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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.01.2004 10.2000.35

13. Januar 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,667 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 10.2000.35

Lugano 13 gennaio 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 13 novembre 2000, da

__________ rappr. dallo studio legale __________  

contro  

__________ rappr. dall'avv. __________  

con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 375'000.-oltre interessi al 5% dal 30 giugno 1999 e spese esecutive, somma aumentata in replica a fr. 500'000.-- con il mantenimento, in via subordinata, dell'originaria richiesta di pagamento di fr. 375'000.--;

domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione;

completato lo scambio degli allegati preliminari;

esperita l'istruttoria di causa;

preso atto che le parti, dopo aver introdotto i rispettivi allegati conclusionali, hanno dichiarato di rinunciare al dibattimento finale indetto per il 10 dicembre 2002;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con contratto 11 marzo 1998 (doc. _), l'ingegnere chimico __________ è stato assunto dalla succursale __________ della società lussemburghese __________ (in seguito __________) quale direttore di vendita e marketing nell'ortopedia internazionale. In base agli accordi, il suo salario annuale sarebbe stato di fr. 170'000.- lordi, a cui andava aggiunto, in caso di conseguimento degli obiettivi, un incentivo sotto forma di bonus fino ad un importo massimo di fr. 80'000.- lordi annui.

                                         Con scritto di pari data (doc. _), __________, società capofila della holding che faceva capo al dott. __________ e di cui faceva parte pure __________, garantiva al lavoratore il pagamento di varie indennità in caso di cessazione dell'attività rispettivamente di vendita di tutta la società o del ramo d'azienda di sua competenza.

                                   2.   Con la petizione in rassegna __________, licenziato da __________ il 3 maggio 1999 con effetto al successivo 30 giugno (doc. _), ha chiesto la condanna di __________ -successore in diritto di __________ (cfr. doc. _)- al pagamento di fr. 375'000.- oltre accessori, ritenendo in concreto date le condizioni per l'ottenimento dell'indennità pari a 18 mensilità nette, prevista in base al primo paragrafo del doc. _ nell'eventualità di una cessazione della sua attività nei primi 2 anni di lavoro. Oltretutto la controparte, il 19 ottobre 1998, aveva modificato il proprio scopo sociale abbandonando il campo farmaceutico per dedicarsi a un'altra e diversa attività, sicché l'indennità era dovuta anche per questa ragione.

                                   3.   La convenuta si è opposta alla petizione, evidenziando tra l'altro che in base agli accordi contrattuali l'indennità era dovuta solo in caso di cessazione dell'attività di __________, che nel caso di specie non era però avvenuta, tanto più che lo stesso attore, in una lettera successiva al suo licenziamento (doc. _), aveva ammesso che con l'espressione "cessazione dell'attività" le parti intendevano una cessazione non riconducibile alla volontà della società stessa rispettivamente del dott. __________, eventualità in cui ovviamente non rientrava il licenziamento del lavoratore. Contestato era pure l'ammontare dell'indennità postulata, che giusta l'art. 336a cpv. 2 CO, disposizione di carattere imperativo, poteva tutt'al più corrispondere a 6 mensilità lorde, fermo restando che in ogni caso il salario annuale determinante era semmai di soli fr. 170'000.-, atteso che il bonus di fr. 80'000.- non costituiva una componente fissa del salario annuale.

                                   4.   In replica l'attore, preso atto che in base al doc. _, prodotto dalla controparte, i casi di cessazione dell'attività riconducibili alla società rispettivamente al dott. __________ erano in realtà regolati dal secondo paragrafo del doc. _, che prevedeva un'indennità di 24 mensilità nette in caso di cessazione dell'attività nei primi 2 anni di lavoro, ha rettificato ed esteso le sue pretese creditorie a fr. 500'000.- più accessori, mantenendo tuttavia, in via subordinata, l'originaria richiesta di pagamento di fr. 375'000.-, fondata su un'interpretazione letterale del doc. _.

                                   5.   Nella duplica e in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed eccezioni, contestando quelle di controparte.

                                   6.   Le parti concordano nel ritenere che l'esito della presente causa dipende dal significato che dev'essere attribuito all'impegno di cui al doc. _, sottoscritto dalla convenuta e controfirmato dall'attore, il cui tenore è il seguente:

                                         "Egregio Ingegnere,

                                         Con riferimento al contratto di assunzione presso la nostra Società, firmato l'11 Marzo 1998 Le garantiamo con la presente le seguenti indennità:

                                         In caso di cessazione dell'attività:

                                         a) per i primi due anni di lavoro, Le sarà corrisposta la cifra netta da tasse ed eventuali oneri, pari a 18 mensilità nette, con valore del momento dell'interruzione del rapporto di lavoro. Ciò oltre alle normali liquidazioni di legge.

                                         b) Per i tre anni successivi, quanto sopra scende a 12 mensilità

                                         In caso di vendita di tutta la società o del ramo d'azienda di Sua competenza:

                                         Quanto al punto a) e b) dei paragrafi precedenti diventa:

                                         24 mensilità per i primi 2 anni

                                         18 mensilità per i successivi 3 anni

                                         12 mensilità per i successivi 3 anni".

                                   7.   In base ai criteri abituali d'interpretazione, il contenuto di un determinato accordo viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO); solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro presunta volontà viene accertata con un'interpretazione oggettiva/normativa, interpretando le dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 127 III 444 consid. 1b, 126 III 59 consid. 5b, 126 III 375 consid. 2e/aa, 123 III 165 consid. 3a; IICCA 2 aprile 2003 inc. n. 12.2002.105).

                                   8.   Nel caso di specie l'attore pretende in sostanza che il suo licenziamento da parte di __________ imporrebbe il riconoscimento a suo favore di un'indennità, se non in base al secondo paragrafo del doc. _, quanto meno in base al primo. Non è così.

                                8.1   Il riconoscimento dell'indennità di 24 mensilità, prevista dal secondo paragrafo del doc. _, è escluso per il fatto che nel già citato doc. _ l'attore, pur avendo riferito che nelle intenzioni delle parti quel paragrafo si riferiva ai casi in cui la cessazione dell'attività fosse avvenuta per volontà del dott. __________ -firmatario del doc. _ per conto della convenuta- aveva pacificamente ammesso che allora quest'ultimo aveva però escluso decisamente persino l'eventualità di un licenziamento dell'attore da parte sua, dichiarando letteralmente che "non ti farei tornare a lavorare da me se solo mi sfiorasse quest'evenienza": incalzato dall'attore, egli avrebbe poi tagliato corto, aggiungendo che, nel caso, ci si sarebbe messi d'accordo da gentiluomini, senza che a quel momento l'attore abbia avuto da obiettare su tale modo di procedere. Detto altrimenti, nelle intenzioni delle parti, riassunte dall'attore nel doc. _, il caso del licenziamento di quest'ultimo non ricadeva (più) nel secondo paragrafo del doc. _, ritenuto che questa eventualità sarebbe stata risolta secondo altri e non meglio definiti criteri.

                                8.2   Il riconoscimento dell'indennità di 18 mensilità, prevista dal primo paragrafo del doc. _, è invece escluso già per il fatto che lo stesso attore, nel più volte menzionato doc. _, ha ammesso che quel paragrafo si riferiva in realtà ai casi in cui la cessazione dell'attività era dovuta a motivi non imputabili al dott. __________ e dunque non poteva assolutamente entrare in linea di conto in caso di licenziamento da parte sua. Ad ogni buon conto, visto e considerato che il primo paragrafo del doc. _ è chiaramente in contrapposizione con il secondo, ove si parla di vendita della società o di un ramo dell'azienda, in base al principio dell'affidamento, per "cessazione dell'attività" ai sensi del primo paragrafo non si può che intendere la cessazione dell'attività aziendale e non di quella del lavoratore: non si vede del resto per quale motivo le parti avrebbero dovuto estendere il diritto all'indennità, non solo al caso del licenziamento da parte del datore di lavoro, ma anche al caso in cui il lavoratore stesso si fosse licenziato di propria iniziativa o avesse dato adito ad un licenziamento in tronco per motivi gravi.

                                   9.   L'assunto attoreo, secondo cui l'indennità sarebbe in ogni caso dovuta per il fatto che __________ nell'ottobre 1998 (cfr. doc. _) aveva modificato il proprio scopo sociale abbandonando il campo farmaceutico per svolgere un'altra e diversa attività, non è più stato riproposto in sede conclusionale e non necessita pertanto di essere esaminato in questa sede. La tesi è in ogni caso infondata, ritenuto che l'accordo di cui al doc. _ si riferisce evidentemente alla cessazione dell'attività della datrice di lavoro __________ e non invece di quella di __________.

                                10.   Ne discende la reiezione della petizione, del tutto infondata.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

                                11.   Resta ora da pronunciarsi sull'istanza di intersecazione delle contumelie contenute nella replica (evidenziate nel doc. _), presentata dalla convenuta con la duplica. Richiamata la possibilità per il giudice di provvedere alla loro cancellazione anche d'ufficio -sicché resta priva di rilievo la mancata reiterazione della richiesta in sede conclusionale- le frasi effettivamente da intersecare, contenenti parole o espressioni eccessivamente offensive per la parte convenuta rispettivamente per il dott. __________, vanno individuate nelle seguenti: "furbescamente … disonestamente" (p. 4), "tutti i sotterfugi" (p. 6), "ingannare" (p. 9), "si presume che egli avesse già premeditato di non onorare i propri impegni" (p. 22).

Per i quali motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG

dichiara e pronuncia

                                    I.   La petizione 13 novembre 2000 del dr. ing. __________ è respinta.

                                   II.   Gli oneri processuali consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                                fr.     5’500. -b) testimoni                                                             fr.        220. -c) traduttore                                                             fr.        150. -d) spese                                                                  fr.        130. --

                                         Totale                                                                       fr.     6’000. -già anticipati dall’attore, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta la somma di fr. 25’000.- per ripetibili.

                                  III.   L'istanza di intersecazione delle contumelie 27 giugno 2001 di __________ è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

                                 IV.   Intimazione:    -    studio legale __________

                                                                 -    avv. __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                    Il segretario

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