Incarto n. 11.2022.12
Lugano 18 settembre 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2018.261 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 15 ottobre 2018 da
AO 1 (patrocinato dall' PA 2 )
contro
AP 1 (ora patrocinata dagli avvocati PA 1 ),
giudicando sull'appello del 28 gennaio 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 13 dicembre 2021;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 13 maggio 2016 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Nord ha pronunciato il divorzio fra AO 1 (1973) e AP 1 (1972), omologando una convenzione in virtù della quale l'autorità parentale sul figlio T__________ (nato il 14 agosto 2007) rimaneva ai genitori in comune, mentre la custodia era affidata esclusivamente alla madre, riservato al padre un diritto di visita minimo che consisteva ‒ per l'essenziale ‒ in quello abitualmente riconosciuto nel Cantone Ticino a figli in età scolastica. AO 1 si impegnava inoltre a versare per il figlio un contributo alimentare di fr. 1530.– mensili indicizzati fino al 12° compleanno, aumentato poi a fr. 1720.– mensili fino al termine della formazione scolastica o professionale, assegni familiari non compresi. Il Pretore ha sollecitato inoltre le parti a seguire “un percorso terapeutico completo per migliorare le loro relazioni personali, nell'interesse del figlio T__________” (inc. DM.2015.55). Tale percorso si è tuttavia interrotto dopo due sole sedute, la madre non avendo più partecipato agli incontri dopo di allora. AP 1 si è risposata il 17 maggio 2017 con B__________ R__________ (1993).
B. Il 15 ottobre 2018 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere un'estensione del diritto di visita che gli garantisse regolari contatti telefonici con il figlio, un incontro quindicinale ogni giovedì sera fino al mercoledì mattina seguente e la possibilità di trascorrere con T__________ la metà delle vacanze scolastiche. Egli ha chiesto altresì di ridurre il contributo alimentare per il figlio a fr. 1300.– mensili fino al 12° compleanno e a fr. 1443.50 mensili in seguito. Identiche richieste egli ha avanzato già in via cautelare. All'udienza di conciliazione dell'11 dicembre 2018 le parti non hanno raggiunto un'intesa, ma il procedimento cautelare si è concluso con un accordo stipulato al contraddittorio del 4 giugno 2019, omologato seduta stante dal Pretore, in forza della quale il diritto di visita settimanale è stato esteso ed è stato regolato quello durante le vacanze estive di quell'anno (inc. CA.2018.395).
C. Nel novembre del 2019 i rapporti fra padre e figlio si sono deteriorati, al punto che da allora T__________ rifiuta di incontrare il genitore. Adito da AP 1, con decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 12 dicembre 2019 il Pretore ha ordinato alle parti, quale misura di protezione per il figlio, di interpellare la psicologa __________ D__________ L__________ in vista di un intervento volto – per l'essenziale – a migliorare le relazioni personali tra loro e tra padre e figlio. Nella sua risposta di merito dell'8 giugno 2020 AP 1 ha proposto di respingere la petizione, chiedendo già in via cautelare la sospensione o la soppressione del diritto di visita paterno. Essa ha instato anche per il beneficio del gratuito patrocinio. Su invito del Pretore, la psicologa __________ D__________ L__________ ha rilasciato il 21 giugno 2020 un rapporto sull'opportunità di sospendere le relazioni personali tra padre e figlio, dopo di che il 1° luglio successivo il Pretore ha sentito T__________. Il 10 luglio 2020 il Pretore ha poi conferito alla psicoterapeuta __________ C__________-B__________ l'incarico di seguire AO 1 e il figlio con un sostegno psicologico al fine di ripristinare il diritto di visita. Nel suo rapporto dell'11 settembre 2020 la specialista ha sconsigliato tale ripristino, escludendo l'utilità di un sostegno psicologico per il ragazzo. Il 16 settembre successivo il Pretore ha revocato così il mandato a quella psicoterapeuta e ha incaricato la psicologa __________ G__________ W__________ di preparare il minore e i genitori alla graduale riattivazione delle relazioni personali, organizzando ‒ tra l'altro ‒ incontri sorvegliati.
D. Nel frattempo, il 13 luglio e il 9 ottobre 2020, le parti hanno replicato e duplicato nel merito, mantenendo le loro posizioni. Il 24 novembre 2020 la psicologa __________ G__________ W__________ ha presentato il proprio rapporto. Su richiesta di AO 1, il Pretore ha ordinato il 21 gennaio 2021 una perizia sulle capacità parentali dei genitori, sull'evoluzione del figlio, su eventuali “misure di sostegno nell'interesse del minore” ed “eventuali adeguamenti dell'assetto”, affidata alla dott. __________ B__________-S__________. Alle prime arringhe del 6 aprile 2021 le parti hanno riaffermato il loro punto di vista e notificato prove.
E. Il 3 agosto 2021 la dott. __________ B__________-S__________ ha consegnato il suo referto nel quale proponeva, in particolare, di intraprendere un percorso psicoterapico padre-figlio. L'istruttoria si è chiusa il 23 settembre 2021 e le parti sono state convocate al-l'udienza del 17 novembre 2021 per le arringhe finali. AO 1 ha inoltrato l'8 ottobre 2021 al Pretore una domanda di mutazione dell'azione volta a far ordine “alle parti di intraprendere un percorso psicoterapico padre-figlio”. Nelle sue osservazioni del 26 ottobre 2021 AP 1 ha proposto il di respingere la richiesta. Con decisione incidentale del 3 novembre 2021 il Pretore ha autorizzato la mutazione dell'azione (inc. CA.2021.334). Un appello del 9 dicembre 2021 introdotto da AP 1 contro tale decisione è stato respinto da questa Camera con sentenza del 28 dicembre 2021 (inc. 11.2021.168).
F. Frattanto, alle arringhe finali del 17 novembre 2021 AO 1 ha chiesto di fissare il diritto di visita, come postulava nella petizione, dopo il percorso terapeutico padre-figlio, come pure di ridurre il contributo alimentare per T__________ a fr. 939.25 mensili “fino a quando non sarà in essere il diritto di visita da lui chiesto” e a fr. 500.– mensili dopo di allora, fino al termine di un'adeguata formazione scolastica o professionale. AP 1 ha proposto una volta ancora di respingere la petizione, avversando anche l'avvio del percorso terapeutico.
G. Statuendo con sentenza del 13 dicembre 2021, il Pretore ha respinto la petizione, nel senso che ha sospeso il diritto di visita a AO 1 (dispositivo n. 2), ha ordinato “alle parti di se-guire un percorso psicoterapico padre-figlio per il recupero della relazione tra il genitore e T__________ e per ripristinare i diritti di visita padre-figlio” (dispositivo n. 3), incaricando la psicologa specialista FSP __________ L__________ B__________ di condurre il percorso psicoterapico, i cui costi sarebbero stati a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno (dispositivo n. 4). Le spese processuali di complessivi fr. 10 000.‒ sono state addebitate alle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili. Le richieste di gratuito patrocinio sono state respinte.
H. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 28 gennaio 2022 per ottenere, in riforma del giudizio impugnato, l'annullamento del percorso psicoterapico padre-figlio o quanto meno, in via subordinata, l'addebito dei relativi costi e quello di tutte le spese processuali al solo attore, con obbligo per quest'ultimo di rifonderle fr. 15 000.– a titolo di ripetibili. Nelle sue osservazioni del 5 aprile 2022 AO 1 ha concluso per la reiezione dell'appello, instando affinché si dia subito inizio alla misura di protezione. Invitata a esprimersi su quest'ultima richiesta, AP 1 ha proposto il 25 aprile 2022 di respingerla. Con decreto del 28 aprile 2022 il presidente di questa Camera ha autorizzato l'esecutività anticipata dei dispositivi n. 3 e 4 della sentenza impugnata, stabilendo che in pendenza di appello i costi del percorso psicoterapico vanno anticipati da AO 1.
Considerando
in diritto: 1. La modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato soggia-ce per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche essa riguardi unicamente gli interessi del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2019.16 del 18 settembre 2020 consid. 1 con riferimenti). Le relative sentenze dei Pretori sono impugnabili così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su pretese meramente pecuniarie, queste raggiungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 e 311 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigioso essendo anche il diritto di visita paterno e l'adozione di misure a protezione del figlio, controversie impugnabili senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 14 dicembre 2021 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia dal 18 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 giusta l'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC e sarebbe scaduto il 29 gennaio successivo. Introdotto il 28 gennaio 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. AO 1 fa valere, nelle osservazioni all'appello, che il rimedio giuridico è inammissibile per carenza di motivazione, AP 1 limitandosi a reiterare le argomentazioni addotte davanti al Pretore e a riportare stralci della perizia della dott. __________ B__________-S__________, senza confrontarsi con la decisione impugnata. La censura non può essere condivisa.
a) Anche in una causa retta dal principio inquisitorio illimitato l'appellante ha il dovere di motivare debitamente il proprio ricorso (art. 311 cpv. 1 CPC). A tal fine egli non può semplicemente riproporre le allegazioni di fatto o gli argomenti giuridici fatti valere in primo grado, ma deve spiegare perché la decisione impugnata è errata in relazione ai fatti accertati o alle conclusioni giuridiche che ne sono tratte. Occorre una motivazione sufficientemente esplicita da risultare agevolmente comprensibile per l'autorità d'appello, un'indicazione precisa dei passaggi della decisione che l'appellante contesta e degli atti dell'incarto su cui egli fonda la sua critica. Nella motivazione dell'appello, in altri termini, occorre illustrare perché è chiesta una modifica della decisione impugnata e sulla base di quali elementi di fatto e fondamenti giuridici si giustificano le richieste d'appello (sentenza del Tribunale federale 5A_29/2023 del 27 luglio 2023 consid. 5.1.3 con rinvii).
b) Nella fattispecie è vero che l'appello della convenuta riprende ampi stralci della perizia rilasciata dalla dott. __________ B__________-S__________. La convenuta non manca tuttavia di confrontarsi con la motivazione del giudizio impugnato, contrapponendole appunto le risultanze peritali. L'atto consente senz'altro di capire che essa mette in discussione l'adeguatezza del percorso psicoterapeutico comune del padre con il figlio, sia perché quest'ultimo non vuole incontrare il genitore sia perché un riavvicinamento è prematuro alla luce del grave conflitto tra i due e dei problemi psicologici dell'ex coniuge che questi deve previamente risolvere con una psicoterapia individuale. Nel complesso il ricorso adempie dunque i requisiti minimi di motivazione. Quanto alle singole censure, ognuna di esse sarà oggetto di puntuale disamina. Nulla osta, di conseguenza, al vaglio dell'appello.
3. Litigioso rimane, in questa sede, l'ordine ai genitori di seguire un percorso psicoterapeutico padre-figlio per riallacciare i rapporti e ripristinare il diritto di visita, il conseguente mandato alla psicologa __________ M__________ B__________ e, eventualmente, la suddivisione dei costi della misura. A tal fine il Pretore ha ricordato anzitutto che nella sentenza di divorzio del 13 maggio 2016 il diritto di visita paterno è stato disciplinato nelle modalità “abitualmente riconosciute dalla giurisprudenza a figli in età scolastica” e ha accertato che fin verso la fine del 2019 le visite si sono svolte senza problemi. Dopo di allora ‒ egli ha appurato ‒ taluni accadimenti tra genitori, e soprattutto fra padre e figlio, hanno procurato al ragazzo un forte disagio che ha portato T__________ a rifiutare ogni rapporto con l'attore.
Per il primo giudice, la volontà del figlio di non voler più incontrare il padre, oltre a essere stata da lui personalmente constatata, è confermata da tre terapiste, le quali hanno sostanzialmente escluso una ripresa delle relazioni personali, ma hanno suggerito un sostegno psicologico per entrambi in vista di una riattivazione dei contatti. Anche per la psichiatra __________ B__________-S__________, incaricata di esperire una perizia sulle capacità genitoriali ‒ ha continuato il Pretore ‒ la decisione del figlio è “ben motivata e matura”, tanto che la specialista ha prospettato un diritto di visita sorvegliato “solo dopo un percorso psicoterapeutico individuale del padre e uno per padre e figlio incentrato sull'accettazione dell'altro”. Nelle circostanze descritte il Pretore ha sospeso così il diritto di visita in questione, ritenuto “attualmente prematuro”, definendo “ragionevole” per il bene del figlio una psicoterapia per il figlio stesso e per il genitore. Egli ha reputato infine di non scostarsi dalle indicazioni specialistiche, come suggeriva la convenuta, poiché queste sono state formulate “dopo precise valutazioni”.
4. Preliminarmente l'attore considera laconica la motivazione con cui il Pretore ha ordinato la misura a protezione del figlio e ha scartato le sue “puntuali e approfondite obiezioni”. Ora, le esigenze minime di motivazione (art. 239 cpv. 2 CPC) sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il destinatario della decisione, come ogni interessato, deve quindi poter comprendere la medesima (DTF 145 III 326 consid. 6.1) e l'autorità di ricorso adita deve poter esercitare pienamente il suo controllo. Per adempiere tale esigenza è sufficiente che il giudice menzioni almeno brevemente i motivi che l'hanno indotto a decidere in un determinato modo. Non gli incombe di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure addotte dalle parti. Essenziale è che la decisione indichi chiaramente i fatti che sono stati accertati e le deduzioni che ne sono state tratte (DTF 147 IV 252 consid. 2.4; sentenza del Tribunale federale 4A_463/2021 del 20 giu-gno 2023 consid. 3.3.1). Se non permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su questioni determinanti, una motivazione non è sufficiente (RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c; più recente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.73 del 14 luglio 2022 consid. 4a).
In concreto il Pretore, rammentata l'importanza delle relazioni tra genitori e figli, ha seguito i suggerimenti delle specialiste interpellate nel corso della procedura, decidendo di far seguire al padre e al figlio un percorso di terapia per riavvicinarli. Tale motivazione può apparire succinta, ma permette di capire senza equivoci per quali ragioni è stata ordinata la misura a protezione del minorenne. Che poi il Pretore non tratti partitamente le censure o che la motivazione non aggradi alla convenuta ancora non significa che costei non fosse in grado di far valere tutte le sue argomentazioni davanti a un'autorità superiore – come questa Camera – munita di pieno potere cognitivo nell'accertamento dei fatti e nell'applicazione del diritto (art. 310 CPC). Sapere poi se le considerazioni del primo giudice resistano alle censure di appello, sarà esaminato oltre.
5. Nel merito AP 1, riepilogata la cronistoria della fattispecie, ribadisce che un percorso terapeutico congiunto tra padre e figlio è prematuro, vista la grave situazione emersa dalla perizia della dott. __________ B__________-S__________. Dal quel referto ‒ essa soggiunge ‒ risulta in sostanza che un disturbo della personalità limita l'attore nell'esercizio delle sue capacità genitoriali, influisce negativamente sulle relazioni con il figlio e può essere curato solo con una psicoterapia individuale. A suo parere, l'avvio del percorso terapeutico prospettato dal Pretore prima che l'attore abbia superato i suoi problemi personali è finanche pregiudizievole per il bene del ragazzo. La convenuta sottolinea inoltre che, per la perita, AO 1 è inidoneo all'affidamento, poiché non possiede le capacità educative e parentali per accudire il figlio, non è “una persona sulla quale il figlio può fare affidamento” e non è nemmeno in grado di preservare quest'ultimo da una visione negativa della madre, dimostrandosi così incapace di promuovere una relazione adeguata.
L'appellante fa valere in seguito che tutti i rapporti specialistici confermano un profilo personale positivo di T__________, il quale si impegna a scuola e nello sport, è in chiaro sul suo futuro e ha un buon rapporto con lei e il suo compagno. Per contro, il ragazzo manifesta un forte disagio verso il padre. A mente sua, il rifiuto del figlio di incontrare il genitore non è un mero capriccio o un comportamento destinato ad assecondare lei medesima, ma
attesta una ferma volontà motivata da malessere. In definitiva essa ritiene che un percorso terapeutico con il padre, ma osteggiato dal figlio, sia contrario al bene del ragazzo, mentre un riavvicinamento è possibile solo dopo un percorso individuale da parte dell'attore.
6. Per uno sviluppo equilibrato del figlio il rapporto con entrambi i genitori è essenziale e le visite al figlio del genitore non affidatario meritano di essere promosse per quanto possibile (DTF 142 III 496 consid. 2.8; I CCA, sentenza inc. 11.2022.10 del 16 novembre 2022 consid. 7a). Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione dei minori – o il giudice (art. 315a cpv. 1 CC) – ordina le opportune misure di protezione (art. 307 cpv. 1 CC). Può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia il diritto di controllo e informazione” (art. 307 cpv. 3 CC). Le misure a protezione del figlio non costituiscono sanzioni né dipendono da una responsabilità dei genitori (DTF 144 III 451 consid. 4.3). Sono provvedimenti volti a tutelare il bene del minorenne da minacce allo sviluppo fisico, psichico o morale se i genitori “non sono in grado di rimediarvi”. Come misura di protezione può anche essere imposto ai genitori – o al figlio – di seguire una terapia, un accompagnamento psicologico o una mediazione (DTF 142 III 201 consid. 3.7; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_64/2023 del 21 giugno 2023 consid. 3.1 con rinvii; da
ultimo: I CCA, sentenza inc.11.2020.54 del 20 dicembre 2021
consid. 15a). Ogni misura a protezione del figlio deve rispondere in ogni modo a criteri di proporzionalità, sussidiarietà e complementarietà (sentenza del Tribunale federale 5A_64/2023 del 21 giugno 2023 consid. 3.1 con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2022.10 del 18 novembre 2022 consid. 9a con rinvio).
7. Nella misura in cui insiste, richiamando le risultanze peritali, sul disturbo della personalità in capo all'ex marito “che va ad incidere e determinare il ruolo di padre”, sull'inidoneità di lui all'affidamento e sulla necessità per il medesimo di un trattamento psicoterapeutico individuale, l'appellante perde di vista che la custodia parentale non è in discussione. Certo, le conclusioni della dott. __________ B__________-S__________ sulla personalità dell'attore non sono favorevoli, tant'è che secondo la specialista un miglioramento può intervenire solo con una psicoterapia individuale “ad indirizzo cognitivo-comportamentale”. La questione determinante è nondimeno di sapere se sussistano prospettive per riallacciare i contatti tra AO 1 e il figlio T__________. E l'appellante sor-vola sul fatto che la perita, il cui rapporto è per l'appellante “una prova decisiva”, non ha escluso un diritto di visita, quantunque sorvegliato, prospettandolo però solo dopo l'inizio di un percorso psicoterapeutico presso uno psicoterapeuta specializzato nella relazione figli-genitori (poi individuato in __________ M__________ B__________, “che incontri T__________ e il padre per cercare di favorire il loro accoglimento reciproco, per potersi riconoscere come padre e figlio ed accettare l'altro per quello che è”: perizia, pag. 21) e la riuscita della psicoterapia individuale “atta a curare la relazione padre-figlio”. Tale percorso terapeutico è stato raccomandato anche dalle psicologhe __________ G__________ W__________ (rapporto del 24 novembre 200, pag. 3) e __________ D__________ L__________ (relazione del 21 giugno 2020, pag. 2 seg.). Solo la psicoterapeuta __________ C__________-B__________ non l'ha ritenuto “utile e costruttivo”, ancorché su indicazione della convenuta (‟a detta della madre [il figlio] rifiuta categoricamente tale percorsoˮ: lettera dell'11 settembre 2020).
L'interessata sembra travisare così lo scopo e lo svolgimento del percorso terapeutico padre-figlio. L'obiettivo è di far sì che la psicoterapeuta specializzata nella relazione figli-genitori abbia modo di riavvicinare padre e figlio per ricostruire una relazione adeguata in vista di un possibile ripristino delle relazioni personali (“favorire l'accoglimento reciproco nonostante le proprie diversità”). Il provvedimento non è manifestamente inteso a imporre al ragazzo di incontrare il genitore contro la sua volontà, anche perché, come ha ricordato il Pretore, il bene del figlio non può essere perseguito attraverso la suggestione né la coartazione. Che la decisione impugnata non precisi le modalità di svolgimento delle sedute, limitandosi a un generico ‟percorso psicoterapeutico padre-figlioˮ, non significa che la psicoterapeuta __________ M__________ B__________ incontrerà T__________ e il padre assieme. Anzi, come ha indicato la psicologa __________ G__________ W__________, la terapia dovrà essere “inizialmente individuale per ciascuno (…) e (appena ci saranno le condizioni), farla padre-figlio, oppure genitori-figlio” (rapporto del 24 novembre 2020 pag. 3). Del resto, pare ovvio che inizialmente gli incontri non debbano avvenire congiuntamente, ove appena si pensi alla ferma volontà del figlio e al fatto che lo stesso Pretore ha ritenuto dannoso allo stato attuale forzare le relazioni personali.
Quanto alla situazione personale di T__________, è vero che dai vari rapporti si desume un profilo positivo, così come un ottimo rapporto con la madre e il suo compagno, contrapposti alla ferma avversità al padre. L'appellante sembra così sottintendere che il ragazzo stia bene anche senza la presenza del genitore. Ciò nonostante, come detto, la perita non ha disconosciuto tale aspetto, ma ha reputato opportuno un percorso psicoterapeutico “per lo sviluppo psicologico” del minore. Anche la psicologa __________ G__________ W__________ ha affermato che “per il bene del minore deve essere utile una presa a carico che lo aiuti a trovare una nuova lettura dei ricordi e crearne una nuova che gli permettono di stare in relazione con il padre, raccomandando appunto un percorso terapeutico (rapporto del 24 novembre 2020, pag. 3). Che in circostanze del genere la misura a protezione del figlio pronunciata dal Pretore e consigliata da più specialisti sia d'acchito infruttuosa per la renitenza inflessibile opposta dal figlio è una congettura dell'appellante. Né dalla perizia giudiziaria risulta che l'avvio del percorso terapeutico possa rivelarsi controproducente e quindi pregiudizievole per il bene del ragazzo. Non si disconosce che in vista di incontrare la perita il ragazzo sia “stato male” e abbia sviluppato un eczema irritativo, ma ciò ancora non significa che egli respinga in partenza l'idea di entrare in contatto con la psicoterapeuta specializzata nella relazione figli-genitori, al secondo incontro con la dott. __________ B__________-S__________ il ragazzo essendo giunto anzi “con piacere senza lamentare tensione anticipatoria” (perizia pag. 19). In definitiva il provvedimento in esame, opportuno e ragionevole, risponde ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza e proporzionalità. Ne segue che su questo punto la decisione del Pretore resiste alla critica.
8. In subordine l'appellante rimprovera al Pretore di averle posto a carico la metà delle spese della psicoterapia. Essa fa valere che tale misura, formulata dall'attore in esito della perizia, dipende solo dalla situazione personale di AO 1, ragione per cui è ingiustificato l'addebito a lei di parte dei costi. A suo parere, l'incapacità del padre “non nasce dalla sua posizione procedurale” tant'è che la perita, oltre a escludere responsabilità materne nei rapporti tra il padre e il figlio, l'ha ritenuta pienamente idonea all'affidamento.
a) Il supporto psicologico specialistico disposto dal Pretore nella fattispecie è una misura a protezione del figlio nel senso dell'art. 307 CC. E le misure a protezione del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori a norma dell'art. 276 cpv. 1 e 2 CC (DTF 141 III 402 consid. 4; I CCA, sentenza inc. 11.2023.83 del 21 agosto 2023 consid. 4 con rinvio; v. anche Fountoulakis in: Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione, n. 22 ad art. 276). A tali costi, che possono anche costituire spese straordinarie nel senso dell'art. 286 cpv. 3 CC (I CCA, sentenza inc. 11.2016.81 del 19 settembre 2016 consid. 3 con rinvio), i genitori provvedono in comune nella misura delle loro forze (art. 276 cpv. 2 CC).
b) Nel caso in esame è pacifico che l'attivazione di un percorso terapeutico è stata chiesta da AO 1. Per tacere nondimeno del fatto che in applicazione del principio inquisitorio illimitato e della massima ufficiale il giudice può prendere tutti i provvedimenti necessari per proteggere opportunamente il minorenne (art. 315a cpv. 1 CC), le misure a protezione del figlio non costituiscono – come si è spiegato – sanzioni nei confronti dei genitori né dipendono da una loro responsabilità, ma sono provvedimenti intesi a tutelare il bene del figlio quando i genitori “non sono in grado di rimediarvi” (art. 307 cpv. 1 CC). I relativi costi non vanno quindi ripartiti in funzione della colpa di uno dei genitori o in base all'interesse del genitore che desideri riallacciare i rapporti con il figlio. Per di più, contrariamente a quanto sembra sostenere l'appellante, l'avvio del percorso psicoterapeutico è stato ritenuto opportuno anche per lo sviluppo psicologico del minore (perizia pag. 21). Né l'appellante pretende che, dal profilo finanziario, la chiave di riparto dei costi adottata dal Pretore sia iniqua. Anche sotto questo profilo l'appello vede pertanto la sua sorte segnata.
9. L'appellante censura infine la ripartizione delle spese processuali di primo grado (non contestate nel loro ammontare), che il Pretore ha suddiviso a metà tra le parti tenendo conto ‒ da un lato ‒ dell'esito della procedura e ‒ dall'altro ‒ di motivi d'equità (diritto di famiglia: art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). AP 1 oppone che tutte le richieste di giudizio formulate dall'attore con la petizione sono state respinte e che la misura a protezione del figlio è stata solo parzialmente accolta, il Pretore avendo respinto l'attuazione immediata della stessa. Essa soggiunge inoltre che le spese processuali comprendono anche i costi delle varie valutazioni specialistiche eseguite principalmente su richiesta dell'attore, come pure quelli di numerose iniziative al fine di sostenere la sua tesi, “temeraria”, poi smentita dalla dott. __________ B__________-S__________.
a) Le spese giudiziarie (cioè le spese processuali e le ripetibili: art. 95 cpv. 1 CPC) sono poste, di regola, a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC), mentre in caso di soccombenza reciproca sono ripartite per principio secondo l'esito del processo (art. 106 cpv. 2 CPC). In quest'ultima eventualità il grado di soccombenza si valuta sulla base di un raffronto tra le richieste di giudizio e il pronunciato del tribunale, determinando in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o soccombente, dopo di che si suddividono le spese compensando in tutto o in parte i rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 1 con rimandi). In casi particolari il giudice può scostarsi da tale principio e ripartire i costi secondo equità facendo capo al proprio apprezzamento, in specie nelle cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Ciò gli consente di prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica degli oneri processuali, al punto che in simili procedure anche la parte vincente può essere tenuta a sopportare spese (sentenza del Tribunale federale 5A_489/2019 del 24 agosto 2020 consid. 19.1 con rinvii). In proposito il giudice gode di ampio apprezzamento sia per quel che riguarda la ripartizione delle spese sia sull'applicazione dell'art. 106 CPC (DTF 139 III 358 consid. 3; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.89 del 24 ottobre 2022, consid. 2a). Tale deroga non impone tuttavia di suddividere sistematicamente le spese processuali a metà tra le parti e di compensare le ripetibili (sentenza del Tribunale federale 5A_457/2022 dell'11 novembre 2022 consid. 3.6.2 con rinvio).
b) In concreto erano litigiose davanti al Pretore la riduzione del contributo alimentare per il figlio (questione pecuniaria), il diritto di visita paterno e la misura a protezione del figlio (questioni di carattere non patrimoniale). Dandosi così controversie che non possono essere compensate tra loro, la deroga a norma dell'art. 107 cpv. 1 lett. c CPC poteva effettivamente entrare in linea di conto (sentenza del Tribunale federale 5A_245/2021 del 7 settembre 2022 consid. 4.2.1 con rinvii). Premesso ciò, l'attore è uscito sconfitto sul contributo alimentare e sul diritto di visita, mentre è risultato vittorioso sulla misura a protezione del figlio. Rapportato alla sconfitta della convenuta su quest'ultima richiesta, il grado di soccombenza di AO 1 risulta tuttavia di gran lunga superiore. Anche considerando che la causa verte sul diritto di famiglia, un riparto a metà degli oneri processuali con compensazione delle ripetibili non appare sostenibile. Tutto ponderato, nel complesso si giustificava di porre equitativamente due terzi delle spese processuali a carico dell'attore e il resto a carico della convenuta. Per contro, non si ravvisano estremi per addebitare all'attore spese giudiziarie inutili nel senso dell'art. 108 CPC, come parrebbe invocare l'appellante, le varie valutazioni specialistiche essendo state assunte anche nell'interesse del figlio.
c) Quanto alle ripetibili, l'appellante postula un'indennità di
fr. 15 000.–, a suo avviso giustificata “in ragione della durata e della complessità della causa, delle numerose attività che si sono svolte nonché di diversi memoriali che sono stati predisposti”. Ora, in linea di principio l'onorario di un avvocato chiamato a esercitare il patrocinio in una causa volta alla modifica di una sentenza di divorzio in materia di contributi alimentari va definito secondo il valore litigioso (RtiD II-2008 pag. 619 n. 7c consid. 6; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.18 del 7 novembre 2019, consid. 8). In concreto, tuttavia, dandosi una causa che verte anche su questioni non patrimoniali, il valore non è determinabile, di modo che le ripetibili vanno stabilite in base al criterio orario (fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RL 3.1.1.7.1]; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2014.41 del 5 giugno 2014 consid. 8). Il tempo impiegato dal legale è valutato secondo l'importanza della lite, le difficoltà e l'ampiezza del lavoro, “avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio” (art. 12 in fine del citato regolamento, che rinvia all'art. 11 cpv. 5 per analogia).
d) Visto quanto precede, previa deduzione dell'IVA e delle spese (5%: art. 6 cpv. 1 del citato regolamento), un'indennità di fr. 15 000.– equivale sostanzialmente a un onorario di circa fr. 13 000.–, ovvero quasi 47 ore di lavoro. Tale dispendio di tempo non appare eccessivo e corrisponde a quello che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo, ove appena si pensi che nel caso in esame i legali della convenuta hanno redatto un memoriale di osservazioni, prodotto all'udienza dell'11 dicembre 2018 (9 pagine), una risposta dell'8 giugno 2020 (14 pagine), una duplica del 9 ottobre 2020 (9 pagine), osservazioni “avverso l'istanza di esecuzione del diritto di visita” del 16 giugno 2020 (9 pagine) e un allegato conclusivo del 17 novembre 2021 (9 pagine). Hanno partecipato inoltre a cinque udienze, rispettivamente di 2 ore e 15 minuti, 2 ore e 25 minuti, un'ora, un'ora e 15 minuti e 20 minuti, redigendo almeno una ventina di lettere. Infine hanno dovuto studiare la voluminosa documentazione agli atti (tra cui tre valutazioni specialistiche e una perizia) e tenere i necessari colloqui o la necessaria corrispondenza con la cliente. La pratica può per alto definirsi, nel complesso, di media difficoltà.
e) Si aggiunga che nella procedura incidentale volta alla mutazione dell'azione, in esito alla quale la convenuta è risultata soccombente, il giudizio sulle ripetibili è stato rinviato al merito. Tutto ponderato, in simili circostanze un'indennità per ripetibili complessiva di fr. 12 000.–, comprensiva delle spese fisse e dell'IVA, appare congrua. Tale somma deve poi essere ridotta in base al grado di soccombenza, di modo che in concreto, risulta pari a un terzo dell'indennità piena (cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Ne segue una spettanza di fr. 4000.–. In proposito l'appello si rivela quindi parzialmente fondato.
9. Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante esce sconfitta sulla misura a protezione del figlio e vittoriosa, ma solo in minima parte, sul riparto delle spese giudiziarie di prima sede. Nel complesso si giustifica così che sopporti tre quarti degli oneri processuali, il resto andando a carico dell'attore, il quale ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (metà dell'indennità piena), comprendente anche l'indennità per la richiesta di esecutività anticipata.
10. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), non si pongono questioni di valore litigioso ai fini dell'art. 74 lett. a LTF, controversa essendo anche la disciplina delle relazioni personali tra figlio e genitore non affidatario e misure a protezione del figlio questioni non correlate a questioni di valore (sopra, consid. 1). Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine, un estratto della presente decisione è comunicato al figlio T__________, il quale ha compiuto 16 anni il 14 agosto 2022.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 8 della sentenza impugnata è così riformato:
Le spese processuali di fr. 10 000.– (compresi fr. 650.– per l'ascolto di T__________, fr. 650.– per il rapporto inerente agli incontri tra genitori, fr. 260.– per il rapporto concernente T__________ della psicologa D__________ L__________, fr. 560.– per il rapporto della psicologa G__________ __________ e fr. 2966.70 per la perizia sulle capacità genitoriali della psichiatra B__________-S__________) sono poste per due terzi a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, alla quale l'attore rifonderà fr. 4000.– per ripetibili ridotte.
Per il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Le spese di appello, di fr. 2500.–, sono poste per tre quarti a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 3000.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
– avvocati ; – avv. .
Comunicazione a:
– ;
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).