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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.07.2020 11.2020.86

20. Juli 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,988 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

Protezione dell'unione coniugale: decreto cautelare che omologa un accordo dei coniugi

Volltext

Incarto n. 11.2020.86

Lugano, 20 luglio 2020/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Borella

sedente per statuire nella causa SO.2019.1046 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 26 febbraio 2019 da

 AP 1   (ora patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sull'appello del 6 luglio 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 25 giugno 2020 dal Pretore;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 (1980) e AO 1 (1981), cittadini statunitensi, si sono sposati a __________ (Delaware, USA) il 18 ottobre 2010. A quel momento avevano già una figlia, G__________, nata il 4 novembre 2008. Nel gennaio del 2011 essi si sono trasferiti in Svizzera, dove hanno acquistato in comproprietà una casa a __________. Dal matrimonio sono nati poi A__________, il 14 maggio 2011, e Ar__________, il 19 luglio 2013.

                                  B.   Il 26 febbraio 2019 AP 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione

                                         coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione in uso dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli, la regolamentazione del diritto di visita paterno, un contributo alimentare di fr. 4800.24 mensili complessivi per i figli (assegni familiari non compresi), un contributo alimentare di fr. 1232.48 mensili per sé e una provvigione ad litem di fr. 5000.– o, subordinatamente, il beneficio del gratuito patrocinio.

                                  C.   A un'udienza (istruttoria) del­l'11 aprile 2019 si sono discusse – tra l'altro – le prove da assumere e il marito ha accettato di versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 4000.–. A una successiva udienza del 23 maggio 2019 i coniugi hanno sottoscritto davanti al Pretore aggiunto una convenzione in base alla quale i figli sono stati affidati alla madre ed è stato disciplinato il diritto di visita paterno. AO 1 si è impegnato da parte sua a versare un contributo alimentare di fr. 1445.– mensili per G__________, un contributo alimentare di fr. 1925.– mensili per A__________ e un contributo alimentare di fr. 1515.– per Ar__________, assegni familiari non compresi, oltre a un contributo alimentare di fr. 775.– mensili per la moglie. Il Pretore aggiunto ha omologato l'accordo seduta stante. A una successiva udienza del 23 ottobre 2019 i coniugi hanno modificato la convenzione in merito al diritto di visita. Anche tale modifica è stata omologata dal Pretore aggiunto seduta stante.

                                  D.   AO 1 ha instato il 21 novembre 2019 perché in via cautelare i figli fossero affidati a lui e fosse vietato alla moglie di portare i ragazzi ultimi all'estero. A un'udienza del 3 marzo 2020 egli ha postulato inoltre l'attribuzione in uso dell'alloggio coniugale e la regolamentazione del diritto di visita materno o, subordinatamente, l'istituzione di una custodia parentale alternata e la soppressione di tutti i contributi alimentari. A un'udienza tenutasi il 25 giugno 2020 i coniugi hanno raggiunto un nuovo accordo che prevede l'affidamento di G__________, A__________ e Ar__________ “in maniera alternata” ai genito­ri sostanzialmente nella stessa misura secondo un calendario previsto nel­l'accordo medesimo. In favore dei figli è stata istitui­ta inoltre una curatela educativa. I contributi alimentari sono stati ridotti a fr. 1337.– mensili per G__________, a fr. 1817.– mensili per A__________ e a fr. 1420.– per Ar__________, assegni familiari non compresi. Non sono più stati pattuiti contributi alimentari per la moglie. Il Pretore ha omologato l'accordo seduta stan­te. I coniugi hanno dichiarato di non ricorrere.

                                  E.   Contro l'omologazione è insorta invece il 6 luglio 2020 AP 1 con un appello nel quale chiede che – conferito all'appello effetto sospensivo – le istanze cautelari presentate dal marito il 21 novembre 2019 e il 3 marzo 2020 siano respinte e che sia ripristinato il precedente assetto cautelare del 23 maggio 2019. Subordinatamente essa postula l'annullamento del decreto cautelare con cui il Pretore ha omologato la convenzione del 25 giugno 2020 e il rinvio degli atti al primo giudice perché respinga le due istanze cautelari del marito e confermi l'accordo del 23 maggio 2019. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione con cui il Pretore ha omologato l'accor­do raggiunto dai coniugi all'udienza del 25 giugno 2020 è un decreto cautela­re, emesso come tale con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC). Ora, le “decisioni di pri­ma istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono impugnabili con appello entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Ove un decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito non si pone, l'omologazione dell'accordo vertendo anche sul­l'istituzione di una custodia parentale congiunta, questione senza carattere patrimoniale. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, il verbale di udienza in cui figura il decreto del Pretore è stato consegnato al precedente legale di AP 1 il 25 giugno 2020, giorno dell'udienza. Il termine di ricorso sarebbe scaduto così la domenica 5 luglio 2020, ma si è protratto all'indomani giusta l'art. 142 cpv. 3 CPC. Tempestivo, l'appello in esame risulta così ammissibile.

                                   2.   Nel memoriale l'appellante fa valere di essere di lingua madre inglese e di non conoscere abbastanza l'italiano per capire che cosa sia una custodia parentale congiunta o una rinuncia a ricorrere, tant'è che a tre udienze (del 5 febbraio, del 3 mar­zo e del­l'8 giugno 2020) il Pretore ha disposto l'intervento di un interpre­te. All'udienza del 25 giugno 2020 invece non v'era alcun interprete, sicché essa non ha compreso i termini dell'intesa cautelare e non si è potuta esprimere al proposito, il suo precedente patrocinatore non avendo sufficienti conoscenze di inglese. Soltanto dopo avere ricevuto una traduzione del decreto essa ha potuto rendersi conto del contenuto. Per di più – essa soggiunge – una rinuncia a rimedi giuridici durante il termine di appello o di reclamo non è valida. Ciò impone di annullare il decreto impugnato, di respingere le due istanze cautelari del marito e di riconfermare la validità dell'assetto anteriore, del 23 maggio 2019.

                                   3.   Tutte le persone che partecipano a un processo civile devono comportarsi secondo buona fede (art. 52 CPC). Uno dei doveri principali che discende da tale principio è quello per cui una parte deve far valere i propri mezzi di azione o di difesa senza indugio. Non è lecito, in altri termini, sollevare a posteriori argomenti che si sarebbero potuti addurre in tempo utile nel corso del procedimento (Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizio­ne, n. 28 ad art. 52 con richiami; Trezzini in: Commentario prati­co al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª edizione, vol. I, n. 15 ad art. 52 con riferimenti). Le censure d'ordine, compreso il diritto di essere sentiti, non sfuggono a simile imperativo (DTF 135 III 336 consid. 2.2 in fine con rimandi; cfr. anche DTF 138 III 103 in alto e 143 IV 406 consid. 3.4.2).

                                   4.   Nella fattispecie il verbale del 25 giugno 2020 in cui figura l'accordo raggiunto dai coniugi e il decreto cautelare emesso dal Pretore è stato firmato da AP 1 senza muovere obiezio­ni. Essa non ha preteso a quel momento di non avere capito adeguatamente il tenore dell'accordo o di non avere afferrato la portata dell'intesa. Ha lasciato passare il giudice ad atti successivi senza nulla eccepire. Non poteva però tenere in serbo la contestazione per il caso di eventuali ripensamenti. La buona fede processuale le imponeva – come nell'ipotesi di una ricusazione (Bohnet, op. cit., n. 28a ad art. 52 CPC) – di reagire senza indugio, evitando di dilazionare inutilmente la procedura. Sollevata soltanto in appello, la censura fondata sulla pretesa violazio­ne del diritto di essere sentita si rivela di conseguenza tardiva, e come tale inammissibile. Il ricorso vede così la sua sorte segnata.

                                   5.   Si aggiunga, per abbondanza, che l'appello non sarebbe destinato a miglior esito nemmeno ove si volesse fare astrazione dal­la buona fede processuale. Che il precedente patrocinatore di AP 1 non possedesse sufficienti cognizioni di inglese non è infatti verosimile. A una lunga udienza (istruttoria) del­l'11 aprile 2019 (tre ore) in cui si sono discusse – tra l'altro – le prove da assumere non era presente alcun interprete. Eppure l'interessata non pretende che il suo ex patrocinatore non le abbia rilasciato le spiegazioni necessarie. All'udienza del 23 maggio 2019 (quattro ore), allorché è stato firmato il primo accordo cautelare (altrettanto articolato di quello stipulato poi il 25 giugno 2020), non assisteva alcun interprete. Eppure l'interessata non asserisce che il suo ex patrocinatore non l'abbia debitamente ragguagliata. Al­l'udienza del 23 ottobre 2019 (tre ore), quando è stata modificata la convenzione in merito al diritto di visita, non ha partecipato alcun interprete. Eppure AP 1 non sostie-

                                         ­ne di avere equivocato o frainteso l'accordo per insufficienti ragguagli da parte del suo avvocato.

                                         È vero che a tre udienze il Pretore ha commissionato un interprete. Non però – come l'appellante assume – per insufficienti cognizioni linguistiche dell'avv. M__________, ma perché questi si doleva di dovere “continue spiegazioni/traduzioni (…) con conseguente pregiudizio per il regolare svolgimento dell'udienza” (doc. 3 di appello) e desiderava essere alleggerito del compito. Anzi, in un memoriale di replica presentato al Pretore nell'ambito di un'udienza tenutasi l'8 giugno 2020 lo stesso avv. M__________ ha contestato esplicitamente il fatto che AP 1 non conosca adeguatamente l'italiano, tanto da scrivere: “Il marito sa bene che la moglie comprende e parla adeguatamente la lingua italiana. Solo nell'ambito della presente procedura ha chiesto un interprete non comprendendo perfettamente il linguaggio giuridi­co, desiderando poter assumere decisioni che non sia­no frutto di errori di comprensione; ma ciò non significa che abbia problemi con la lingua italiana” (pag. 3 in basso). Afferma­re nelle circostanze descritte che l'interessata non ha compreso i termi­ni dell'accordo cautelare stretto all'udienza del 25 giugno 2020 (in presenza del suo patrocinatore) e non ha capito di avere rinunciato a rimedi giuridici contro l'approvazione dell'intesa non è serio. Privo di fondamento, l'appello dimostra una volta ancora la sua inconsistenza.

                                   6.   L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

                                   7.   Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni.

                                   8.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Contro un provvedimento cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   Notificazione:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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