Incarto n. 11.2020.49
Lugano 15 ottobre 2020/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti, giudice presidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2019.5895 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 dicembre 2019 da
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 3 )
contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 27 maggio 2020 presentato da
AP 1 (2003),
(patrocinato dall'avv. PA 1 ),
contro la sentenza emessa dal Pretore l'11 maggio 2020;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'11 maggio 2020, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato AO 1 (1967) e PI 1 (1973) a vivere separati e ha omologato il seguente accordo:
1. L'abitazione coniugale di via __________, __________, è assegnata in uso alla moglie con mobili e suppellettili. Il marito è autorizzato a ritirare tutti i suoi effetti personali, la griglia e il quadro in salotto.
2. Il figlio AP 1 (14 settembre 2003) è affidato alla madre per cura ed educazione.
3. Al padre è riservato il più ampio diritto alle relazioni personali che i genitori sono tenuti a concordare tenendo in considerazione bisogni e desideri del minore. Varranno inoltre le seguenti regole e il seguente assetto minimo in caso di mancata intesa:
– fino al 31 agosto 2020: una mezza giornata a settimana;
– a partire dal 1° settembre 2020:
- un weekend ogni 15 giorni, da VE sera a DO sera;
- una sera infrasettimanale, con la cena;
- due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo;
- una settimana durante il periodo natalizio, alternativamente quella che comprende il giorno di Natale e, l'anno successivo, il giorno di S. Silvestro;
- una settimana alternativamente a Pasqua e, l'anno successivo, a Carnevale;
– regolari contatti telefonici.
4. L'autovettura __________ __________ è assegnata in uso alla moglie. Il marito le consegnerà entro il 17 febbraio 2020 la carta grigia e le chiavi. Il marito dichiara di essere d'accordo che la summenzionata autovettura venga intestata alla moglie dinanzi al servizio circolazione.
5. Il padre verserà nelle mani della madre, mensilmente, in via anticipata, entro il 5 di ogni mese per il figlio i seguenti contributi di mantenimento:
– da subito CHF 380.00, oltre AF se da lui percepiti, oltre le fatture correnti del mese di febbraio;
– da marzo 2020 CHF 1620.00, oltre AF se da lui percepiti.
6. Il marito verserà alla moglie mensilmente, in via anticipata, entro il 5 di ogni mese i seguenti contributi di mantenimento:
– da subito CHF 1200.00, oltre le fatture correnti del mese di febbraio;
– a partire dal mese di marzo 2020 di CHF 5380.00.
7. È mantenuto il blocco degli averi depositati sul conto no. __________ intestato a AO 1 presso Banca __________ di __________ deciso in via supercautelare il 3 dicembre 2019.
8. È mantenuto il blocco ordinato a __________ __________ SA, __________ in data 13 dicembre 2019, e meglio:
– il blocco di un importo pari a CHF 295 000.00 sul conto risparmio no. __________ intestato a AO 1;
– il blocco della cassetta di sicurezza no. 3081 intestata a AO 1.
9. Le spese processuali sono a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno, compensate le ripetibili.
Le spese processuali di fr. 4000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 27 maggio 2020 nel quale chiede di riformare il dispositivo n. 3 del giudizio impugnato nel senso di sospendere le relazioni personali con il padre, tranne per quanto concerne i “contatti telefonici, epistolari e per messaggi”, fintanto che costui non “avrà comprovato la propria indipendenza dall'alcool e dalla marijuana”.
C. Chiamati a determinarsi sull'appello, AO 1 e PI 1, d'intesa con l'appellante, hanno chiesto il 30 giugno 2020 di sospendere la procedura in vista di trattative. Con decreto del 3 luglio 2020 il presidente di questa Camera ha accolto la richiesta e sospeso la procedura di appello fino al 30 settembre 2020, con l'avvertenza che – scaduto infruttuoso il termine – la causa si sarebbe riattivata d'ufficio e sarebbe ricominciato a decorrere anche il termine per formulare eventuali osservazioni all'appello.
D. Il 2 ottobre 2020 AP 1 ha dichiarato di ritirare l'appello, postulando – in difetto di uno scambio degli allegati e di una decisione – di limitare la tassa di giustizia “all'importo relativo alle sole spese vive”.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite. Nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC). In concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_744/2013 del 31 gennaio 2014, consid. 4), ma la tassa di giustizia va sensibilmente ridotta, la procedura d'appello terminando senza decisione (art. 21 LTG). Non si pone invece problema di ripetibili, AO 1 e PI 1 non avendo presentato osservazioni all'appello né avendo rivendicato altrimenti un'indennità a tale titolo (v. DTF 139 III 344 consid. 4.3).
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione a:
– avv. ; – avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).