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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.06.2008 10.2002.29

4. Juni 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,294 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Contratto di appalto, garanzia per difetti, scelta di serramenti non adatti da parte del committente, mancato avviso da parte di appaltatore

Volltext

Incarto n. 10.2002.29

Lugano 4 giugno 2008/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Cocchi (giudice supplente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 8 ottobre 2002, da

 AT 1  rappr. da  RA 1   

contro  

CV 1  rappr. da  RA 2 CV 2  rappr. da  RA 3 

con la quale si chiedeva la condanna delle convenute, in solido, al pagamento dell'importo di fr. 235'305.90 oltre interessi di mora, somma poi ridotta, in sede di conclusioni, a fr. 175'000.- con interessi al 5% dal 23 novembre 2001, mentre le convenute hanno chiesto di respingere le domande di petizione e di accogliere quelle loro riconvenzionali di fr. 157'840.25 oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2001 (CV 1) e di fr. 20'309.50 oltre interessi al 5% dal 9 dicembre 2002 (CV 2), in materia di contratto d'appalto (garanzia per i difetti dell'opera e saldo della mercede).

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa 

Considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   AT 1 ha affidato allo studio d'architettura londinese S__________ la progettazione di una casa d'abitazione sul fondo part.__________ RFD di L__________. La direzione dei lavori è stata demandata a CV 2. L'esecuzione dei lavori per la fornitura e la posa di finestre in acciaio è stata appaltata alla ditta CV 1.

                                   2.   L'attore addebita alle due convenute, in solido, la responsabilità per la fornitura di

                                         -  una porta scorrevole, 3 vetrate fisse, una porta laterale della facciata sud-ovest della costruzione;

                                         -  due finestre ad ante girevoli al piano superiore;

                                         -  una finestra al piano inferiore

                                         risultate difettose perché in contrasto con le esigenze, di uso comune in quel campo delle costruzioni, di isolamento termico, di impermeabilità all'acqua, di ermeticità all'aria e di resistenza al vento e chiede loro il risarcimento per le spese dell'effettuata sostituzione e riparazione dei serramenti in questione (fr. 150'000.-), per i costi della perizia di parte e di quella a futura memoria (fr. 20'000.-) e di quella giudiziaria (fr. 5'000.-).

                                         La convenuta CV 1 contesta ogni sua responsabilità poiché l'esecuzione delle opere così come avvenuta è stata imposta, nonostante le sue espresse riserve, dal progettista londinese che privilegiava l'aspetto estetico della costruzione rispetto a quello funzionale. In via riconvenzionale chiede il pagamento del saldo (fr. 157'840.25) delle sue prestazioni.

                                         La convenuta CV 2, a sua volta, contesta qualsiasi responsabilità perché ogni sua richiesta di adeguamento dei piani esecutivi riguardanti i serramenti, per renderli conformi alle norme SIA e alle norme generali dell'arte, è stata sempre respinta dal progettista. In via riconvenzionale chiede il pagamento del saldo (fr. 20'309.50) dei suoi onorari.

                                   3.   La difettosità dei serramenti litigiosi è pacifica. Basta leggere le risultanze della perizia a futura memoria dell'ing. P__________ (doc. M) e della perizia giudiziaria del 30 ottobre 2006 del perito arch. M__________ (perizia, pag. 21) che concludono come le opere così come progettate ed eseguite non soddisfacevano pienamente le norme SIA 160 (azione sulle strutture portanti) e 180 (isolamento termico e protezione contro l'umidità degli edifici). Per l'accertamento delle singole responsabilità - che l'attore addebita alle convenute e che quest'ultime ribaltano esclusivamente sul committente o che, se del caso, vanno ripartite tra tutti i protagonisti della vicenda - è opportuno, in primis, esaminare la posizione di ogni singola parte convenuta in quella che è la loro motivazione a discarico di principio e cioè di aver eseguito le opere in contestazione perché così voluto dal progettista (e quindi dal committente) nonostante le loro riserve e proposte, diverse e alternative, di realizzazione e di messa in opera dei serramenti litigiosi.

                                   4.   Della posizione di CV 1

                                         Il rapporto giuridico tra l'attore e CV 1 è retto dalle norme sul contratto d'appalto e l'art. 369 CO prevede che il committente non può fare valere i diritti accordatigli in caso di opera difettosa se egli stesso è stato causa dei difetti mediante ordinazioni date contro l’espresso parere dell’appaltatore o in altra maniera.

                                         Per l’applicazione di questa norma in favore dell’appaltatore, che sopporta l’onere della prova in proposito (Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed., Zurigo 1996, n. 1914; Gautschi, Berner Kommentar, n. 4c ad art. 369), occorre, in primo luogo, che il difetto dell’opera si sia verificato per una causa di cui è responsabile il committente (Gauch, op. cit., n. 1917) ed evidentemente questi risponde anche per le persone ausiliarie, in particolare il progettista o il direttore dei lavori, ai quali egli si è affidato e che perciò lo rappresentano nei confronti dell’appaltatore (art. 101 CO per analogia, cfr. Gauch, op. cit., n. 1921).

                                         L’appaltatore non può però liberarsi senz’altro in presenza di mancanze del committente, del progettista o del direttore dei lavori: il suo obbligo di diligenza, che gli impone di riconoscere fatti o soluzioni tecniche che possono essere di pregiudizio per l’integrità e l’abitabilità dell’opera e di darne avviso al committente, sussiste per principio anche quando egli agisce sulla base di piani e di istruzioni dategli da specialisti incaricati dal committente stesso (Rep. 1983, pag. 308; II CCA 5 dicembre 1996 in re B./C. e llcc.). In tali casi, tuttavia, l’obbligo dell’appaltatore alla notifica del proprio dissenso sussiste solo qualora vi sia un errore tecnico manifesto ed evidente o facilmente riconoscibile. Questo è il caso quando si tratti di errori macroscopici, o dell’adozione di soluzioni manifestamente contrarie alle più elementari regole dell’edilizia (Rep. ibidem; II CCA 25 novembre 1997 in re P. SA/S. SA; Gauch, op. cit., n. 1969 e segg.).

                                         L'avviso che l'appaltatore deve, al proposito, notificare al committente deve essere particolarmente formale e rendere attento quest'ultimo dei rischi che possono risultare dalle sue istruzioni e del fatto che declina ogni sua responsabilità nel caso che risultasse un difetto a dipendenza delle istruzioni che il committente insiste nel mantenere (DTF 116 II 305 consid. 2c/bb; 95 II 43 consid. 3c).

                                         Negli altri casi l’appaltatore è liberato dalla propria responsabilità per gli eventuali difetti senza che vi sia necessità di esprimere il proprio parere contrario, potendosi egli in buona fede fidare delle maggiori cognizioni degli specialisti interpellati dal committente (II CCA 25 marzo 1994 in re B. SA e llcc./B.; Gauch, op. cit., n. 1958 e segg.).

                                         E’ però fatto salvo il caso particolare in cui le specifiche e specialistiche conoscenze tecniche dell’artigiano siano superiori a quelle del committente e del progettista, di modo che il committente può in buona fede in ogni caso attendersi una verifica da parte dell’appaltatore (II CCA 20 aprile 1993 in re M.C. SA/M.; Gauch, op. cit., n. 1408).

                                         In secondo luogo la causa riconducibile a responsabilità del committente deve essere l’unica determinante per l’insorgere dei difetti (DTF 52 II 78; II CCA 4 settembre 1996 in re B./C. SA, 26 maggio 1993 in re A.G. SA/W.; Gauch, op. cit., n. 1918).

                               4.1.   La convenuta CV 1 non può trincerarsi dietro al preteso fatto che le istruzioni del committente, e meglio dello studio d'architettura londinese, non fossero manifestamente riconoscibili come erronee perché provenienti da specialisti. La sua esperienza (teste Q__________: "La CV 1 è stata fondata nel 1920 e da allora si è sempre sviluppata contando attualmente un centinaio di dipendenti tra impiegati, tecnici e operai....Circa il 20% dell'attività copre la produzione della metalcostruzione e tra le attività usuali vi è quella di progettazione, costruzione e messa in opera di serramenti metallici") doveva permetterle evidentemente di riconoscere che il sistema delle finestre eseguito con prevalenza di profili J__________ "viene utilizzato normalmente per porte interne ed è sconsigliato in utilizzi per finestre esterne (di facciata)" (doc. M, prova a futura memoria, pag. 10) e che il sistema per la finestra scorrevole "non è adatto allo scopo. Si doveva eseguire un sistema detto alza e scorri..." (doc. M, prova a futura memoria, pag. 13), così come che l'impostazione del progetto era contrario alle regole dell'arte (perizia giudiziaria, pag. 21). Del resto W__________ - che ha operato la sostituzione dei serramenti e che deve essere una ditta simile alla convenuta - ha precisato che "Es ist ein falsches System gewählt worden. Konstruktionsdetaile wurden konstruiert, welche nicht ausführbar sind" (doc. P). Lo stesso avrebbe dovuto capire la convenuta ma l'ha anche capito tanto è vero che il suo tecnico Q__________ ha ammesso, nella sua testimonianza, che "Io più volte, durante le riunioni per l'allestimento dei piani esecutivi e quelle di cantiere, ho riferito a T__________ (n.d.r. direttore dei lavori presso la convenuta CV 2) che determinati serramenti così come concepiti io non gli avrei mai messi in opera...", comprovando con ciò che il sistema adottato era contrario alle regole dell'arte. E inoltre la concezione di fabbricazione e di posa dei serramenti così come avvenuta ha completamente stravolto quelle che erano le descrizioni delle relative posizioni nel capitolato d'appalto (doc. B; teste Q__________: "Per l'esecuzione dell'opera gli architetti hanno messo a disposizione altri e diversi piani rispetto a quelli che erano stati allegati al capitolato") che prevedevano soluzioni conformi alle regole dell'arte e alle Norme SIA (cfr. perizia giudiziaria, pag. 10, cpv. 6).

                               4.2.   Ne segue che, per sottrarsi a qualsiasi responsabilità, la convenuta CV 1 avrebbe dovuto formalmente notificare, ai sensi dell'art. 369 CO, al committente il proprio contrario parere e l'esclusione di qualsiasi sua responsabilità nel caso si confermassero le esecuzioni dei singoli serramenti, così come voluti dall'architetto londinese. Ma un avviso formale, come voluto dalla norma di legge, non è mai stato notificato all'attore (teste Q__________: "Al proposito io non ho mai formalizzato con uno scritto queste mie impressioni..." riferendosi al fatto che lui non avrebbe mai messo in opera i serramenti cosi come concepiti).

                                         Non può essere, evidentemente, parificato alla formale notifica il fatto che la convenuta sottoponesse al progettista, che non le accettava, delle soluzioni idonee e usuali per il tipo di serramento in questione.

                                         La convenuta CV 1 ha eseguito le opere così come le era imposto dal progettista, anche dopo aver invano consigliato delle modifiche ed altre più consone soluzioni, consapevole del rischio dei difetti che avrebbero potuto insorgere senza mai notificare formalmente il suo dissenso e declinare la sua responsabilità. Ne segue che, quando l'art. 369 CO non è applicabile, il giudice deve basarsi per analogia sull'art. 44 cpv. 1 CO per la ripartizione del danno insito nei difetti dell'opera (Gauch, op. cit., n. 2061 segg; DTF 116 II 311, 116 II 458 consid. 3b), ossia se i difetti sono dovuti anche o esclusivamente a mancanze dell'appaltatore, la sua liberazione sarà esclusa o solo parziale (Gauch, op. cit., n. 2050 e 2061).

                                   5.   Della posizione di CV 2

                                         La relazione contrattuale tra l'attore e la convenuta CV 2, così come definita nel contratto 18 febbraio 1999 (doc. BB), si fonda, per le prestazioni caratteristiche ivi contenute dominante dalla componente di direzione dei lavori, sulle norme del mandato (Gauch, op. cit., n. 53 e seg.).

                                         Con riferimento alle istruzioni del mandante, invocando le quali la convenuta CV 2, ritiene di non avere responsabilità per i difetti di costruzione dei serramenti, l'art. 397 CO fa obbligo al mandatario di eseguire le istruzioni del mandante. Ma in presenza di istruzioni contrarie alle regole dell'arte che rendono irraggiungibile lo scopo del mandato di direzione dei lavori, e meglio di ottenere una costruzione senza difetti, il mandatario deve avvertire il mandante in modo chiaro e preciso, in modo analogo a quanto prescritto dall'art. 369 CO nel rapporto d'appalto (OR-Weber, art. 397 n. 8) e con le stesse conseguenze.

                               5.1.   La convenuta CV 2 riconosce che tutte le richieste di modifiche da lei apportate al progetto, sia nell'interesse del committente sia perché necessarie per ossequiare le Norme SIA  o le regole dell'arte, non sono state accettate dal progettista. In questa situazione di consapevole conoscenza che le istruzioni del progettista e quindi del committente potevano portare, come hanno portato, alla difettosità delle opere era indispensabile che la convenuta notificasse formalmente al committente il dissenso per l'esecuzione delle opere come imposta declinando ogni sua responsabilità in merito. Non appare dagli atti che una tale riserva sia stata espressa. Il teste T__________ (impiegato della convenuta) si limita a riferire delle moltissime osservazioni e dei dubbi sulla conformità delle opere espresse al progettista senza però che mai appaia l'espressione di una dichiarazione intesa a declinare qualsiasi responsabilità, come invece, riferisce il teste, aveva fatto la ditta V__________ per i serramenti in legno. Nemmeno la lettera 2 ottobre 2000 (allegato al doc. 4) può valere quale formale e valida notifica perché l'espressione finale di non ritenersi "in alcun senso responsabili" si riferisce a quanto affermato nello scritto 27 settembre 2000 dello studio S__________ (allegato al doc. 4) in punto al fatto di non essere stati informati sulla non conformità con le Norme SIA e non alla eventuale futura responsabilità per difetti dell'opera.

                                         Se non vi era alcuno spazio per modificare qualche cosa rispetto alle loro idee vi era, oltre alla possibilità di formale notifica, anche quella di rinunciare al mandato per non ritrovarsi poi, come è stato, implicati nelle responsabilità per i difetti che sono apparsi e che erano assolutamente prevedibili.

                               5.3.   Quindi, come per l'altra convenuta CV 1, non vi è possibilità di completa liberazione dalla responsabilità per i difetti ma si dovrà valutare quale possa essere, sulla base dell'art. 44 cpv. 1 CO, la ripartizione delle responsabilità tra le parti al processo.

                                   6.   Nell'esecuzione delle opere ci si è discostati, in modo importante e determinante, dalla precisa descrizione delle stesse nel capitolato d'offerta, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche che sono all'origine dei difetti, cioè il tipo di profili con o senza rotture di ponte termico, la determinazione dello spessore dei vetri in base alle dimensioni delle lastre e alle corrispondenti Norme SIA e il meccanismo di apertura della porta scorrevole (cfr perizia giudiziaria, pag. 21). Ciò è avvenuto per volontà unica del progettista S__________ che ha stravolto i piani originali, che ha insistito, anche a fronte delle proposte di modifiche della DL e dell'esecutrice delle opere, per il rispetto delle sue indicazioni senza possibilità di spazio per poter modificare qualcosa rispetto alle istruzioni (cfr. testi Q__________, P__________ e T__________). Tanto è vero che il perito giudiziario osserva che "i piani di officina di CV 1 relativi ai serramenti litigiosi, seppur corretti dal punto di vista della costruzione metallica, presentano difetto nella misura in cui hanno ripreso e confermato con dettagli precisi quanto espresso in modo indicativo nei piani S__________ (perizia, pag. 10).

                                         Ma anche l'esecuzione concreta delle opere, secondo il concetto (sbagliato) del progettista, non è scevra di qualche difetto opponibile all'esecutrice CV 1 e a CV 2 che, quale direttrice dei lavori, avrebbe dovuto sorvegliare l'esecuzione in loco ed imporre le pur minime correzioni che si imponevano. Il perito giudiziario evidenzia infatti:

                                         -  che, per la finestra dei servizi ai piani inferiori, "l'isolazione all'interno del profilo non porta alcuna miglioria ai problemi del ponte termico" (perizia, pag. 7);

                                         -  che, per la porta scorrevole al piano terreno, "i problemi di ermeticità dei profili di chiusura avrebbero meritato un maggior approfondimento nel passaggio dai piani di dettaglio dell'architetto ai piani di officina" (perizia, pag. 7) e che l'ermeticità insufficiente è dovuta anche a un difetto di posa (doc. M, perizia a futura memoria, pag. 13; perizia giudiziaria, pag. 16);

                                         -  che, per le tre vetrate fisse al piano terreno, le carenze strutturali del vetro sono addebitabili alle convenute anche perché le caratteristiche e lo spessore del vetro non erano indicati (imposti) nei piani dell'architetto (perizia, pag. 8);

                                         -  che, per la porta laterale ad anta girevole, si potevano mettere in opera guarnizioni e profili supplementari (perizia, pag. 8);

                                         -  che, per le finestre su tutta l'altezza su perno girevole al primo piano, "i disegni di officina lasciano delle perplessità nella misura in cui non vi sono rappresentati dei dettagli importanti per l'efficacia della chiusura.." (perizia, pag. 9);

                                         -  che, in generale, i piani di officina di CV 1 sono conformi alle regole dell'arte dal punto di vista tecnico della metalcostruzione ma i dettagli delle guarnizioni e delle battute avrebbero dovuto essere maggiormente approfonditi e, per quanto possibile, migliorati, senza, con ciò compromettere l'estetica dell'edificio e quindi lo scopo primo di tutte le istruzioni imposte dal progettista (perizia, pag. 16).

                                         In una simile situazione - tenuto anche conto che, se le due convenute avessero notificato formalmente il loro dissenso, il progettista avrebbe comunque insistito e imposto il proprio punto di vista e ancora che avevano riconosciuto il rischio di difetti insito nella concezione costruttiva del progettista - non si può loro addebitare una responsabilità superiore al 25%. Quella del progettista, e quindi del committente AT 1 (art. 101 cpv. 1 CO), risulta infatti principale e con causalità adeguata ben maggiore e determinante per l'insorgere dei difetti.

                                   7.   I convenuti rispondono in solido, con vincolo di solidarietà imperfetta, come è il caso normalmente per l'esecuzione difettosa di lavori di costruzione (art. 51 cpv. 1 CO; DTF 130 III 591 consid. 5.5.1) e nell'ambito di pretese di regresso tra di loro, potendo il giudice determinarlo (art.  50 cpv. 1 CO), va riconosciuta una loro uguale responsabilità così che chi, fra le convenute, sopporterà l'intero risarcimento risultante dall'accoglimento parziale delle pretese di petizione, potrà rivalersi verso l'altra per la metà.

                                   8.   Per la determinazione del danno bisogna far capo alla perizia giudiziaria, e in tal senso si è adeguato l'attore, che ha preso in considerazione il preventivo di spesa per la sostituzione e riparazione dei serramenti della ditta W__________ (doc. P) e l'ha corretta con indicazioni di prezzo più conformi alla realtà (perizia, pag. 22-24). Viene qui considerata anche la sostituzione della vetrata est al piano terreno che l'attore non ha invocato, nei suoi allegati introduttivi scritti dell'azione principale ma ha contrapposto nella difesa riconvenzionale alle pretese di saldo della mercede e dell'onorario delle convenute, quale opera tra quelle difettose per le quali pretendeva un risarcimento.

                                         Tenuto conto degli importi superiori previsti dal perito, proprio perché già ha ridotto le spese preventivate dalla ditta che ha poi eseguito le sostituzioni e le riparazioni, si ha allora una somma totale complessiva di fr. 150'000.- che, per ¼, ossia per fr. 37'500.-, va caricata alle convenute in solido.

                                         Le spese della perizia giudiziaria seguono l'esito del merito e quindi la ripartizione tra le parti secondo la loro reciproca soccombenza in causa (art. 148 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 148 n. 495) e altrettanto vale per le spese della perizia a futura memoria.

                                   9.   La petizione può così essere accolta per fr. 37'500.- con interessi al 5 % dal 23 novembre 2001.

                                         Le spese dell'azione principale e della prova a futura memoria (fr. 200.- per il decreto e fr. 15'435.20 per la perizia), tenuto conto che la domanda iniziale mantenuta sino all'inoltro delle conclusioni era di fr. 235'000.-, sono a carico dell'attore per 7/8 e dei convenuti in solido per 1/8. Le ripetibili sono addebitate all'attore secondo la sua soccombenza e in misura minore a favore di Otto & Associati SA che non ha presentato l'allegato di conclusioni.

                                10.   Con le rispettive azioni riconvenzionali le convenute chiedono il saldo delle loro prestazioni.

                             10.1.   CV 1 chiede il saldo di tutte le sue fatture relative alle opere in contestazione e alle altre che ha eseguito per il committente. Il totale è di fr. 233'787.75, compresi gli sconti per fr. 33'320.16 (+ IVA) che, per il tardivo pagamento non vengono più riconosciuti, mentre l'attore ha corrisposto fr. 111'800.-. La pretesa riconvenzionale è così di fr. 157'840.25.

                                         L'attore e convenuto riconvenzionale ritiene di non dovere versare nulla perché la controparte si rifiuta di eseguire i lavori in garanzia e in ogni modo ogni sua asserita pretesa va compensata con il danno subito per i difetti ai serramenti. Inoltre ritiene dovuti gli sconti contrattuali previsti.

                                         Per quanto riguarda i lavori in garanzia ne elenca diversi (cfr. risposta riconvenzionale, pag. 5) ma, a eccezione della sostituzione della vetrata est già considerata nel risarcimento di cui all'azione principale, non vi è prova di un atteggiamento anticontrattuale di CV 1 e l'attore non si è peritato di addurre prova delle sue affermazioni o controprova di quelle, specifiche e puntuali della controparte (cfr. replica riconvenzionale 28 aprile 2003). Nemmeno le lamentate mancanze (tinteggio porta piscina, mancanza pomelli rotondi, isolazione copertura metallica, sostituzione motore elettrico) hanno trovato riscontro probatorio in un loro minor valore.

                                         Con riferimento al problema degli sconti che l'attrice riconvenzionale non vuole più riconoscere è opportuno considerare che lo sconto è la riduzione percentuale della retribuzione che l'appaltatore concede al committente per incentivarlo a un rapido pagamento mentre il ribasso è una semplice riduzione della mercede non connessa a un pagamento immediato o a breve termine della mercede (II CCA 11 marzo 1998 in re R. c. F.) e il non tempestivo pagamento della liquidazione finale non compromette l'applicazione dello sconto per gli acconti versati tempestivamente in corso d'opera (II CCA 17 settembre 2002 in re P. SA c. W.).

                                         Il convenuto riconvenzionale non contesta che si tratti di un vero e proprio sconto e, di conseguenza, per i pagamenti non avvenuti nei termini, ossia quelli pretesi con la domanda riconvenzionale, lo sconto non è applicabile. Considerato che, con il pagamento degli acconti, si coprono le fatture fino e compresa la 01-3299 (doc. 29) e rimangono ancora più di 13'000.- franchi già pagati, si può equamente considerare in fr. 19'000.-, comprensivi di IVA, gli sconti non più dovuti.

                                         Ne segue che l'azione riconvenzionale di CV 1 va accolta per fr. 140'987.75 (fr. 121'987.75 + fr. 19'000.-) oltre interessi di mora al 5% dall'8 gennaio 2003, data della domanda riconvenzionale, prima riconoscibile messa in mora.

                                         Le spese e le ripetibili dell'azione riconvenzionale di CV 1 sono suddivise tra le parti in ragione della loro reciproca soccombenza, ossia 1/8 a carico dell'attrice riconvenzionale e 7/8 a carico del convenuto riconvenzionale AT 1.

                             10.2.   L'attrice riconvenzionale CV 2 chiede il pagamento del saldo del proprio onorario per fr. 20'309.50. L'esattezza aritmetica dell'importo come alle pattuizioni contrattuali non è contestata mentre, invece, il convenuto riconvenzionale addebita alla direzione dei lavori molte negligenze nell'espletamento del proprio lavoro come indicato a pag. 4 e 5 della risposta riconvenzionale del 26 febbraio 2003. Per tutti gli addebiti riguardanti i serramenti metallici difettosi, le conseguenze a carico della direzione dei lavori sono già state giudicate nell'ambito dell'azione principale. Per le altre rimostranze non appare agli atti di causa alcuna prova specifica che possa corroborare gli assunti del convenuto riconvenzionale riguardo ai mancati interventi per le manchevolezze di vari artigiani e le rimostranze riguardanti il superamento del preventivo, il ritardo nella costruzione e nel non aver seguito in gran parte le istruzioni del progettista dove quest'ultimo appunto, per quanto evidenziato in causa, non può essere considerato negativamente.

                                         L'azione riconvenzionale deve così essere accolta integralmente per fr. 20'309.50 oltre interessi al 5% dal 9 dicembre 2002. Le tasse, le spese e le ripetibili di quest'azione riconvenzionale sono tutte a carico del convenuto riconvenzionale.

Per i quali motivi,

vista, per le spese, la vigente LTG

dichiara e pronuncia

                                   1.   La petizione 8 ottobre 2002 è parzialmente accolta e di conseguenza CV 1, B__________ e CV 2, L__________ sono condannate, in solido, a versare a AT 1, O__________ l'importo di fr. fr. 37'500.- con interessi al 5 % dal 23 novembre 2001.

                                         §    Limitatamente a questo importo sono respinte, in via definitiva, le opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell'UE di L__________.

                                   2.   Nell'ambito del regresso tra le due convenute la parte di ognuna è della metà dell'importo della condanna solidale di cui al dispositivo 1.

                                   3.   Le spese dell'azione principale consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                  fr.       7'500.00

                                         b) spese per perizia                                 fr.     10'676.65

                                         c) spese per testimoni                             fr.          271.00

                                         d) spese varie                                           fr.          302.35

                                         Totale                                                         fr.    18'750.00

                                                                                                            ===========

                                         e le spese della perizia a futura memoria di fr. 15'435.20, già anticipate o da anticiparsi dall'attore e anticipate (per la perizia) anche dalla convenuta CV 1, sono a carico dell'attore per 7/8 ed a carico delle convenute, in solido, per 1/8. L'attore verserà inoltre alla convenuta CV 1 l'importo di fr. 15'000.- e alla convenuta CV 2 l'importo di fr. 10'000.- per parte di ripetibili.

                                   4.   La domanda riconvenzionale 8 gennaio 2003 di CV 1 è parzialmente accolta e di conseguenza AT 1 è condannato a versarle l'importo di fr. 140'987.75 oltre interessi al 5% dall'8 gennaio 2003.

                                   5.   Le spese dell'azione riconvenzionale di CV 1 consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                  fr.       3'000.00

                                         b) spese                                                    fr.          150.00

                                         Totale                                                         fr.       3'150.00

                                                                                                            ===========

                                         già anticipate o da anticipare dall'attrice riconvenzionale, rimangono a suo carico per 1/8 mentre per i rimanenti 7/8 è a carico di AT 1 che rifonderà, inoltre, alla controparte fr. 7'200.- per parte di ripetibili.

                                   6.   La domanda riconvenzionale di CV 2 è accolta e di conseguenza AT 1 è condannato a versarle l'importo di fr. 20'309.50 oltre interessi al 5% dal 9 dicembre 2002.

                                   7.   Le spese dell'azione riconvenzionale di CV 2 consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                  fr.          800.00

                                         b) spese                                                    fr.          100.00

                                         Totale                                                         fr.          900.00

                                                                                                            ===========

                                         già anticipate o da anticipare dall'attrice riconvenzionale, sono a carico del convenuto riconvenzionale AT 1 che rifonderà, inoltre, alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili.

                                   8.   Intimazione:

-      -     -     

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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