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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.06.2020 11.2020.38

8. Juni 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,167 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

Spese giudiziarie in caso di desistenza

Volltext

Incarto n. 11.2020.38

Lugano, 8 giugno 2020/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nelle cause CA.2019.324 (provvedimenti cautelari), OR.2020.20 (azione confessoria) e CA.2020.25 (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promosse con istanza del 16 agosto 2019, con petizione del 5 febbraio 2020 e con istanza dello stesso 5 febbraio 2020 da

  RE 1 e  RE 2 (patrocinate dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 CO 1 e  CO 2   (patrocinati dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sul reclamo del 14 maggio 2020 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1 e RE 2 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 10 aprile 2020;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con istanza cautelare del 16 agosto 2019 RE 1, proprietaria della particella n. 1695 RFD di __________, e RE 2, proprietaria della contigua particella n. 1696, hanno chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, di ordinare a CO 2 e CO 1, proprietari in ragione di metà ciascu­no della particella n. 1155 gravata di una servitù di passo vei­co-lare larga 3 m in favore dei loro fondi, lo sgombero e il ri­pristino dell'accesso stradale, come pure la sospensione di lavori edili intrapresi sull'area gravata della servitù (inc. CA.2019.324). Il Pretore ha citato le parti a un'udienza del 18 settembre 2019 per il contraddittorio. A tale udienza le parti hanno concordato di sospendere la procedura in ragione di trattative, che tuttavia non han­no dato esito.

                                  B.   Successivamente, con petizione del 5 febbraio 2020 RE 1 e RE 2 hanno promos­so l'azione di merito per ottenere il ripristino dell'accesso veicolare alle loro particelle e il divieto ai convenuti di eseguire un accesso al pia­no interrato del­l'edificio in costruzione (inc. OR.2020.20). A titolo cautelare esse hanno instato altresì perché fosse vietato a CO 2 e CO 1 di proseguire i lavori edili sull'area oggetto del diritto di passo, “e segnatamente di realizzare la rampa di accesso al piano interrato dell'edificio in fase di costruzione” (inc. CA.2020.25). Il Pretore ha respinto l'istanza il 7 febbraio 2020 nella misura in cui era proposta in via “superprovvisionale” e ha indetto un'udien­za del 20 febbraio 2020 per il contraddittorio. In tale occasione le parti si sono accordate una volta ancora per sospende­re la cautelare e il merito nell'attesa di trovare “una soluzione condivisa”.

                                  C.   Il 13 marzo 2020 RE 1 e RE 2 hanno scritto al Pretore, dolendosi che nel frattempo le convenute avevano eseguito le opere litigiose, sicché non vi era “più realisticamente da attendersi l'emanazione di un giudizio che imponga la demolizione di quanto realizzato”. Esse hanno dichiarato così di ritirare le procedure introdotte, chiedendo di non riscuotere spese per quel che era degli inc. OR.2020.20 e CA.2025.25. Riguardo alla procedura dell'inc. CA.2019.324, esse hanno postulato l'addebito dei costi ai convenuti, con obbligo per questi ultimi di rifondere loro “una congrua indennità” a titolo di ripetibili. CO 2 e CO 1 hanno dichiarato il 26 marzo 2020 di opporsi al versamento di spese giudiziarie. Preso atto di ciò, con decreto del 10 aprile 2020 il Pretore ha stralciato le tre procedure dal ruolo per desistenza e ha posto le spese processuali di fr. 1100.– a carico delle attrici, tenute a rifondere ai convenuti fr. 500.– per ripetibili.

                                  D.   Contro l'addebito delle spese processuali e delle ripetibili fissate nel decreto di stralcio RE 1 e RE 2 sono insorte a questa Camera con un reclamo del 14 maggio 2020 nel quale propongono di riformare il decreto in questione addebitando le spese di fr. 1100.– ai convenuti e obbligando questi ultimi a corrispondere loro un'indennità di fr. 500.– per ripetibili. Non sono state chieste osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto:                   1.   Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata nell'ambito di una procedura ordinaria, il termine per ricorrere è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Se è sta­ta emanata nell'ambito di una procedura sommaria, il termine è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha emanato un unico decreto di stralcio per le spe­se di due procedimenti cautelari e quelle di una causa ordinaria, senza distinguere tra le prime e le seconde. Tale decreto è stato notificato il 14 apri­le 2020 al legale delle attrici, che ha introdotto reclamo il 14 maggio successivo. L'impugnazione è tempestiva così soltanto per quel che attiene alle spese dell'azio­ne ordinaria. Il problema è che il Pretore ha fissato un importo unico (indicando per altro un solo termine di reclamo di 30 gior­ni). Egli andrebbe chiamato pertanto a specificare in che misura quella cifra si riferisca ai procedimenti cautelari e in che misura all'azione ordinaria. Dato nondimeno che il reclamo appare destinato all'insuccesso, non è il caso di promuovere approfondimen­ti. Conviene perciò procedere senza indugio alla trattazio­ne del ricorso.

                                   2.   Nel decreto impugnato il Pretore ha reputato di non scostarsi

                                         dal principio della soccombenza in materia di spese sancito dal­l'art. 106 cpv. 1 CPC, giacché le attrici non risultavano essere state costrette ad agire giudizialmente per difendere i loro interessi né apparivano vittime di una manifesta ingiustizia per l'agire dei convenuti. Allo stadio iniziale in cui si trovavano le procedure, stando al primo giudice, “non può essere tratta alcuna conclusione certa circa l'asserita illiceità dei comportamenti rimproverati ai coniugi CO 1, tutt'altro che manifesta, né tanto meno riguardo al danno che le attrici ritengono di avere subìto”. In ogni modo, ha soggiunto il Pretore, “tenuto conto delle particolarità del caso e del carattere tutto sommato contenuto dell'impegno giudiziario generato”, si giustifica di limitare a fr. 1100.– le spese da porre a carico di RE 1 e RE 2, come pure a fr. 500.– le ripetibili da loro dovute a CO 2 e CO 1.

                                   3.   Nel reclamo RE 1 e RE 2 lamentano “l'omes­sa adozione di misure supercautelari e/o cautelari pendente cau-sa da parte del Pretore”, ciò che “ha consentito ai convenuti di porre le istanti di fronte al fatto compiuto, vanificando qualsiasi prospettiva di ripristino della situazione originaria o di una modifica della rampa realizzata su una superficie ʽdi competenzaʼ delle titolari della servitù affinché fosse concepita in funzione del servizio chiamata a rendere ai fondi dominanti”. È impensabile infatti – esse continuano – che un giudice “accetti in proseguo di imporre la demolizione totale o parziale delle opere realizzate sulla superficie gravata da onere di passo”. Le reclamanti asseriscono, in sintesi, di essere state costrette a intentare le tre procedure “di fronte al sopruso di cui erano vittime”. Si impone quindi, a loro avviso, di derogare al principio dell'art. 106 cpv. 1 CPC e di applicare l'art. 107 lett. b, e, f CPC, ponendo a carico dei convenuti le spese processuaali di fr. 1100.– e l'indennità di fr. 500.– per ripetibili.

                                   4.   L'art. 106 cpv. 1 CPC stabilisce che le spese giudiziarie – intendendosi con ciò le spese processuali e le spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto. Nella fattispecie è pacifico che RE 1 e RE 2 hanno desistito da tutti e tre i procedimenti avviati, dichiarando in una lettera al Pretore il 13 marzo 2020 di recedere unilateralmente dalle loro iniziative processuali (sulla nozione di desisten­za: sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2, in: RSPC 2013 pag. 305). Giustamente il Pretore ha stralciato pertanto i processi dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). E le spese seguono in circostanze del genere il prescritto del­l'art. 106 cpv. 1 CPC. La questione è di sapere se da tale principio il giudi­ce possa scostarsi facendo capo all'art. 107 CPC e addebitare le spese secondo equità – in tutto o in parte – ai convenuti.

                                   5.   La precisazione secondo cui “in caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore” (seconda frase dell'art. 106 cpv. 1 CPC) non figurava nel disegno del Codice di diritto processuale civile svizzero. È stata aggiunta in seguito alla procedura di consultazione, nel verosimile intento di prevenire che in caso di non entrata nel merito o di desistenza il giudice si scosti dal precetto dell'art. 106 cpv. 1 prima fra­se CPC e suddivida le spese giudiziarie secondo equità in base al­l'art. 107 lett. b (“una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio”) o lett. f (“altre circostanze speciali”) CPC (Tappy in: Commentaire romand, 2ª edizione, n. 26 ad art. 106). Ciò premesso, quanto chiedono RE 1 e RE 2 nella fattispecie, ovvero di porre le spese giudiziarie dello stralcio per equità a carico dei convenuti, contraddice gli intendimenti del legislatore. Riguar­do al­l'art. 107 lett. e CPC da loro invocato nel memoriale, poi, tale norma non è di alcuna pertinen­za, poiché riguarda le cause divenute senza oggetto, non quelle tolte dal ruolo per desisten­za. Manifestamente infondato, già di primo acchito l'appello si rivela così privo di buon diritto.

                                   6.   Alcuni autori sostengono invero che l'art. 106 cpv. 1 CPC non si applichi qualora un desistente dichiari al giudice di ritirare l'istan­za o la petizione, ma non di rinunciare al contenzioso sulle spese giudiziarie (Sterchi in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 5 ad art. 106). Tale possibilità (“Protestando-Kosten”), in auge nella prassi basilese (Jenny in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizio­ne, n. 6 ad art. 106 con richiamo a Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3ª edizione, § 23 n. 35), fa sì che in condizioni del genere il giudice stralci la causa dal ruolo per desistenza, ma statuisca sulle spe­se secondo equità, in applicazione dell'art. 107 lett. b o lett. f CPC, valutando sommariamente quale sarebbe stato il presumibile esito del processo. A prescindere dal fatto però che una simile prassi non si è mai affermata nel Cantone Ticino (nel vecchio diritto di procedura l'art. 353 cpv. 2 CPC ticinese non lasciava spazio all'equità in caso di desistenza: Rep. 1978 pag. 375), in concreto tale eventualità non avrebbe giovato ai reclamanti, come si vedrà senza indugio.

                                         Intanto le tre procedure – come rileva il Pretore – erano tutte allo stadio iniziale, ciò che non permetteva di apprezzarne la presumibile fondatezza. Il contraddittorio di entrambi i procedimenti cautelari era stato sospeso per trattative (onde l'ingiustificato rimprovero al primo giudice di non avere statuito in via cautelare) e nell'azione di merito i convenuti non avevano ancora presentato il memoriale di risposta, di modo che agli atti figurano soltan­to le allegazioni delle attrici. Inoltre la scelta di ritirare i tre procedimenti va rimessa alla responsabilità delle interessate. Che il giudice, vista l'esecuzione delle opere litigiose in violazione della servitù, avrebbe rinunciato a ordinarne la rimozione, è una mera speculazione delle reclamanti. La consacrazione del fatto compiuto non è un criterio giuridico e non ha mai trovato tutela davanti a questa Camera. Ne discende che, si foss'anche applicato in concreto l'art. 107 lett. b e f CPC, non si sarebbero ravvisati gli estremi in concreto per porre spese e ripetibili – in tutto o in parte – a carico dei convenu­ti. Anche sotto questo profilo il reclamo manca perciò di consistenza.

                                   7.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza delle reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a CO 2 e CO 1 per osservazioni.

                                   8.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente senten­za sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso delle spese giudiziarie controverse non raggiunge la soglia di

                                         fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico delle reclamanti in solido.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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