Incarto n. 11.2022.45
Lugano 30 aprile 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
cancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2020.212 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 1° settembre 2020 da
AO 1 (patrocinato dall' PA 1 )
contro
AP 1 ,
giudicando sul “ricorso” del 1° marzo 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza di divorzio emanata dal Pretore aggiunto il 29 gennaio 2022;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1974) e AP 1 (1969), cittadini italiani, si sono sposati a T______ P______ (P______) il 4 ottobre 2003, adottando la separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati D______, il 12 giugno 2006, e V______, il 4 ottobre 2009. La famiglia alloggiava a T______ P______ in un appartamento appartenente al marito. Nel 2012 AP1 si è trasferito nel Ticino, cominciando a svolgere attività saltuarie come lattoniere e agente di sicurezza. AO1 insegna nella scuola dell'infanzia a P______ E______ (M______). I coniugi si sono definitivamente separati nell'autunno del 2017.
B. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa l'8 novembre 2017 da AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, a un'udienza del 22 febbraio 2018 i coniugi si sono accordati sulla vita separata dal novembre del 2017, sull'attribuzione in uso alla moglie dell'abitazione coniugale a T______ P______, sulla rinuncia a contributi alimentari fra loro e sull'impegno di AP1 a versare gli assegni familiari di pertinenza dei figli. Il Pretore ha omologato l'accordo seduta stante e ha stralciato la causa dal ruolo (inc. SO.2017.5782).
C. Adito da AO 1, con sentenza del 26 luglio 2019 emanata ‟a modifica e integrazione della separazione consensualeˮ il Tribunale di P______, seconda sezione civile, ha affidato i figli “in via condivisa” ai genitori con domicilio presso la madre, ha disciplinato il diritto di visita paterno, ha assegnato in uso gratuito l'abitazione coniugale di T______ P______ alla moglie “che vi abiterà con i figli”, ha obbligato il marito a versare per i figli gli assegni familiari e ha ripartito a metà tra i genitori le spese straordinarie per i ragazzi (n. 5748/2019 RG n. 1070/2019). Nel corso del 2019 il marito, in seguito a vari infortuni, ha cessato l'attività lavorativa, inoltrando una domanda d'invalidità.
D. Il 1° settembre 2020 AO 1 ha intentato azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, proponendo di dividere a metà le prestazioni d'uscita accantonate dai coniugi durante il matrimonio e di assegnare l'abitazione di sua proprietà a T______ P______ alla moglie fino al 31 ottobre 2029, con assunzione da parte di lei di ogni spesa e dietro versamento di una pigione di fr. 430.– mensili fino al 31 maggio 2026 e di
fr. 400.– mensili in poi fino al 31 ottobre 2029. Egli ha chiesto inoltre di non stabilire contributi alimentari tra coniugi, ha offerto di continuare a versare per i figli i soli assegni familiari e ha postulato una provvigione ad litem di fr. 3000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio. In una presa di posizione spontanea dell'8 ottobre 2020 AP 1 ha sollecitato l'applicazione al divorzio del diritto italiano e l'assegnazione a lei dell'alloggio coniugale, oltre al versamento degli assegni familiari percepiti dall'attore dal gennaio del 2012 fino al dicembre del 2017, come pure la restituzione di € 1000.00 da lei prestati al marito nel 2017.
E. All'udienza di conciliazione dell'8 febbraio 2021 i coniugi si sono intesi sul principio del divorzio, sulla vicendevole rinuncia a contributi alimentari, sul versamento da parte di AP1 degli assegni familiari per i figli e sul riparto a metà degli averi previdenziali. L'attore ha ritirato inoltre la sua richiesta di provvigione ad litem, mantenendo quella di gratuito patrocinio. Le parti non sono pervenute a un'intesa sul destino dell'abitazione di T______ P______, di modo che il Pretore aggiunto ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per presentare il memoriale di risposta.
F. Nel proprio allegato del 3 marzo 2021 AP 1 ha proposto anzitutto di “attendere gli sviluppi nella situazione finanziaria del marito prima di decidere in merito alla già abitazione coniugale” e ha rivendicato un contributo di mantenimento per i figli di € 700.00 mensili “in cambio della casa … previa consultazione con il Tribunale di Pavia che ha in precedenza stabilito il destino dell'abitazione per tutelare i figli”. Con replica del 27 aprile 2021 l'attore ha ribadito le proprie domande, avversando quelle della moglie. In una duplica del 10 maggio 2021 la convenuta ha chiesto di respingere la richiesta del marito volta a ottenere da lei il versamento di una pigione per l'occupazione di T______ P______.
G. Alle prime arringhe del 9 agosto 2021 le parti hanno offerto prove. L'istruttoria è stata chiusa il 9 novembre 2021, quando il marito ha prodotto la decisione dell'Ufficio AI relativa al riconoscimento di una rendita intera di invalidità. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 14 dicembre 2021 l'attore ha reiterato le proprie richieste, salvo ritirare l'istanza di gratuito patrocinio e proporre di autorizzare i figli a incassare direttamente le rendite ordinarie AI. Nel suo allegato del 17 dicembre 2021 la convenuta ha confermato le proprie domande.
H. Statuendo con sentenza del 28 gennaio 2022, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio, ha ordinato all'istituto previdenziale del marito di trasferire a un conto di libero passaggio della moglie fr. 4043.40, non ha stabilito contributi alimentari tra coniugi e ha obbligato AO 1 a versare alla moglie gli assegni familiari per i figli e le rendite AI da lui percepiti per loro. Inoltre egli ha assegnato in uso alla moglie l'abitazione di T______ P______ fino al 31 ottobre 2029, con l'obbligo per lei di corrispondere al marito un'indennità di fr. 400.– mensili (pari agli oneri ipotecari) e di assumere i costi della manutenzione ordinaria dell'immobile. Le spese processuali di fr. 3000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili e le indennità d'inconvenienza. La richiesta di provvigione ad litem e l'istanza di gratuito patrocinio presentate dall'attore sono state stralciate dal ruolo per desistenza.
I. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un “ricorso” del 1° marzo 2022 nel quale chiede di annullare la sentenza impugnata “in merito alla casa ex coniugale (affitto di Euro 400.00 mensili)”, giacché il prestito ipotecario è stato rimborsato nel mese di ottobre del 2021. Nelle sue osservazioni del 26 marzo 2024 AP1 si è espresso soltanto sull'ammontare dell'indennizzo per l'occupazione della casa, senza formulare specifiche conclusioni. Con replica e duplica spontanee le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'entità dell'indennità per l'assegnazione dell'abitazione a T______ P______ (fr. 400.– mensili fino al 31 ottobre 2029). In realtà nella fattispecie C______ G______ ha introdotto un “ricorso”, non appello. Ha agito però senza il patrocinio di un legale e non risulta avere cognizioni giuridiche. Non è il caso dunque di formalizzarsi sull'intestazione del memoriale (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.3 del 27 dicembre 2023 consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il memoriale è stato introdotto nei 30 giorni successivi alla notificazione della decisione impugnata, emessa il 28 gennaio 2022. È pertanto ricevibile.
2. In pendenza di appello, il 19 aprile 2022, AO1 ha presentato numerosi documenti. Salvo quanto si dirà in appres-so, gli atti processuali e i documenti prodotti in prima sede sono già stati trasmessi d'ufficio a questa Camera dal Pretore aggiunto. Si rivelano dunque superflui. Premesso che per quanto riguarda l'attribuzione di un diritto di abitazione a norma del-l'art. 121 cpv. 3 CC si applica il principio dispositivo (sentenza del Tribunale federale 5A_673/2011 dell'11 aprile 2012 consid. 3), nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Ora, la presa di posizione spontanea della convenuta sulle conclusioni dell'attore del 7 gennaio 2022, dichiarata inammissibile dal Pretore aggiunto, non muterebbe l'esito dell'appello, come si vedrà oltre. Quanto all'estratto della banca I_____ S______ S______ rife-rito al rimborso anticipato del mutuo ipotecario del 5 ottobre 2021, il 24 gennaio 2024 l'appellante – dando seguito a un interpello del presidente di questa Camera volto a chiarire il momento in cui essa è venuta a conoscenza dell'estinzione del mutuo e quando è entrata in possesso della relativa attestazione – ha dichiarato che il marito le ha comunicato tale circostanza il 9 ottobre 2021 e le ha trasmesso la copia del documento dopo la sentenza di divorzio del 29 gennaio 2022. Essa ha soggiunto tuttavia che nel novembre del 2021 il marito, da lei sollecitato, le aveva confermato che il suo legale avrebbe aggiornato la Pretura al riguardo. Ciò che non risulta essere stato fatto, la patrocinatrice essendosi limitata il 9 novembre 2021 a informare il Pretore aggiunto circa la decisione dell'assicurazione invalidità di riconoscere una rendita mensile di fr. 717.– al marito e una rendita di fr. 287.– per ciascun figlio (doc. VV).
Nelle sue osservazioni del 26 marzo 2024 il marito obietta che l'attrice, sebbene al corrente dell'estinzione del mutuo, non ne ha fatto parola nel proprio allegato conclusivo e non può dunque valersene in appello. Sarà anche vero che la moglie – non rappresentata da un legale – avrebbe potuto accennare nelle sue conclusioni al fatto che il prestito ipotecario a carico del marito era stato nel frattempo rimborsato. Ciò non toglie che essa potesse ragionevolmente attendersi che il marito o il di lui patrocinatore informasse il primo giudice – come per la rendita AI, in ossequio al precetto della buona fede processuale (art. 52 CPC) – di tale circostanza, in rettifica di quanto da lui dichiarato al dibattimento, ovvero che il mutuo si sarebbe estinto solo il 29 maggio 2026 (verbale di udienza del 9 agosto 2021, pag. 1). In condizioni del genere non si può rimproverare alla moglie una mancata diligenza per non avere addotto in appello l'avvenuta estinzione del mutuo. Il relativo documento da lei prodotto in questa sede è dunque ricevibile. Relativamente al foglio di calcolo per la prestazione complementare AVS/AI del 5 gennaio 2022 prodotto dal marito con le osservazioni del 26 marzo 2024, lo stesso è pervenuto all'interessato dopo la scadenza del termine fissato dal giudice per presentare i memoriali conclusivi e non poteva più essere sottoposto al Pretore. È quindi proponibile in appello.
3. AO1 chiede di ‟riesaminare, annullare la decisione del Pretore aggiunto (…) in merito alla casa ex coniugaleˮ. Se non che, un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato” si intende provvisto delle conclusioni, dall'appello dovendo risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Di conseguenza una richiesta di giudizio va formulata in modo tale che, dandosi accoglimento dell'azione, la relativa formulazione possa essere ripresa invariata nel dispositivo della sentenza (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1). È vero che l'esigenza di formulare conclusioni esplicite non deve trascendere nell'eccesso di formalismo. Un appello senza richieste di giudizio può rivelarsi eccezionalmente ammissibile, di conseguenza, ove dalla sua motivazione – eventualmente in combinazione con il dispositivo della sentenza impugnata – si evinca senza equivoco che cosa il ricorrente intenda ottenere (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.175 del 20 marzo 2024 consid. 3). Nel caso specifico il memoriale è informe e confuso, ma permette di capire che l'interessata mira a far respingere l'indennità chiesta del marito come corrispettivo per l'occupazione dell'alloggio coniugale. Ne discende che, seppure al limite, l'appello può ritenersi ammissibile.
4. Litigiosa rimane in concreto – come detto – l'onerosità dell'assegnazione alla moglie fino al 31 ottobre 2029 dell'abitazione familiare appartenente al marito. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Al riguardo il Pretore aggiunto ha ricordato che un diritto d'abitazione a norma dell'art. 121 cpv. 3 CC non è gratuito e ha rammentato i criteri preposti al calcolo dell'indennità per l'uso dell'abitazione. Ciò posto, egli ha accertato che l'immobile ha un valore di rendita di € 206.00 mensili, pari a fr. 213.– mensili, che la moglie non ha dimostrato la propria situazione finanziaria, che con la sola rendita d'invalidità di fr. 717.– mensili il marito non è in grado di coprire il proprio fabbisogno minimo, che nemmeno con l'arretrato della rendita egli potrà finanziare il mutuo ipotecario e che tale onere ammontava fino al maggio del 2026 a € 386.00 mensili. In circostanze siffatte egli ha ritenuto “equo e giustificato” fissare l'indennità per l'occupazione dello stabile in fr. 400.– mensili, corrispondente alla copertura dell'onere ipotecario. Richiamato poi l'art. 778 cpv. 1 CC, egli ha posto la manutenzione ordinaria dell'immobile a carico della moglie e quella straordinaria a carico del marito.
5. L'appellante critica il Pretore aggiunto, in sostanza, per averla condannata a pagare “un affitto”. Essa sostiene che il suo reddito di € 1300.00 mensili è insufficiente per il sostentamento di tre persone e che nemmeno con la rendita AI di complessivi fr. 578.– destinata al mantenimento dei figli lei può far fronte a tutte le spese. A suo dire, l'interesse dei minori non è tutelato dalla decisione del primo giudice, che – contrariamente alla decisione del Tribunale dei minori di Pavia, il quale le aveva assegnato la casa gratuitamente – ha tutelato l'interesse del genitore proprietario a scapito dell'altro, obbligandola a versare un indennizzo. E ciò sebbene il mutuo ipotecario che gravava l'abitazione coniugale sia stato estinto il 5 ottobre 2021 dal padre del marito, il quale, venuto a conoscenza della richiesta del figlio di farsi corrispondere “un affitto”, ha inteso assicurare ‟un tetto ai nipotiˮ, senza pretendere la restituzione di quanto pagato, giacché l'importo in questione sarebbe poi stato “detratto dall'asse ereditarioˮ (lettera 24 gennaio 2024 della moglie). L'attore sostiene nelle sue osservazioni all'appello che con il rimborso del mutuo da parte del padre egli è divenuto debitore nei confronti del genitore e che l'indennità si giustifica siccome nel calcolo delle prestazioni complementari gli è stato computato un reddito da locazione di fr. 6502.– annui, corrispondenti a fr. 541.85 mensili (doc. 2 di appello).
Come ha avuto modo di spiegare il Pretore aggiunto, l'art. 121 cpv. 3 CC prescrive che se l'abitazione familiare appartiene a uno dei coniugi, il giudice può attribuire all'altro un diritto di abitazione per una durata limitata e contro adeguata indennità o computazione sul contributo di mantenimento. L'ammontare dell'adeguata indennità (o la sua imputazione sul contributo di mantenimento) prevista dall'art. 121 cpv. 3 CC per un diritto di abitazione è fissata dal giudice secondo equità (art. 4 CC), in funzione delle circostanze (sentenza del Tribunale federale 5A_978/2020 del 5 aprile 2022 consid. 5.1 in: FamPra.ch 2022 pag. 676). Per commisurare tale indennizzo, oltre al valore venale del diritto, il giudice prende in considerazione l'insieme delle circostanze, e segnatamente il dovere di solidarietà fra coniugi, l'interesse dei figli, la capacità finanziaria dell'avente diritto e quella del proprietario dell'immobile, il tenore di vita condotto dai coniugi e la necessità effettiva dell'alloggio (I CCA sentenza inc.11.2012.53 del 14 ottobre 2014 consid. 5c).
a) In concreto risultano dai certificati di stipendio, relativamente al reddito dell'appellante, entrate mensili dal febbraio al settembre del 2020 di € 1497.39 mensili (doc. 3), cui occorre aggiungere la tredicesima (doc. 4: versamenti di stipendio di dicembre del 2018 e del 2019), onde un reddito di € 1620.00 mensili arrotondati, in linea con quanto essa ha addotto nel proprio allegato dell'8 ottobre 2020 in cui cifrava il proprio reddito in ‟meno di € 1700.00ˮ (pag. 2). Il che corrisponde anche a quanto essa ha precisato nella replica del 3 marzo 2021, laddove ha specificato che dallo stipendio mensile di circa € 1620.00, una volta dedotti € 200.00 mensili (rata P______ S.p.A.) e € 129.30 mensili (finanziamento Banca n. _______), il suo stipendio netto si riduce a € 1293.70 men-sili. La situazione finanziaria della moglie e il reddito da lei in-dicato di € 1300.00 non erano dunque nebulosi, come reputa il primo giudice, e non sono mai stati contestati dal marito.
b) In concreto, pur considerando l'indicazione più recente dell'interessata secondo cui il suo stipendio mensile è di circa € 1500.00 (lettera 1° aprile 2024, pag. 2, senza che sia dato di sapere se si tratta di un importo netto e se esso comprenda la tredicesima), con le rendite AI per figli di complessivi € 585.00 mensili (doc. VV, fr. 571.– al cambio del 29 aprile 2024) il nucleo familiare composto di moglie e figli dispone di entrate per € 2085.00 mensili. Tenendo conto del costo per il mantenimento dei ragazzi stimato dalla madre in € 600.00 ciascuno, stima che il convenuto non ha contestato, e dell'ulteriore aggravio rappresentato dall'indennizzo per l'occupazione della casa di € 408.00 (fr. 398.– al cambio del 29 aprile 2024), alla moglie restano per sé meno di € 500.00 mensili.
Il marito non pretende da parte sua di dover far fronte immediatamente al debito nei confronti del padre e non contesta quanto sostiene la moglie riguardo alla deduzione dell'importo utilizzato per il rimborso dalla sua aspettativa ereditaria. Con la sola rendita mensile AI di fr. 723.– mensili (doc. VV), alla quale vanno aggiunte le prestazioni complementari di circa fr. 1500.– mensili cui l'attore avrebbe diritto in siffatte condizioni (calcolatore in: https://finfo.zas.admin.ch/orbeon/fr/AHV-IV/EL_Tool_ Version 2024/newhttps://finfo.zas.admin.ch/orbeon/fr/AHV-IV/EL_Tool_r circa fr. 2200.– meAP1menterebbero a fr. 2600.– con l'indennità per l'attribuzione del diritto di abitazione di fr. 400.– stabilita dal primo giudice.
c) Nelle circostanze descritte, pur considerando il costo della vita sensibilmente inferiore in I______ rispetto alla Svizzera, una disponibilità del marito cinque volte superiore a quella della moglie rende iniqua la corresponsione di un'indennità per l'uso dello stabile. Ne segue che l'appello, fondato, merita accoglimento.
6. Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza di AP1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità d'inconvenienza, per altro nemmeno richiesta (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
7. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto, nel senso che il dispositivo n. 6 della sentenza impugnata è così riformato:
L'abitazione coniugale situata sulla particella n. 623 categoria A/3 in via G______ F______ __ a T______ P______ (P______), proprietà di AP1, è assegnata in uso gratuito alla moglie AO1 fino al 31 ottobre 2029. I costi ordinari di manutenzione dell'immobile sono a carico di AO1, quelli straordinari a carico di AP1.
2. Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico di AP1.
3. Notificazione:
– ; .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).