordataria e il 19 maggio 1993 l'attrice ha comunicato alla banca convenuta, alla __________ ed al commissario del concordato di recedere, con effetto immediato, dal contratto di messa a disposizione del sistema informatico poiché "tale centro elettronico non è assolutamente più adeguato alle esigenze della nostra società ed è inoltre diventato obsoleto" (doc. P). La convenuta, richiamando l'impegno sottoscritto dall'attrice il 19 febbraio 1992 (doc. N), ha immediatamente risposto che i versamenti mensili non potevano essere sospesi e ha invitato la controparte ad effettuarli sino a scadenza del contratto prevista per il 31 marzo 1994, con la comminatoria che, in caso contrario, avrebbe proceduto per via esecutiva.
5. L'attrice non ha più versato al __________ gli importi mensili di cui al contratto per la gestione dell'informatica a far tempo dal giugno 1993.
Il 23 febbraio 1994 è stato pronunciato il fallimento della __________.
Nell'aprile 1994 la convenuta ha escusso l'attrice per un importo di fr. 298'680.-, oltre interessi e spese esecutive, pari alle 10 mensilità impagate da giugno 1993 a marzo 1994. L'opposizione interposta dall'attrice è stata rigettata in via provvisoria con decisione 27 giugno 1994 del Pretore del Distretto di Lugano.
6. Con la tempestiva azione che ci occupa l'attrice chiede il disconoscimento del debito di fr. 298'680.-.
Eccepisce la legittimazione materiale della convenuta poiché, dopo la pronuncia della moratoria concordataria il 17 maggio 1993 seguita da quella del fallimento, i crediti sorti a far tempo da questa data, come lo sono le singole scadenze mensili di cui al contratto, sono di sola spettanza della massa fallimentare.
Nel merito contesta che il suo impegno, di cui alla lettera del 19 febbraio 1992 (doc. N), sia da intendersi quale garanzia astratta a sé stante poiché quello scritto riguardava in definitiva la rinuncia dell'attrice a far valere in compensazione nei confronti del cessionario del credito sue pretese verso il cedente. I crediti del __________ nei suoi confronti sono quindi concretamente legati al contratto di gestione dell'informatica con la __________ dal quale è validamente receduta ai sensi dell'art. 404 CO, dovendosi configurare quella pattuizione quale contratto innominato con conseguente applicazione delle norme sul mandato. Inoltre la disdetta sarebbe anche valida per l'esistenza, annunciata nella stessa dichiarazione di rescissione contrattuale, di gravi inadempienze da parte della __________
Per la convenuta invece la dichiarazione del 19 febbraio 1992 (doc. N) rappresenta un obbligo astratto ed incondizionato di pagamento al quale l'attrice è tenuta indipendentemente dal contratto di gestione dell'informatica e quindi anche nel caso di suo valido scioglimento anticipato. Contesta, in ogni caso, che ciò sia avvenuto con riferimento a questioni di forma e di sostanza. Infatti la dichiarazione di rescissione non è stata formalmente preceduta da una comunicazione per lettera raccomandata circa le asserite inadempienze gravi come invece prevede la specifica norma contrattuale e, nella sostanza, la rescissione è priva di fondamento poiché il sistema funzionava ed è stato sempre utilizzato dall'attrice. Infine le retribuzioni mensili concordate tra __________ e __________ costituirebbero in realtà un unico credito, suddiviso in rate, sicché lo stesso non sarebbe in alcun modo toccato dal fallimento della __________, dal momento della pronuncia del quale e non dall'inizio della moratoria concordataria potrebbe, eventualmente, giustificarsi la sua mancanza di legittimazione: quindi per la sola rata del mese di marzo 1994.
7. Con il giudizio qui impugnato il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, disconoscendo il credito vantato dal __________ limitatamente all'importo di Fr. 29'868.- pari alla mensilità di marzo 1994 per la quale non ha ritenuto la convenuta titolare della pretesa, la competenza al proposito spettando alla massa fallimentare __________. Nel merito ha ritenuto che la dichiarazione di cui al doc. N impediva all'attrice di liberarsi dai suoi impegni nei confronti della convenuta rescindendo o disdicendo il contratto con la __________ e che, indipendentemente da ciò, una disdetta secondo l'art. 404 CO non giustificherebbe ancora il mancato pagamento degli importi in contestazione che si riferiscono, in definitiva, solo ai costi di noleggio del sistema informatico e non a prestazioni di servizio; ha pure considerato che l'attrice ha comunque continuato ad utilizzare regolarmente il sistema durante tutto il periodo controverso.
8. Con l' appello la parte attrice ribadisce sostanzialmente le proprie tesi intese a vedersi disconoscere l'intero credito vantato dalla controparte mentre questa, con appello adesivo, chiede che anche l'ultima mensilità di marzo 1994 le sia riconosciuta.
Degli argomenti delle parti si dirà, per quanto necessario, nel seguito dell'esposizione di diritto.
9. La pretesa del __________ nel senso che la dichiarazione scritta dell'attrice di cui allo scritto 19 febbraio 1992 (doc. N) rappresenti un impegno astratto a pagare senza più possibilità di rifarsi eventualmente allo spiegarsi degli effetti del contratto per la gestione dell'informatica è indifendibile. Il senso e lo scopo di quell'impegno, che faceva immediatamente e conseguentemente seguito alla risoluzione dei pregressi rapporti di dare e avere tra le parti per compensazione, poteva essere solo quello di evitare, in futuro, la possibilità, per l'attrice, di compensare il suo debito verso il __________ o, nato per cessione del credito __________, con pretese nei confronti della stessa __________ senza però svincolare le mensilità dovute dal contratto di base che, in quella dichiarazione, è esplicitamente e miratamente indicato. L'impegno, del resto, è riferito sino alla scadenza contrattuale del contratto senza che si possa intendere che una prematura fine dello stesso non permettesse all'attrice di prevalersene nel senso del venire meno del fondamento del credito stesso ceduto. La questione non merita ulteriore disamina poiché, per altri motivi, gli importi in contestazione, riservata la questione riguardante l'intervenuto fallimento della __________, non possono essere disconosciuti.
10. Il contratto per la gestione dell'informatica (doc. A), con la successiva modifica (doc. B), è la rappresentazione pratica e concreta del sistema contrattuale "bundling packages" ossia di contratto unitario che comprende il macchinario (hardware), una serie di programmi (software) ed i servizi di assistenza e di manutenzione (E. Giannantonio, Manuale del diritto dell'informatica, Cedam 1997, pag. 213 e seg.). Trattasi in definitiva di un contratto misto che può comprendere un rapporto di compravendita o di locazione per quanto riguarda l'hardware (nel caso concreto evidentemente di locazione: "La __________ mette a disposizione della __________ un sistema di elaborazione dati" come al punto 1.1. del contratto doc. A; "contratto di noleggio dell'installazione __________ " come alla lettera della stessa __________ del 31.1.1992, doc. H; "affitto sistema" all'art. 2 sui costi dell'aggiunta doc. B), di compravendita o di licenza o di appalto (Rep. 1994, n. 52) per quanto riguarda il software e l'appalto o il mandato o ancora il prestito di mano d'opera per l'attività riguardante la manutenzione, l'assistenza tecnica e lo sviluppo del software. Ad un contratto misto di tale complessità, dove sono tra loro funzionalmente collegati diversi tipi di relazioni contrattuali specifiche soggette a discipline diverse (E. Giannantonio, op. cit., pag. 223), è opportuno applicare le norme giuridiche che si impongono secondo le circostanze del caso concreto (DTF 124 III 456). E nel caso di specie deve essere esclusa l'applicazione delle norme sul mandato in materia di rescissione contrattuale (possibile in ogni tempo secondo l'art. 404 CO) poiché sicuramente contraria alla volontà delle parti quando hanno concluso il contratto ed alla stessa logica di tutta l'operazione contrattuale. Non va dimenticato che, in particolare, la messa a disposizione del nuovo hardware da parte della __________ suppliva la mancata possibilità di acquisto dell'apparecchio direttamente dall'attrice, perché così non voleva il suo azionista di riferimento, e che la __________ dovette acquistarlo, accendendo una linea di credito presso la banca convenuta e ribaltandone il rimborso all'attrice con il pagamento degli affitti mensili ceduti alla banca. Non resta quindi che stare, per quanto riguarda la fine del contratto rispettivamente la possibilità di sua rescissione, ai termini della pattuizione intercorsa tra le parti: durata determinata sino al 30 marzo 1994 e possibilità di rescissione anticipata a seguito di "inadempienza grave di una clausola del contratto, ripetuta dopo comunicazione per lettera raccomandata della parte lesa.." (punto 4 contratto 3.8.1983, doc. A).
11. È così necessario esaminare se la rescissione con effetto immediato dal contratto, come comunicata dall'attrice con la lettera-raccomandata 19 maggio 1993 (doc. P), è giuridicamente efficace.
Ciò non è il caso già dal profilo formale degli obblighi che contrattualmente le parti hanno concordato per poter procedere ad una tale resiliazione. Infatti il punto 4 del contratto, al quale del resto l'attrice si è puntualmente riferita nella sua comunicazione di rescissione, prevede una preventiva segnalazione dell'inadempienza, a titolo di messa in mora, e la sua persistenza per poter procedere a disdire anticipatamente il contratto. Ora la parte attrice, consapevole di aver mancato questo incombente, afferma che, in applicazione dell'art. 108 cifra 1 CO, tale interpellazione non era necessaria poiché era pacifico che, nella situazione di moratoria concordataria in cui si trovava la __________, era evidente che non avrebbe potuto riparare alla propria inadempienza. Ma la disposizione dell'art. 108 CO, così come tutte le normative sulla mora del debitore, è di natura dispositiva (OR-Wiegand, Art. 108 N. 9). La clausola contrattuale che prevede un tal modo di procedere, senza eccezione alcuna, va interpretata quale deroga alla norma di legge e di conseguenza la disdetta dell'attrice, già per questo motivo, sarebbe inefficace.
Ma anche dal profilo sostanziale i motivi addotti con la disdetta non possono giustificare la rescissione contrattuale. Nella lettera doc. P si afferma che "tale centro elettronico non è assolutamente più adeguato alle esigenze della nostra società ed è inoltre diventato obsoleto". Una tale situazione non può, con ogni evidenza, essere ritenuta un'inadempienza da parte della __________ quanto piuttosto un'evoluzione, perdurante il contratto, delle esigenze informatiche dell'attrice che non può essere addebitata alla controparte contrattuale. In ogni caso, negli allegati introduttivi di causa, l'attrice non si rifà più a tale motivazione per sostenere le proprie ragioni quanto piuttosto a quella che riguarda le altre prestazioni dovute dalla __________ che "in seguito alle note vicende sono completamente cessate". Tali prestazioni potevano essere solo quelle relative alla manutenzione regolare dell'impianto alfine di garantirne costantemente il corretto funzionamento come all'ultima frase del punto 1.1 del contratto doc. A e non quelle del personale operating e sistemista al quale l'attrice già aveva rinunciato. Ma un'eventuale mancata manutenzione non può ancora essere considerata inadempienza grave quando il sistema informatico, almeno sino alla fine del contratto, è stato utilizzato regolarmente, pur con le sue carenze di fronte alle nuove esigenze; se il difetto di manutenzione avesse comportato, ma ciò non è dimostrato anche perché le critiche al sistema si rifanno al suo essere oramai sorpassato, una diminuita idoneità del sistema informatico la conseguenza non avrebbe potuto comunque essere la rescissione contrattuale quanto piuttosto una riduzione della mensilità dovuta.
La pretesa accettazione per atti concludenti della rescissione contrattuale, così come comunicata con lo scritto doc. P dall'attrice, è questione sollevata per la prima volta con le conclusioni di causa, e poi ribadita in appello, e quindi rappresenta un argomento processualmente inammissibile nel contesto dei fatti da giudicare (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 78 n. 2).
12. Alla luce di queste conclusioni, per le quali il contratto è rimasto in vigore sino almeno alla sua scadenza naturale, bisogna esaminare la censura dell'attrice per la quale quanto ancora da pagare non sarebbe dovuto perché superiore all'importo residuo del mutuo contratto dalla __________ presso la banca convenuta. L'argomento è fuorviante e inconsistente poiché l'attrice ha accettato di pagare un certo importo per la messa a disposizione del sistema informatico senza che, a prescindere da eventuali eccezioni di lesione che non ha avanzato, possa rifarsi su eventuali differenze - che, come afferma correttamente il Pretore, non sono nemmeno date - tra il prezzo pagato da __________ per acquisire tale sistema rispettivamente i costi sopportati per ottenerne il finanziamento dalla banca.
13. Rimane ancora da esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione materiale, nel senso di titolarità del credito ceduto, dell'appellata che il Pretore ha accolto limitatamente all'ultima mensilità siccome divenuta esigibile dopo la pronuncia del fallimento della __________. Con l'appello principale l'attrice insiste nel ritenere la convenuta non più titolare del credito già a far tempo dalla concessione della moratoria mentre la convenuta, con l'appello adesivo, si ritiene tale anche per l'ultima rata.
È ancora controverso in dottrina se, attraverso la cessione, un credito futuro passa direttamente al cessionario oppure nasce in capo al cedente ed è poi trasferito, un attimo dopo, automaticamente al cessionario ("Durchgangstheorie"). Il Tribunale federale ha sostenuto che la cessione di pretese future resta patrimonio del cedente (DTF 111 III 73). Ne consegue che il credito spetta alla massa fallimentare, se la pretesa è sorta dopo l'apertura del fallimento del cedente.
Nel caso concreto la decisione del Pretore è senz'altro corretta. L'esigibilità di ogni rata è nata con l'inizio del periodo mensile corrispondente dal momento che il pagamento era individuato quale indennità per l'utilizzo del sistema informatico e quindi quale canone di locazione e non quale rata di pagamento posticipato di un credito unico erogato all'obbligato alla restituzione. La concessione della moratoria inoltre non toglie al debitore il potere di disporre del suo patrimonio e quindi, solo dopo la pronuncia del fallimento i suoi crediti diventato di competenza della massa fallimentare. Le postulata analogia di trattamento con l'azione revocatoria nel caso di fallimento preceduto da moratoria concordataria non andata a buon fine (cfr. DTF 110 II 99) è improponibile poiché le finalità della revocatoria (assoggettare all'esecuzione beni sottratti in seguito ad atti sospetti del debitore) sono tutt'altro rispetto alla questione della titolarità, come soggetto giuridico, di crediti del fallito.
14. Ne discende la reiezione dell'appello principale e di quello adesivo con le tasse di giustizia, le spese e le ripetibili, ridotte per l'appellato che non si è fatto patrocinare in appello, che seguono le rispettive soccombenze.
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
1. L'appello 20 settembre 1999 __________ è respinto.
2. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 2'950.b) spese Fr. 50.-
Total e Fr. 3'000.già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attore Fr. 500.- a titolo di ripetibili.
3. L'appello adesivo 20 ottobre 1999 __________ è respinto.
4. Le spese della procedura di appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 950.b) spese Fr. 50.-
Total e Fr. 1'000.già anticipati dall'appellante adesivo, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1'000.- per ripetibili di appello.
5. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, Lugano
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario