Incarto n. 10.2005.1
Lugano 1° giugno 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Walzer e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione della giudice Epiney-Colombo, assente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa, con petizione 3 febbraio 2005, da
AT 1 rappr. da RA 1
contro
CV 1 rappr. da RA 3 e da RA 2
in materia di risarcimento per violazione contrattuale.
Ed ora sulla domanda di cauzione processuale 22 aprile 2005 con la quale la convenuta ha chiesto che l’attrice sia obbligata a depositare un importo di Fr. 50'000.- a valere quale garanzia per il rimborso delle spese e per il pagamento delle ripetibili.
Lette le osservazioni 13 maggio 2005 dell’attrice che chiede, in via principale, che la domanda venga respinta e, in via subordinata, che l’importo della cauzione venga limitato a Fr. 5'000.-.
Esaminati gli atti dell’incarto
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’attrice ha sede a __________, Stato che non ha firmato con la Svizzera alcun trattato od accordo bilaterale riguardante l’esonero dalla prestazione di cautio judicatum solvi, e di conseguenza può essere obbligata a prestarla in questa procedura per la disposizione dell’art. 153 cpv. 1 lett. b) CPC;
che la domanda di cauzione è stata presentata contestualmente alla risposta di causa e quindi non può coprire questa attività del patrocinatore siccome i costi relativi si sono prodotti già prima dell’inoltro della domanda (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App. ad art. 153 m. 64 e n. 287);
che, tenuto conto di un valore di causa di Fr. 250'000.-, le ripetibili dovute dalla parte attrice, qualora dovesse completamente soccombere nell’azione giudiziaria che ci occupa, possono situarsi tra Fr.12'500.- e Fr. 20'000.- (art. 9 TOA) e quindi la si può obbligare, poiché l’attività spesa per l’allestimento della risposta non può essere considerata, a prestare una cauzione di Fr. 12'500.-;
che le spese e le ripetibili di questo decreto seguono la soccombenza reciproca delle parti che, in funzione delle loro richieste iniziali, può essere valutata in ¾ a carico dell’istante convenuta nel merito e nel rimante quarto a carico della controparte, alla quale dovrà pure essere versata un’ndennità ridotta per ripetibili di Fr. 250.-;
Per i quali motivi
visto l’art. 153 CPC
decreta
1. È fatto obbligo a AT 1, __________ di prestare una cauzione giudiziaria di Fr. 12'500.- mediante deposito di una garanzia di primaria banca svizzera o versamento in contanti sul conto 69-10370-9 Tribunale d’appello AGITI.
2. La cauzione dovrà essere prestata entro il giorno 20 giugno 2005 con la comminatoria che in caso di decorso infruttuoso del termine la causa verrà stralciata dai ruoli.
3. Le spese del presente giudizio di complessivi Fr. 250.- sono a carico per ¾ dell’istante CV 1 e per ¼ di AT 1 cui controparte verserà Fr. 250.- per ripetibili ridotte.
3. Intimazione:
- ; - ; - .
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario