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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.06.2025 11.2022.153

2. Juni 2025·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,145 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Divorzio: conversione di rendita in corso a norma dell'art. 7e tit. fin. CC?

Volltext

Incarto n. 11.2022.153

Lugano 2 giugno 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni

cancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2022.149 (modifica di sentenza di divorzio: conversione di rendite in corso) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 29 settembre 2022 da

AP1, nata AP2, Be______   per ottenere la conversione in rendita vitalizia giusta l'art.124a CC, in virtù dell'art. 7e tit. fin. CC, di un'indennità adeguata a norma dell'art. 124 cpv. 1 vCC relativa a una sentenza di divorzio emanata il 30 maggio 2011 tra lei e   AO1 († 2022), già in Be______,

giudicando sul “ricorso” del 22 ottobre 2022 presentato da AP1 contro la decisione emessa dal Pretore il 12 ottobre 2022;

Ritenuto

in fatto:                A.  Dal matrimonio celebrato il __ __ 1978 fra AO1 (1945) e AP2 (1952) sono nati M______ (1981) e P______ (1985). Con sentenza del 30 maggio 2011 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto il matrimonio per divorzio, omologando una convenzione in virtù della quale il marito si impegnava a versare alla moglie un contributo alimentare vitalizio di fr. 7000.– mensili indicizzati. La convenzione disponeva altresì che “in caso di decesso del signor AO1 la signora AP1 percepirà la rendita dall'Istituto di cassa pensione b___ del signor AO1 (B______ P______), B______”. Quanto al regime matrimoniale, i coniu­gi hanno previsto di liquidarlo nel senso che ognuno rimanes­se proprietario dei beni in suo possesso, mentre AP1

                                  “rinuncia[va] all'assegnazione di un'adeguata indennità di cui all'art. 124 CC ed il signor AO1 alla metà della prestazio­ne di uscita di cui all'art. 122 CC”. La sentenza di divorzio è passata in giudicato (inc. DM.2011.49).

                            B.  Ai tempi del divorzio AO1, insegnante di letteratura spagnola e latinoamericana nell'Università di B___, era pensionato e svolgeva ancora talune attività in ambito accademico come professore emerito. AP1, diplomata in romanistica, lavorava occasionalmente quale assistente e docente incaricata nell'Università di B___, non senza coadiuvare il marito nell'attività didattica, ruolo che ha continuato a svolgere anche dopo il pensionamento di lui.

                            C.  AO1 è deceduto il 15 gennaio 2022 e l'11 febbraio successivo la B______ P______ (BPK) ha annunciato ad AP1 che le sarebbe stata erogata una rendita di fr. 774.45 mensili. AP1 ha interpellato la cassa il 31 marzo 2022 per chiarimenti, visto che l'ex marito percepiva una rendita di fr. 10 331.20 mensili, tuttavia la cassa ha confermato la propria decisione.

                            D.  Il 10 e il 15 settembre 2022 AP1 ha scritto due lettere al Pretore del Distretto di Bellinzona, lamentando l'esiguità della rendita riconosciutale e dolendosi di non essere stata avvertita a suo tempo che il nuovo diritto permetteva a un coniuge divorzia­to di chiedere entro un anno dall'entrata in vigore della legge nuova (intervenuta il 1° gennaio 2017) di riceve­re, invece di una rendita destinata a estinguersi con la morte del debitore o del creditore, a determinate condizioni una rendita vitalizia secon­do l'art. 124a CC. Ciò le avrebbe consentito di percepire una prestazione ben più elevata. Il Pretore ha trattato le due lettere come richiesta intesa all'applicazio­ne del­l'art. 7d tit. fin. CC e il 21 settembre 2022 ha comunicato ad AP1 di ritenere l'istan­za tardiva, il divorzio di lei essendo passato da tempo in giudicato.

                            E.  AP1 si è rivolta nuovamente il 29 settembre 2022 al Pretore, facendo valere che la B______ P______ avreb­be dovuto segnalarle d'ufficio in forza dell'art. 86b cpv. 1 LPP l'entrata in vigore dell'art. 7e tit. fin. (non 7d tit. fin.) CC, ma che ciò non era avvenuto perché la Pretura aveva trasmesso la sentenza di divorzio per errore, anziché alla B______ P______, alla Cassa R______ R______ di S______ G______. Essa ha chiesto così di applicare “a posterioriˮ l'art. 7e tit. fin. CC al suo caso e di convertire in rendita vitalizia conforme al nuovo art. 124a CC la sua spettanza secondo la sentenza di divorzio.

                             F.  Statuendo il 12 ottobre 2022, il Pretore ha respinto la domanda. Egli ha rilevato – in sintesi – che la richiesta di AP1 è tardiva anche sotto il profilo dell'art. 7e tit. fin. CC e che la comunicazione della sentenza di divorzio per errore alla Cassa R______ R______ di S______ G______ nel 2011 era riconoscibile già in base al dispositivo della sentenza stessa. Ad ogni modo egli ha soggiunto che nella convenzione di divorzio l'interessata “rinuncia[va] al­l'assegnazione di un'adeguata indennità di cui all'art. 124 CC ed il signor AO1 alla metà della prestazio­ne di uscita di cui all'art. 122 CC”. Nella fattispecie quindi – ha concluso il Pretore – “non vi è nessuna indennità adeguata assegnata sotto forma di rendita da convertire”, onde per finire l'infondatez­za della pretesa. In esito al giudizio il primo giudice non ha riscos­so spese.

                            G.  Contro la sentenza appena citata AP1 è insorta a questa Camera con un “ricorso” del 22 ottobre 2022 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere applicato al suo caso l'art. 7e tit. fin. CC anche dopo la scadenza del termine annuo previsto da tale norma e per vedere convertita la sua spettanza in rendita vitalizia secondo la formula stabilita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali per eventualità del genere. Essa propone di conseguenza che la B______ P______ sia tenuta a versarle il vitalizio dal 1° febbraio 2022. La Camera non ha sollecitato osservazioni al “ricorso”.

Considerando

in diritto:              1.  La richiesta di convertire una rendita in corso a norma dell'art. 7e cpv. 1 tit. fin. CC va trattata come un'azione volta alla modifica di una sentenza di divorzio passata in giudicato (sentenza del Tribunale federale 5A_351/2019 del 3 dicembre 2019 consid. 1; Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione, n. 19 ad art. 7d e 7e tit. fin. CC; Cardinaux, Le partage des prétentions de prévoyance en cas de “divorce international”, in: Fountoulakis/ Jungo [curatrici], Symposium zum Familienrecht der Universität Freiburg 2016, Ginevra/ Zurigo/Basilea 2016, pag. 113). È governata dunque dalla procedura ordinaria che regolava fino al 1° gennaio 2025 il divorzio su azio­ne di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC; Geiser, op. cit., n. 20 ad art. 7d e 7e tit. fin. CC).

                             2.  Le sentenze in azioni rette dalla procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove riguardino mere questioni patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” (art. 308 cpv. 1 CPC). In concreto tale presupposto è dato, giacché la conversione chiesta da AP1 comporterebbe un aumento della rendita erogata dalla cassa pensione del marito da fr. 774.45 mensili a fr. 3950.– mensili senza limiti di tempo, ovvero per una durata incerta da calcolare come tale sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC). Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è stata notificata ad AP1 il 13 ottobre 2022 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________, agli atti). Inoltrato il 24 ottobre 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                             3.  Nella sentenza impugnata il Pretore ha trattato la richiesta di conversione come un procedimento di giurisdizione non contenziosa, indicando quale unica parte in causa la sola AP1. V'è da domandarsi tuttavia se non andasse coinvolta nel contenzioso la B______ P______, che rifiuta la conversione della rendita chiesta dall'interessata. La questione può, per ora, rimanere indecisa. Dovesse prospettarsi un accoglimento del “ricor­so”, si tornerà in appresso sull'argomento.

                             4.  Nel vecchio diritto del divorzio l'art. 122 cpv. 1 vCC stabiliva – come l'attuale del resto – che qualora un coniuge o ambedue i coniugi fossero affiliati a un istituto di previdenza professionale e non era ancora sopraggiunto un caso d'assicurazione, ogni coniuge ave­va diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge federale sul libero passaggio (LFLP). Se i coniugi avevano crediti reciproci, andava divisa soltanto la differenza tra questi due crediti (conguaglio: art. 122 cpv. 2 vCC). Se invece era già sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi oppure le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non potevano essere divise per altri motivi era riconosciuta al coniuge creditore un’“indennità adeguata”, che poteva anche essere sotto forma di rendita (art. 124 cpv. 1 vCC).

                             5.  L'art. 7e tit. fin. CC invocato nel “ricorso” da AP1, entrato in vigore il 1° gennaio 2017, prevedeva la possibilità di chiedere al giudice, entro un anno dall'entrata in vigore della legge nuova, che in caso di divorzio pronunciato – come in concreto – dopo il verificarsi di un caso di previdenza professionale il coniu­ge creditore potesse chiedere al giudice di convertire una rendita assegnatagli giusta l'art. 124 cpv. 1 vCC non limitata nel tempo in rendita vitalizia secondo l'art. 124a nCC, adeguandola al nuovo ordinamento (cfr. sulle condizioni: sentenza del Tribunale federale 5A_351/2019 del 3 dicembre 2019 consid. 3.4.3). La vecchia rendita diveniva così una rendita retta dal diritto della previdenza professionale che cessava di essere versa­ta dall'ex coniuge per essere erogata dall'istituto di previdenza direttamente al creditore invalido o che avesse raggiunto l'età del pensionamento (art. 22e nLFLP) oppure all'istituto di previdenza o di libero passaggio (art. 22c nLFLP). La conversione, in ogni modo, non era più possibile se al momento della relativa richiesta il debitore della rendi­ta era già deceduto (FF 2013 pag. 4187).

                             6.  La rendita prevista dall'art. 124 cpv. 1 vCC aveva esclusive finalità pensionistiche (come l'attuale rendita che discende dall'art. 124a cpv. 1 CC), giacché sostituiva il conguaglio del­l'art. 122 cpv. 2 vCC allorché fosse già sopraggiunto un caso di previden­za professionale. Essa era dovuta al coniuge divorziato indipendentemente dal regime dei beni cui soggiacevano i coniu­gi o dal fatto che il coniuge creditore percepis­se o non percepis­se un contributo di mantenimento. In una convenzione sugli effetti del divorzio un coniuge poteva nondime­no rinunciare – in tutto o in parte – alla rendita dell'art. 124 cpv. 1 vCC, sempre che la sua previdenza per i casi di vecchiaia e d'invalidità fosse garantita in altro modo (art. 123 cpv. 1 vCC, corrispondente al­l'odier­no art. 124b cpv. 1 CC). Il giudice chiamato a omologare la convenzione sugli effetti del divorzio verificava d'ufficio l'adempimento di tale condizione.

                             7.  Nella fattispecie la convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal giudice prevedeva che il marito avrebbe versato alla moglie, vita natural duran­te, un contributo alimentare di fr. 7000.– mensili indicizzati “indipendentemente da ogni nuova evenienza, segnatamente anche dal momento che la signora AP1 percepirà la sua rendita di vecchiaia AVS, nella circostanza che ella contragga nuo­vo matrimonio o in ogni altro caso”. “In caso di decesso del signor AO1” – proseguiva la convenzione – “la signora AP1 percepirà la rendita dall'Istituto di cassa pensione b___ del signor AO1 (B______ P______), B______”. Inoltre AP1 “rinuncia[va] all'assegnazione di un'adeguata indennità di cui all'art. 124 CC”. Ciò posto, come rileva il Pretore nella sentenza impugnata, la convenzione sugli effetti del divorzio non contemplava in favo­re di AP1 alcuna “indennità adeguata”. Anzi, la escludeva, la beneficiaria avendo espressamen­te rinunciato all'applicazione dell'art. 124 cpv. 1 vCC.

                             8.  La convenzione sugli effetti del divorzio stabiliva per vero che in caso di decesso del marito AP1 avrebbe percepito “la rendita” dall'istituto di previdenza professionale del marito. Non poteva trattarsi però, con ogni evidenza, della rendita fondata sull'art. 124 cpv. 1 vCC alla quale essa medesima aveva rinunciato. Poteva trattarsi – verosimilmente – della rendita vedovile che le spettava anche in caso di rinuncia all'indennità adeguata del­l'art. 124 cpv. 1 vCC, il cui ammontare di fr. 774.45 mensili non è in discussione. Quanto al noto contributo alimentare di fr. 7000.– mensili previsto nella convenzione di divorzio, esso si è estinto per legge con la morte del debitore (art. 130 cpv. 1 CC), ciò che poteva per altro essere previsto sin dalla firma della pattuizione. In definitiva non si ravvisa, nella fattispecie, alcuna rendita giusta l'art. 124 vCC suscettibile di conversione a norma dell'art. 7e tit. fin. CC. Poco giova dunque che nel 2017 AP1 ignorasse l'esisten­za dell'art. 7e tit. fin. CC, che essa non sia cognita della materia e non sia stata informata tempestivamente dalla B______ P______ circa l'applicabilità del diritto transitorio. È superfluo domandarsi altresì se il Pretore non dovesse coinvolgere nell'attuale procedura la B______ P______ (sopra, consid. 3). Il problema lamentato da AP1 si riconduce, in ultima analisi, alla rinuncia all'assegnazio­ne di un'indennità adeguata giusta l'art. 124 CC che figura nella convenzione di divorzio, non all'impossibilità di far capo nella fattispecie all'art. 7e tit. fin. CC.

                             9.  Le spese del presente giudizio seguirebbero la soccombenza di AP1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Date le particolarità del caso, si giustifica nondimeno – eccezionalmente – di rinunciare a ogni prelievo.

                            10.  Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Trattato come appello, il “ricorso” è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Non si riscuotono spese.

                             3.  Notificazione ad AP1, Be______.

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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