Incarti n. 11.2020.76 11.2020.77 11.2020.168
Lugano 2 dicembre 2020/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Borella
sedente per statuire nella causa SE.2018.29 (filiazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 20 agosto 2018 da
CO 1 (2016), (rappresentata dalla madre A e patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AP 1 ,
giudicando sull'appello del 19 giugno 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 20 maggio 2020 (inc. 11.2020.76) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2020.77),
come pure sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata da CO 1 con le osservazioni all'appello (inc. 11.2020.168);
Ritenuto
in fatto: A. Il 30 ottobre 2016 A__________ __________ __________ (1993) ha dato alla luce una figlia, CO 1, che è stata riconosciuta il 17 gennaio 2017 da AP 1 (1989), cittadino italiano. A quel tempo la coppia conviveva in un appartamento a __________. La vita in comune è cessata nell'agosto 2017, quando A__________ __________ __________ è tornata dai propri genitori insieme con la figlia, sempre a __________. AP 1, elettricista, ha lavorato per la __________ Sagl di __________ fino al fallimento della ditta, decretato il 17 aprile 2018, e ha riscosso poi indennità di disoccupazione. Dal 1° gennaio 2019 egli beneficia di un'indennità giornaliera AI destinata a una riqualifica professionale come elettricista per la __________ Sagl di __________. A__________ __________ __________ è cameriera a metà tempo nel ristorante __________ di __________, gestito dalla __________ __________ Sagl, facente capo ai suoi genitori.
B. Il 4 aprile 2018 CO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, chiedendo un tentativo di conciliazione volto a ottenere da AP 1 un contributo alimentare per la figlia di fr. 1050.– mensili retroattivamente dal 30 ottobre 2016 (assegni familiari non compresi). Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 23 maggio 2018 e quello stesso giorno il Pretore aggiunto ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2018.32).
C. CO 1 ha convenuto il 20 agosto 2018 AP 1 davanti al Pretore, postulando – previo conferimento del gratuito patrocinio – quanto chiesto in sede conciliativa. Nella sua risposta del 1° ottobre 2018 il convenuto ha offerto un contributo alimentare per CO 1 di fr. 250.– mensili (assegni familiari non compresi) e ha instato anch'egli per il gratuito patrocinio. Preso atto che davanti all'Autorità regionale di protezione 12 era pendente una procedura riguardante la disciplina del diritto di visita paterno, il Pretore ha avocato a sé il 24 ottobre 2018, in virtù dell'art. 298b cpv. 3 CC, la competenza per statuire su tutte le questioni inerenti alla bambina.
D. AP 1 si è rivolto a sua volta al Pretore il 23 novembre 2018, chiedendo di garantirgli un diritto di visita alla figlia, di poter esercitare congiuntamente l'autorità parentale su CO 1 e di stabilire il cognome di quest'ultima in __________ __________. L'attrice ha avversato le due ultime richieste, senza opporsi a relazioni personali della figlia con il padre. Alle prime arringhe del 14 gennaio 2019 il Pretore ha comunicato alle parti che, non appena avesse ricevuto il rapporto del curatore educativo designato nel frattempo dall'Autorità regionale di protezione 12, avrebbe formulato loro una proposta per regolare i punti controversi nelle vie amichevoli. A una successiva udienza del 2 aprile 2019 le parti hanno accettato, su proposta del Pretore, che l'autorità parentale fosse esercitata congiuntamente e che il diritto di visita paterno fosse stabilito per i successivi quattro mesi ogni sabato dalle ore 10.00 alle 16.00, per poi essere esteso all'intera giornata dalle ore 9.00 alle 18.00.
Sugli altri punti rimasti litigiosi (contributo alimentare e cognome della figlia) il Pretore ha dichiarato chiusa l'istruttoria e, vista la
rinuncia delle parti ad arringhe finali, ha impartito loro un termi-
ne fino al 15 maggio 2019, poi prorogato, per introdurre conclusioni scritte. Nel suo allegato del 23 maggio 2019 l'attrice ha sollecitato una volta ancora un contributo alimentare per la figlia di fr. 1050.– mensili dal 30 ottobre 2016 al 31 agosto 2018 e di fr. 900.– mensili dal 1° gennaio 2019 in poi (assegni familiari non compresi), si è nuovamente opposta al cambiamento di cognome di CO 1 e ha chiesto di limitare al territorio svizzero l'esercizio del diritto di visita. Nel suo memoriale conclusivo del 28 maggio 2019 il convenuto ha proposto di fissare il cognome della figlia in “__________, subordinatamente __________ __________ˮ, di prescindere per il momento da contributi alimentari e di poter esercitare un “normale diritto di visita libero e non sorvegliatoˮ.
E. Vista l'entrata in carica del nuovo Pretore aggiunto, le parti sono state riconvocate, in virtù dell'art. 25 cpv. 2 LOG, a ulteriori arringhe finali del 26 novembre 2019. In tale occasione esse hanno accettato, su proposta del Pretore aggiunto, di aggiornare la situazione, incaricando il Servizio medico-psicologico di valutare le capacità genitoriali e di precisare eventuali criticità nell'esercizio del diritto di visita. Contestualmente l'attrice ha postulato un contributo alimentare cautelare in suo favore, domanda cui il convenuto si è opposto. Statuendo con decreto cautelare del 6 dicembre 2019, il Pretore aggiunto ha obbligato AP 1 a
versare alla figlia “provvisoriamenteˮ un contributo alimentare di fr. 513.– mensili dal 1° novembre 2019 al 31 gennaio 2020, aumentati in seguito a fr. 894.– mensili (assegni familiari non compresi).
F. Il 15 gennaio 2020 Pretore aggiunto ha riaperto d'ufficio l'istruttoria, conferendo allo psichiatra e psicoterapista __________ __________ il compito di “verificare le dinamiche relazionali tra i genitori e la figlia”, di fornire raccomandazioni concrete sulle modalità “più idonee di esercizio del diritto di visita da parte del padre” e di dare indicazioni sull'eventuale necessità di una terapia di sostegno per i genitori e/o per la figlia. Lo specialista ha consegnato il suo referto il 22 aprile 2020.
G. Nel frattempo, con istanza del 27 gennaio 2020 AP 1 ha adito il Pretore aggiunto per ottenere, già in via cautelare, la riduzione del contributo di mantenimento litigioso a fr. 378.– nel gennaio del 2020 e a fr. 759.– mensili dal febbraio del 2020 in poi (assegni familiari non compresi). Al contraddittorio del 28 aprile 2020 CO 1 ha proposto di respingere
l'istanza. In coda all'udienza le parti hanno invitato il Pretore aggiunto a “decidere su entrambe le cause”. Statuendo in via cautelare il 7 maggio 2020, il Pretore aggiunto ha ridotto il contributo “provvisorioˮ a carico di AP 1 a fr. 476.– mensili dal 1° novembre 2019 al 31 gennaio 2020 e a fr. 793.– mensili da allora in poi (assegni familiari non compresi). Le spese giudiziarie sono state rinviate alla causa di merito.
H. Con decisione finale del 20 maggio 2020 il Pretore aggiunto ha omologato l'accordo stipulato dalle parti il 2 aprile 2019, istituendo l'autorità parentale congiunta sulla figlia con affidamento in custodia esclusiva alla madre. Egli ha definito inoltre il diritto di visita paterno secondo un calendario condiviso dai genitori e dal curatore educativo, con passaggio della figlia al Punto d'incontro della Casa __________ __________ a __________ e a __________, il sabato (o alternativamente la domenica) dalle ore 9.00 alle 18.00, con l'avvertenza che un'estensione del diritto di visita nelle ore diurne della domenica o del mercoledì pomeriggio e nelle ore notturne tra il sabato sera e la domenica, come pure durante le vacanze, “potrà se del caso essere concesso dopo che il padre avrà, rispettivamente, iniziato e ultimato con successo un percorso semestrale di sostegno genitoriale”.
Il Pretore aggiunto ha obbligato poi AP 1 a versare per la figlia un contributo alimentare di fr. 476.– mensili indicizzati dal 1° novembre 2019, portato a fr. 793.– mensili dal 1° febbraio 2020 fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica (assegni familiari non compresi), senza possibilità di compensare quanto versato spontaneamente prima del 1° novembre 2019, ha attribuito gli accrediti per compiti educativi ad A__________ __________ __________ e ha accertato l'importo che manca alla figlia per coprire il proprio debito mantenimento. Infine egli ha posto a carico di AP 1 “il debito per pigioni arretrate derivante dalla locazione dell'appartamento” della coppia a __________ e ha respinto la richiesta del convenuto volta al cambiamento di cognome della figlia. Le spese processuali di complessivi fr. 5150.– sono state addebitate per un terzo all'attrice e per il resto al convenuto, compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.
I. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con appello del 19 giugno 2020 per ottenere che, previo conferimento del gratuito patrocinio, il giudizio impu-gnato sia riformato nel senso di stabilire il suo diritto di visita in un fine settimana ogni due, dal venerdì sera alle ore 18.00 fino alla domenica sera alle ore 18.00, in tre settimane durante le vacanze scolastiche estive, in una settimana alternativamente durante le vacanze autunnali e le vacanze di carnevale, come pure in una settimana alternativamente durante le vacanze pasquali e le vacanze natalizie (incluso il giorno di Pasqua e di Natale). Egli propone altresì di addebitare ad A__________ __________ __________ le pigioni arretrate dell'appartamento a __________ e di modificare il cognome della figlia in __________ __________. L'appello non è stato comunicato ad A__________ __________ __________ per osservazioni. Il 6 ottobre 2020 AP 1 ha postulato l'estensione a due giorni del suo diritto di visita settimanale, chiedendo di concedergli anche una visita infrasettimanale. Invitata a esprimersi sul “debito per pigioni arretrate derivante dalla locazione dell'appartamento” della coppia a __________, con osservazioni del 19 novembre 2020 CO 1 propone di respingere l'appello. Essa postula a sua volta, inoltre, il beneficio del gratuito patrocinio.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con la procedura semplificata applicabile in materia di filiazione (art. 295 CPC), sono appellabili entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2). Nella fattispecie tale restrizione non si applica, litigiosi davanti al Pretore essendo anche la modifica del cognome della figlia e il diritto di visita paterno, controversie indipendenti da questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.110 del 5 maggio 2020 consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata all'allora patrocinatore del convenuto il 22 maggio 2020 (tracciamento degli invii n. __________, agli atti). Introdotto personalmente da AP 1 il 19 giugno 2020, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2. Il 15 settembre 2020 il Pretore aggiunto ha trasmesso a questa Camera un rapporto del 9 agosto 2020 in cui il Punto d'incontro della Casa __________ __________ a __________ aggiorna la situazione riguardo ai diritti di visita paterni. AP 1 ha poi prodotto il 6 ottobre 2020 una serie di messaggi telefonici con lo psicoterapeuta __________ __________, con il pediatra della figlia, con il curatore educativo __________ __________, con A__________ __________ __________ e con il Pretore aggiunto. Applicandosi alla fattispecie il principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), documenti nuovi sono ammissibili senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC. Nella misura in cui appaiano di rilievo, tali documenti saranno dunque considerati ai fini del giudizio.
3. L'appellante contesta anzitutto l'accertamento del Pretore aggiunto stando al quale egli avrebbe riconosciuto la figlia solo il 17 gennaio 2016. Egli fa valere di avere riconosciuto CO 1 il giorno dopo la nascita, come risulta dalla notifica sottoscritta dai genitori all'Ospedale regionale di __________ (doc. 15). Ora, secondo l'art. 260 cpv. 3 CC un riconoscimento di paternità avviene mediante dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile o per testamento o, se è pendente un'azione d'accertamento della paternità, davanti al giudice. La notifica da parte dell'ospedale non costituisce un atto di riconoscimento, ma è soltanto il documento con cui la direzione della struttura comunica all'ufficiale dello stato civile una nascita in applicazione degli art. 34 lett. a e 35 cpv. 1 OSC (RS 211.112.2). Sull'argomentazione dell'appellante non giova pertanto attardarsi.
4. Nell'appello il convenuto afferma che al momento in cui ha aderito alla proposta di attribuire congiuntamente l'autorità parentale su CO 1 egli non intendeva “forzare la condivisione di avere la custodia reciproca della figlia”, ma ritiene ora che con il trascorrere del tempo “la custodia condivisa doveva e deve essere la normalità negli interessi di CO 1”. L'argomentazione non è un esempio di chiarezza, ove si consideri che da un lato l'interessato sembra rivendicare una custodia alternata, ma dall'altro chiede di lasciare invariato il dispositivo n. 2 con cui il primo giudice ha affidato CO 1 alla custodia esclusiva della madre. Né una custodia alternata è stata postulata, per altro, davanti al primo giudice. È vero tuttavia che il Pretore aggiunto avrebbe
dovuto esaminare la questione d'ufficio (DTF 142 III 620 consid. 3.2.3), mentre nella sentenza impugnata egli non ha sfiorato l'argomento. Il tema va dunque esaminato in questa sede.
a) Premesso che l'autorità parentale congiunta non implica necessariamente una custodia alternata, il giudice deve nondimeno esaminare se quest'ultima è possibile e compatibile con il bene del minore, principio fondamentale per l'attribuzione dei diritti parentali ai quali gli interessi personali dei genitori devono cedere il passo. La possibilità concreta di instaurare una custodia alternata e la sua compatibilità con il bene del figlio dipendono dalle circostanze del caso specifico, il giudice dovendo verificare, alla luce delle situazioni di fatto attuale e precedente, se una custodia alternata appare effettivamente consona a tutelare il bene del figlio (DTF 142 III 620 consid. 3.2.3 con rinvii, 614 consid. 4.2 con rinvii).
b) Fra i criteri da vagliare nella prospettiva di una custodia parentale alternata si annoverano anzitutto l'idoneità educativa dei genitori e la vicendevole capacità di comunicare e collaborare, il che è essenziale, viste le misure d'organizzazione e lo scambio regolare di informazioni che un tale metodo di custodia richiede. Poco giova che un genitore si opponga al provvedimento. Importa invece che i genitori non si affrontino in un conflitto durevole su questioni legate al figlio. Una custodia alternata può essere instaurata più facilmente se già prima della separazione i genitori si occupavano già a intervalli del minorenne. I criteri della stabilità e della possibilità per un genitore di occuparsi personalmente di un figlio hanno un ruolo preminente nel caso di bambini piccoli, mentre per un adolescente l'appartenenza a una cerchia sociale è più importante (DTF 142 III 620 consid. 3.2.3 con rinvii, 614 consid. 4.2 con rinvii; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_147/2019 del 25 marzo 2020 consid. 2, in: SJ 2020 I 298; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.126 del 4 maggio 2020 consid. 4b con riferimenti).
c) Nella fattispecie l'appellante non si è praticamente mai occupato della figlia, anche perché dopo la nascita della bambina la vita in comune dei genitori è durata meno di dieci mesi. Data la tenera età della figlia, inoltre, dopo la separazione il padre ha beneficiato di un diritto di visita circoscritto a qualche ora settimanale. Tra i genitori sussiste inoltre una certa incapacità di comunicare riguardo alle esigenze della figlia, come ha accertato il dott. __________ __________ (perizia del 22 aprile 2020, pag. 3 in alto). Ma, più che altro, in caso di custodia alternata l'appellante non chiarisce quale possibilità egli avrebbe di occuparsi personalmente della figlia nonostante la sua attività professionale a tempo pieno, né spiega come intenderebbe concretamente organizzare l'avvicendamento della custodia, visto che i domicili delle parti distano una ventina di chilometri. Istituire una custodia alternata in simili condizioni sarebbe quindi un'alea. Ne segue che, a un giudizio di verosimiglianza, la custodia esclusiva alla madre appare proteggere meglio gli interessi della figlia.
5. L'appellante postula un'estensione del suo diritto di vista, chiedendo di fissarlo in un fine settimana ogni due, dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore 18.00, in tre settimane du-rante le vacanze scolastiche estive, in una settimana alternativamente durante le vacanze autunnali e le vacanze di carnevale, in una settimana alternativamente durante le vacanze pasquali e le vacanze natalizie, incluso il giorno di Pasqua e di Natale. Il Pretore aggiunto ha accertato, sulla scorta degli ultimi rapporti del Punto d'incontro e del curatore educativo, che a parte qualche eccezione gli incontri si sono svolti finora in modo regolare, secondo quanto concordato all'udienza del 2 aprile 2019. Per il Pretore aggiunto l'assetto in vigore (ogni sabato o, alternativamente, ogni domenica, dalle ore 9.00 alle 18.00 con passaggio della bambina da un genitore all'altro in un luogo neutro) in base a un calendario condiviso dai genitori e dal curatore educativo dà buona prova. A suo parere, un ampliamento del diritto di visita “nelle ore diurne della domenica o del mercoledì pomeriggio” potrà entrare in linea di conto dopo l'inizio di un percorso semestrale di sostegno genitoriale, mentre “un esercizio nelle ore notturne tra sabato sera e domenica e durante eventuali vacanze” potrà essere concesso una volta assolto tale percorso.
a) L'estensione delle relazioni personali chiesta dal convenuto rispecchia il diritto di visita abituale applicato nel Cantone Ticino a ragazzi in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c), nettamente più esteso di quello riservato a bambini più piccoli (RtiD II-2004 pag. 620 consid. 10). Nell'appello il convenuto si limita a esporre la propria versione dei fatti su singoli episodi, che per finire non sono stati di rilievo ai fini della disciplina del diritto di vista, ma non spiega perché estendere di punto in bianco il regime attuale a quello da lui prospettato (un intero fine settimana su due, più i periodi di vacanze) a una bambina di quattro anni che fino a oggi ha avuto relazioni con lui solo qualche ora la settimana risponderebbe al bene della medesima. Come ha ricordato il primo giudice, dovendosi modificare un assetto in vigore non si deve procedere in modo repentino, fosse solo per rispetto delle esigenze di stabilità dal profilo socio-educativo e di continuità nelle relazioni affettive con i figli, ma occorre preparare coscien-ziosamente il cambiamento (RtiD I-2019 pag. 503 n. 6c consid. 5f con riferimento). Del resto, il perito ha suggerito di non modificare l'attuale assetto delle visite che “sembra essere ottimale e ben integrato per tutta la famiglia, ma soprattutto dalla minore”. Egli non ha mancato di prospettare in ogni modo “un sostegno genitoriale al padre” perché questi possa aumentare gradualmente i diritti di visita (referto 22 aprile 2020 del dott. __________ __________, pag. 14 in fondo).
b) L'appellante sostiene di avere intrapreso il “percorso semestrale di sostegno genitoriale” indicato dal Pretore aggiunto come presupposto per estendere il diritto di visita a un altro giorno la settimana e, in seguito, a un pernottamento. Lo psichiatra e psicoterapeuta __________ __________, suo medico curante, ha dichiarato invero di avere incontrato AP 1 il 29 aprile e il 9 giugno 2020, rilevando la “grande sofferenza di lui in relazione all'impossibilità di vedere regolarmente la figlia in forma non sorvegliata” e auspicando un ampliamento del diritto di visita, senza sorveglianza, ciò che gioverebbe al padre e alla figlia (dichiarazione del 19 giugno 2020, nel fascicolo “ordinanze e corrispondenza”). Tale certificato riprende in sostanza un precedente certificato del 2 luglio 2018 (nel fascicolo dell'ARP 12, richiamato). Non attesta tuttavia che il convenuto abbia cominciato il “percorso di sostegno genitoriale” inteso dal perito giudiziario come “acquisizione di maggiori competenze educative e concrete per poter accogliere la figlia”, insieme con uno specialista prima e con lui soltanto poi (perizia 22 aprile 2020 del dott. __________ __________, pag. 16, punto 3). Comunque sia, per quanto il Pretore aggiunto abbia condizionato l'estensione del diritto di visita al solo inizio e alla conclusione del “percorso” indicato, ciò non significa che si possa prescindere da una verifica puntuale alla fine del percorso medesimo da parte del curatore educativo, il quale dovrà verificarne la riuscita. A tale condizione la sentenza impugnata può trovare conferma. Dovessero sorgere divergenze sull'attuazione pratica delle visite o dovesse rivelarsi inadeguato il regime ordinario degli incontri, entrambi i genitori potranno sempre chiedere la modifica di tempi e modi, rivolgendosi all'autorità di protezione dei minori (art. 275 cpv. 1 e 298d cpv. 2 CC).
c) Relativamente alle occasioni di visita che l'appellante rimprovera ad A__________ __________ di avergli negato senza motivo, un eventuale recupero degli incontri persi deve apparire nell'interesse del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2018.70 del 10 febbraio 2020 consid, 4a con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_883/2017 del 21 agosto 2018 consid. 3.2, in: FamPra.ch 2018 pag. 1049). Qualora si ritenga vittima di un diniego ingiustificato nell'esercizio del suo diritto, ad ogni modo, il convenuto deve rivolgersi al curatore perché verifichi un eventuale impedimento oggettivo, fermo restando che in caso di disaccordo con il curatore egli potrà sempre far capo all'autorità regionale di protezione (RtiD II-2010 pag. 630 consid. 5c). Non si disconosce che AP 1 disapprovi l'operato del curatore educativo anche per altre ragioni. Egli non fa valere tuttavia gravi mancanze che ne potrebbero giustificare la rimozione. Al riguardo non è il caso dunque di diffondersi oltre.
6. L'appellante chiede una volta ancora che la figlia porti il cognome di __________ o, quanto meno, di __________ __________, sostenendo che al momento della nascita i genitori avevano concordato il cognome di CO 1 – appunto – in __________ __________. Il Pretore aggiunto ha richiamato l'art. 270a cpv. 4 CC (secondo cui una diversa attribuzione dell'autorità parentale non influisce sul cognome, fatte salve le disposizioni sul cambiamento del nome), ritenendo che “a prescindere da quanto avvenuto all'atto del riconoscimento della paternità [recte: notifica della nascita]” per il bene della figlia non si giustifica imporre un cambiamento del cognome, che deve rimanere di principio immutabile. Tanto più che – egli ha soggiunto – la custodia “era e rimarrà esercitata esclusivamente dalla madre”.
a) Il 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le nuove norme sul cognome e la cittadinanza e, il 1° luglio 2014, le nuove norme sull'autorità parentale. Se l'autorità parentale spetta a un solo genitore, in virtù del nuovo diritto il figlio assume il cognome da celibe o da nubile di quel genitore (art. 270a cpv. 1 prima frase CC). Se l'autorità parentale è esercitata congiuntamente, i genitori stabiliscono se il figlio porterà il cognome da nubile della madre o il cognome da celibe del padre (art. 270a cpv. 1 seconda frase CC). Se poi l'autorità parentale congiunta è istituita dopo la nascita del primo figlio, entro un anno dalla sua istituzione i genitori possono dichiarare all'ufficiale dello stato civile che il figlio porterà il cognome da nubile o da celibe dell'altro genitore (art. 270a cpv. 2 prima frase CC). Come ha ricordato in concreto il Pretore aggiunto, le modifiche relative all'attribuzione dell'autorità parentale non hanno invece ripercussioni sul cognome, riservate le disposizioni sul cambiamento di nome (art. 270a cpv. 4 CC).
b) Nella fattispecie alla nascita di CO 1 (30 ottobre 2016) l'autorità parentale competeva alla sola madre, sicché la figlia ha assunto il cognome di __________ __________ (art. 37a cpv. 1 OSC). L'autorità parentale congiunta è stata istituita dal giudice, che con la sentenza impugnata del 20 maggio 2020 ha omologato un accordo stipulato in tal senso dalle parti il 2 aprile 2019. Non consta però che le parti abbiano mai dichiarato all'ufficiale dello stato civile che la figlia avrebbe portato il cognome del convenuto. Certo, nella notifica della nascita eseguita dall'Ospedale regionale di __________ i genitori avevano indicato il cognome in “__________ __________”. A parte il fatto però che a quel momento l'autorità parentale non era ancora congiunta (sicché il convenuto non aveva voce in capitolo) e che tale notifica non poteva nemmeno considerarsi una formale dichiarazione all'ufficiale dello stato civile, soltanto il cognome dell'uno o dell'altro genitore sarebbe potuto – come si è visto – entrare in linea di conto. Non, quindi, un doppio cognome composto di quello del padre e di quello della madre (DTF 145 III 55 consid. 4 in fine con rinvio a DTF 119 II 310 consid. 4). Quanto al cognome del solo convenuto, questi non dà alcuna giustificazione del “motivo degno di rispetto” per cui il cognome attuale della figlia andrebbe modificato in tal senso, come non indica del resto quale “motivo degno di protezione” giustificherebbe di modificarlo – per avventura – in __________ __________. Anche in proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
7. Circa l'imputazione a AP 1 del “debito per pigioni arretrate derivante dalla locazione dell'appartamento” occupato dalla coppia a __________ durante la vita in comune, il Pretore aggiunto ha ritenuto – in sintesi – che tale onere corrisponda al contributo di accudimento che AP 1 avrebbe dovuto versare per la figlia. Anche perché il convenuto medesimo aveva costretto A__________ __________ __________ a lasciare l'appartamento. Nell'appello AP 1 contesta di avere obbligato A__________ __________ __________ a lasciare l'appartamento e chiede che il debito sia imputato all'ex compagna, non essendo egli il solo conduttore del contratto di locazione e trovandosi egli ormai in difficoltà finanziarie.
Il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa (ne ultra petita: art. 58 cpv. 1 CPC). Il principio dispositivo impedisce al giudice, in altri termini, di attribuire a una parte quanto essa non ha postulato. E l'art. 58 cpv. 1 CPC va applicato d'ufficio (art. 57 CPC). Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostiene in appello, l'attrice non ha mai chiesto al Pretore aggiunto che “il debito per pigioni arretrate derivante dalla locazione dell'appartamento” occupato a suo tempo dai genitori fosse addossato al padre, nemmeno alle nuove arringhe finali tenute il 26 novembre 2019. Il primo giudice ha quindi statuito su una questione che non gli era stata sottoposta. Certo, il Pretore aggiunto assimila la pretesa nei confronti di AP 1 a un contributo di accudimento. Un contributo di accudimento tuttavia è una pretesa che spettava alla figlia, mentre l'addebito di pigioni arretrate è una pretesa che spettava alla madre e mal si comprende quale legittimazione avrebbe avuto la figlia per farla valere. La questione, del resto, non è nemmeno passata al vaglio del contraddittorio né l'attrice può rimproverare all'appellante di avere contestato solo in questa sede la richiesta che trae origine dalla decisione impugnata, per tacere del fatto che nulla è dato di sapere sull'entità delle pigioni arretrate né a quanto sarebbe dovuto ammontare il contributo di accudimento. In condizioni del genere non rimane che annullare il dispositivo n. 1.2 della sentenza impugnata. Va dichiarata irricevibile invece la richiesta del convenuto intesa a far sì che le pigioni arretrate siano imputate ad A__________ __________ __________, già per il fatto che essa non è parte in causa.
8. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versano le parti inducono – in via del tutto eccezionale – a non riscuotere oneri. L'appellante risultando largamente sconfitto, non si giustifica l'attribuzione di ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC). Il fatto ch'egli non debba remunerare un avvocato rende inoltre la domanda di gratuito patrocinio priva d'oggetto. Riguardo alla domanda di gratuito patrocinio formulata da CO 1, la richiesta non può trovare accoglimento. Sull'unico punto in relazione al quale l'attrice è stata invitata a esprimersi, per vero, le sue osservazioni all'appello mancano di consistenza e non avevano alcuna possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC).
9. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla disciplina del diritto di visita e sulla modifica del cognome sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1.2 della sentenza impugnata è annullato.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. Il dispositivo n. 3 cpv. 2 di tale sentenza è precisato d'ufficio, nel senso che un'estensione del diritto di visita paterno potrà essere concessa solo se il curatore educativo avrà accertato che il “percorso semestrale di sostegno genitoriale” sarà stato ultimato con successo.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è dichiarata senza oggetto.
4. La richiesta di gratuito patrocinio avanzata da CO 1 nelle osservazioni all'appello è respinta.
5. Notificazione a:
– ; – avv. .
Comunicazione a:
– Pretura della giurisdizione di Locarno Città; – Autorità regionale di protezione 12, Minusio; – , Pregassona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).