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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.09.2009 10.2009.8

15. September 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,377 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Procedura

Volltext

Incarto n. 10.2009.8 10.2009.7

Lugano 15 settembre 2009/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 12 maggio 2009 da

1. AT 1

2. AT 2

3. AT 3

4. AT 4

5. AT 5

6. AT 6

7. AT 7

8. AT 8

9. AT 9

10. AT 10

11. AT 11

12. AT 12

13. AT 13

14. AT 14

15. AT 15

16. AT 16

17. AT 17

18. AT 18

19. AT 19

20. AT 20

21. AT 21

22. AT 22

23. AT 23

24. AT 24

25. AT 25

26. AT 26

27. AT 27

       tutti rappr. dall'avv__________, __________

contro

CV 1 rappr. dall'avv. __________  

con cui ciascun attore chiede la condanna del convenuto al pagamento dell'importo corrispondente alle perdite asseritamente subite con investimenti offerti dalla società __________ avente sede a __________, importo variante tra € 5'176.83 e € 148'518.-, per una somma complessiva di € 1'228'464.60 e $ 63'000.- oltre accessori;

ritenuto

in fatto e in diritto:       che, con atto unico del 26 ottobre 2006, 24 investitori domiciliati in __________ avevano incoato avanti il Handelsgericht di Zurigo una causa di risarcimento per le perdite subite con investimenti offerti dalla società __________ avente sede a __________;

                                         che, in quella sede, i procedenti postulavano la condanna dell'CV 1 quale mandatario di __________, e della __________ (in seguito __________) - presso la quale egli era assicurato per la responsabilità civile professionale - al risarcimento del danno che ognuno di essi sostiene di aver subito a causa dell'investimento, danno, di entità diversa per ciascun attore, variante tra € 5'176.83 e € 148'518.-;

                                         che, con decisione 10 settembre 2008 - confermata con sentenza 11 marzo 2009 dal Tribunale federale - il Tribunale commerciale di Zurigo ha respinto la causa nella misura in cui era diretta contro la __________;

                                         che, con la medesima decisione, il Tribunale, accogliendo l'eccezione sollevata dal convenuto CV 1, si è dichiarato territorialmente incompetente a decidere sulle pretese rivolte nei suoi confronti, e, su richiesta degli attori, in data 29 aprile 2009 ha trasmesso parte dell'incarto al Tribunale d'appello del Cantone Ticino;

                                         che, con petizione 12 maggio 2009, 27 investitori domiciliati in __________ hanno chiesto la condanna dell'CV 1 al risarcimento del danno che ciascuno di essi asserisce di aver subìto a dipendenza dei predetti investimenti;

                                         che gli attori rilevano preliminarmente come, con l'inoltro della presente petizione e la trasmissione dell'incarto da parte del Handelsgericht di Zurigo al Tribunale d'appello, i termini previsti dall'art. 138 CO sarebbero rispettati;

                                         che, prospettando l'incompetenza funzionale della Camera civile del Tribunale d'appello, le parti sono state citate all'udienza dell'8 settembre 2009;

                                         che, all'udienza, entrambe le parti hanno convenuto che la causa sia trasmessa alla Pretura di Bellinzona;

                                         che, il giudice dovendo esaminare d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali (art. 97 CPC), gioverà esporre qualche considerazione sulla causa di cui trattasi;

                                         che il nostro codice di procedura civile conosce l’istituto del litisconsorzio facoltativo proprio (art. 42 CPC), non quello invece del litisconsorzio facoltativo improprio, che è tale quando più cause promosse da uno stesso attore contro più convenuti, oppure da più attori contro un solo convenuto, riguardano sì contestazioni identiche nel fatto e nel diritto, ma si riferiscono a rapporti contrattuali fra loro indipendenti e diversificati (Rep. 1993 p. 225, 1987 p. 225);

                                         che la fattispecie in oggetto è tipica del litisconsorzio nella sua forma impropria, dal momento che, anche se le questioni di fatto e di diritto sono identiche, i rapporti tra i singoli attori e i convenuti sono del tutto indipendenti l’uno dall’altro;

                                         che in tali circostanze non è perciò possibile inoltrare un’unica petizione, come invece hanno fatto gli attori, volta a ottenere per ciascun attore il risarcimento del proprio preteso danno;

                                         che la petizione proposta da un litisconsorzio facoltativo improprio non è tuttavia affetta da nullità, e il giudice deve ordinare la disgiunzione delle cause, assegnando agli attori un termine per presentare tante petizioni quante ne sono necessarie (Cocchi/Trezzini, CPC TI, n. 11 ad art. 42); 

                                         che si prescinde in questa sede dall'ordinare la disgiunzione delle cause, per i motivi che saranno esposti appresso;

                                         che, per i combinati disposti degli art. 48b) LAC e 302 CPC, le cause di natura patrimoniale appellabili al Tribunale federale di valore superiore ai fr. 100'000.possono, per accordo delle parti, essere proposte direttamente alla Camera civile di appello quale prima istanza, ritenuto che l'accordo delle parti non è necessario se il valore della lite supera i fr. 200'000.-;

                                         che per l'art. 75 della legge sul tribunale federale (LTF), il ricorso al Tribunale Federale è ammissibile solo contro le decisioni pronunciate su ricorso dalle autorità cantonali di ultima istanza;

                                         che in applicazione dell'art. 75 cpv. 3 lettera c LTF il ricorso è invero ammissibile anche contro decisioni in procedure proposte direttamente all'autorità cantonale di ultima istanza, sempre che il diritto cantonale lo permetta, e a condizione che il valore litigioso sia di almeno fr. 100'000.- e le parti abbiano concordato una proroga di foro (Klett, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, n. 6 ad art. 75; Seiler / Von Werdt / Gungerich, Bundesgerichtsgesetz, n. 8 ad art 75);

                                         che, nel caso concreto, seppure le pretese di AT 3 (n. 5), di AT 9 (n. 9) e di AT 20 (n. 20) e di AT 15 (n. 15) superano l'importo di fr. 100'000.-, non risulta che le parti abbiano pattuito una proroga del foro;

                                         che, di conseguenza, tali azioni non sono deducibili al Tribunale Federale, sicché viene a mancare una delle condizioni di legge  per poterle proporre direttamente al Tribunale d'appello;

                                         che di conseguenza tutta la causa promossa direttamente in appello da AT 1 e litisconsorti con la petizione 12 maggio 2009 - unitamente all'incarto trasmesso dal  Handelsgericht di Zurigo (inc. 10.2009.7) - va trasmessa per competenza al Pretore del Distretto di Bellinzona - nella cui giurisdizione cade il convenuto, domiciliato a __________ - il quale provvederà dapprima a ordinare la disgiunzione delle cause e procederà quindi fino alla sentenza;

                                         che, così stando le cose, neppure tocca a questa Camera pronunciarsi sulla questione se siano date le premesse per accordare alla parte attrice un nuovo termine di 60 giorni in applicazione dell'art. 139 CO, questione da decidere dal nuovo giudice (DTF 100 III 39);

                                         che, stante la particolarità della fattispecie, è giustificato contenere tasse e spese di giudizio;

                                         che, stante la modesta entità degli oneri processuali, gli stessi possono essere accollati anche agli attori che hanno postulato di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria, che possono senz'altro far fronte alla loro quotaparte;

                                         che alla parte convenuta sono attribuite ripetibili, commisurate al tutto sommato modesto impegno che ha dovuto profondere per la presente problematica, sollevata e esaminata d'ufficio da questa Camera; 

Per i quali motivi,

decreta:

1.         La petizione 12 maggio 2009 è trasmessa per competenza al Pretore del Distretto di Bellinzona, affinché proceda come ai considerandi.

            Di conseguenza gli incarti n. 10.2009.8 e 10.2009.7 sono tolti dai ruoli della Camera civile del Tribunale d'appello.                                    

2.         La tassa di giudizio e le spese per complessivi fr. 250.- sono poste a carico degli attori in solido, con l'obbligo di rifondere al convenuto fr. 500.- di ripetibili.

3.         Intimazione:

-, , -, ,  

                                         Comunicazione alla Pretura di Bellinzona, con la trasmissione degli incarti.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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