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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.02.2023 11.2021.12

6. Februar 2023·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·6,290 Wörter·~31 min·5

Zusammenfassung

Responsabilità del genitore secondo il diritto italiano per atto illecito commesso da un figlio minorenne

Volltext

Incarto n. 11.2021.12

Lugano 6 febbraio 2023/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni

vicecancelliera:

Gaggini

sedente per statuire nella causa OA.2009.537 (responsabilità del capo di famiglia) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 2 settembre 2009 da

 AP 1  (D) (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro  

  PI 1 ora in  (già patrocinato dall'avv.   )   AO 1 e  dott.  AO 2    (ora patrocinati dagli avvocati    e   ),

giudicando sull'appello del 1° febbraio 2021 presentato da AP 1 contro la

sentenza emessa dal Pretore il 30 dicembre 2020;

Ritenuto

in fatto:                A.  Il 5 settembre 2004 AP 1 (nata il __________ 1988), cittadina tedesca che trascorreva le vacanze estive con i genitori e il fratello minore a __________, stava giocando verso le ore 17.30 con il cane in riva al lago di Lugano. A un certo punto essa ha attraversato un ponticello pedonale su un piccolo corso d'acqua che segna il confine con l'enclave di Campione d'Italia. Appena giunta oltre il ponte, in territorio italiano, essa ha scambiato qualche parola con uno sconosciuto che portava anch'egli a spasso il cane, PI 1 (nato il __________ 1988), figlio adottivo di AO 1 e di AO 2. D'un tratto, e senza spiegazione apparente, costui l'ha colpita violentemen­te al capo con una spran­ga di ferro, procurandole un trau­ma cranico, fratture facciali, la perdita del­l'occhio destro e danni permanenti alle palpebre con rottura del canalicolo lacrimale inferio­re. La ragaz­za ha tentato di scappare, ma l'aggressore l'ha subito raggiunta sul bordo del corso d'acqua, l'ha presa per il collo e ha tentato di strangolarla e di affogarla. Riuscita a divincolarsi, AP 1 si è data alla fuga, tornando a casa di corsa e riuscendo a percorrere i circa 350 m che la separava­no dall'abitazione dei genitori. Lì è stata soccorsa dai familiari e trasportata all'Ospedale Regionale di Lugano.

                            B.  Un'inchiesta penale aperta nei confronti di PI 1 nel Cantone Ticino si è conclusa con decisione 22 aprile 2008 del Consiglio dei minoren­ni (art. 15 DPMin), che ha dichiarato l'autore colpevole di lesioni gravi (art. 122 CP) provocate alla vittima con la citata spranga di ferro agendo in “stato di scemata responsabilità di grado medio” e l'ha condannato al “collocamento con pre­sa a carico educativa e psicoterapeutica” per tempo indeterminato. AP 1 è stata rinviata a far valere le sue pretese davanti al foro civile (inc. 2004.790). Un parallelo procedimento penale aperto contro PI 1 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Milano è stato archiviato il 4 ottobre 2008 “per insufficienza di elementi raccolti”.

                            C.  Con petizione del 2 settembre 2009 AP 1 ha citato PI 1, AO 1 e AO 2 davanti al Pretore del Distretto di Luga­no, sezione 1, postulandone la condanna al pagamento in solido di fr. 1 478 000.– con interessi al 5% dal 5 settembre 2004 a titolo di risarcimento danni, riservata una “successiva modificazione del giudizio in ogni tempo in caso di aggravamento o nuovo danno derivante dagli stessi fatti”. Nella sua risposta del 4 dicembre 2009 PI 1 ha proposto di respingere la petizione, previa concessione del gratuito patrocinio. AO 1 e AO 2 hanno chiesto a loro volta l'11 dicembre 2009 di respingere la petizione. Con replica del 4 febbraio 2011 AP 1, oltre a precisare la pretesa di risarcimento in fr. 1000.– più € 1 029 335.– (subordinatamente in fr. 1 478 000.–) oltre interes­si al 5% dal 5 settembre 2004 e con la riserva già espressa, ha instato perché si accertasse formalmente che AO 1 e AO 2 sono solidalmente responsabili del dan-no da lei subìto il 5 settembre 2004 in seguito all'aggressione. Nelle loro dupliche del 9 e del 10 marzo 2011 i convenuti hanno proposto una volta ancora di respingere la petizione.

                            D.  All'udienza preliminare del 9 maggio 2011 le parti si sono confermate nelle loro allegazioni e hanno notificato prove. L'istruttoria è iniziata il 25 maggio 2011 e si è chiusa il 4 ottobre 2018. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 28 marzo 2019 AP 1 ha ribadito le proprie richieste, aumentando la pretesa di risarcimen­to a fr. 2647.25 più € 1 786 383.03 o, in subordine, a € 2336.19 più fr. 2 024 239.94 con interessi al 5% dal 5 settembre 2004. Nei loro memoriali conclusivi del 1° aprile 2019 i convenuti hanno reiterato le richieste iniziali.

                            E.  Statuendo con sentenza del 30 dicembre 2020, il Pretore ha accolto parzialmen­te la petizione nei confronti di PI 1, condannando quest'ultimo al pagamento di € 1 647 229.– con interessi al 5% dal 5 settembre 2004. Le spese processuali di fr. 19 980.– sono state poste per il 92% a carico dello stesso PI 1, tenuto a rifondere a AP 1 fr. 49 000.– per ripetibili ridotte. PI 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. Il Pretore ha respinto invece la petizione nei confron­ti di AO 1 e AO 2. Le spese processuali di fr. 32 378.60 sono state poste a carico di AP 1, tenuta a rifondere a AO 1 e AO 2 fr. 53 500.– complessivi per ripetibili.

                             F.  Contro la sentenza appena citata è insorta AP 1 con un appello del 1° febbraio 2021 a questa Camera per ottenere che la petizione nei confronti di AO 1 e AO 2 sia accolta e che si accerti la loro responsabilità solidale per il danno da lei subìto, condannandoli a versarle

                                  € 1 786 383.03 (in subordine fr. 1 658 665.77) con interessi al 5% dal 5 settembre 2004, dedotto quanto PI 1 avesse già pagato nel frattempo in base alla sentenza del Pretore e riservata ogni “successiva modificazione del giudizio in ogni tem­po in caso di aggravamento o nuovo danno derivante dagli stessi fatti”. Nelle loro osservazioni del 12 aprile 2021 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello nella misura in cui è ricevibile.

Considerando

in diritto:              1.  Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita le cau­se pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuavano a essere regolate dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si appli­ca invece – come in concreto – il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili così entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità della pretesa in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata intimata al patrocinatore dell'attrice il 4 gennaio 2021. Presentato il 1° febbraio 2021, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                             2.  Nel memoriale l'appellante esordisce con una lunga esposizione della cronistoria e dello svolgimento processuale (fino a pag. 21), narrati dal suo punto di vista. Privo di ogni confronto con la sentenza impugnata, in tale misura l'appello non ha portata pratica e sfugge a ulteriore disamina.

                              I.  Sulla legge applicabile

                             3.  L'appellante contesta anzitutto l'applicazione del diritto svizzero alla fattispecie. Su questo punto il Pretore ha accertato nella sentenza impugnata che l'aggressione a AP 1 con una spran­ga di ferro è avvenuta, anche se per poco, in territorio di Campione d’Italia. Egli ha ritenuto tuttavia che il caso sia disciplinato non dalla legge italiana, come sosteneva l'attrice, bensì da quella svizzera, poiché con il diritto italiano la fattispecie è “assai esiguamente connessa” e ha solo “un tenue collegamen­to” (art. 15 LDIP). L'agguato del resto – ha continuato il primo giudice – è avvenuto in Italia per pura casualità, “mentre tutta la vicenda è radicata in Svizzera”: la colluttazione, il tentativo di annegamento e di strangolamento, così come la fuga precipitosa della vittima verso casa.

                                  I convenuti inoltre ‒ ha continuato il Pretore ‒ sono domiciliati in Svizzera e in Svizzera la vittima trascorreva le vacanze insieme con i genitori e il fratello minore, in Svizzera è stato aperto il procedimento penale a carico del convenuto e in Svizzera è avvenuta l'espiazione della pena. Infine – ha epilogato il primo giudi­ce – “anche la presente causa è stata presentata in Svizzera, dove è stata amministrata l'assoluta maggioranza dei mezzi di prova ammessi”. A mente sua l'applicazione del diritto italiano si giustificherebbe unicamente se risultasse connessa ad altri fattori, come la dimo­ra abituale dell'autore o della vittima, oppure se risultasse prevedibile riguardo alle circostanze concrete o qua-lora l'applicazione del diritto italiano assumesse particolare significato, ciò che non si ravvisa in concreto.

                             4.  Nell'appello AP 1 fa valere che il reato è stato commesso interamente in Italia, compreso il tentativo di strangolamento, e più precisamente nella “zona della foce del ruscello che in quei luoghi si getta nel Lago di Lugano”, motivo per cui al caso in esame è applicabile il diritto italiano (art. 133 cpv. 2 LDIP). In ogni modo – essa adduce – si volesse anche ipotizzare una commissione dell'illecito in due Stati, la fattispecie sarebbe più strettamente connessa con il territorio italiano, per tacere del fatto che secondo dottrina in condizioni del genere bisognerebbe lasciare al danneggiato il diritto di scegliere la legge applicabile. Tanto più – essa soggiunge – che la perpetrazione del reato in Italia non è casuale, ma “una cosa che ci si poteva aspettare”, trattandosi in concreto di una zona di confine non delimitata da ostacoli naturali o artificiali. L'applicazione della legge italiana era quindi preventivabile.

                                  Per l'appellante non sono invece di alcuna rilevanza il luogo del suo ricovero ospedaliero, il domicilio dei convenuti o il fatto che la sua famiglia trascorres­se le vacanze a __________, né l'apertura del procedimento penale in Svizzera o l'assunzione dei mez­zi di prova nella causa civile in Svizzera. Nulla giustifica quindi, a suo avviso, l'applicazione dell'art. 15 LDIP. Se mai – prosegue l'appellante – in concreto sussistono altri fattori che legittimerebbero ulteriormente di far capo alla legge italiana, come l'apertura di un procedimento penale in Italia (seppure archiviato) e il fatto che il diritto italiano regola “in modo più adeguato e soddisfacente la responsabilità del genitore per atti illeciti del figlio”, tutelando meglio gli interessi della vittima. Senza dimenticare – essa conclude – che l'applicazione dell'art. 15 LDIP deve avvenire solo in via del tutto eccezionale e con estre­ma cautela, nessun tribunale risultando avere applicato finora tale norma, neppure in casi “dove la gravitazione verso un altro diritto era abbastanza marcata”.

                             5.  L'art. 133 cpv. 2 prima frase LDIP prevede in caso di atto illecito che qualora – come nella fattispecie – il danneggiatore e il danneggiato non abbiano la dimora abituale nel medesimo Stato “si appli­ca il diritto dello Stato in cui l'atto è stato commesso”. Tale diritto disciplina, in particolare, la ca­pa­cità a delinquere, le condi-zioni e l'estensione della responsabilità, come pure la persona civilmente responsabile (art. 142 cpv. 2 LDIP). Fra la Svizzera e l'Italia non sussisto­no trattati che deroghino a tale principio. L'art. 15 cpv. 1 LDIP invocato dai convenuti – e al quale si è riferito il Pretore – stabilisce nondimeno che “il diritto richiamato dalla presente legge è, per eccezione, inapplicabile qualora dall'insie­me delle circostanze risulti manifesto che la fattispecie gli è esiguamente connessa, ma più strettamente connessa con un altro”. La norma presuppone due requisiti cumulativi: l'esigua connessione con la legge applicabile secondo l'ordinaria norma di collegamento e una relazione assai più stretta con un'altra legge. Per non compromettere la sicurezza del diritto è lecito far capo a simile clausola però solo in via d'eccezione e con criteri “estremamente restrittivi” (DTF 134 III 664 consid. 3.1 con riferimenti; v. anche Mächler-Erne/Wolf-Mettier in: Basler Kommentar, IPRG, 4ª edizione, n. 7 in fine ad art. 15 con rinvii; Bucher in: Commentaire romand, LDIP/CL, Basilea 2011, n. 3 in fine ad art. 15 LDIP con rimandi; Girsberger/ Gassmann in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 3ª edizione, n. 46 ad art. 15).

                                  a)   In concreto il reato è stato commesso – come si è visto – su territorio italia­no. Il Pretore reputa che il tentativo di strangolamento e di annegamento della vittima sia avvenuto in Svizzera. Dal rapporto della polizia giudiziaria risulta tuttavia che PI 1 ha afferrato la vittima per il collo, tentando di affogarla, quan­do essa si trovava ancora sul bordo sinistro del corso d'acqua, subito dopo essere colpita con la spranga di ferro (rappor­to del 28 luglio 2005, fotocopia in bianco e nero della fotografia con indicazione della “posizione 1° col­po” e della “posizione finale stimata”). E la sponda sinistra del torrente che si getta nel Lago di Lugano si trova in quel punto su suolo italiano (cippo di confine sulla figura n. 12 della documentazione fotografica). L'intero reato è stato così perpetrato in Italia, anche se per poco, sicché la fattispecie è disciplinata dalla legge italiana.

                                  b)  Il collegamento con il diritto svizzero sarebbe dato, secondo il Pretore, dalla dimora abituale di PI 1 e dei suoi genitori, dal luogo in cui la vittima soggiornava per vacanze, dal luogo in cui è avvenuta la colluttazione, dal luogo in cui si è consumato il tentativo di annegamento e di strangolamen­to, dal luogo in cui è avvenuta la fuga precipitosa della vitti­ma verso casa, dal fatto che il Tribunale per i minoren­ni di Milano ha archiviato il 7 ottobre 2008 – su richiesta del Pubblico Ministero – il procedimento aperto nei confronti del­l'autore per insufficien­za di elementi raccolti, come pure dal fatto che in Svizzera è stata promossa la causa di responsabilità e sono state esperite le relative prove. In realtà, la residenza abituale del danneggiatore in caso di atto illeci­to è di rilievo per il diritto applicabile solo in circostanze specifiche (art. 133 cpv. 2 a 139 LDIP). La legge dello Stato in cui AP 1 soggiornava temporaneamente per vacanze e dove essa si è rifugiata dopo l'aggressione non è di maggior rilievo. Quanto al luogo della colluttazione, del tentativo di strangolamento e di annegamento, esso è situato in Italia. Che poi l'autore sia stato perseguito penalmen­te in Svizze­ra o che la causa di risarcimento sia stata promossa e istruita in Svizze­ra importa poco o punto.

                                  c)   Nelle condizioni descritte il collegamento della fattispecie con la legge italiana, conforme al principio della lex loci delicti commis­si, non può dirsi “esigua” (tanto meno per chi risieda o dimori a due passi dal confine) né quello con la legge svizzera appare in “relazione assai più stretta”. Non soccorrono dunque i presupposti per far capo ‒ tanto meno con criteri “estremamente restrittivi” ‒ all'eccezione dell'art. 15 cpv. 1 LDIP, il quale non deve fungere da espediente per privilegia­re la lex fori (da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_710/2020 del 14 luglio 2021 consid. 4.1).

                                       Gli appellati (e il Pretore) si valgono di una frase tratta dal messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sul diritto internazionale privato, stando alla quale “il collegamento alla legge del luogo dell'illecito si giustifica soltanto quando questo luogo è connesso ad altri fattori, come ad esempio la dimora abituale dell'autore o della vittima, o quando esso risulti prevedibile in riguardo alle circostanze di una fattispecie concreta, o infine quando assuma un particolare significato, ad esempio come luogo di mercato nel caso della concorrenza sleale” (FF 1983 I 397 in fondo). Il passaggio tuttavia va letto nel suo contesto e non vuol dire che il collegamento della legge applicabile al luogo di commissione dell'illecito sia dato unicamente qualora coincida con uno dei criteri testé esemplificati. Il principio della lex loci delicti commissi rimane valido (art. 129 cpv. 1 LDIP). Da esso ci si scosta quando ricorre uno dei casi previsti dagli art. 129 cpv. 2 a 139 LDIP: in simili eventualità il collegamento al luogo di commissione dell'illeci­to deve fare spazio – come rileva il messaggio – ad altri criteri enunciati nella rispettiva norma di conflitto. Un criterio prospettato da una corrente della dottrina più aggiorna­ta è, per esempio, quello di lasciare alla vittima di un illecito la possibilità di scegliere, fra più ordinamenti che entrano in considerazione in una determinata fattispecie, la legge di uno dei Paesi in cui è intervenuto il risultato del­l'atto (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 6ª edizio­ne, n. 9 ad art. 133).

                                       In concreto l'applicazione della legge svizzera porterebbe alla conseguenza per cui un danneggiatore con dimora abi-tuale in Svizzera che si rechi deliberatamente all'estero e commetta un reato intenzionale in quello Stato ai danni di un cittadino con residenza abituale in uno Stato terzo possa esigere dai tribunali svizzeri l'applicazione della legge svizzera alle conseguenze della sua responsabilità civile. Non sareb­be un risultato sostenibile. Nel caso in esame la responsabilità civile di AO 1 e di AO 2 va esaminata di conseguenza sulla scorta del diritto italiano.

                             II.  Sulla responsabilità dei genitori

                             6.  Per quanto riguarda la responsabilità dei genitori, seconda questione sollevata dall'appellante, il Pretore ha richiamato l'art. 333 cpv. 1 CC, in virtù del quale “il capo di famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro della comunione minorenne o affetto da disabilità mentale o turba psichica o sotto curatela generale [fino al 2013: “minorenne od interdetto, infermo o debole di mente”], in quanto non possa dimostrare di avere adoperato nella vigilanza la diligenza ordinaria e richiesta dalle circostanze”. Egli ha rammentato che la “diligenza ordinaria richiesta dalle circostanze” è quella praticata nella vita quotidiana e comprende i provvedimenti necessari “affinché un membro della comunione affetto da disabilità mentale o da turba psichica [fino al 2013: “infermo o debole di mente”] non esponga sé stes­so o altri a pericolo o danno” (art. 333 cpv. 2 CC).

                                  Posto ciò, il primo giudice ha accertato sulla base della perizia giudiziaria allestita dal dott. __________ T__________, dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, che al tempo dei fatti PI 1 soffriva di un serio disturbo della condotta, di una personalità antisociale, ma non di un disturbo psichiatrico grave suscettibile di giustificare una diminuzione della capacità di intendere e di volere o causato dai metodi educativi o da carenze educative dei genitori. Le testimonianze degli educatori che si sono occupati di lui confermano che il giovane aveva importanti problemi psicologici, comportamentali e relazionali, al punto che quando veniva contrariato poteva diventare aggressivo verso il mondo circostante, ma che prima di assalire AP 1 egli non aveva mai pestato nessuno. A mente del Pretore “l'approccio educativo e di sorveglianza dei genitori non era privo di pecche”, in specie per avere “minimizzato” il comportamento del ragazzo, il quale “non ha potuto beneficiare di una presa a carico indispensabile durante l'infanzia e l'adolescenza con l'obiettivo di ridurre la dimensione del disturbo della personalità e per prevenire lo sviluppo, purtroppo sfavorevole, che ha portato al reato con gravi conseguenze per la vittima”. Nondimeno il primo giudice ha ritenuto che l'accaduto fosse imprevedibile e che perciò le conseguenze dell'illecito non possano essere imputate ai genitori.

                             7.  L'appellante critica l'argomentazione del primo giudice e invoca l'art. 2048 del Codice civile italiano, riguardo al quale menziona otto esempi di applicazione concreta in cui la responsabilità civile dei genitori per atto illecito commesso da un figlio minorenne è stata accerta­ta secondo tale disposizione anche se il figlio non denotava segni premonitori di pericolosità. Essa allega che, co­me riconosce il Pretore medesimo, il disagio psicologico di PI 1 non poteva sfuggire a genitori attenti. Insegnante di liceo l'uno e medico specializzato l'altra, costoro sarebbero dovuti intervenire per tempo anche se il figlio non palesava segni premonitori di pericolosità. Invece si sono accomodati dell'“insistenza asfissian­te” con cui promuovevano l'istruzione del ragaz­zo alla chitarra. Ad analoga conclusione era giunto del resto – continua l'appellante – il dott. M____ P______ di Sa____, autore di una perizia commissionata nel novembre del 2004 dal Magistrato dei minorenni.

                                  L'appellante soggiunge che gli atti della Magistratura dei minorenni riflettono un “quadro chiaramente disastroso e patologico della situazio­ne” in casa AO 1: una madre di “perlome­no dubbia integrità psichica”, un padre debole e succu­bo della moglie, due genitori privati entrambi dell'autorità parentale in seguito all'evento e oggetto di perizia psichiatrica, “l'allucinante porno-grafia” dura reperita sul computer domestico accessibile anche ad PI 1, la “raccapricciante situazione igienica in casa”, la “fallimentare relazione” dei genitori con il precedente figlio adottivo N__________. L'attri­ce evoca poi cinque deposizioni testimoniali agli atti, non valutate dal Pretore, “da cui risultano chiaramente l'inadeguatezza del trattamento del ragazzo da parte dei genito­ri”, ai quali l'autorità ha finanche vietato dopo i fatti di incontrare il figlio. Ne segue, secondo l'appellante, che nella fattispecie AO 1 e AO 2 non hanno per nulla recato la prova di avere convenientemente sorvegliato e educato il figlio nemmeno con “la diligenza ordinaria richiesta dalle circostanze” secondo il diritto svizzero.

                             8.  Nelle osservazioni all'appello AO 1 e AO 2 sostengono, da parte loro, che la perizia psichiatrica esperita nel dicembre del 2016 dal dott. __________ T__________ è “l'unica prova agli atti alla quale, quo all'influenza dell'educazione impartita dagli appellati sull'aggressione perpetrata da PI 1 possa legittimamente essere riconosciuto il necessario valore probato-rio”, mentre il referto allestito nel gennaio del 2005 dal dott.M ______ P______, incaricato dal Magistrato dei minorenni, non ha il valore di una perizia giudiziaria. E secondo il dott. __________ T__________ ‒ proseguono i convenuti ‒ “non si può fare un legame del reato con l'educazione del peritato ricevuta dopo l'adozione”. “Non ci sono argomenti scientifici” – ha continuato quel perito – “che nel caso concreto possono confermare che l'educazione dei genitori dopo l'adozione ha contribuito in modo sostanziale allo sviluppo patologico del peritato”. Inoltre non v'è dubbio – ha epilogato il perito – “che il comportamento violento del peritato nei confronti della vittima nel 2004 sia una conseguenza dei traumi subìti prima dell'adozione in Svizzera”. Così, a parere dei convenuti, l'esclusione categorica di un legame tra l'educazione impartita dai genitori e l'atto illecito costituisce una prova liberatoria nel sen­so dell'art. 333 cpv. 1 CC applicato dal Pretore. Non ravvisandosi alcuna mancanza a loro carico, per i convenuti non sussiste neppure una responsabilità civile a loro carico.

                             9.  Come si è spiegato dianzi, nel caso specifico le condizioni e

                                  l'estensione della responsabilità, come pure la persona civilmen­te responsabile dell'atto illecito sono rette dal diritto italiano. Ora, il Codice civile italiano dispone quanto segue:

                                         Art. 2048

                                         Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

                                         Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

                                         I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

                                         Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

                                  La responsabilità dei genitori è dunque presunta, a meno che costoro dimostrino di avere fatto tutto il possibile per impedire il compimento dell'atto. Secondo la Corte di cassazione italiana, “i genitori possono dirsi esenti da responsabilità solo quando riescano a fornire la prova positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata; il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore. Inadeguatezza del­l'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 del Codice civile” (Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 24475 del 18 novembre 2014).

                                  Se il minore ha la capacità d'intendere e di volere (e nella fattispecie il Pretore ha ritenuto ‒ senza essere contraddetto ‒ PI 1 capace d'intendere e di volere, seppure costui abbia delinquito in stato di scemata responsabilità di grado medio), tenuto al risarcimento è anzitutto lui, con la sua sostan­za, ma i genitori rimangono responsabili solidali indirettamente. Se invece il danneggiante è incapace d'intendere e di volere, il genitore è obbligato al risarcimento del danno per responsabilità diretta, propria (art. 2047 del Codice civile italiano). Lui solo è responsabile del danno. Il patrimonio dell'incapace rimane integro e su di esso il danneggiato ha diritto a un indennizzo su base equitativa soltanto se chi era tenuto alla sorveglianza non ha potuto impedire il fatto o non può risarcire il danno (‹www.brocardi.it›, art. 2047 e 2048 del Codice civile).

                           10.  Il “mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 del Codice civile” consiste nel risultato di una carente vigilanza (culpa in vigilando) e/o di un'educazione non adeguata (culpa in educando), che ciò sia dovuto a negligenza o finanche a dolo. I genitori devono recare non la prova negativa di non avere potuto impedire il fatto, bensì quella positiva – non meno severa – di avere impartito al figlio una buona educazione e di avere esercitato su di lui una vigilanza adegua­ta, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età e all'indole del figlio (Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 26200 del 6 dicembre 2011). La responsabilità dei genitori sussiste anche qualora il minore denoti “un contegno particolarmente riprovevole e pericoloso, che avrebbe reso necessaria una vigilanza più continua e più intensa rispetto a quella abitualmente richiesta nei confronti di un soggetto di una data età e di una data educazione” (Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 6741 del 10 luglio 1998). La Corte di cassazione italiana ha già avuto modo di confermare, per il resto, la sentenza con cui una Corte d'appello ha condannato i genitori di un minorenne, il quale aveva aggredito un'altra persona, procurandole lesioni gravissime a un occhio, al pagamento di un'ingente somma di denaro a titolo di risarcimen­to per non ave­re recato la prova liberatoria dell'art. 2048 del Codice civile, ovvero per non avere dimostrato di avere fatto tutto il possibile per impedire il compimento del fatto (Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 24475 del 18 novembre 2014).

                           11.  Nella fattispecie il perito giudiziario dott. __________ T__________ ha diagnosticato ad PI 1 un grave disturbo della condotta (distur­bo che precede il disturbo di personalità antisociale nel­l'età del­l'adolescenza), affezione di cui il giovane soffriva già prima di commettere il reato (referto, pag. 4) e che era dovuta a traumi subìti nei primi due anni di vita (pag. 24), quando il bambino si trovava ancora in India (l'arrivo in Svizzera è avvenuto all'inizio del 1990, a 21 mesi di età). Il contegno del minorenne ‒ ha rilevato il perito ‒ era quello di una persona “fortemente disturbata con dei tratti antisociali importanti” (pag. 18 in alto) e si è caratterizzata per una serie di comportamenti aggressivi, impulsivi e violenti, finanche delinquenziali, tanto nell'infanzia quanto nell'adolescen­za (pag. 4 e 11). Ciò avveniva soprattutto allorché PI 1 si sentiva svalutato o veniva criticato, ma continua a essere così nel caso in cui egli avverta soggettivamente frustrazioni che solo con molta fatica riesce a trattenere (pag. 14 in fondo). Già prima del reato egli aveva avuto modo di denotare scatti di rabbia violenta, al punto di aggredire due compagni di scuola (finiti al pronto soccorso), rovinare una barca dei vicini, distruggere una chitarra, frantumare una finestra, sfasciare libri, per tacere di frequenti comportamenti impulsivi, come la ripetuta guida in ecces­so di velocità (pag. 15 in alto). Durante

                                  l'adolescenza egli è trasceso in furti, risse e danneggiamenti “rimasti senza adegua­te conseguenze da parte dei genitori, della scuola ecc.” (pag. 19).

                                  La minimizzazione del comportamento del ragazzo da parte dei genitori ha fatto sì ‒ secondo il perito ‒ che questi “non abbia po-tuto beneficiare di una presa a carico indispensabile durante l'infanzia e l'adolescenza con l'obiettivo di ridurre la dimensione del disturbo della personalità e per prevenire lo sviluppo, purtroppo sfavorevole, che ha portato al reato con gravi conseguenze per la vittima” (pag. 5). “Per via del loro narcisismo ‒ ha proseguito il perito ‒ ma anche per la preoccupazione dei comportamenti disturbanti” i genitori hanno sminuito i problemi del figlio (per esempio atti delinquenziali come rubare soldi, fingere di essere un poliziotto) “e hanno impedito una presa a carico adegua­ta e tempestiva” (pag. 27). “Lo stile educativo dei genitori era inadatto per un ragazzo problematico”, ancorché un narcisismo esagera­to potesse indurre costoro “all'ambizione di trasformare il bambino traumatizzato durante i primi mesi della vita in una persona normale e addirittura in una star di musica classica”, senza

                                  rendersi conto però delle difficoltà del ragazzo e dei suoi limiti (pag. 26 e 31 in fondo).

                                  Non che i metodi educativi dei genitori ‒ ha epilogato il perito, contraddicendo il referto del dott. M______ P_____ ‒ siano la cau­sa dell'atto violen­to o dello sviluppo patologico riscontrato nel minorenne (pag. 27 in basso), poiché tali metodi per finire non si traduceva­no in un controllo eccessivo da parte dei genitori né precludeva­no al ragazzo possibilità di contatto con altri coetanei (pag. 4). Potevano anzi essere visti come “un tentativo di gestire e controllare il comportamento perturban­te” del figlio (pag. 31). Di conseguenza “non si può fare un lega­me del reato con l'educazione del peritato ricevuta dopo l'adozione” (pag. 35). Tuttavia “i genitori o gli insegnanti avrebbero dovuto rendersi conto dei segnali comportamentali del peritato prima del grave reato commesso”, giacché sussistevano “tutti i presupposti pluripotenziali di uno sviluppo (antisociale, delinquenziale, aggressivo)”, tanto che una insegnan­te aveva definito il ragazzo “una mina vagante” (pag. 27). “Per questo motivo si può rimproverare ai genitori adottivi di non essere stati coscienti delle difficoltà del proprio figlio e di avere minimizzato i comportamenti inadeguati dello stesso invece di reagire adeguatamente al suo comportamento coinvolgendo per esempio uno psicologo o psichiatra” (pag. 32).

                           12.  Alla luce degli accertamenti peritali che precedono non è possibile in definitiva imputare a AO 1 e a AO 2 una carente educazione del figlio (culpa in educan­do), per quanto discutibili fossero i metodi pedagogici da loro adottati. Sta di fatto però che i genitori sono responsabili di vigilare anche sullo stato psicofisico e sul comportamento del figlio (culpa in vigilando). Nella fattispecie invece gli appellati hanno ‒ sempre a mente del perito ‒ minimizzato il comportamento aggressivo, impulsivo, violento e finanche delinquenziale del ragaz­zo, con l'effetto di impedire una presa a carico indispensabile durante l'infanzia e l'adolescenza per ridurre la dimensio­ne del disturbo della personalità e prevenire lo svilup­po sfavorevole che ha portato alla perpetrazione del reato. Essi saranno anche stati animati dall'ambizione di trasformare il bambino traumatizzato durante i primi mesi della vita in una persona normale e addirittura in una star della musica classica, ma il narcisismo non doveva far perdere loro di vista la vigilanza sullo stato psicofisico del ragazzo. Docente di liceo lui, medico specializzato in psico-geriatria con studi di psicologia clinica lei, essi non erano soggetti impreparati né sprovveduti. Né l'art. 2048 del Codice civile italiano richiede una colpa soggettiva dei genitori. Per un'applica-zione della norma basta che costoro non abbiano dimostrato di avere fatto tutto il possibile per impedire il compimento dell'atto.

                                  Nella fattispecie i genitori non hanno adottato alcun provvedimen­to per curare il grave disturbo antisociale della personalità (ovve­ro la salute) del figlio e prevenirne le perniciose conseguenze. Hanno agito unicamente sul fronte dell'educazione, intensifican­do – se non forzando – l'apprendimento della chitarra, nell'inten­to di minimizzare il comportamento aggressivo, impulsivo, violento e finanche delinquenziale del ragazzo. Ma così non hanno affrontato il problema. Eppure sarebbe bastato – come ha sottolineato il perito giudiziario – reagire adeguatamente a quel comportamento interpellando per esempio uno psicologo o uno psichiatra e seguirne le raccomandazioni. Fosse poi intervenuto un danno ugualmente, i genitori avrebbero potuto dimostrare di avere fatto quanto era loro possibile. Di conseguenza, si ignorasse pure la perizia del dott. M____ P___, come essi chiedono nelle osservazioni all'appello, non sussisto­no le condizioni per liberare AO 1 e AO 2 dalla loro responsabilità civile.

                           13.  I genitori sembrano pretendere, nelle osservazioni all'appello, che in concreto l'evento dannoso era “talmente imprevedibile da dover apparire del tutto fortuito” e si sarebbe verificato seppure essi avessero esercitato una diligente sorveglianza. La tesi è inconsistente già per il fatto che – come si è illustrato (consid. 10) – non si richiede ai genitori la prova negativa di non aver potuto impedire il fatto, bensì quella positiva di avere esercitato sul figlio una vigilanza adeguata. Si è appena visto che tale condizione non è adempiuta nella fattispecie. La responsabilità civile di AO 1 e di AO 2 continua così a sussi-stere. Ne segue che, fondato, in proposito l'appello merita accoglimento.

                            III.  Sull'ammontare del danno

                           14.  Riguardo all'entità del pregiudizio, terza questione affrontata dal­l'appellante, il Pretore l'ha stabilito in complessivi € 1 647 229.– più interessi così composti: spese mediche € 33 625.–, perdita di guadagno € 1 530 984.–, perdita pensionistica € 22 620.–, torto morale € 60 000.–. L'appellante riconosce che, al cambio odier­no, le spese mediche non eccedono € 31 220.98, ma fa valere che in base al diritto italiano le spetta anche un risarcimento del “danno biologico” di € 456 610.–, per un credito di complessivi € 2 101 434.98. Ammette però di non avere preteso in prima sede più di complessivi € 1 786 383.03 con interessi, di modo che essa limita la richiesta in appello a tale somma (o, subordinatamente, a fr. 1 658 665.77 al cambio di € 1.077 per fr. 1.–).

                                  Nella sentenza impugnata il Pretore ha spiegato che il “danno biologico” tutela nel diritto italiano l'interesse costituzionalmente garantito all'integrità fisica di una persona e che nel caso in esame la lesione di tale integrità comporta un pregiudizio di € 292 230.– peritalmente accertato. Tuttavia una simile posizione del danno ‒ egli ha soggiunto ‒ “non risul­ta essere riconosciuta dal diritto svizzero, ragione per cui la relativa pretesa di parte attrice è senz'altro infondata”. Sta di fatto che, come si è visto, in concreto le condizioni e l'estensione della responsabilità civile dei genitori sono rette dalla legge italiana, non da quella svizze­ra. Occorre dunque esaminare la pretesa per “danno biologico” sulla base del diritto italiano alla luce degli elementi che si desumono dal carteggio processuale.

                           15.  Il danno biologico è, come ha rilevato il Pretore, un pregiudizio non patrimoniale e sussiste qualora un soggetto sia leso nella sua integrità fisica o psichica, anche solo temporaneamente. Esso dev'essere accertato con una perizia medico-legale e dev'essere valutato indipendentemente dalla capacità del danneggiato di produrre reddito. Non essendo possibile quantificare un tale danno unitariamente in ogni singolo caso, per uniformità di trattamento di fronte a fattispecie analoghe la prassi italiana applica di regola, al fine di una liquidazione equitativa, le cosiddette “tabelle di Milano” (indicazioni in: ‹www.consulenzalegaleitalia.it›). Una riparazione del torto morale può essere cumulata, secondo l'apprezzamento del giudice, alla rifusione del “danno biologico” (Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 24473 del 4 novembre 2020).

                           16.  Nella fattispecie il perito giudiziario dott. M____ L____, commercialista a M______, ha determinato il danno biologico subìto da AP 1 in un minimo di € 292 230.–, importo che può essere “personalizzato” dal giudice per danno derivante da perdita di capacità lavorativa generica con un aumento fino al 25%, onde un massimo di € 365 288.– (perizia presentata il 31 luglio 2018 comprendente un referto, richiesto dal perito, del dott. A____ D______, medico legale a C______). Ci si potrebbe domandare se nel caso precipuo sia giustificato applicare un aumento percentuale – e quale – all'importo minimo indicato dal perito. Ci si potrebbe domandare inoltre se, una volta riconosciu­to all'attrice il risarcimento del danno biologico, sia ancora giustificato riconoscere alla medesima un'indennità di € 60 000.– per torto morale.

                                  All'atto pratico gli interrogativi che precedono possono nondime­no rimanere irrisolti ove si consideri che la richiesta di giudizio di AP 1 davanti al Pretore si limitava, come la stessa appellante ammette, a complessivi € 1 786 383.03 con interessi, sen­za che ricorrano i presupposti dell'art. 317 cpv. 2 CPC per aumentare la domanda in appel­lo. Di conseguenza, quand'anche si riducesse a € 31 220.98 il credito per spese mediche (riconosciuto dal Pretore nella condanna pecuniaria di PI 1 per € 33 625.–) e si sopprimesse l'indennità per torto morale di € 60 000.– (riconosciuta anch'essa dal Pretore nella condan­na pecuniaria di PI 1), il “danno biologico” che l'appellante è abilitata a far valere non può eccedere € 201 558.05

                                  (€ 1 786 383.03 meno € 31 220.98 meno € 1 530 984.– meno

                                  € 22 620.–), cifra nettamente inferiore al “danno biologico” minimo risarcibile, accertato dal perito in € 292 230.–. Se ne conclude in definitiva che, nel risultato, la postulata condanna solidale di AO 1 e AO 2 alla rifusione di € 1 786 383.03 risulta legittima.

                           17.  Gli appellati eccepiscono che, comunque sia, AP 1 ha impugnato unicamente i dispositivi n. 1 (reiezione della pretesa nei loro confronti) e n. 1.1 (spese processuali e ripetibili) della sentenza pretorile. Siccome i dispositivi n. 2 (condanna di PI 1 al risarcimento di € 1 647 229.– con interessi) e n. 2.1 (spese processuali e ripetibili) non sono stati appellati e sono passati in giudicato, a loro avviso AP 1 non può contestare “la quantificazione del risarcimento”. Se non che, giusta il noto art. 2048 del Codice civile italiano, i genitori sono responsabili dell'intero danno cagionato dal figlio minorenne, non soltanto del danno che il figlio minorenne è personalmente condannato a rifondere. L'attrice non era obbligata quindi ad appellare anche il dispositivo di condanna riguardante PI 1. L'asserto degli appellati si rivela così manifestamente privo di consistenza.

                           18.  In coda all'appello l'attrice chiede ‒ di scorcio ‒ di accertare esplicitamente nel dispositivo di questa Camera “che AO 1 e AO 2 sono solidalmente responsabili del danno subìto da AP 1 a seguito dell'aggressione ad opera di PI 1 in data 5 settembre 2004” e di riservare esplicitamente “la successiva modificazione del giudizio in ogni tempo in caso di aggravamento o nuovo danno derivante dagli stessi fat­ti”. Il Pretore ha sorvolato su tali domande, ma poco giova. Un dispositivo di condanna non giustifica, infatti, dispositivi di accertamento supplementari solo perché “su questo punto non ci sia in futuro più da litigare”: accertamenti formali richiedono un interesse giuridicamen­te protetto, che nel caso in rassegna non è dato. Né questa Camera può vincolare un futuro giudice a una clausola che riservi modifiche della decisione odierna, poiché solo quel giudice sarà competente per esaminare, dandosi il caso, se saranno date a quel momento le premesse per un ulteriore risarcimento.

                            III.  Sulle spese e le ripetibili

                           19.  Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di AO 1 e AO 2, che verseranno all'attrice un'adeguata indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre le due precisazioni che l'appellante ha chiesto senza successo di comprendere nel dispositivo di appello non influiscono apprezzabilmente al proposito. L'esito del pronunciato attuale impone inoltre di riformare il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado, che vanno addebitate anch'esse a AO 1 e AO 2 in solido.

                           IV.  Sui rimedi giuridici a livello federale

                           20.  Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 122 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente, oltre alla soglia di fr. 10 000.– (sopra, consid. 1), quella di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                  I.  L'appello è accolto e i dispositivi n. 1 e 1.1 sono riformati come segue:

1.    La petizione è accolta, nel senso che AO 1 e AO 2 sono condannati a versare solidalmente a AP 1 la somma di € 1 786 383.03 con interessi al 5% dal 5 settembre 2004.

1.1  Le spese processuali di fr. 32 378.60, da anticipare dall'attrice, sono poste solidalmente a carico di AO 1 e AO 2, i quali rifonderanno a AP 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 53 500.– complessivi per ripetibili.

                             II.  Le spese di appello di fr. 40 000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste solidalmente a carico di AO 1 e AO 2, i quali rifonderanno all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 40 000.– complessivi per ripetibili.

                            III.  Notificazione a:

– avv.   ; – avvocati   e     .

                                  Comunicazione a:

                                  – ;

                                  – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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