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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.04.2025 11.2023.105

2. April 2025·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·6,748 Wörter·~34 min·3

Zusammenfassung

Filiazione azione di mantenimento: contributi alimentari provvisionali

Volltext

Incarti n. 11.2023.105 11.2023.106 11.2023.112 11.2024.139

Lugano 2 aprile 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni

cancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa CA.2023.154 (filiazione: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 aprile 2023 da

AO1 (2018), Te______ (rappresentato dalla madre AO2 e patrocinato dall'avv. PA2, L______)  

contro  

AP1, S______ (ora patrocinato dall'avv. PA1, L______),

giudicando sull'appello del 28 agosto 2023 presentato da AP1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 9 agosto 2023, rettificato il 30 agosto 2023 (inc. 11.2023.105),

e sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta in tale appello (inc. 11.2023.106),

come pure sull'appello dell'11 settembre 2023 presentato da AO1 contro il medesimo decreto (inc. 11.2023.112)

e sulla richiesta di gratuito patrocinio del 24 ottobre 2024 formulata da AP1 nelle osservazioni a tale appello (inc. 11.2024.139);

Ritenuto

in fatto:                A.  Il 14 agosto 2018 AO2 (2023) ha dato alla luce un figlio, AO1, che è stato riconosciuto da AP1 (2023), cittadino i______. Già prima della nascita i genitori hanno dichiarato all'ufficiale dello stato civile di M______ di volere l'autorità parentale congiunta e di essersi accordati sulla custodia, le relazioni personali e il mantenimento del bambino. Tuttavia essi non hanno mai stipulato alcuna convenzione. Conviventi, essi han­no provveduto insieme al sostentamento e alle cure del figlio. Il padre è impiegato quale addetto ai servizi di logistica per la P______ SA di M______ I______. La madre lavora a metà tempo come cameriera per la S______ SA di B______. Nel maggio del 2023 AP1 è andato ad abitare per conto proprio in un appartamento a S______, mentre AO2 e il figlio sono rimasti nell'abitazione in proprietà di lei a Te______. Il 19 ottobre 2024 AP1 è diventato padre di un altro figlio, B______ R______, avuto da E______ B______ (1991).

                            B.  Nel frattempo, il 27 aprile 2023, AO1 (rappresentato dalla madre) ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezio­ne 6, un tentativo di conciliazione nei confronti di AP1 per ottenere un contributo alimentare di fr. 2550.– mensili dal 1° maggio 2023, oltre all'accertamento che “per le spese straordinarie è applicabile l'art. 286 cpv. 3 CC ed i genitori dovranno preventivamente concordare queste spese” (inc. CM.2023.218). Contestualmente egli ha postulato, in via cautelare, un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili “da adeguare alle risultanze istruttorie” (inc. CA.2023.154). Il 26 maggio 2023 si è tenuto davanti al Segretario assessore il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso, sicché AO1 si è visto rilasciare seduta stante l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2023.218).

                            C.  All'udienza del 30 maggio 2023, indetta per il contraddittorio cautelare, l'istante ha confermato la propria domanda, ha notificato prove e ha postulato in via superprovvisionale un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili (assegni familiari non compresi), mentre AP1 ha offerto un contributo di fr. 450.– mensili (assegni familiari non compresi), opponendosi ad ulteriori richieste. L'istante ha replicato, mantenendo il suo punto di vista, salvo ridurre l'importo postulato nelle more istruttorie a fr. 1000.– mensili. Con duplica il convenuto ha ribadito la propria posizio­ne. Statuendo seduta stante, il Pretore aggiunto ha condannato AP1 a versare un contribu­to alimentare per il figlio di fr. 766.– mensili (assegni familiari non compresi) dal giugno del 2023 fino al compimento dei 10 anni e ha dato avvio all'istruttoria. A una successiva udienza del 3 agosto 2023, assunta svariata documentazione ed esperito l'interrogatorio del convenuto, il Pretore aggiunto ha chiuso l'istruttoria e ha indetto le arringhe finali. L'istante ha chiesto, per finire, un contributo alimentare di fr. 1492.75 mensili, mentre il convenuto ha proposto di confermare l'importo di fr. 766.– mensili.

                            D.  Statuendo con decreto cautelare del 9 agosto 2023, il Pretore aggiunto ha condannato AP1 a versare un contributo alimentare per AO1 di fr. 1450.– mensili, assegni familiari non compresi, dal giugno del 2023 fino al 10° compleanno e ha accertato che il fabbisogno del figlio rimane scoperto per fr. 82.– mensili. Le spese processuali di fr. 2000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Il Pretore aggiunto ha assegnato inoltre all'istante un termine di 45 giorni per promuovere la causa di merito, con l'avvertenza che – trascorso infruttuoso il termine – il provvedimento cautelare sarebbe decaduto.

                            E.  Contro il decreto cautelare appena citato AP1 è insorto a questa Camera con un appello del 28 agosto 2023 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo e del gratuito patrocinio, la riduzione del contributo di mantenimento a fr. 410.– mensili e l'accertamento del fabbisogno scoperto del figlio in fr. 1122.– mensili (inc. 11.2023.105/106).

                                  Il 30 agosto 2023, su istanza del convenuto, il Pretore aggiunto ha rettificato il decreto appena citato, nel senso che ha fissato il contributo alimentare per AO1 in fr. 810.– mensili e ha accertato il fabbisogno scoperto di lui in fr. 722.– mensili. Con decreto del 7 settembre 2023 il presidente di questa Camera ha accordato all'appello effetto sospensivo limitatamente alla differenza di fr. 34.– mensili dovuta da AP1 in via cautelare dal 1° giugno al 31 luglio 2023. L'11 settembre 2023 AP1 ha comunicato di mantenere l'appello contro il dispositivo rettificato. Mediante osservazioni del 20 settembre 2023 AO1 ha proposto di respingere tale ricorso, portando la richiesta di contributo alimentare a fr. 1601.25 mensili dal 1° maggio 2023 e sollecitando un aumento del proprio fabbisogno scoperto a fr. 1961.25 per maggio e giugno del 2023, rispettivamente a fr. 2331.25 mensili dopo di allora.

                             F.  Nel frattempo, l'11 settembre 2023, AO1 ha appellato a sua volta il decreto cautelare rettificato il 30 agosto 2023, postulando l'aumento del contributo alimentare a fr. 1601.25 mensili, assegni familiari non compresi, dal 1° maggio 2023 in poi (inc. 11.2023.112). Nelle sue osservazioni del 24 ottobre 2024 AP1 ha concluso per la reiezione del ricorso. Contestualmente egli ha instato per il conferimento del gratuito patrocinio anche per quel procedimento (inc. 11.2024.139). L'istante ha replicato spontaneamente l'8 novembre 2024, ribadendo le sue richiesta di giudizio. Frattanto, il 26 settembre 2023, AO1 ha promosso l'azione di mantenimento, che si trova attualmente in fase d'istruttoria (inc. SE.2023.246).

Considerando

in diritto:              1.  Gli appelli in esame sono diretti contro la stessa decisione e si fondano sostanzialmente sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

                             2.  Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono emanate con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri il contributo in discussione davanti al Pretore aggiunto (differenza litigiosa di fr. 726.75 mensili per la presumibile durata della causa di merito).

                                  Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, il decreto cautelare emesso il 9 agosto 2023 è stato notificato al patrocinatore del convenuto il 18 agosto 2023 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________, agli atti). L'appello di lui, spedito il 28 agosto 2023, è stato pertanto inoltrato entro il termine di dieci giorni. Una decisione rettificata, come in concreto, fa decorrere inoltre un nuovo termine di impugnazione per quanto attiene al dispositivo oggetto di rettifica (art. 334 cpv. 4 CPC; DTF 143 III 525 consid. 6.3). Tale decisione, emessa il 30 agosto 2023, è stata notificata al più presto il giorno seguente, sicché il termine d'impugnazione sarebbe scaduto la domenica 10 settembre 2023, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Inoltrati entrambi l'11 settembre 2023, sia il ricorso dell'istante sia la conferma di appello del convenuto sono dunque tempestivi.

                             3.  Al proprio appello AO1 acclude due avvisi di scadenza degli oneri ipotecari (30 giugno e 30 settembre 2023) e due estratti del conto bancario della madre per i periodi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, come pure dal 1° gennaio al 7 settembre 2023, documenti che egli ha prodotto anche con la risposta all'appello avversario. Da parte sua AP1 ha inoltrato con le osservazioni del 24 ottobre 2024 un conteggio di stipendio del settembre 2024, un articolo intitolato “S______ N______ acquisisce gli ambulatori di C______ C______” pubblicato l'8 ottobre 2024 su ‹www.____.ch e di “conferma rapporto di lavoro” rilasciata il 24 ottobre 2024 dalla P______ SA, copia del verbale di un'udienza tenutasi l'8 aprile 2024 nella causa di merito (inc. SE.2023.246), un contratto di lavoro presso la P______ SA del 1 luglio 2020, l'atto di nascita di B_____ R______ e la documentazione di un contratto per un prestito personale contratto il 2 ottobre 2024 presso la F___ S__. La documentazione testé descritta è senz'altro ammissibile, litigiose in concreto essendo questioni riguardanti un minorenne. Nuovi documenti e nuovi fatti sono proponibili così senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in forza del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione e vanno considerati nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2).

                             4.  Se, come in concreto, il rapporto di filiazione è accertato, il convenuto può essere obbligato a depositare o a pagare provvisoriamente adeguati contributi di mantenimento per il figlio (art. 303 cpv. 1 CPC). La richiesta di provvedimenti cautelari è ammissibile solo dal momento in cui è inoltrata la causa principale (RtiD II-2024 n. 27c pag. 700 consid. 7 con numerosi rimandi). Nella fattispecie tale requisito è dato, la richiesta cautelare essendo stata presentata contestualmente all'istanza di conciliazione per l'azione di merito, promossa nel frattempo.

                             5.  Nel decreto cautelare impugnato, dopo rettifica il Pretore aggiunto ha accertato il reddito del convenuto in fr. 4600.– mensili netti (comprese la tredicesima mensilità e le ore supplementari, dedotti l'assegno familiare e l'imposta alla fonte) e ha calcolato il fabbisogno minimo di lui in complessivi fr. 3790.– mensili (mini­mo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione con spe­se accessorie fr. 1250.–, assicurazione “cauzione affitto” fr. 13.–, premio della cassa malati fr. 424.–, assicurazione dell'automobile fr. 145.–, imposta di circolazione fr. 64.–, leasing fr. 641.–, assicurazione RC privata fr. 8.–, abbonamento telefono fr. 45.–). Ha poi definito il reddito della madre in fr. 1590.– mensili netti a fronte di un fabbisogno minimo di complessivi fr. 3246.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, oneri ipotecari fr. 739.–, ammortamento indiretto fr. 375.–, spese condominiali fr. 331.– [da cui dedurre fr. 289.– per la quota del figlio], premio della cassa malati fr. 379.–, assicurazione dell'automobile fr. 170.–, imposta di circolazione fr. 38.–, assicurazione stabili fr. 80.–, assicurazione RC privata fr. 7.–, carburante fr. 66.–).

                                  Il primo giudice ha determinato in seguito il fabbisogno minimo di AO1 in fr. 704.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 289.–, premio della cassa

                                  malati fr. 157.–, mensa fr. 58.–, dedotti gli assegni familiari di fr. 200.–) e il contributo di accudimento in fr. 828.– mensili, pari alla metà del fabbisogno minimo scoperto della madre “stante la scolarizzazione del figlio” (ossia [fr. 3246.– ./. fr. 1590.–] : 2).

                                  Appurato che il bilancio è in ammanco, il Pretore aggiunto ha constatato che il padre dispone di un margine di fr. 810.– mensili (fr. 4600.– mensili ./. fr. 3790.– mensili) da destinare al mantenimento del figlio (oltre a eventuali assegni familiari da lui percepiti), il cui fabbisogno minimo rimane scoperto per fr. 722.– mensili.

                             6.  Contestato è anzitutto nella fattispecie il reddito del convenuto, che questi chiede di accertare in fr. 4200.– mensili fino all'agosto del 2024 e in fr. 3894.95 mensili dopo di allora. Al riguardo il Pretore aggiunto ha accertato che AP1 ha guadagnato mediamente fr. 4525.– mensili nel 2022 e fr. 4640.– mensili nei primi cinque mesi del 2023, tredicesima compresa, già dedotti gli assegni familiari e l'imposta alla fonte. Constatato che le indennità per ore supplementari erano diminuite già prima della separazione, il primo giudice ha stimato verosimile un reddito netto di almeno fr. 4600.– mensili. Nel suo appello AP1 fa valere che come addetto alla logistica della P______ SA egli non si occupa solo di trasportare campioni di laboratorio in Tici­no, ma funge anche da autista per il direttore dell'azienda in Svizzera e all'estero, talvolta di sera e nei fine settimana, con orari di lavoro irregolari e dietro breve preavviso. Adduce che, dovendosi ora occupare del figlio durante il diritto di visita, egli non può più garantire tale disponibilità, sicché le ore supplementari si sono dimezzate dal marzo del 2023. Dato il carattere variabile delle sue entrate, egli chiede così di attenersi, come per i lavoratori indipendenti, a una media dei redditi dal 2021 al 2023, che stima in fr. 4200.– mensili. Con la replica egli segnala che la ditta per cui lavora ha cambiato proprietario, di modo che dal settembre del 2024 egli non svolge più ore supplementari nemmeno quale autista del precedente datore di lavoro e può contare solo sul reddito di fr. 3894.95 mensili netti. AO1 obietta che la madre si è sempre dichiarata d'accordo di adattare i periodi del diritto di visita secondo le esigenze professionali del padre e rimprovera al convenuto di rinunciare a occasioni di lavoro, il che giustifica di imputargli un'entrata di almeno fr. 4600.– mensili anche dopo l'agosto del 2024.

                                  a)   Per costante giurisprudenza il reddito di un dipendente è, di regola, quello conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con richiami), intendendosi con ciò il guadagno realizzato nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria. La media dei redditi calcolata sull'arco di più anni non è per contro – salvo forti oscillazioni – un criterio pertinente (I CCA, sentenza inc. 11.2022.40 del 22 marzo 2024 consid. 11a con rinvio). Per il resto il reddito di un dipendente comprende la quota di tredicesima e le eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni, bonus, partecipazioni agli utili, mance e indennità straordinarie o per altri incarichi) se costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 5). Introiti aleatori, temporanei o contingenti, come eventuali entrate occasionali, fortuite o con soluzione di continuità non entrano invece in linea di conto (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.103 del 20 agosto 2024 consid. 7a).

                                  b)  In concreto AP1 lavora per la P______ SA di M______ I______ quale impiegato nei servizi di logistica con uno stipendio mensile di fr. 4200.– lordi per 13 mensilità (doc. 1 nell'inc. CM.2023.218 e doc. 6 prodotto in appello). È pacifico inoltre che fino all'agosto del 2024 egli ha svolto regolarmente ore supplementari e che il suo stipendio era soggetto a fluttuazioni. Dalla documentazione agli atti risulta in particolare che egli ha guadagnato, già dedotti gli assegni familiari e l'imposta alla fonte, fr. 4640.– mensili netti nei primi cinque mesi del 2023 (doc. 3 nell'inc. CM.2023.218, doc. 4), fr. 4525.– mensili netti nel 2022 (doc. 2 nell'inc. CM.2023.218) e fr. 4716.– mensili netti nel 2021 (doc. 5). Le ore supplementari denotano quindi oscillazioni, ma non al punto da giustificare una media di simili introiti sull'arco di più anni. D'altra parte, per quanto riguarda il 2023, figurano unicamente agli atti i conteggi di stipendio dei primi cinque mesi, periodo troppo breve per essere significativo. In circostanze del genere non resta che dipartirsi, a un sommario esame, dal certificato di salario del 2022, il quale riassume le entrate di un anno completo. Ne segue che il reddito del convenuto va ricondotto, in ultima analisi, a fr. 4525.– netti mensili.

                                  c)   Quanto alla diminuzione delle ore supplementari registrata dopo la fine della convivenza con AO2, è vero che nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2023 le ore supplementari si sono pressoché dimezzate rispetto al gennaio o al febbraio del 2023 (doc. 3 nel­l'inc. CM.2023.218 e doc. 4). L'interessato spiega tale riduzione – come detto – con l'impossibilità di essere a disposizione del datore di lavoro nei fine settimana durante i quali egli esercita le visite al figlio. Il Pretore aggiunto ha appurato tuttavia che i genitori si sono separati nel maggio del 2023 mentre la flessione delle ore supplementari si è verificata già da marzo (decreto impugnato, pag. 4 a metà). Con tale motivazione AP1 non si confronta. Né egli sostiene di aver dovuto rinunciare a ore supplementari per occuparsi del figlio già prima della separazione di fatto, avendo bensì egli medesimo dichiarato che il primo fine settimana di visita si è tenuto alla fine di maggio (replica orale del 30 maggio 2023, verbale pag. 3 in basso). In definitiva il convenuto non ha reso verosimile una riduzione durevole dei suoi introiti consecutiva alla separazione.

                                  d)  Diversa è la situazione successiva all'agosto del 2024. Con la sua risposta all'appello avversario del 24 ottobre 2024 AP1 ha prodotto una dichiarazione del suo datore di lavoro secondo cui dal 1° settembre 2024 egli non effettua più ore supplementari retribuite (doc. 4 di appello). Inoltre egli ha motivato tale cambiamento con l'acquisizione della P______ SA da parte di un'altra azienda attiva nel settore (doc. 3 prodotto in appello). È quindi verosimile che egli non possa più svolgere ore supplementari come autista personale del precedente titolare. Né si giustifica l'imputazione di un reddito ipotetico, che deve essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche DTF 147 III 321 consid. 5.6; analogamen­te: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid. 17e). A un sommario esame, infatti, non è dato a divedere – né l'istante spiega – quale attività supplementare o quale diversa attività potreb-be consentire al convenuto di percepire entrate nette di

                                       fr. 4600.– mensili. Ne discende che dal settembre del 2024 il suo reddito va accertato, inclusa la tredicesima mensilità, in fr. 3895.– mensili netti (arrotondati; doc. 2 di appello).

                             7.  Per quel che attiene al fabbisogno minimo del convenuto, nel suo appello AO1 chiede di ricondurlo a fr. 2998.75 mensili riducendo la spesa per il veicolo privato da complessivi fr. 850.– mensili a complessivi fr. 71.75 mensili. Con le osserva-zioni del 24 ottobre 2024 AP1 propone invece di riconoscergli anche la rata di € 171.00 mensili per il rimbor­so di un prestito privato contratto presso la F______ S______ da lui stipulato “per far fronte alle spese legate al nascituro” e un onere per il mantenimento di B______ R______ di fr. 179.– mensili, onde un fabbisogno minimo complessivo di fr. 3947.– mensili.

                                  a)   Quanto al costo del veicolo privato, il Pretore aggiunto si è limitato a rilevare che simili oneri (assicurazione, imposta di circolazione e leasing) possono essere riconosciuti solo se necessari per recarsi al lavoro. L'istante fa valere che il padre disponeva di una vettura utilizzata già prima per tali trasferte e sostiene che costui ha acquistato un nuovo costo­so veicolo al solo scopo di aumentare il proprio fabbisogno minimo e diminuire il contributo a suo carico. A suo parere, pertanto, non si giustifica di riconoscergli più di quanto egli spendeva in precedenza. Ora, il costo di un veicolo privato, incluse le rate di un eventuale leasing fino alla scadenza del contratto, può essere inserito nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, anche in situazioni di ristrettezze economiche, se l'uso del mezzo è indispensabile per l'esercizio della professione

                                       (RtiD I-2022 pag. 573 n. 6c consid. 3a con riferimenti; I-2010 pag. 699 n. 20c con rinvii). Nella fattispecie l'istante sostiene che il padre usa le automobili del datore di lavoro anche per scopi privati, ma non contesta che egli necessiti di un proprio mezzo di trasporto per scopi professionali. Litigioso è il costo del nuovo veicolo privato del convenuto.

                                       Dagli atti risulta che il 9 maggio 2023 AP1 ha acquistato una V______ V______ “T______ R 2.______ TSI” al prezzo di fr. 60 670.– finanziati, dedotto un pagamento di fr. 2000.–, mediante un contratto di leasing da 48 rate di fr. 641.40 mensili (doc. 10 nell'inc. CM.2023.218). L'imposta di circolazione per quel veicolo ammonta a fr. 64.05 mensili (doc. 12 nell'inc. CM.2023.218) e il premio dell'assicurazione a fr. 144.75 mensili (doc. 11 nell'inc. CM.2023.218). In precedenza l'interessato adoperava una S______ S______ “F______”, per la quale pagava un'imposta di circolazione di fr. 10.40 mensili e un premio assicurativo di fr. 51.75 mensili (doc. 1). Egli ha addotto di avere venduto la S______ S______ già durante la convivenza “per coprire dei debiti” e di avere stipulato il leasing “in fretta” perché “l'auto gli necessita per lavoro ed era in pronta consegna” (verbale del 30 maggio 2023, pag. 3). Quanto al prezzo di vendita della S______ S______, di fr. 10 500.–, egli ha dichiarato di avere destinato il ricavo all'estinzione di un debito contratto due anni addietro con la B______ SA per finanziare l'acquisto di una moto e ottenere liquidità (interrogatorio del 3 agosto 2023, verbale pag. 2; cfr. anche doc. 1).

                                       Ciò posto, l'acquisto del nuovo veicolo è avvenu­to una deci­na di giorni dopo l'introduzione dell'attuale procedura e il ricavo della vendita è stato destinato all'estinzione di un debito privato che, contrariamente alle rate di un leasing, non sarebbe verosimilmente stato riconosciuto nel calcolo del contributo di mantenimento, né per l'uso dei fondi ottenuti né per la situazione economica del debitore (DTF 147 III 265 consid. 7.2; 127 III 292 consid. 2a/bb). Sta di fatto che la decisione di vendere la S______ S______ precede l'introduzione dell'odier­na procedura, tant'è che la nota di credito per la restituzione pro rata dell'imposta di circolazione risale al 14 aprile 2023 (doc. 1). In simili condizioni, a un esame di verosimiglianza non si ravvisano estremi di un comportamento contrario alla buona fede processuale per avere AP1 sostituito la S______ S______ con un'altra automobile, come pretende il figlio.

                                       Ciò non toglie che il riconoscimento della rata del leasing presuppone altresì che il veicolo non sia inutilmente dispendioso. In caso contrario l'onere va ammesso solo parzialmente, tenendo conto di una rata più adeguata alla situazio­ne economica della famiglia (DTF 140 III 342 consid. 5.2 in fine; RtiD I-2022 n. 6c pag. 573 consid 3a e 3b; Stoud­mann, Le divorce en pratique, 2ª edizione, pag. 181 con rinvii alle note 690 e 691). Nella fattispecie il convenuto al momento dell'acquisto del nuovo veicolo, successivo all'introduzione dell'istanza, non poteva ignorare i propri obblighi alimentari nei confronti di un figlio minorenne e la situazione economica concreta della famiglia. Invero a quel momento il convenuto non doveva ancora tenere conto né della contrazione delle sue entrate in seguito al cambiamento delle proprie mansioni (nel settembre del 2024: sopra, consid. 6d) né dell'onere di mantenimento nei confronti del secondo figlio (nato il 19 ottobre 2024; sopra, consid. A). Tuttavia, anche considerando le sue entrate di allora (fr. 4525.– mensili: sopra, consid. 6b) e un fabbisogno minimo, ritenute le precedenti spese per la S______ S______ “F______” di complessivi fr. 62.15 mensili, attorno a fr. 3000.– mensili (sopra, consid. 5), egli già sapeva che il figlio gli chiedeva un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili a titolo cautelare e di fr. 2550.– mensili nel merito, allegando un fabbisogno in denaro di fr. 1362.20 mensili e indicando il contributo di accudimento in fr. 2326.– mensili (istanza del 27 aprile 2023, pag. 3 segg.). Né la pretesa poteva dirsi manifestamente esagerata se si considera che, come si vedrà in appresso (consid. 10), l'onere per il sostentamento di AO1 ammonta a complessivi fr. 2540.– mensili (fr. 740.– di fabbisogno in denaro e fr. 1800.– per il contributo di accudimento; sotto, consid. 10).

                                       In definitiva il nuovo veicolo risultava già eccessivamente dispendioso al momento in cui AP1 l'ha comperato, il mantenimento di AO1 essendo già allora parzialmente scoperto. L'accensione di un leasing con una rata mensile di fr. 641.39 mensili, la nuova imposta di circolazione di fr. 64.05 mensili e l'assicurazione auto di fr. 144.75 mensili potevano solo peggiorare la situazione. Né l'interessato ha reso verosimile che al momento dell'acquisto non fosse disponibile un veicolo in pronta consegna più conveniente. In circostanze del genere si giustifica di moderare la spesa per il leasing, seppure con la prudenza dovuta a un esame sommario, a fr. 400.– mensili e i costi per l'assicurazione e l'imposta di circolazione a fr. 150.– mensili, onde un onere complessivo di fr. 550.– mensili per il veicolo privato (analogamente: I CCA, sentenze inc. 11.2019.99 del 6 aprile 2020 consid. 4d e inc. 11.2004.100 del 29 giugno 2005 consid. 7c). Spetterà al giudice del merito riesaminare la situazione con piena cognizione, tenendo conto in particolare della futura scadenza del leasing.

                                  b)  Riguardo alla rata per il rimborso del debito di € 10 000.00 stipulato il 2 ottobre 2024 (doc. 8 di appello), al minimo esistenziale del diritto esecutivo si aggiunge il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili solamente se le condizioni economiche della famiglia lo permettono (DTF 147 III 265 consid. 7.2; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2023 del 19 agosto 2024 consid. 4.2 con rinvii in: SJ 2025 pag. 271; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.110 del 4 aprile 2024 consid. 7). Come si vedrà oltre (consid. 10), le risorse dei genitori consentono di coprire il fabbisogno in denaro di AO1, ma il contributo di accudimento resta in gran parte scoperto. In concreto la restituzio­ne del debito deve pertanto cedere il passo al fabbisogno corrente della famiglia (analogamente:

                                       I CCA, sentenza inc. 11.2019.77 del 30 settembre 2020 consid. 6 con rinvio).

                                  c)   Con le osservazioni all'appello AP1 chiede altresì di conteggiare nel proprio fabbisogno minimo fr. 179.– mensili per la metà dell'onere di mantenimento in favore del figlio B______ R______, nato il 19 ottobre 2024, l'altra metà del mantenimen­to essendo coperta dalla madre (doc. 7 prodotto in appello). Contributi alimentari per altri figli non rientrano però nel fabbisogno minimo del debitore alimentare (sentenza del Tribunale federale 5A_118/2023 del 31 agosto 2023 consid. 5.3).  L'onere di mantenimento nei confronti di B______ R______ andrà tenuto in considerazione ad ogni modo al momento di calcolare il contributo alimenta­re per l'istante (sotto, consid. 10).

                                  d)  Dai documenti prodotti in appello risulta che AP1 vive con E______ B______ almeno dall'aprile del 2024 (verbale dell'8 aprile 2024, pag. 10 doc. 5 di appello). E in caso di convivenza nel fabbisogno minimo del debitore alimentare può essere riconosciuta solo la metà dell'importo base del minimo esistenziale per una coppia con figli, ovvero fr. 850.– mensili (DTF 144 III 506 consid. 6.6). Anche il costo dell'alloggio va diviso a metà fra i partner, quand'anche la partecipazione effettiva del­l'uno sia esigua rispetto a quella dell'altro (sentenza del Tribunale federale 5A_1068/2021 del 30 agosto 2022 consid. 3.2.1, in: FamPra.ch 2022 pag. 942; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.30 del 22 aprile 2024 consid. 5b con rinvio). Po­co importa che il partner del debitore alimentare lavori o potrebbe lavorare (DTF 144 III 507 in fon­do). In concreto il principio inquisitorio illimitato che presiede il diritto di filiazione (art. 296 CPC) impone di adeguare di conseguenza il fabbisogno minimo del convenuto.

                                  e)   In definitiva il fabbisogno minimo di AP1 ammon­ta a fr. 3490.– mensili fino al 31 marzo 2024 (spese per il veicolo privato ridotte da fr. 850.– a fr. 550.– mensili) e a fr. 2515.– mensili dopo di allora (minimo esistenziale del diritto esecutivo ridotto da fr. 1200.– a fr. 850.– e costo dell'alloggio ridotto da fr. 1250.– a fr. 625.– mensili).

                             8.  Relativamente alla situazione finanziaria di AO2, il convenuto fa valere che costei beneficia di regolare sostegno economico da parte della di lei madre, ciò che l'istante contesta (replica spontanea, pag. 2). Sapere se e quando elargizioni volontarie di terzi entrino in linea di conto per valutare la capacità contributiva di un genitore è una questione delicata (I CCA, sentenza inc. 11.2023.14 del 3 dicembre 2024 consid. 8c con rinvii). Sia come sia, qualora una conclusione abbia per oggetto una somma di denaro, la pretesa va sempre quantificata. Tale requisito vale tanto sul piano federale (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1 con rimandi) quan­to a livello cantonale, sia in prima sede (art. 84 cpv. 2 CPC) sia in appello (DTF 137 III 617). L'esigenza fa stato finanche nelle cau­se rette dal principio inquisitorio, il quale non esonera dal formulare pretese pecuniarie cifrate neppure nei processi in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti, come nelle questioni riguardanti contribuiti alimentari per i figli (DTF 137 III 617 con riferimenti; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_65/2022 del 16 gennaio 2023 consid. 3.3.1 in: RSPC 2023 pag. 416). Nella fattispecie la rivendicazione, indeterminata, si dimostra così irricevibile.

                             9.  Litigioso è infine il costo dell'abitazione da conteggiare nel fabbisogno minimo dell'istante e di sua madre. Il Pretore aggiunto ha calcolato tale spesa in fr. 739.– mensili per gli oneri ipotecari, in fr. 375.–- mensili per l'ammortamento indiretto e in fr. 331.– mensili per le spese condominiali, inserendone il 20% (fr. 289.– mensili) nel fabbisogno minimo del figlio e il resto (fr. 1156.– mensili) in quello della madre. AO1 chiede di rivalutare la spesa in complessivi fr. 2571.– mensili fino al giugno del 2023 e in fr. 2941.– mensili dopo di allora, aumentando di conseguenza il fabbisogno minimo suo e della madre. Egli fa valere che l'ammortamento del mutuo ipotecario ammonta in realtà a fr. 750.– mensili e gli interessi ipotecari a fr. 1490.– mensili, aumentati a fr. 1860.– mensili dal 1° luglio 2023. AP1 obietta che la rata dell'ammortamento ipotecario non va riconosciuta nel costo dell'alloggio, eccessivo, il quale va ridotto a fr. 1600.– mensili complessivi per madre e figlio. Al proposito occorre distinguere interessi e ammortamenti.

                                  a)  Per quanto attiene all'interesse ipotecario, in questa sede

                                       l'istante produce avvisi di scadenza degli oneri ipotecari e estratti conto dai quali risulta un importo di fr. 4472.27 per il secondo trimestre del 2023 e di fr. 5580.29 per il terzo trimestre. L'ipoteca “Saron” stipulata dalla madre, infatti, è soggetta a variazioni del tasso d'interesse a cadenza trimestrale e segue l'andamento del mercato monetario. A ciò si aggiun­ge un margine stabilito contrattualmente (‹https://www.bps-suisse.ch/pdf/bps_saron_rollover_1_it.pdf›). Nel caso specifico il saggio d'interesse applicato dalla banca è passato nel 2022 dallo 0.95% all'1% per poi salire all'1.5478%, all'1.9924% e al 2.459% nei primi tre trimestri del 2023 (doc. C di appello). AO1 sostiene che non sono da prevedere diminuzioni in futuro, ma la tendenza parrebbe essersi invertita all'inizio del 2024, pur situandosi a livelli superiori a quelli del 2022 quando il tasso “Saron” era finanche negativo (‹https://______›).

                                       Ora, l'interessato non può pretendere di far valere unicamen­te l'ultimo saggio documentato. Né si possono formulare prognosi che esulano dalla comune esperienza sull'evoluzione di simili tassi. Un aggiornamento trimestrale del contributo, poi, non è praticabile. In definitiva, a sommario un esame giova attenersi alla media calcolata sull'arco dell'ultimo anno secondo i dati a disposizione (attorno all' 1.75%). Del resto il prodotto ipotecario “Saron rollover” stipulato da AO2 prevede la possibilità di passare, a ogni scadenza trimestrale, a un'ipoteca a tasso fisso (<https://www.bps-suisse.ch/ pdf/bps_ saron_rollover_1_it.pdfhttps://www.______conveniente (‹https://www._______-pdfsse.ch/ipoteca _tasso_fisso.jsp›). Consihttps://www.bps-suisse.ch/ipoteca, l'onere complessivo per gli interessi ipotecari può essere stabilito dunque mediamente attorno a fr. 1295.– mensili.

                                  b)  Dalla documentazione bancaria agli atti risultano inoltre trasferimenti semestrali di fr. 4500.– su un conto denominato “ammortamento indiretto” (doc. E nell'inc. CM.2023.281 e doc. C di appello). Invero l'ammortamento del debito ipotecario può essere incluso nel fabbisogno minimo del diritto di famiglia come il rimborso di altri debiti, ovvero a condizio­ne che i pagamenti del medesimo fossero già in essere regolarmente prima della fine della vita in comune e che il debito sia stato contratto nell’interesse della famiglia e deciso congiuntamente o che i coniugi ne siano responsabili solidali. Se tuttavia la famiglia si trova, come in concreto, in ristrettez­ze economiche l'ammortamento non va preso in considerazione (sentenza del Tribunale federale 5A_440/2022 del 14 luglio 2023 consid. 3.1 con rinvii). In definitiva, pertanto, il costo dell'abitazione coniugale va stabilito in complessivi fr. 1626.– mensili (fr. 1295.– di interessi ipotecari e fr. 331.– di spese condominiali), da conteggiare per fr. 325.– mensili nel fabbisogno minimo del figlio [20%] e per fr. 1301.– mensili nel fabbisogno minimo di AO2). Tale importo corrispon­de sostanzialmente, per altro, a quanto riconosce il convenuto (fr. 1600.– mensili). Il fabbisogno minimo di AO1, già dedotti gli assegni familiari, aumenta così a fr. 740.– mensili e quello della madre a fr. 3390.– mensili (arrotondati).

                           10.  Alla luce di quanto precede il quadro del bilancio familiare risulta dunque il seguente:

                                         Dal 1° giugno 2023 al 31 marzo 2024

                                         reddito del padre                                                        fr.    4525.–

                                         reddito della madre                                                     fr.    1590.–

                                                                                                                          fr.    6115.–                                                                                 mensili

                                         fabbisogno minimo del padre                                       fr.    3490.–

                                         fabbisogno minimo della madre                                   fr.    3390.–

                                         fabbisogno minimo di AO1                                          fr.    740.–

                                                                                                                          fr.    7620.–                                                                                 mensili,

                                         Dal 1° aprile al 31 agosto 2024

                                         reddito del padre                                                        fr.    4525.–

                                         reddito della madre                                                     fr.    1590.–

                                                                                                                          fr.    6115.–                                                                                 mensili

                                         fabbisogno minimo del padre                                       fr.    2515.–

                                         fabbisogno minimo della madre                                   fr.    3390.–

                                         fabbisogno minimo di AO1                                          fr.    740.–

                                                                                                                          fr.    6645.–                                                                                 mensili,

                                         Dal 1° settembre al 18 ottobre 2024

                                         reddito del padre                                                        fr.    3895.–

                                         reddito della madre                                                     fr.    1590.–

                                                                                                                          fr.    5485.–                                                                                 mensili

                                         fabbisogno minimo del padre                                       fr.    2515.–

                                         fabbisogno minimo della madre                                   fr.    3390.–

                                         fabbisogno minimo di AO1                                          fr.    740.–

                                                                                                                          fr.    6645.–                                                                                 mensili,

                                  Dal 19 ottobre 2024 al 10° anno di età di AO1

                                         reddito del padre                                                      fr.      3895.–

                                         reddito della madre                                                   fr.      1590.–

                                                                                                                        fr.      5485.–                                                                               mensili

                                         fabbisogno minimo del padre                                    fr.      2515.–

                                         fabbisogno minimo della madre                                 fr.      3390.–

                                         fabbisogno minimo di AO1                                        fr.       740.–

                                         fabbisogno minimo di B______ R______ a carico del padre                                                                          fr.        179.–

                                                                                                                        fr.      6824.–                                                                               mensili.

                                  Se ne conclude anzitutto che AO2, genitore affidatario, non è in grado di far fronte autonomamente al proprio fabbisogno minimo, il quale rimane scoperto per fr. 1800.– mensili (fabbisogno minimo di fr. 3390.– ./. reddito di fr. 1590.–). Ciò giustifica di riconoscere nel contributo di mantenimento del figlio un importo di tale entità a titolo di contributo di accudimento (DTF 149 III 300 consid. 3.3.3; 144 III 379 consid. 7.1.1). Contrariamente all'opinione del Pretore aggiunto, decurtazioni non si giustificano. AO1 è nato nel 2018 e AO2 già lavora a metà tempo, come esige la giurisprudenza (DTF 144 III 497 consid. 4.7.6). Il contributo di mantenimento in favore di AO1 ammonterebbe così a complessivi fr. 2540.– mensili (fabbisogno minimo fr. 740.–, contributo di accudimento fr. 1800.–). E siccome la madre affidataria provvede già al mantenimento del figlio con le prestazioni in natura (cura e educazione), il padre dovreb­be coprire da sé solo l'intero fabbisogno in denaro del minore (DTF 147 III 288 consid. 8.1 con citazioni; RtiD II-2024 pag. 604 consid. 20a e 20b con numerosi riferimenti).

                                  Sta di fatto che, come ha accertato il Pretore aggiunto, il bilancio familiare è in ammanco. E il debitore alimentare ha diritto di conservare risorse sufficienti per far fronte al proprio fabbisogno minimo (DTF 147 III 281 consid. 7.2; 144 III 505 consid. 6.4). Inoltre la copertura del fabbisogno minimo del diritto esecutivo dei figli minorenni prevale sull'eventuale contributo di accudimento (DTF 147 III 283 consid. 7.3; più di recente sentenza del Tribunale federale 5A_274/2023 del 15 novembre 2023 consid. 3.2; cfr. anche Stoudmann, op. cit., pag. 427). Ne discende che AP1 può conservare per sé quanto necessario per coprire il proprio fabbisogno minimo e, dopo la nascita di B______ R______, quanto egli dedica al mantenimento del figlio, fermo restando che anche il fabbisogno minimo di AO1 è coperto dal contributo così calcolato. Ne risultano in definitiva i contributi in appresso:

                                         Dal 1° giugno 2023 al 31 marzo 2024

                                         reddito del padre                                                        fr.    4525.–

                                         ./. fabbisogno minimo del padre                                   fr.    3490.–

                                         contributo alimentare per AO1                                     fr.    1035.–                                                                                  mensili,

                                         Dal 1° aprile al 31 agosto 2024

                                         reddito del padre                                                        fr.    4525.–

                                         ./. fabbisogno minimo del padre                                   fr.    2515.–

                                         contributo alimentare per AO1                                     fr.    2010.–                                                                                  mensili,

                                         dal 1° settembre al 18 ottobre 2024

                                        reddito del padre                                                        fr.    3895.–

                                         ./. fabbisogno minimo del padre                                   fr.    2515.–

                                         contributo alimentare per AO1                                     fr.    1380.–                                                                                 mensili,

                                         Dal 19 ottobre 2024 al 10° anno di età di AO1

                                         reddito del padre                                                        fr.    3895.–

                                         ./. fabbisogno minimo del padre                                   fr.    2515.–

                                         ./. fabbisogno minimo di B______ R______ a carico del padre                                                                            fr.     179.–

                                         contributo alimentare per AO1                                     fr.    1201.–                                                                                 mensili.

                                  Dandosi contributi di mantenimento per un lasso di tempo ormai trascorso, si giustifica di operare una media sull'arco del relativo periodo (RtiD I-2012 pag. 880 in alto; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.41 del 30 luglio 2019 consid. 9g). Ne deriva dal 1° giugno 2023 al 18 ottobre 2024 un importo medio di fr. 1360.– mensili arrotondati (fr. 740.– mensili a copertura del fabbisogno minimo e fr. 620.– mensili quale contributo di accudimento), fermo restando che in virtù del principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (art. 296 cpv. 3 CPC). Dal 19 ottobre 2024 il contributo ammonta poi a fr. 1200.– mensili arrotondati (fr. 740.– mensili a copertura del fabbisogno minimo e fr. 460.– mensili quale contributo di accudimento). Il debito mantenimento del-l'istante risulta così scoperto per fr. 1180.– mensili dal 1° giugno 2023 al 18 ottobre 2024 e per fr. 1340.– mensili dal 19 ottobre 2024 al compimento del 10° compleanno. L'appello di ________

 va dunque accolto in tale misura, mentre l'appello di AP1 va respinto.

                           11.  Quanto alla decorrenza del contributo, l'istante chiede che questa sia anticipata dal 1° giugno al 1° maggio 2023. Egli fa valere che il padre non ha versato alcunché per il mese di maggio e

                                  afferma che il Pretore aggiunto non ha motivato la propria decisio­ne. In realtà il primo giudice ha esposto le ragioni per cui ha fissato la decorrenza del contributo al 1° giugno 2023, spiegando che all'udienza del 30 maggio 2023 le parti hanno dichiarato di vivere separate dal 15 maggio 2023 e che il padre ha pagato la cassa malati e la retta dell'asilo nido per quel mese (decreto impugnato, pag. 8 in alto). Con tale motivazione l'interessato non si confronta né tanto meno pretende che il padre non abbia provveduto al suo mantenimento durante la vita in comune. Inoltre il Pretore aggiunto ha limitato il contributo alimentare al decimo anno del figlio. Considerato che la causa di merito è in fase avanzata, non è il caso di statuire in questa sede per lasso di tempo successivo.

                           12.  Le spese relative all'appello di AP1 seguono la soccombenza di lui (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante, che ha inoltrato osservazioni per il tramite di una patrocinatrice, ha diritto a

                                  un'adeguata indennità per ripetibili. Le spese inerenti all'appello di AO1 seguono invece il vicendevole grado di soccombenza. L'istante ottiene una maggiorazione del contributo alimentare (da fr. 810.– a fr. 1360.– rispettivamente a fr. 1200.–), ma non nella misura richiesta (fr. 1601.25). Egli esce sconfitto inoltre sulla questione della decorrenza. Tutto considerato, si giustifica così che egli sopporti tre settimi delle spese processuali, mentre la differenza va a carico del convenuto, che si è opposto all'appello. AO1 ha diritto altresì a un'indennità per ripetibili ridotta (un settimo del­l'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Per quanto attiene agli oneri di primo gra­do che il Pretore aggiunto ha suddiviso a metà compensando le ripetibili, l'esito del presente giudizio potrebbe giustificare dal profilo puramente aritmetico di rivedere la reciproca soccombenza. Trattandosi nondimeno di una causa del diritto di famiglia nella quale il convenuto ha agito senza il patrocinio di un legale, quanto meno fino all'emanazione del decreto cautelare del 9 agosto 2023, sussistono giusti motivi per confermare in equità la disciplina adottata del primo giudice.

                           13.  Rimangono da esaminare le istanze di gratuito patrocino formulate da AP1 davanti a questa Camera. Che l'interessato non abbia modo di retribuire il proprio legale è verosimile, dovendo egli devolvere l'intero suo margine disponibile mensile ai figli (art. 117 lett. a CPC). La concessione del gratuito patrocinio presuppone tuttavia – cumulativamente – una domanda “non priva di probabilità di successo” (art. 117 lett. b CPC). Tale requisito può essere ammesso in concreto per la resistenza all'appel­lo avversario. Faceva manifestamente difetto invece all'appello del richiedente, gran parte del rimedio giuridico concernendo un punto oggetto di rettifica da parte del primo giudice, mentre i fatti nuovi verificatisi in pendenza di appello potevano essere addotti in risposta all'appello avversario. Il beneficio va concesso, di conseguenza, limitatamente alle osservazioni del 24 ottobre 2024.

                                  Per quanto riguarda l'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, in mancanza di una nota professionale (che incombeva al­l'avvocata produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012 consid. 9), si può presumere che la stesura delle osservazioni (nove pagine, compreso il frontespizio e l'elen­co delle prove), la tenuta di un colloquio e un breve scambio di corrispondenza con il cliente non avrebbero impegnato un avvocato solerte e speditivo più di cinque ore (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1). A ciò si aggiungono le spese fisse (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA. L'indennità per il patrocinio d'ufficio può dunque essere ragionevolmente stimata in fr. 1100.– arrotondati.

                           14.  Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.–. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, in ogni modo, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella del procedimento principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide:                 1.  Le cause inc. 11.2023.105, 11.2023.106, 11.2023.112 e 11.2024.139 sono congiunte.

                             2.  Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AP1 è respinto.

                             3.  Le spese di tale appello, di fr. 1500.–, sono poste a carico del­l'appellante, che rifonderà a AO1 fr. 1500.– per ripetibili.

                             4.  Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AO1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 del decreto cautelare impugnato è così riformato:

                                  AP1 è condannato a versare, mensilmente in via anticipata entro il 5 di ogni mese, nelle mani di AO2 un contributo di mantenimento per il figlio AO1 (14 agosto 2018) di fr. 1360.– mensili dal 1° giugno 2023 fino al 18 ottobre 2024 e di fr. 1200.– mensili dal 19 ottobre 2024 fino al compimento del 10° compleanno del figlio, assegni familiari non compresi.

                                         Il mantenimento del figlio AO1 rimane scoperto per fr. 1180.– mensili dal 1° giugno 2023 fino al 18 ottobre 2024 e per fr. 1340.– mensili dal 19 ottobre 2024 fino al 10° compleanno.  

                             5.  Le spese di tale appello, di fr. 1500.–, sono poste per tre settimi a carico dell'appellante e per il resto a carico di AP1, che rifonderà a AO1 fr. 300.– per ripetibili ridotte.

                             6.  AP1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. J______ A______ per quanto riguarda le osservazioni del 24 ottobre 2024, come pure per quanto riguarda la quota di spese processuali concernenti l'appello di AO1, poste a suo carico.

                                  Lo Stato del Cantone Ticino verserà in favore di AP1 alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1100.–. Per quanto riguarda l'appello del 28 agosto 2023, la richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

                             7.  Notificazione:

– avv. PA1, L______; – avv. PA2, L______; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene al-ternative, Bellinzona (consid. 13 e dispositivo n. 6, in estratto).

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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