Incarto n. 10.2002.00008
Lugano, 2 ottobre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 16 aprile 2002 presentata da
__________ (patrocinato dall'avv. __________)
riguardante la sentenza del 5 giugno 2001 con cui il Tribunale regionale di __________ (Repubblica ex iugoslava di Macedonia) ha pronunciato il divorzio tra l'istante e
__________ (patrocinata dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ all'udienza del 12 settembre 2002;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ e __________, cittadini dell'ex Iugoslavia, si sono sposati a __________ (ora Repubblica ex iugoslava di Macedonia) il __________ 1975. Dall'unione sono nati __________ (1975), __________ (1978) e __________ (1984). Il matrimonio è stato sciolto, su richiesta del marito, con sentenza contumaciale emanata il 5 giugno 2001 dal Tribunale regionale di __________ (Macedonia), il quale ha affidato il figlio __________ all'attore e ha condannato la madre a versare in favore del minorenne un contributo alimentare di 500 dinari mensili dal 1° giugno 2001 “fino al momento in cui fossero stati dati i presupposti di legge”. Tale sentenza è passata in giudicato.
B. Il 16 aprile 2002 __________ ha presentato alla Camera civile di appello un'istanza di delibazione intesa a ottenere il riconoscimento della citata sentenza in Svizzera. Con ordinanza del 23 aprile 2002 il giudice delegato, verificato che si trattava di un giudizio contumaciale, ha fissato all'istante un termine fino al
1° luglio 2002 per produrre un documento dal quale risultasse la regolare citazione della convenuta in tempo congruo per presentare le sue difese. L'istante ha scritto alla Camera il 24 giugno 2002, contestando tale esigenza e postulando, in via subordinata, una proroga del termine fino al 15 settembre 2002.
C. Preso atto della contestazione, il giudice delegato ha intimato l'istanza di delibazione alla convenuta e ha citato le parti personalmente al contraddittorio del 9 agosto 2002. L'udienza è poi stata rinviata, su domanda della convenuta, al 12 settembre successivo. In tale occasione le parti sono state interrogate dalla Camera e l'istante, confermandosi nella domanda di riconoscimento, ha prodotto fotocopia di una citazione pubblicata il 24 aprile 2001 dal Tribunale regionale di __________ sul Foglio ufficiale della Repubblica ex iugoslava di Macedonia in cui si invitava la convenuta, “senza un recapito postale”, a costituirsi in giudizio nel termine di 15 giorni.
D. __________ ha proposto all'udienza di respingere la delibazione e ha sollecitato, con richiesta verbale, il beneficio dell'assistenza giudiziaria, vedendosi assegnare un termine di 10 giorni per corredare la domanda dei documenti giustificativi previsti dalla legge. Il termine è stato prorogato di altri 10 giorni il 23 settembre 2002 su domanda dell'interessata. I documenti giustificativi sono poi stati inviati a questa Camera il 30 settembre 2002.
Considerando
in diritto: 1. La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), le sentenze civili pronunziate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC). La procedura è quella contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC). Sono riservate le disposizioni della Convenzione di Lugano (cpv. 3). Il riconoscimento di sentenze di pagamento in denaro o di prestazioni di garanzia spetta invece al “giudice normalmente competente, nell'ambito del procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF, fatta eccezione per le decisioni di prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano” (art. 512 CPC). Ciò posto, la procedura di delibazione davanti alla Camera civile di appello è possibile solo
– nel caso di sentenze che non abbiano per oggetto pagamenti in denaro o prestazioni di garanzia, rispettivamente
– nel caso di sentenze cui non si applichi la Convenzione di Lugano (RS 0.275.11).
Il giudice di primo grado “normalmente competente nell'ambito del procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF”, in effetti, non è mai la Camera civile di appello. Né la Camera civile di appello è competente per riconoscere o dichiarare esecutive sentenze straniere nel quadro della Convenzione di Lugano (tutt'al più può essere chiamata a statuire su opposizione: art. 513b cpv. 3 e 513c cpv. 2 CPC).
2. In concreto l'istante chiede anzitutto che si riconosca la pronuncia estera del suo divorzio. Ora, la Convenzione di Lugano (CL) non è applicabile in materia di stato o di capacità delle persone fisiche, né di regime patrimoniale fra coniugi, di testamenti o di successioni (art. 1 cpv. 2). Su questo primo punto l'istanza di delibazione è dunque ammissibile. Quanto all'affidamento del figlio __________, l'istanza è invece senza oggetto, il figlio essendo divenuto maggiorenne il __________ 2002. Anche il diritto macedone, del resto, fissa la maggiore età a 18 anni (Bergmann/Ferid, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, “Mazedonien”, pag. 17 a metà con rinvio all'art. 16 cpv. 1 della legge nazionale sulla famiglia).
Rimane la questione del contributo alimentare a decorrere dal
1° giugno 2001. Come si è appena visto, tuttavia, trattandosi di prestazioni in denaro la competenza della Camera civile di appello come autorità di primo grado per il riconoscimento di decisioni estere non è data. Non giova dunque domandarsi se la Convenzione di Lugano, applicabile agli obblighi alimentari derivanti da sentenze di stato (art. 5 n. 2), tanto per il coniuge quanto per i figli minorenni (Donzallaz, La Convention de Lugano, Berna 1996, vol. I, pag. 361 n. 915 con richiami), lasci spazio anche a una procedura di exequatur (affermativo: Donzallaz, op. cit., pag. 362 n. 919). L'istanza davanti a questa Camera come autorità di primo grado può vertere solo, in ultima analisi, sul riconoscimento del divorzio come tale.
3. La legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) – menzionata dall'art. 511 cpv. 1 CPC – stabilisce al suo art. 25 che una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). Quanto all'art. 27, esso esclude il riconoscimento di sentenze manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze emanate in difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in spregio del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pure di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (cpv. 2 lett. c).
Per tornare alla “competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui [la decisione] fu pronunciata”, richiesta dall'art. 25 lett. a LDIP, essa è regolata in materia di divorzio o di separazione dall'art. 65 LDIP. In concreto non fa dubbio ch'essa sia data, la Macedonia essendo lo Stato di origine di entrambe le parti (art. 65 cpv. 1 LDIP). Non fa dubbio nemmeno che la sentenza in questione sia definitiva (art. 25 lett. b LDIP), come ha attestato lo stesso Tribunale regionale di __________ in calce all'esemplare prodotto davanti a questa Camera. Molto più delicato è esaminare la compatibilità della sentenza con l'ordine pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP), rispettivamente con i motivi di rifiuto previsti dall'art. 27 cpv. 2 LDIP. Ad ogni buon conto le convenzioni ratificate dalla Svizzera sono prioritarie rispetto alla legge federale sul diritto internazionale privato (art. 1 cpv. 2 LDIP), anche per quel che è dell'ordine pubblico (Berti/Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 34 segg. ad art. 27).
4. La sentenza emanata il 5 giugno 2001 dal Tribunale regionale di __________ è un pronunciato contumaciale nel senso dell'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP, cioè una decisione presa senza che la parte convenuta si sia costituita in giudizio. Il Tribunale stesso rileva nella sentenza che __________, “con domicilio sconosciuto in Svizzera”, è stata invitata mediante pubblicazione apparsa sul Foglio ufficiale n. _ della Repubblica macedone, del __________ 2001, a presentarsi entro 15 giorni “all'ufficio n. _”, con l'avvertenza che in caso contrario le sarebbe stato designato un rappresentante legale nella persona di __________, collaboratrice professionale del tribunale medesimo, la quale avrebbe assunto le sue difese. Ciò che è poi avvenuto. Fotocopia di tale pubblicazione è stata prodotta dall'istante, in ossequio all'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP (e in rinuncia alla contestazione mossa nella lettera del 24 giugno 2002), all'udienza del 12 settembre 2002 davanti a questa Camera. Ora, l'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP non impedisce il riconoscimento di sentenze contumaciali. Occorre però, come precisa testualmente la norma, che la parte contumace sia stata “citata regolarmente ed in tempo congruo per presentare le proprie difese”. Incombe a chi chiede il riconoscimento della sentenza estera rendere verosimile tale condizione.
5. Nella fattispecie appare discutibile che, costituendosi davanti al Tribunale regionale di __________ entro il termine a lei fissato, la convenuta potesse ancora tutelare adeguatamente i propri interessi. Certo, secondo giurisprudenza non è indispensabile che la parte contumace sia stata necessariamente citata alla prima udienza: la citazione con un mese di anticipo all'udienza principale basta (DTF 120 II 84 consid. 3a, citata anche da: Bucher, Droit international privé suisse, vol. I/1, Basilea 1998, pag. 237
n. 775). A parte il fatto però che, secondo dottrina, per essere conforme all'ordine pubblico svizzero la citazione dovrebbe riferirsi proprio alla prima udienza e non a udienze successive (Bucher, op. cit., pag. 220 n. 710; Berti/Schnyder, op. cit., n. 11 in fine ad art. 27 LDIP), in concreto – tenuto conto del termine di comparizione – la convocazione precedeva di un mese non l'udienza principale, ma addirittura l'emanazione della sentenza. E ciò per quanto la causa durasse – come ha confermato l'istante davanti questa Camera – da circa da due anni (verbale del 12 settembre 2002, pag. 2 in fondo), durante i quali sono stati sentiti almeno due testimoni. Perché l'annuncio sul Foglio ufficiale sia avvenuto così tardi non è dato di sapere. Sull'effettiva utilità di una citazione appena un mese prima dell'emissione della sentenza v'è, in ogni modo, da rimanere perplessi. Comunque sia, si volesse anche ritenere sufficiente sotto il profilo dell'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP la pubblicazione prodotta in fotocopia davanti a questa Camera, ciò non sarebbe di utilità all'istante per i motivi in appresso.
6. L'art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP stabilisce – come detto (consid. 3) – che una decisione estera non è riconosciuta in Svizzera quando una parte dimostri di non essere stata citata regolarmente. E il riconoscimento è precluso altresì, giusta l'art. 27 cpv. 2 lett. b LDIP, a sentenze emanate in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in dispregio del diritto d'essere sentiti. Entrambe le riserve sono espressioni del cosiddetto ordine pubblico “processuale” (per rapporto all'ordine pubblico “sostanziale”, che riguarda il merito e che è disciplinato dall'art. 27 cpv. 1 LDIP). Nel caso specifico è verosimile che la citazione per via edittale di un convenuto assente e di ignota dimora fosse di per sé conforme alla legge macedone (nel Ticino l'art. 123 cpv. 2 CPC prevede del resto una disposizione analoga). Fosse stata senza recapito noto, la convenuta sarebbe quindi stata convocata regolarmente. Quanto alla notificazione della sentenza, essa è verosimilmente avvenuta al difensore d'ufficio, come si desume dalla sentenza stessa (pag. 1 in alto). Il che – fosse stata la convenuta irreperibile – non denota apparentemente alcuna irregolarità (anche a tale proposito l'art. 123 cpv. 1 CPC contempla una regola simile). Il problema è che, contrariamente a quanto risulta dalla sentenza macedone, la convenuta non era affatto di ignota dimora.
7. Davanti a questa Camera è stato chiarito in contraddittorio che la convenuta è giunta in Svizzera con i figli __________ e __________ il 20 luglio 1991, allorché il marito e il figlio __________ già si trovavano nel Ticino. Quell'anno la famiglia ha preso domicilio a __________ (frazione di __________) per poi trasferirsi nel 1992 in __________ (sempre a __________) e traslocare, nel 1995, in via __________. Due anni dopo, nel 1997, la famiglia al completo si è stabilita a __________, finché nel 2000 – in seguito a dissidi coniugali – __________ è riparata per cinque mesi a __________, in un istituto. Dopo di che essa è tornata a __________, dove risiede tuttora in un appartamento di via __________, mentre il marito è rimasto a __________ insieme con i figli. Come l'istante medesimo ha ammesso davanti a questa Camera, al momento in cui egli ha promosso causa di divorzio a __________ (nel 1999), entrambi i coniugi vivevano sotto lo stesso tetto a __________, ancorché in abitazioni separate (verbale del 12 settembre 2002, pag. 2 in fondo). E l'istante è sempre stato perfettamente cognito del recapito della moglie anche dopo il 2000, tant'è ch'egli sollecitava i figli a parlare della causa con la madre quando costoro si recavano in visita da lei. __________ non è mai stata, dunque, né irreperibile né di ignota dimora.
8. Ciò premesso, dichiarando al Tribunale regionale di __________ che la convenuta era partita nel 1990 per la Svizzera senza lasciare indirizzo, l'istante ha mentito sapendo di mentire e con tale artificio ha ottenuto l'emanazione di una sentenza nelle forme contumaciali. Invero l'art. 27 LDIP non annovera esplicitamente la frode di una parte ai danni dell'altra come motivo di ordine pubblico – sostanziale (cpv. 1) o processuale (cpv. 2) – che osti al riconoscimento di una sentenza. La nozione di “frode” è invalsa tuttavia, proprio alla stregua di un impedimento, nella dottrina giuridica relativa all'art. 27 n. 1 della Convenzione di Bruxelles (identico all'art. 27 n. 1 della Convenzione di Lugano), che protegge l'ordine pubblico, tanto sostanziale quanto processuale (Bischof, Die Zustellung im internationalen Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen, Zurigo 1997, pag. 332 in alto). È vero che, dandosi violazione dell'ordine pubblico processuale, lo Stato richiesto non rifiuta per ciò solo il riconoscimento della sentenza straniera. Esso verifica se la sentenza ottenuta con manovre fraudolente all'estero possa ancora essere impugnata dalla parte convenuta con un ricorso ordinario davanti ai tribunali di quello Stato. Se sì, esso rifiuta il riconoscimento. Se no, esso sospende la procedura di riconoscimento finché i tribunali dello Stato d'origine abbiano avuto modo di pronunciarsi sul rimedio giuridico ordinario introdotto contro la sentenza (Gaudemet-Tallon, Les Conventions de Bruxelles et de Lugano, Parigi 1993, pag. 247 n. 354 con rinvii).
9. Non v'è ragione, tanto meno nella fattispecie, perché la riserva dell'ordine pubblico posta dall'art. 27 LDIP sia interpretata meno restrittivamente rispetto alla riserva dell'ordine pubblico contenuta nell'art. 27 n. 1 della Convenzione di Lugano (e della Convenzione di Bruxelles). Tanto meno ove si consideri che non sussistono con la Repubblica ex iugoslava di Macedonia trattati che prevedano – per avventura – un ordine pubblico attenuato. La sentenza di divorzio è stata ottenuta dall'istante, in concreto, con dichiarazioni ingannevoli al Tribunale regionale di __________, indotto a credere che la convenuta avesse lasciato la Macedonia nel 1990 rendendosi irreperibile in Svizzera. In realtà nel 1999 la convenuta viveva sotto lo stesso tetto del coniuge a __________, ancorché in un alloggio separato. Nel 2000 essa si è poi trasferita a __________, ma anche il nuovo recapito era perfettamente noto all'istante. La fattsispecie denota quindi una palmare frode processuale, contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto, giacché in tal modo la convenuta si è vista precludere ogni diritto d'essere sentita (art. 27 cpv. 2 lett. b LDIP). E la sentenza macedone non può più nemmeno essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario, la possibilità di introdurre appello essendo decaduta 15 giorni dopo l'emissione del giudizio (attestazione di passaggio in giudicato apposta in calce all'esemplare prodotto per la delibazione). La convenuta però ha avuto conoscenza del pronunciato solo cinque mesi dopo, nell'ambito della procedura a protezione dell'unione coniugale da lei promossa davanti al Pretore della giurisdizione di __________. Troppo tardi perché la sentenza potesse ancora essere impugnata nelle vie ordinarie.
10. L'istante obietta che, comunque sia, la convenuta sapeva della causa contro di lei pendente a __________, sia per averne egli medesimo informato il cognato nel dicembre del 1999 o nel gennaio del 2000 (allorché la moglie trascorreva le ferie natalizie in patria, presso di lui) sia per avere egli incaricato i figli di parlarne alla madre ogni qual volta si recavano a __________ per le visite. Se non che, sotto il profilo dell'art. 27 cpv. 2 LDIP non basta che una parte abbia avuto notizia di una causa intentata nei di lei confronti. Occorre che essa ne abbia avuto formale conoscenza per mezzo di un'effettiva citazione (Berti/Schnyder, op. cit., n. 11 ad art. 27 LDIP con richiami), ciò che in concreto fa manifesto difetto. Se ne conclude, per finire, che nella fattispecie l'istanza di delibazione va respinta, la sentenza da delibare rivelandosi in urto palese con l'ordine pubblico processuale svizzero.
11. La tassa di giustizia e le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Assistita da una legale, la convenuta ha diritto inoltre a una congrua indennità per ripetibili, che di per sé renderebbe senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria da lei formulata all'udienza del 12 settembre 2002 (cfr. anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale de l'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 128 n. 9 a metà). Data la notoria morosità dell'istante, nondimeno, già di primo acchito l'incasso di tale indennizzo appare difficile, se non impossibile. La richiesta in esame mantiene dunque la sua attualità (DTF 122 I 322). Ora, l'art. 4 cpv. 1 LAG – in vigore dal 30 luglio 2002 – dispone che il beneficio dell'assistenza giudiziaria va chiesto “mediante domanda scritta e motivata”. Una richiesta verbale all'udienza non basta (diversamente da quanto stabilisce, ad esempio, l'art. 92 cpv. 1 CPC per le domande processuali). La forma scritta non era esplicitamente prevista dall'art. 156 cpv. 1 vCPC, ma l'innovazione non può essere passata inosservata alla patrocinatrice della convenuta, che ha partecipato all'elaborazione della legge nuova come membro della Commissione speciale sulle spese e l'assistenza giudiziaria, né appare di eccessivo formalismo (una semplice lettera sarebbe sufficiente). La richiesta formulata oralmente dalla convenuta all'udienza del 12 settembre 2002 non può dunque essere considerata come una valida domanda di assistenza giudiziaria.
12. Rimane il fatto che, fosse stata resa attenta subito del difetto formale, la convenuta avrebbe introdotto senza indugio una “domanda” ricevibile. La quale, “scritta e motivata”, sarebbe potuta giungere a questa Camera, al più presto, il giorno dopo l'udienza. Accertato che la convenuta versa effettivamente in grave ristrettezza (art. 3 cpv. 2 LAG) e che la sua resistenza alla delibazione era provvista di buon esito (art. 14 lett. a LAG), tant'è che l'istanza della controparte è destinata all'insuccesso, l'assistenza giudiziaria può quindi esserle conferita dal 13 settembre 2002. Una retroattività del beneficio non entra invece in linea di conto, l'udienza davanti a questa Camera non potendosi ritenere un semplice “accertamento preliminare” nel senso dell'art. 15 cpv. 1 LAG. D'altro lato la giurisprudenza relativa al vecchio diritto seguiva – finanche con rigore – il medesimo orientamento (Rep. 1994 pag. 385; RDAT I-1996 pag. 306).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile e non è senza oggetto, l'istanza di delibazione è respinta.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante, che rifonderà alla convenuta
fr. 1000.– per ripetibili.
3. __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ a valere dal 13 settembre 2002.
4. Intimazione:
– avv. __________;
– avv. __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario