Incarto n. 10.2001.22
Lugano 5 agosto 2004/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 18 maggio 2001, da
AO1 rappr. da RA2
Contro
CO1 rappr. da RA1
con cui l’attrice, che nel corso della causa ha denunciato la lite a LI1, , il quale non è intervenuto, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 2'716'910.20 oltre interessi, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione;
completato lo scambio degli allegati preliminari;
esperita l'istruttoria di causa;
preso atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare al dibattimento finale indetto per il 13 luglio 2004, riservandosi tuttavia la facoltà di introdurre, entro quella medesima data, i loro rispettivi allegati conclusionali;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con la petizione in rassegna AO1, cessionaria delle pretese di due clienti italiani della filiale del __________ di __________ rimaste vittime di malversazioni commesse dall'ex direttore della stessa __________, ha chiesto la condanna di CO1 al pagamento del danno da loro subito, pari a fr. 2'716'910.20 più interessi, corrispondente al controvalore di US$ 636'000.- (fr. 1'071'660.-) sborsati per l'acquisto di tutta una serie di azioni __________ e di US$ 800'000.- (fr. 1'348'000.-) bonificati per la concessione di un mutuo alla società __________ al mancato reddito conseguente alla perdita di quei due importi (fr. 280'669.45) e alle spese legali preprocessuali (fr. 16'580.75).
2. La convenuta si è opposta alla petizione, sostenendo tra l'altro che i clienti in questione le avevano a suo tempo rilasciato un'ampia dichiarazione di scarico del suo operato nell'ambito degli investimenti dei loro averi, mai impugnata da chicchessia, argomento questo cui la controparte ha obiettato che la dichiarazione liberatoria non aveva in realtà alcuna validità poiché, né al momento della sua sottoscrizione, né successivamente, la banca aveva spiegato loro che le operazioni consigliate dall'ex direttore (acquisto delle azioni __________ e concessione del mutuo alla società ____________________) erano frutto della sua attività delittuosa.
3. L'istruttoria di causa ha permesso di accertare che quei clienti, il 19 novembre 1998, avevano effettivamente sottoscritto una dichiarazione di scarico all'indirizzo della convenuta con la quale "prendono atto dalle scritture contabili che gli investimenti dei loro averi presso il __________, __________, sia per modalità sia per completezza, sono stati eseguiti conformemente alle loro disposizioni (ivi compreso il bonifico di USD 800'000 a favore della società __________) perciò, apponendo le loro firme sul relativo estratto bancario, rilasciato in data 19 novembre 1998, danno pieno e totale discarico alla banca del proprio operato" (doc. T, con l'estratto bancario sottoscritto per verifica e corrispondenza doc. U). Ritenuto che la dichiarazione in questione da una parte menzionava espressamente la concessione del mutuo alla __________ e dall'altra -stante il riferimento all'estratto conto 19 novembre 1998 (doc. U), pure sottoposto ai clienti, ai quali i responsabili della banca avevano in quell'occasione spiegato che la differenza riscontrata era dovuta alle fluttuazioni del valore __________ (petizione punto 5, pag. 18)- si riferiva almeno indirettamente pure all'operazione __________, se ne deve concludere che essi a quel momento erano perfettamente a conoscenza delle stesse, oltretutto conformi alle loro istruzioni, dal che la validità della dichiarazione di scarico da essi rilasciata.
4. Indipendentemente dalla questione a sapere quale figura giuridica rappresenti la dichiarazione di scarico (abbandono unilaterale di una pretesa creditoria o contratto informale di riconoscimento negativo di debito: cfr. Gonzenbach, Basler Kommentar, 3. ed., N. 3 ad art. 115 CO; Piotet, Commentaire Romand, N. 3 e 6 ad art. 115 CO), è in ogni caso evidente che essa costituisce una dichiarazione di volontà destinata a produrre un effetto giuridico (Gautschi, Berner Kommentar, N. 14a segg. ad art. 395 CO; cfr. pure, per analogia, Zäch, Berner Kommentar, N. 48 ad art. 38 CO), la cui invalidità per errore o per dolo (DTF 65 II 15 segg.; Zäch, op. cit., N. 50 ad art. 38 CO), sostanzialmente pretesa dall'attrice nella misura in cui addebita alla convenuta di averle sottaciuto la verità dei fatti, dev'essere manifestata entro un anno dalla conoscenza del vizio (art. 31 cpv. 1 e 2 CO).
Ora nel caso di specie l'attrice ha pacificamente ammesso che i suoi cedenti avevano conosciuto i fatti determinanti, che se rivelati al momento della firma della dichiarazione di scarico li avrebbero indotti a non sottoscriverla, nell'ambito della costituzione di parte civile nel procedimento penale promosso nei confronti dell'ex direttore della convenuta (petizione punto 5 in fine pag. 19). Nella migliore, per lei, delle ipotesi, essi conoscevano quindi il vizio della dichiarazione in questione al momento della chiusura dell'istruzione formale, il 10 marzo 2000 (doc. 8); ma già precedentemente, per vero, potevano rendersi conto della situazione, almeno subito dopo la loro audizione da parte del Procuratore pubblico, quando, il 10 febbraio 1999, si erano costituiti parte civile nel procedimento penale (doc. 18). In ogni caso, ritenuto che la prima contestazione della dichiarazione di scarico che risulta dagli atti di causa è contenuta nella petizione 18 maggio 2001 -l'attrice non sostiene del resto di essere intervenuta precedentemente in tal senso (cfr. replica p. 17; cfr. pure la chiara ammissione a p. 4 della denuncia di lite nei confronti dello __________ che l'aveva rappresentata fino a quel momento, cui per l'appunto è stata rimproverata questa omissione) e l'affermazione che la contestazione non era possibile prima che la banca si appellasse a quella liberatoria non può vanificare il decorso dei termini- ed è quindi avvenuta ad oltre un anno di distanza dalla conoscenza del vizio preteso della manifestazione di volontà, se ne deve concludere per la ratifica del contenuto della dichiarazione di volontà, che non può più essere invalidata (art. 31 cpv. 1 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, pag. 356).
5. Ne discende la reiezione della petizione, del tutto infondata, senza che occorra pronunciarsi sulle altre eccezioni sollevate dalla parte convenuta.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia:
I. La petizione 18 maggio 2001 di AO1 è respinta.
II. Gli oneri processuali consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 39'500.b) spese fr. 150.-
Totale fr. 39'650.già anticipati dall’attrice, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta la somma di fr. 85’000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
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Terzi implicati
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario