Incarto n. 11.2023.30
Lugano 22 aprile 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
cancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2022.1 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 31 dicembre 2021 da
AP 1, nata AP2, (patrocinata dall' PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinato dall' PA 2 ),
giudicando sull'appello del 6 marzo 2023 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 23 febbraio 2023;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1980) e AP2 (1974), divorziata, si sono sposati a G______ il __ s______ ____, adottando la separazione dei beni. A quel momento la sposa era già madre di S______ (1998), nato da un precedente matrimonio. Dalla nuova unione non sono nati figli. Il marito è vicecomandante della Polizia ______. La moglie lavora a tempo parziale per l'amministrazione cantonale come impiegata alla mescita della Sezione della circolazione a Camorino. I coniugi vivono separati dal 26 ottobre 2021, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 657 RFD di B______, sezione di G______, a quel momento appartenente ai genitori della moglie) per trasferirsi in un appartamento a P______.
B. Il 31 dicembre 2021 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione in uso dell'alloggio coniugale e un contributo alimentare per sé di fr. 2625.– mensili. All'udienza del 17 gennaio 2022, indetta per il contraddittorio, AO1 ha aderito alla richiesta di vita separata e all'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie, ma ha avversato il contributo alimentare da lei preteso. In replica e duplica orale le parti hanno ribadito le loro posizioni, notificando prove. Con decreto cautelare emesso inaudita parte l'11 marzo 2022 il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi su richiesta di AP1 a vivere separati, ha assegnato in uso l'abitazione coniugale alla moglie e ha obbligato AO 1 a versare a quest'ultima un contributo alimentare di fr. 750.– mensili. In seguito della vendita dell'abitazione coniugale, nel luglio del 2022 AP1 si è trasferita in un appartamento, sempre a G______.
C. L'istruttoria si è chiusa il 12 settembre 2022 e al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 28 settembre e del 17 ottobre 2022 esse hanno riaffermato le rispettive richieste, la moglie aumentando nondimeno la pretesa alimentare a fr. 2800.– mensili dal novembre del 2021 al giugno del 2022 e a fr. 2669.50 mensili dopo di allora.
D. Statuendo con sentenza del 23 febbraio 2023, il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha condannato il marito versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1143.– mensili dal novembre del 2021 fino al gennaio del 2022, di fr. 1218.– mensili dal febbraio al giugno successivo e di fr. 1128.– mensili dal luglio del 2022 in poi. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 6 marzo 2023 nel quale chiede di riformare la decisione impugnata aumentando il contributo alimentare per lei a fr. 2409.– mensili dal novembre del 2021 fino al gennaio del 2022, a fr. 2614.– mensili dal febbraio al giugno successivo e a fr. 2524.– mensili dal luglio del 2022 in poi. Nelle sue osservazioni del 5 aprile 2023 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore aggiunto. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'istante il 24 febbraio 2023 (traccia dell'invio n. __.__.______.________, agli atti). Consegnato alla posta il 6 marzo successivo (traccia dell'invio n. __.__.______.________), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Litigioso rimane in questa sede l'ammontare del contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore aggiunto ha accertato il reddito del marito in fr. 6985.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4127.75 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione e spese accessorie fr. 1200.–, posteggio fr. 150.–, premio della cassa malati fr. 307.05, assicurazione complementare LCA fr. 23.55, imposta di circolazione fr. 69.–, assicurazione dell'automobile fr. 130.50, leasing fr. 423.15, assicurazione responsabilità civile fr. 12.50, assicurazione economia domestica fr. 32.–, imposte fr. 580.–), ridotto a fr. 3977.75 mensili dal febbraio del 2022 per tenere conto della convivenza di lui con J______ B______ (1982) e della conseguente contrazione del minimo esistenziale del diritto esecutivo a fr. 850.– mensili, dell'adeguamento della pigione e delle spese accessorie a fr. 1500.– mensili e della diminuzione del carico fiscale a fr. 480.– mensili.
Per quanto riguarda la moglie, il Pretore aggiunto ha accertato un reddito di fr. 2508.– mensili conseguito con un'attività lucrativa al 70% e ha imputato alla medesima un guadagno ipotetico di circa fr. 2500.– mensili. Quanto al fabbisogno minimo di lei, il primo giudice l'ha calcolato in fr. 4428.85 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1500.–, premio della cassa malati fr. 307.05, assicurazione complementare LCA fr. 83.85, assicurazione RC fr. 12.50, assicurazione dell'economia domestica fr. 35.10, leasing fr. 410.75, assicurazione dell'automobile fr. 151.85, imposta di circolazione fr. 55.25, costi d'automobile fr. 100.–, posteggio fr. 60.–, tassa raccolta rifiuti fr. 12.50, imposte fr. 500.–), ridotto a fr. 4248.75 mensili dal luglio del 2022 per la contrazione della pigione a fr. 1400.– mensili, del leasing a fr. 399.30 mensili, dell'assicurazione dell'automobile a fr. 97.30 mensili e dell'imposta di circolazione a fr. 41.15 mensili.
Nelle condizioni descritte il Pretore aggiunto ha constatato un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 3428.40 mensili dal novembre del 2021 fino al gennaio del 2022, di fr. 3578.40 mensili dal febbraio al giugno successivo e di fr. 3758.50 mensili dal luglio del 2022 in poi, onde un contributo alimentare per la moglie di fr. 1143.– mensili per il primo periodo, di fr. 1218.– mensili per il secondo e di fr. 1128.– mensili dopo di allora.
3. AP 1 rimprovera anzitutto al Pretore aggiunto di averle imputato un reddito ipotetico di circa fr. 2500.– mensili oltre a quello effettivamente percepito dallo Stato di fr. 2508.– mensili lavorando al 70%.
a) Per ascrivere alla moglie un reddito ipotetico il Pretore aggiunto ha tenuto conto del fatto che, per volontà della famiglia di lei (di condizione agiata), al momento del matrimonio i coniugi hanno adottato il regime della separazione dei beni, che sempre grazie ai parenti di lei la famiglia – prima – e la sola moglie – poi – hanno potuto vivere in un'abitazione di sette locali di oltre 300 m² pagando solo di fr. 1500.– mensili in luogo dei fr. 2500.– mensili “inizialmente concordati”, che il padre della moglie ha finanziato il tenore di vita di quest'ultima, che dalla separazione l'istante è membro del consiglio di amministrazione della ditta della famiglia d'origine (la D______ SA di Lo______), che la medesima ha confermato di avere lavorato in passato per tale società conseguendo uno stipendio di fr. 5000.– mensili e infine che durante la causa essa ha sostituito l'automobile in leasing versando un acconto di fr. 5000.– e “attestando, mediante sottoscrizione del documento per il calcolo della capacità creditizia, di conseguire un salario mensile di fr. 4000.–”. Alla luce di tali circostanze il primo giudice ha ritenuto giustificato imputare all'istante un reddito potenziale di fr. 2500.– mensili, per un'entrata complessiva di fr. 5000.– mensili.
b) L'appellante fa valere che nella fattispecie le condizioni poste dalla giurisprudenza per esigere l'estensione di un'attività lucrativa già durante una procedura a tutela dell'unione coniugale non sono adempiute. Essa adduce intanto che il bilancio familiare permette già di coprire il fabbisogno minimo “allargato” dei coniugi. Inoltre, a suo dire, in concreto la disunione non può dirsi determinante, poiché non essendo ancora trascorsi due anni di vita separata non si può ancora presumere una definitiva cessazione dell'unione coniugale. Relativamente alla motivazione del Pretore, essa rileva che il regime della separazione dei beni non ha alcuna influenza sui criteri per l'imposizione di un reddito ipotetico, che nemmeno la situazione finanziaria agiata dei suoi genitori ha incidenza al proposito anche perché il mantenimento di un coniuge spetta all'altro e non ai genitori di lui, che il marito aveva finanche chiesto al suocero di non versarle nulla “proprio perché avrebbe pensato lui al suo mantenimento” e che tale era dunque il progetto matrimoniale. Per l'appellante, poi, la documentazione bancaria prodotta dal convenuto “è confusa e non contiene chiari dati”. Infine l'interessata allega che, seppure i coniugi abbiano fruito di un'abitazione di alto livello per il prezzo di favore loro applicato dai genitori, ciò non permette ancora di scostarsi dai criteri per l'imputazione di un reddito ipotetico.
AP1 soggiunge altresì che, pur essendo membro con diritto di firma della nota società di famiglia, essa non svolge alcuna mansione né percepisce retribuzioni. Essa rimprovera per altro una contraddizione al Pretore aggiunto, il quale prima ha rifiutato ogni prova volta ad accertare la situazione finanziaria della sua famiglia d'origine “perché non rilevante” e poi l'ha ritenuta di condizioni agiate. L'appellante assume infine che il reddito di fr. 4000.– mensili indicato nel contratto di leasing è stato consigliato dal garagista, il quale ha valutato male la situazione del marito, e che il versamento di un acconto di fr. 5000.– “non è equivoco poiché alla separazione i coniugi si sono ripartiti per metà il saldo di un conto bancario di fr. 9000.–”.
c) Sulla questione di sapere se si possa pretendere già durante una procedura a tutela dell'unione coniugale che un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte) riprenda o estenda l'esercizio di una professione, questa Camera ha già avuto modo di illustrare che ciò è possibile – come ricorda l'appellante – a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere a eccedenza nel bilancio familiare o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino per finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e quando l'inizio o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro (RtiD II-2012 pag. 794 consid. 2 con richiamo; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.89 del 25 lu-glio 2023 consid. 7a primo paragrafo).
La conservazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde nondimeno importanza qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica. In tal caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggior peso. Dandosi disunione definitiva, già in una procedura a tutela dell'unione coniugale si può essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo – o attivo solo con un certo grado d'occupazione – si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento. E se non si può più seriamente contare su una ripresa della comunione domestica, in materia di contributi alimentari si fa capo anticipatamente – per analogia – anche ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo il divorzio (DTF 148 III 360 consid. 5, 147 III 307 consid. 6.2). Quanto a un'eventuale riconciliazione delle parti, essa può ragionevolmente escludersi – salvo elementi che rendano verosimile il contrario – dopo due anni di vita separata, allorché ogni coniuge può chiedere unilateralmente il divorzio (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 3; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.89 del 25 luglio 2023 consid. 7b secondo paragrafo).
d) Nella fattispecie non è contestato che in costanza di matrimonio la moglie ha sempre lavorato a tempo parziale per l'amministrazione cantonale, prima al 40% e poi al 70% (interrogatori dei coniugi del 16 agosto 2022: verbali, pag. 8 e 10). Che durante la comunione domestica la moglie abbia beneficiato di aiuti finanziari da parte della famiglia d'origine è verosimile. Sta di fatto che per stabilire se essa debba estendere l'attività lucrativa e si giustifichi pertanto di imputarle un reddito ipotetico, tali elargizioni non sono di rilievo. Invocando simili circostanze il marito disconosce manifestamente che il dovere di reciproca assistenza tra coniugi sancito dall'art. 163 cpv. 1 CC (“solidarietà matrimoniale”) sussiste fino allo scioglimento del matrimonio, anche qualora non si possa più seriamente contare su una ripresa della comunione domestica, per esempio durante una procedura a tutela dell'unione coniugale (DTF 145 III 174 consid. 3.6, 140 III 338 consid. 4.2.1; analogamente: RtiD I-2015 pag. 874, I-2005 pag. 773 consid. 12).
Se non sussiste più una seria prospettiva di ripresa della vita in comune, ciascuno dei coniugi deve dunque procurarsi un mantenimento adeguato cominciando o estendendo un'attività lucrativa nella misura in cui ciò sia effettivamente possibile. Il mantenimento tra coniugi non è quindi limitato nel tempo, ma è dovuto fino al momento del divorzio, nella misura in cui l'altro coniuge non riesca a coprire il proprio debito mantenimento con il proprio reddito. Nel quadro di misure protettrici dell'unione coniugale – come in sede provvisionale nelle cause di separazione o divorzio – vale il principio della parità di trattamento, nel senso che nei limiti dei mezzi a loro disposizione entrambi i coniugi hanno diritto di conservare il tenore di vita condotto durante la comunione domestica, indipendentemente da criteri come la durata del matrimonio o la concreta influenza del matrimonio sulla loro situazione finanziaria (DTF 148 III 360 consid. 5; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_338/2023 del 29 febbraio 2024 consid. 3.3.1). Nella fattispecie il marito non può pretendere così di essere sgravato dai suoi obblighi alimentari verso la moglie ed esigere che il suocero provveda al di lei mantenimento. Né ai fini dell'estensione dell'attività lucrativa giova il fatto che la separazione dei beni sia stata adottata su insistenza del suocero stesso.
e) Posto ciò, nel caso in esame il bilancio familiare registra un'eccedenza, di modo che le attuali risorse della famiglia bastano per finanziare due economie domestiche separate. Né al momento in cui ha statuito il Pretore aggiunto i coniugi vivevano separati da almeno due anni. Pretendere, in simili condizioni, che la moglie estenda la propria attività lucrativa a tempo pieno già nel quadro di misure protettrici dell'unione coniugale è escluso. Non si disconosce che dal febbraio del 2022 il marito vive con J______ B______ (doc. 15) e di ciò il primo giudice ha tenuto conto nella determinazione del fabbisogno minimo. Per ravvisare tuttavia la mancanza di una seria prospettiva di riconciliazione occorrevano elementi che permettessero di concretare la nuova relazione del marito quanto a stabilità e durevolezza. Il convenuto si è limitato invece a definire “insanabile” il dissidio tra coniugi e a richiamare l'imminente decorso del termine biennale, mentre per escludere ogni ipotesi di riconciliazione avrebbe dovuto spiegare quale comunione di vita e di destini avesse egli costituito nel frattempo con la nuova partner. Nulla di tutto risulta dagli atti. Ne segue che al momento dell'emanazione della sentenza di primo grado non soccorrevano ancora i presupposti per imporre alla moglie un'estensione dell'attività lucrativa, modificando di conseguenza il riparto dei ruoli all'interno della famiglia.
f) In pendenza di appello, il 26 ottobre 2023, il termine biennale di separazione si è tuttavia compiuto. Come l'appellante medesima ammette, a quel momento la disunione si presumeva ormai definitiva ed essa non poteva più supporre che da lei non ci si aspettasse un maggior grado di occupazione. Sin dalle osservazioni all'istanza, del resto, il marito insisteva perché lei estendesse la propria attività lucrativa e le rifiutava qualsiasi contributo alimentare. Ne discende che la stima di un reddito ipotetico appare giustificata dal novembre del 2023 in poi. Entro questi limiti l'appello si rivela fondato.
g) Relativamente all'ammontare del reddito ipotetico, la cifra stabilita dal Pretore aggiunto (fr. 2500.– mensili), non sorretta da alcuna motivazione, appare invero opinabile. Né il primo giudice ha alluso ad alcuna statistica o fonte documentale dalla quale si possa desumere una tale valutazione, come invece avrebbe dovuto fare (DTF 137 III 122 con-sid. 3.2;
più recente: sentenza del Tribunale federale 5A_88/2023 del 19 settembre 2023 consid. 3.3.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.68 del 2 febbraio 2024 consid. 12). Resta il fatto che in appello AP1 non muove critiche al riguardo, né pretende di non poter estendere dal 70 al 100% la sua attività lucrativa. Al riguardo non soccorre pertanto diffondersi oltre.
4. Nelle osservazioni all'appello AO1 sembra sostenere che le entrate della moglie sono superiori ai fr. 2508.– mensili che lei percepisce dallo Stato, poiché nell'ambito della stipulazione del leasing per la nuova automobile sul formulario “elementi dell'esame della capacità creditizia” figura uno stipendio della richiedente di fr. 4022.31 mensili lordi. Inoltre dalla separazione la moglie è iscritta quale membro con firma collettiva a due della società D______ SA di Lo______, la ditta del padre che gestisce un esercizio pubblico. Ora, le circostanze addotte dal marito sono vere (doc. OO e le risultanze notorie del registro di commercio). A un sommario esame non è dato a divedere tuttavia con sufficiente verosimiglianza l'esercizio da parte di lei di un'altra attività lucrativa oltre quella al 70% per la mensa dell'Ufficio della circolazione di Camorino né si scorgono altri cespiti d'entrata oltre agli eventuali aiuti paterni. Può darsi quindi che AP1 abbia ottenuto quel leasing sulla scorta di false dichiarazioni, ma ai fini dell'accertamento del suo reddito la circostanza non trova riscontro.
5. Per quel che è dei fabbisogni minimi l'appellante non contesta il proprio, calcolato dal Pretore aggiunto in fr. 4428.85 mensili dal novembre del 2021 al giugno del 2022 e in fr. 4248.75 mensili da allora in poi, ma chiede di ridurre quello del marito a fr. 3677.75 mensili dal febbraio del 2022. Essa contesta che J______ B______ non sia in grado di partecipare al costo dell'alloggio, ragione per cui l'onere locativo del marito va ricondotto da fr. 1500.– a fr. 1200.– mensili (metà della pigione e delle spese accessorie di complessivi fr. 2400.– mensili).
a) Il Pretore aggiunto ha constatato che il 12 aprile 2022 J______ B______ ha dichiarato di non avere disponibilità economica per partecipare ai costi di alloggio, sicché ha ritenuto ‟in equitàˮ di riconoscere al convenuto un costo dell'alloggio di fr. 1500.– mensili (in luogo dell'intera pigione di fr. 2400.– mensili) compreso l'acconto sulle spese accessorie di fr. 300.– mensili. Per il primo giudice tale importo corrisponde a quanto si è riconosciuto alla moglie, “a prescindere dalla successiva sua decisione di cambio di alloggio con risparmio di fr. 100.– mensili”.
b) In caso di convivenza il costo dell'alloggio va diviso a metà fra i partner, quand'anche la partecipazione effettiva dell'uno sia esigua rispetto a quella dell'altro (I CCA, sentenza inc. 11.2023.61 del 10 luglio 2023 consid. 5c con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_1068/2021 del 30 agosto 2022 consid. 3.2.1, in: FamPra.ch 2022 pag. 942). Poco importa che il partner del debitore alimentare lavori o potrebbe lavorare (DTF 144 III 507 in fondo). La circostanza che J______ B______ abbia dichiarato di non partecipare al costo dell'alloggio del convivente in accordo con quest'ultimo perché confrontata con ‟una situazione economica di disagio a causa di debiti nei confronti di imposte e carte di creditoˮ (doc. 15), per altro nemmeno resa verosimile, non influisce pertanto sul riparto a metà del costo dell'alloggio ai fini del diritto esecutivo, che rimane di sua pertinenza. Ne segue che nel fabbisogno minimo “allargato” del marito vanno inseriti unicamente fr. 1200.– mensili (metà della locazione effettiva).
c) Quanto alla parità logistica cui accenna il primo giudice, è indubbio che coniugi hanno diritto a un trattamento sostanzialmente paritario (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unter-
haltsrechts, 2ª edizione, pag. 76 n. 02.39). Tuttavia il concetto di uguaglianza va inteso in senso qualitativo (RtiD
II-2009 pag. 644 n. 16c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.135 del 17 settembre 2018, consid. 9a), non soltanto quantitativo (parità di spesa). Nel caso specifico, per tacere del fatto che non si riscontra una manifesta disparità quantitativa, a un sommario esame nemmeno emergono apprezzabili differenze qualitative tra i due appartamenti (doc. II e 15). In definitiva il fabbisogno minimo “allargato” di AO1 va stabilito, dal febbraio del 2022, in fr. 3677.75 mensili.
6. Alla luce di quanto precede il bilancio familiare si presenta come segue:
Dal novembre del 2021 al gennaio del 2022
reddito del marito fr. 6985.—
reddito della moglie fr. 2508.—
fr. 9493.— mensili
fabbisogno del marito fr. 4127.75
fabbisogno della moglie fr. 4428.85.
fr. 8556.60 mensili
eccedenza da ripartire fr. 936.40
metà dell'eccedenza fr. 468.20
Il marito può conservare per sé: fr. 4127.75 + fr. 468.20 = fr. 4595.95 mensili
e deve versare alla moglie
fr. 4428.85 + fr. 468.20 ./. fr. 2508.– fr. 2389.05 mensili
arrotondati a fr. 2390.— mensili
Dal febbraio al giugno del 2022
reddito del marito fr. 6985.—
reddito della moglie fr. 2508.—
fr. 9493.— mensili
fabbisogno del marito fr. 3677.75
fabbisogno della moglie fr. 4428.85.
fr. 8106.60 mensili
eccedenza da ripartire fr. 1386.40 metà dell'eccedenza fr. 693.20
Il marito può conservare per sé fr. 3677.75 + fr. 693.20 fr. 4370.95 mensili
e deve versare alla moglie fr. 4428.85 + fr. 693.20 ./. fr. 2508.– fr. 2614.05 mensili
arrotondati a fr. 2615.— mensili
Dal luglio del 2022 all'ottobre del 2023
reddito del marito fr. 6985.—
reddito della moglie fr. 2508.—
fr. 9493.– mensili
fabbisogno del marito fr. 3677.75
fabbisogno della moglie fr. 4248.75
fr. 7926.50 mensili
eccedenza da ripartire fr. 1566.50 metà dell'eccedenza fr. 783.25
il marito può conservare per sé fr. 3677.75 + fr. 783.25 fr. 4461.— mensili
e deve versare alla moglie fr. 4248.75 + fr. 783.25 ./. fr. 2508.– fr. 2524.— mensili
arrotondati a fr. 2525.— mensili
Dal 1° novembre 2023 in poi
reddito del marito fr. 6 985.—
reddito della moglie fr. 5 000.—
fr. 11 985.— mensili
fabbisogno del marito fr. 3 677.75
fabbisogno della moglie fr. 4 248.75.
fr. 7 926.50 mensili
eccedenza da ripartire fr. 4 058.50 metà dell'eccedenza fr. 2 029.25
il marito può conservare per sé fr. 3677.75 + fr. 2029.25 fr. 5 707.— mensili
e deve versare alla moglie fr. 4248.75 + fr. 2029.25 ./. fr. 5000.– fr. 1 278.— mensili
arrotondati a fr. 1 280.— mensili
Ne discende che l'appello dev'essere accolto entro tali limiti.
7. Le spese del presente giudizio seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene il contributo rivendicato in appello fino al 31 ottobre 2023, ma se lo vede dimezzare dal 1° novembre 2023 in poi. Tutto ponderato, si giustifica così di suddividere a metà gli oneri processuali e di compensare le ripetibili.
8. Il pronunciato odierno influisce altresì sul dispositivo inerente agli oneri processuali e alle ripetibili di primo grado. Il Pretore aggiunto, considerato che nelle cause del diritto di famiglia il giudice può prescindere da una ripartizione secondo la soccombenza e suddividere le spese secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC), ha ripartito a metà le spese processuali e ha compensato le ripetibili. Con l'accoglimento dell'appello la moglie ottiene praticamente il contributo alimentare da lei rivendicato in prima sede, salvo vederselo dimezzare dal 1° novembre 2023.
a) Le spese giudiziarie (cioè le spese processuali e le spese ripetibili: art. 95 cpv. 1 CPC) sono poste, di regola, a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC), mentre in caso di soccombenza reciproca sono ripartite per principio secondo l'esito del processo (art. 106 cpv. 2 CPC). In quest'ultima eventualità il grado di soccombenza si valuta sulla base del raffronto tra le richieste di giudizio e il pronunciato del tribunale, determinando in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o soccombente, dopo di che si suddividono le spese compensando in tutto o in parte i rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 1 con rimandi). In casi particolari il giudice può scostarsi da tale principio e ripartire i costi secondo equità facendo capo al proprio apprezzamento, in specie nelle cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Ciò gli consente di prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica degli oneri processuali, al punto che in simili procedure anche la parte vincente può essere tenuta a sopportare spese (I CCA, sentenza inc. 11.2021.140 del 14 dicembre 2023 consid. 9a). Anche se il giudice gode di ampio apprezzamento sia per quel che riguarda la ripartizione delle spese sia sull'applicazione dell'art. 106 CPC tale deroga non impone tuttavia di suddividere sistematicamente le spese processuali a metà tra le parti e di compensare le ripetibili (sentenza del Tribunale federale 5A_457/2022 dell'11 novembre 2022 consid. 3.6.2 con rinvio).
b) Per quanto riguarda in concreto la questione rimasta litigiosa davanti al Pretore aggiunto, ovvero il contributo alimentare per la moglie, pur risultando entrambi i coniugi soccombenti il marito risulta maggiormente sconfitto. Anche considerando che la causa verte sul diritto di famiglia, trattandosi per finire di una lite rimasta meramente pecuniaria, un riparto a metà degli oneri processuali con compensazione delle ripetibili non appare sostenibile. Tutto ponderato, nel complesso si giustifica di porre equitativamente un quarto delle spese processuali a carico dell'istante e il resto a carico del convenuto.
c) Quanto alle ripetibili, AP1 rinnova la pretesa di fr. 10 000.– fatta valere in prima sede sulla scorta di una nota professionale del proprio legale (doc. PP). Ora, nelle prote-zioni dell'unione coniugale l'ammontare delle ripetibili si determina, nel Cantone Ticino, secondo il criterio ad horam (art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310; I CCA, sentenza inc. 11.2022.89 del 25 luglio 2023 consid. 9c). Decisivo è perciò il dispendio di tempo che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento del mandato. Ciò dipende dall'importanza della lite, dalle relative difficoltà e dall'ampiezza del lavoro necessario, “avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio”. La retribuzione a tempo ammonta a fr. 280.– orari (art. 12 del menzionato regolamento). In concreto il patrocinatore della moglie ha esposto un onorario di fr. 9800.–, corrispondenti a 32.67 ore a fr. 300.– l'una, e spese per fr. 1162.95.
d) Relativamente alle spese, dalla distinta del 21 dicembre 2021 annessa al memoriale conclusivo (doc. PP) non è dato di capire come esse siano state calcolate, il costo delle singole prestazioni essendo stato sommato al dispendio orario. Non essendo compito di questa Camera interpretare e valutare l'ammontare di tali costi, non rimane che far capo all'importo forfettario previsto dall'art. 6 del citato regolamento.
e) Quanto al dispendio orario, la rimunerazione oraria di fr. 300.– pattuita con la cliente non entra in considerazione, l'art. 12 del citato regolamento prevedendo fr. 280.– l'ora. Del resto nella fattispecie la procedura, di natura sommaria, non denotava grandi difficoltà. Premesso ciò, come risulta dalla distinta agli atti, in concreto l'attività dell'avvocato della moglie è consistita nella redazione dell'istanza del 31 dicembre 2021 (10 pagine compresi il frontespizio, le richieste di giudizio e l'elenco dei mezzi di prova, di 2 pagine), di un'istanza cautelare del 10 marzo 2022 (2 pagine) e del memoriale conclusivo del 17 ottobre 2022 (10 pagine). Il legale ha partecipato inoltre alle udienze del 17 gennaio 2022 (40 minuti), del 4 aprile 2022 (40 minuti) e del 16 agosto 2002 (un'ora e 40 minuti). Il patrocinio ha implicato altresì l'invio di una ventina di lettere, tre colloqui con la cliente e una ventina di conversazioni telefoniche. La fattispecie non può ritenersi particolarmente complessa e la procedura si è rivelata finanche relativamente semplice, il convenuto non essendosi opposto alla vita separata né all'assegnazione alla moglie dell'abitazione coniugale. L'istruttoria, poi, si è limitata agli interrogatori delle parti. Infine, quanto al contributo alimentare, il litigio verteva solo sul reddito ipotetico della moglie e sul fabbisogno minimo “allargato” del marito.
f) Visto quanto precede, dal profilo oggettivo per assolvere adeguatamente un mandato come quello in esame un avvocato competente al beneficio di una comune esperienza avrebbe ragionevolmente profuso non più di tre giorni di lavoro, ovvero circa 25 ore, mentre le prestazioni destinate alla firma di una convenzione sugli effetti del divorzio esulano dalle misure protettrici. Oggettivamente eccessivo appare, in particolare, il tempo dedicato alla redazione dei memoriali e quello per le 20 conversazioni telefoniche con la cliente dopo avere già colloquiato con lei per tre ore. Alla retribuzione di fr. 7000.– si aggiungono poi le spese (6%: art. 6 cpv. 1 del citato regolamento) e l'IVA per un totale di circa fr. 8000.–. Tenuto conto del rispettivo grado di soccombenza, l'indennità per ripetibili va fissata perciò in fr. 4000.– (metà dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).
9. Circa i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate inoltre a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno, davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1.2. AO 1 è condannato a versare a AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 2390.– mensili dal novembre del 2021 al gennaio del 2022,
fr. 2615.– mensili dal febbraio al giugno del 2022,
fr. 2525.– mensili dal luglio all'ottobre del 2023 e
fr. 1280.– mensili dal novembre del 2023 in poi.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– (comprensive della procedura cautelare) sono poste per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà alla controparte fr. 4000.– per ripetibili ridotte.
II. Le spese dell'appello di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Notificazione a:
; .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).