Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.09.2009 10.2009.20

28. September 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·781 Wörter·~4 min·6

Zusammenfassung

Rinvio TF - giudizio su spese e ripetibili

Volltext

Incarto n. 10.2009.20

Lugano 28 settembre 2009/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 9 maggio 2009 da

AT 1  rappr. dall'  RA 1   

contro  

CV 1  rappr. dall'  RA 2   

con la quale l'attrice chiede la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di fr. 676'784.25 oltre interessi al 5% a varie scadenze, domanda alla quale controparte si è opposta e che la II Camera civile del Tribunale d'appello ha accolto limitatamente a fr. 394'584.25 oltre interessi, ponendo la tassa di giustizia di fr. 9'000.- e le spese di fr. 1'000.-- per 2/5 a carico dell'attrice e per 3/5 a carico della parte convenuta, con l'obbligo per quest'ultima di rifondere alla controparte fr. 6'000.per parte di ripetibili;      

avendo la I Corte di diritto civile del Tribunale federale, con sentenza 27 marzo 2009, parzialmente accolto il ricorso in materia civile della convenuta, rinviando per il resto la causa ai giudici cantonali per nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili della sede cantonale;

ed ora dovendosi appunto statuire sulle spese e sulle ripetibili della sede cantonale;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con la petizione in rassegna, cui la controparte si è opposta, AO 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di fr. 676'784.25 oltre interessi al 5% a varie scadenze;

                                         che la II Camera civile del Tribunale d'appello ha accolto la petizione limitatamente all'importo fr. 394'584.25 oltre interessi, ponendo la tassa di giustizia di fr. 9'000.- e le spese di fr. 1'000.-- per 2/5 a carico dell'attrice e per 3/5 a carico della parte convenuta, con l'obbligo per quest'ultima di rifondere alla controparte fr. 6'000.- per parte di ripetibili;          

                                         che la I Corte di diritto civile del Tribunale federale, con decisione 27 marzo 2009, accogliendo parzialmente il ricorso in materia civile della convenuta, ha annullato la sentenza impugnata ed ha modificato il punto 1 del dispositivo nel senso che la petizione andava ammessa per fr. 341'859.65 più interessi, rinviando per il resto la causa alla scrivente Camera per nuova decisione sulle spese giudiziarie e ripetibili della sede cantonale;

                                         che la determinazione delle spese e delle ripetibili avviene secondo la reciproca soccombenza delle parti in causa, salvo che giusti motivi giustifichino una diversa soluzione (art. 148 CPC);

                                         che la parte attrice risulta ora soccombente nella misura di ½ circa (l'importo riconosciuto è stato ridotto da fr. 394'584.25 a fr. 341'859.65).

                                         che è qui da considerare come la responsabilità della convenuta, dalla stessa integralmente contestata, sia stata riconosciuta, sicché essa è interamente soccombente sul principio del risarcimento;

                                         che, inoltre, la riduzione del risarcimento non è dovuta all'inesistenza del danno, bensì alla circostanza che, in luogo di chiedere la condanna in valuta estera, l'attrice ha chiesto la condanna al risarcimento in parte in franchi svizzeri, ciò che il Tribunale federale ha ritenuto motivo per respingere parzialmente la domanda risarcitoria;

                                         che ricorrono quindi i giusti motivi per derogare al principio della soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC; II CCA 15 gennaio 2001 inc. n. 10.1995.2001): in definitiva nelle particolari circostanze appare equo mantenere la ripartizione che prevede di caricare 2/5 degli oneri all’attrice e 3/5 alla convenuta, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 6'000.- per ripetibili parziali;

                                         che, di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 10 aprile 2008 rimane invariato;

Per i quali motivi,

richiamati per le spese, gli art. 148 e seg. CPC

pronuncia

                                   I .   Il dispositivo n. 2 della sentenza 2 aprile 2008 è il seguente:

                              2.        Le spese della procedura consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                         fr.   9'000.b) spese                                           fr.   1'000.-

                                         Totale                                               fr. 10'000.già anticipate dall'attrice, restano a suo carico per 2/5 mentre per 3/5 sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà inoltre alla controparte fr. 6'000.- per parte di ripetibili.

                                   II.   Intimazione:

-      -      

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                          Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

10.2009.20 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.09.2009 10.2009.20 — Swissrulings