Incarto n. 10.2004.11
Lugano 16 dicembre 2004/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Chiesa, questi in sostituzione di Walser, assente
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare l’istanza di misure provvisionali 30 luglio 2004 in materia di protezione dei marchi, presentata da
AT 1 AT 2 (entrambi patrocinati da PA 1)
contro
CV 1 Hafei, __________ CV 2
accolta la domanda di interventi superprovvisionali con decisione 6 agosto 2004;
non essendo potuta avvenire l’intimazione alla convenuta 1 dell’allegato di istanza e del decreto surriferito poiché essa non ne ha accettato la notifica nelle vie rogatoriali, avendo scelto di esigere la traduzione degli atti in lingua cinese;
non essendo potuta avvenire l’intimazione degli stessi atti nemmeno alla convenuta 2, rivelatasi persona di ignota dimora nel nostro Paese e nemmeno iscritta in modo alcuno a Registro di commercio;
preso atto dello scritto 14 dicembre 2004 degli istanti che comunicano essere intervenuto un accordo stragiudiziale sulla vertenza in esito al quale essi ritirano la domanda di misure cautelari e chiedono lo stralcio dai ruoli della stessa;
considerato come lo stesso accordo comporti il carico delle spese e della tassa di giustizia agli istanti, mentre gli stessi postulano che alle convenute non siano riconosciute indennità ripetibili in seguito alla mancata partecipazione al processo;
dovendo di conseguenza, con riferimento al dispositivo n. 2 del decreto 6 agosto 2004, accollare agli istanti la tassa di giustizia già decisa in quella sede;
richiamati gli art. 352 e 151 CPC,
decreta: 1. La procedura cautelare dipendente da istanza 30 luglio 2004 di __________ e __________, __________, di cui al presente incarto, è stralciata dai ruoli.
§. Di conseguenza decadono le decisioni di cui al decreto
6 agosto 2004 del giudice delegato.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- già anticipata dagli istanti, resta a loro carico. Eventuali spese di intimazione verranno esposte agli stessi istanti in un secondo tempo.
Non vengono assegnate ripetibili.
3. Intimazione:
–) (2 espl.) nelle vie rogatoriali –;
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario