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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.12.2020 11.2020.155

29. Dezember 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,333 Wörter·~22 min·4

Zusammenfassung

Protezione dell'unione coniugale: impugnazione di un decreto di stralcio: conversione di un reclamo in appello

Volltext

Incarto n. 11.2020.155

Lugano 29 dicembre 2020/rg

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa SO.2020.365 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 23 gennaio 2020 da

 RE 1   (patrocinata dall'avv. dott.  PA 1 )  

contro  

 CO 1 († 2020), già in   (la cui successione è rappresentata dall'esecutore testamentario avv. dott.   ed è patrocinata dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sul reclamo del 22 ottobre 2020 presentato da RE 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore aggiunto l'8 ottobre 2020;

Ritenuto

in fatto:                    A.   CO 1 (1949) e RE 1 (1970), cittadini germanici, hanno contratto matrimonio a __________ l'11 settembre 2009. Lo sposo era già padre di tre figli: N__________ (1977), nata dalle prime nozze, S__________ (1996) e W__________ (2000), nati dalle seconde nozze. Dal terzo matrimonio è nata C__________, il 10 maggio 2013. Immobiliarista, il marito era proprietario di varie società attive in quel settore, fra cui la S__________ AG di __________ e la SP__________ SA di __________, nel-l'ambito delle quali ricopriva anche funzioni dirigenziali. Architetto di interni, la moglie è socia e gerente della __________ GmbH e titolare della ditta individuale __________, RE 1, di __________. Inoltre essa è stata membro della direzione della S__________ AG. I coniugi si sono separati nel dicembre del 2019, quando il marito ha lascia­to l'abitazione coniugale (particella n. 811 RFD di __________, sezione di __________, a lui intestata) per trasferirsi in sue proprietà di __________ e __________.

                                  B.   Il 23 gennaio 2020 RE 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione in uso gratuito dell'abitazione coniugale (suppellettili incluse), con l'obbligo per il marito di pagare tutte le spese correlate (comprese quelle per il personale domestico) e divieto al medesimo – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di avvicinarsi a lei, alla figlia, all'abitazione e alla scuola, come pure di “prendere contatto, in qualsiasi maniera” con loro. L'istante ha chiesto altresì l'attribuzione dell'autorità parentale e la custodia esclusiva di C__________, riservato il diritto di visita paterno (da definire, previa perizia sulle capacità genitoriali di lui). Infine essa ha postulato un contributo alimentare di fr. 100 000.– mensili per sé e uno di fr. 40 000.– mensili per la figlia (riservati adeguamenti in esito all'istruttoria) e ha chiesto di consegnarle – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – taluni beni personali (gioielli di famiglia, fotografie di famiglia, chiavi di un'auto d'epoca). Analoghe conclusioni essa ha avanzato già in via cautelare, esigendo che il marito lasciasse immediatamente l'abitazione coniugale e consegnasse le chiavi, che fossero sospesi i diritti di visita paterni e che fosse vietato al convenuto di disporre della particella n. 811, come pure di bloccarle le carte di credito. Con decreto cautelare, emesso l'indomani senza contraddittorio, il Pretore ha respinto l'istanza “supercautelare” e ha citato le parti al dibattimento.

                                 C.   Licenziata dalla S__________ AG, il 20 febbraio 2020 RE 1 ha presentato una nuova richiesta cautelare perché fosse ordinato al convenuto – già inaudita parte – di ripristinare tre carte di credito a lei intestate (con divieto al medesimo di farle bloccare di nuovo) e di ristabilire un congruo mantenimento per lei e la figlia “secondo il loro tenore abituale”. Essa ha chiesto inoltre che fosse vietato al marito di licenziare il personale domestico senza il di lei consenso, così come di riassumere il cuoco e la governante. L'indomani il Pretore ha respinto questa seconda istanza “supercautelare”, rinviando una volta ancora il contraddittorio al dibattimento.

                                  D.   Il 24 marzo 2020 il Pretore aggiunto supplente ha accolto una richiesta “supercautelare” introdotta il 23 marzo 2020 da CO 1 e ha disciplinato “con effetto immediato” le relazioni personali di lui con la figlia, stabilendo un incontro settimanale ogni martedì dalle ore 10.00 alle 18.00 (con accompagnamento del­la baby sitter). Egli ha poi confermato tale decreto il 20 aprile 2020 dopo il contraddittorio e ha ordinato la presa a carico della figlia da parte del Servizio medico-psicologico di __________.

                                  E.   RE 1 ha introdotto il 14 maggio 2020 una nuova istanza di misure “supercautelari” per ottenere la condanna immediata del marito a versarle un contributo alimentare di fr. 75 200.– mensili per sé e uno di fr. 34 000.– mensili per la figlia (o, in subordine, un contributo di fr. 71 000.– mensili e la consegna di una __________ targata ZG __________), oltre all'edizione della documentazione necessaria per calcolare il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Con decreto cautelare emes­so senza contraddittorio quello stesso giorno il Pretore aggiunto supplente ha condannato il marito a versare con effetto immediato un contributo alimentare di fr. 7763.65 mensili per la moglie e uno di fr. 1800.– mensili per la figlia (senza cenno ad assegni familiari), rinviando l'ulteriore discussione al dibattimento.

                                  F.   Il 27 maggio 2020 CO 1 ha intentato azione di divorzio davanti al Kantonsgericht di __________ (art. 115 CC), postulando l'autorità parentale congiunta su C__________ e un diritto di visita ogni 15 giorni, dal sabato alle ore 9.00 fino alla domenica alle 18.00, oltre a due settimane di vacanza l'anno. Egli ha offerto altresì un imprecisato contributo alimentare per la figlia fino al termine di una formazione adeguata e uno, anch'esso imprecisato, in favore della moglie per due anni al massimo. Inoltre egli ha sollecitato l'attribuzione delle particelle n. 10 077 e n. 3959 RFD di __________ (comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) dietro liberazione della moglie da ogni onere correlato, ha preteso da lei il versamento di fr. 2 175 000.– e la consegna del mobilio con le suppellettili dell'appartamento a __________ e ha prospettato il riparto a metà delle prestazioni della previdenza professionale maturate dai coniugi durante il matrimonio.

                                  G.   All'udienza del 7 luglio 2020, indetta per il contraddittorio cautelare e il dibattimento sulle misure a tutela dell'unione coniugale, il Pretore aggiunto ha omologato un accordo in virtù del quale CO 1 avrebbe potuto incontrare la figlia C__________ dal 2 settembre 2020 ogni mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.30 nel __________ a __________ (in seguito all'__________ di __________). Al dibattimento sulle misure protettrici il convenuto ha proposto di respingere le richieste della moglie in ordine (per incompetenza territoriale del Pretore) o, eventualmente, nel merito. In subordine egli ha chiesto di assegnargli l'abitazione coniugale, ha proposto di affidare la figlia alla madre, riservato il suo diritto di visita (da esercitare ogni due settimane dal venerdì sera fino alla domenica sera, più un pernottamento infrasettimanale e vacanze di almeno cinque settimane l'anno) e ha offerto dal giugno del 2020 un contributo alimentare per la moglie e per la figlia secondo gli importi stabiliti dal Pretore aggiunto supplente il 14 maggio 2020. In coda al­l'udienza il Pretore aggiunto ha assegnato all'istante un termine di 15 giorni – poi prorogato – per replicare.

                                  H.   Nella sua replica del 27 luglio 2020 RE 1 ha riproposto le domande del 23 gennaio 2020 (sopra, lett. B), postulando anche l'assegnazione in uso anche delle proprietà per piani n. 23 731 a 23 733 della particella n. 8__________ RFD di __________, sezione di __________ (compresa la relativa quota di pertinenza sulla proprietà per piani n. 23 734), appartenenti al marito. Essa ha postulato inoltre la regolamentazione in via cautelare del diritto di visi­ta paterno secondo quanto stabilito all'udienza del 7 luglio 2020 (sopra, lett. G), ha precisato in fr. 82 700.– mensili a titolo cautelare e in fr. 260 000.– mensili nel merito il contributo alimentare per sé, rispettivamente in fr. 34 000.– mensili a titolo cautelare e in fr. 40 000.– mensili nel merito il contributo alimentare per C__________.

                                    I.   Un giorno prima che scadesse il termine per presentare la dupli­ca, il 17 settembre 2020, l'avv. PA 2 ha comunicato che CO 1 è deceduto il 13 settembre precedente. Egli ha chiesto così di stralciare la procedura dal ruolo. Preso atto di ciò, il Pretore aggiunto ha invitato il 21 settembre 2020 il Servizio medico-psicologico a esprimersi sull'opportunità di continuare la presa a carico di C__________. Il 23 settembre 2020 RE 1 ha dichiarato al Pretore aggiunto di opporsi alla richiesta di stralcio, rilevando che gli obblighi del convenuto nei confronti di lei e della figlia per il periodo precedente la morte sono passati per successione universale agli eredi del defunto, sicché essa conserva un interesse degno di protezione al seguito della procedura. Il Servizio medico-psicologico ha comunicato il 28 settembre 2020 che le condizioni per continuare la presa a carico di C__________ non erano più date.

                                  L.   Con decreto dell'8 ottobre 2020 il Pretore aggiunto ha dichiarato la procedura senza oggetto e l'ha stralciata dal ruolo, revocando il mandato al Servizio medico-psicologico. Le spese processuali di fr. 8000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. In calce al decreto il Pretore aggiunto ha indicato che “contro la decisione sulle spese (…) è data facoltà di reclamo al Tribunale d'appello nel termine di 10 giorni dalla notificazione”.

                                  M.   Contro il decreto di stralcio appena citato RE 1 è insorta al Tribunale d'appello con un reclamo del 22 ottobre 2020 in cui chiede che – accordato al ricorso effetto sospensivo – il decreto di stralcio sia annullato e gli atti siano rinviati al primo giudice perché riprenda la procedura a tutela dell'unione coniugale e la sospenda sino a definizione degli eredi o, in subordine, perché “in sostituzione dell'annullato decreto di stralcio” la procedura a tutela dell'unione coniugale sia “mantenuta in essere” e ne sia ordinata la sospensione. Con decreto del 29 ottobre 2020 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo, rilevando che un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o di interesse è una decisione finale appellabile, la quale esclude di per sé la proponibilità di un reclamo. Contestualmente egli ha rinviato al giudizio della Camera la questione di sapere se il reclamo possa essere convertito in appello.

                                  N.   Il 5 novembre 2020 RE 1 ha ribadito la ricevibilità del recla­mo, postulandone subordinatamente la conversione in appello. Con osservazioni del 12 novembre 2020 l'esecutore testamentario ha proposto, in rappresentanza della successione di dichiarare l'appello irricevibile, subordinatamente di respingerlo nel merito.

Considerando

in diritto                   1.   Un decreto di stralcio dal ruolo per sopravvenuta carenza d'oggetto o d'interesse (art. 242 CPC) è una decisione appellabile, sempre che il valore litigioso della causa raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta” nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_249/2018 del 12 luglio 2018 consid. 1; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.6 del 10 febbraio 2020 consid. 1, sentenza inc. 11.2016.46 dell'8 agosto 2016 consid. 1 con riferimento a DTF 139 III 478 consid. 7.2 non pubblicato). Un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o d'interes­se si distingue al proposito da un decreto di stralcio per transazione, acquiescenza o desistenza (art. 241 cpv. 3 CPC), impugnabile solo con reclamo in materia di spese (DTF 139 III 133 consid. 1.2).

                                   2.   La reclamante adduce che il Codice di procedura civile non precisa il rimedio esperibile contro un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o d'interesse (art. 242 CPC) e che nel­la fattispecie il decreto impugnato si limita a indicare il mezzo d'impugnazione esperibile contro la decisione sulle spe­se. Neppure la dottrina o la giurisprudenza – essa prosegue – sono unanimi e costanti al riguardo. Una parte degli autori reputa, fon-dandosi sulla sentenza del Tribunale federale 4A_131/2013 del 3 settembre 2013 (consid. 2.2.2.2), che un decreto di stralcio come quello in esame configuri una disposizione ordinatoria processuale sui generis, impugnabile soltanto con reclamo (per esempio Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 11 ad art. 242). Un'altra corrente di pensiero, ispirandosi alla sentenza del Tribunale federale 4A_137/2013 del 7 novembre 2013 (consid. 7.2, non pubblicato in DTF 139 III 478), ritiene invece che un decreto del genere sia una decisione finale, suscettibile di appello o reclamo secondo il valore litigioso (per esempio Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 7 ad art. 242 con richia­mi).

                                         La reclamante ammette che con sentenza 4A_249/2018 del 12 luglio 2018 il Tribunale federale ha approvato quest'ultimo indirizzo della dottrina. A suo avviso, nondimeno, in quell'occasio­ne il Tribunale federale ha stabilito soltanto che un decreto di stralcio emesso giusta l'art. 242 CPC da un tribunale di secondo grado è una decisione finale a norma del­l'art. 90 LTF. Ha lascia­to irrisolto invece, a suo avviso, il problema di sapere se un decreto siffatto sia una disposizione ordinatoria processuale o una decisione finale nel senso del Codice di procedura civile. Quanto alla prassi cantonale, la reclamante fa notare che la terza Came­ra civile del Tribunale d'appello si diparte in tal caso dall'ammissibilità del recla­mo (sentenza inc. 13.2019.61 del 7 gennaio 2020, consid. 2). Dandosi incertezza sulla natura del rimedio giuridico, essa conclude pertanto per la ricevibilità della sua impugnazione (osservazioni del 5 novembre 2020).

                                   3.   Come riconosce la reclamante, l'orientamento di questa Camera corrisponde alla prassi più recente del Tribunale federale ed è sostenuto da larga parte della dottrina (menzionata da Tappy, loc. cit.). Non v'è ragione, di conseguenza, perché la Camera torni sulla questione. Ciò premesso, v'è da domandarsi se in concreto si giustifichi di convertire il reclamo in appello, come postula in subordine RE 1 (osservazioni del 5 novembre 2020, pag. 4 seg.).

                                         a)   La giurisprudenza più aggiornata ha avuto modo di precisare che è possibile a un'autorità di secondo grado convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione sia dovu­ta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente riconoscibile. La conversione è esclusa, per contro, nel caso in cui un mandatario professionale inoltri scientemente un mez­zo d'impugnazione quando avrebbe dovuto sapere, usando la debita diligenza, che quel mezzo d'impugnazione è erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408).

                                         b)   Nella fattispecie l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a svista o inavvertenza manifesta. Non solo il memoriale è espressamente intestato come reclamo, ma RE 1 illustra anche le ragioni per cui essa opina che in concreto fosse dato il rimedio del reclamo. Essa ha quindi inoltrato reclamo con l'intenzione di reclamare, non di appellare. Più delicata è la questione di sapere se la scelta del rimedio da esperire fosse facilmente riconoscibile. Per quanto si è spiegato al consid. 2, si conviene che la decisione non era eviden­te, a prescindere dal fatto che RE 1 fosse patrocinata da un legale. Inoltre essa credeva che il suo ricorso sarebbe stato trattato dalla terza Camera civile (reclamo, pag. 5 punto 5). A parte ciò, la decisione impugnata non indicava il rimedio giuridico esperibile contro il decreto di stralcio e la consultazione del solo testo di legge non permetteva di risolvere la questio­ne (DTF 141 III 273 consid. 3.3). In tale misura la fattispecie si distingue dai precedenti evocati dalla controparte (osservazioni, pag. 3), in cui lo sbaglio commesso poteva essere ravvisato da un mandatario professionale senza difficoltà e senza cimentarsi in particolari ricerche di giurisprudenza o di dottrina.

                                         c)   Nelle circostanze descritte è lecito partire così dall'idea che la mandataria professionale di RE 1 non dovesse necessariamente sapere, usando la debita diligenza, che il rimedio giuridico del reclamo fosse erroneo (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4.3). Il suo rimedio giuridico può dunque essere trattato come appello. Quanto alla ricevibilità, il valore litigioso di fr. 10 000.– è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore aggiunto. Pacifica è altresì la tempestività del ricorso. Il decreto impugnato, emesso con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC) e appellabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), è stato recapitato infatti alla patrocinatrice dell'istante il 12 ottobre 2020 (tracciamento degli invii n. __________, agli atti). Depositato il 22 ottobre 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   4.   RE 1 acclude al proprio memoriale nuova documentazione: una decisione del 23 settembre 2020 con cui l'__________ di __________, su richiesta dei figli S__________ e W__________, ha ordinato un inventario assicurativo dell'eredità fu CO 1 (art. 553 CC),

                                         un'istanza del 10 ottobre 2020 presentata da RE 1 e C__________ __________ al Kantonsgericht di __________ per ottenere il beneficio d'inventario (art. 580 CC) e un decreto del 30 settembre 2020 con cui lo stesso Tribunale ha dichiarato senza oggetto la causa di divorzio, stralciandola dal ruolo (doc. E a H). Siccome nella fattispecie è in discussione anche il contributo alimentare per la figlia minorenne, i nuovi documenti sono proponibili senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC e vanno dunque considerati nella misura in cui appaiano utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).

                                   5.   Nel merito la ricorrente si duole di una ripetuta lesione del suo diritto di essere sentita, anzitutto per non averle il Pretore aggiunto assegnato un termine entro cui esprimersi sul prospettato stralcio della causa dal ruolo (memoriale, pag. 12 punti 8 seg.). Ora, prima di togliere dal ruolo un procedimento per sopravvenuta carenza d'oggetto o d'interesse il giudice deve concedere alle parti la possibilità di esprimersi (FF 2006 pag. 6669; DTF 142 III 289 consid. 4.2 con richiami). E nel caso specifico il Pretore aggiunto ha disatteso tale esigenza. Sta di fatto che RE 1, ricevuta l'ordinanza del 21 settembre 2020, due giorni dopo si è opposta allo stralcio, facendo valere i propri argomenti (sopra, lett. I). Essa ha così esercitato spontaneamente il suo diritto d'essere sentita. Su tale doglianza non giova dunque attardarsi.

                                   6.   L'appellante censura inoltre la carente motivazione del decreto impugnato. Allega che il Pretore aggiunto, omettendo di pronunciarsi sugli argomenti da lei addotti il 23 settembre 2020, è finanche incorso in un diniego di giustizia, impedendole di comprendere le ragioni alla base della decisione. Onde la richiesta di annullare il decreto e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto perché statuisca di nuovo, riattivi la procedura e ne ordini la sospensio­ne.

                                         a)   Secondo l'art. 239 cpv. 2 CPC ogni decisione dev'essere motivata. Le esigenze al proposito sono quelle che discendono dal­l'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche essere breve e conci­sa. Essenziale è che permet­ta di capire perché egli ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale de­ve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale. Tale condizione minima vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione. Se non permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su questioni determinan­ti, una motivazione è insufficiente. Requisiti formali identici valgo­no, in linea di principio, anche per i decreti cautelari (RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.81 del 20 luglio 2020, consid. 2a) e quindi – di riflesso – per le misure a protezione del­l'unio­ne coniugale, equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1).

                                         b)   Nella fattispecie il decreto di stralcio è privo di ogni motivazione. Il Pretore aggiunto non allega perché, nonostante la morte del convenuto, la causa sia divenuta priva d'oggetto anche sui risvolti patrimoniali rimasti litigiosi né si confronta con gli argomenti addotti dalla moglie il 23 settembre 2020. Costei aveva sottolineato – come detto – che gli obblighi del convenuto nei confronti di lei e della figlia per il periodo precedente la morte erano passati per successione universale agli eredi del defunto e lasciavano sussistere un interesse manifesto alla procedura. A tale riguardo il Pretore aggiunto non ha speso una parola. E siccome non sono date di capire le ragioni del silenzio, il decreto impugnato andreb­be annullato e la causa rinviata al primo giudice perché emani una decisione motivata. In realtà la questione non si esaurisce in questi soli termini.

                                   7.   L'istante chiede altresì che, oltre all'annullamento del decreto di stralcio, sia “mantenuta in essere” la procedura a tutela dell'unio­ne coniugale. Su tal punto il convenuto ha avuto mo­do di esprimersi liberamente nelle osservazioni del 12 novembre 2020 a questa Camera, laddove obietta che le nor­me sulla sostituzione di parte sono senza rilievo in concreto, poiché l'avvio della causa di divorzio, il 27 maggio 2020, ha fatto decadere la competenza del giudice a protezione del­l'unione coniugale.

                                         a)   Questa Camera ha già avuto modo di ricordare che, intervenendo la morte di un debitore alimentare, gli oneri di mantenimento scaduti nel periodo antecedente il decesso rimango­no dovuti (I CCA, sentenza inc. 11.2006.41 del 28 dicembre 2012 consid. 1). Sulle pretese patrimoniali fra coniugi che precedono la morte la competenza per materia del giudice del divorzio continua infatti a sussistere. Dandosi pretese trasferibili per successione universa­le (art. 560 CC) e non diritti altamente personali del de cuius, gli eredi subentrano poi nel processo al dante causa, salvo rinuncia alla successione (art. 83 cpv. 4 CPC; Graber in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 37 seg. ad art. 83). In concreto rimaneva ancora da statuire, quel 13 settembre 2020, sui contributi alimentari per moglie e figlia dalla data dell'istanza (23 gennaio 2020) fino al giorno della morte del convenuto, come pure sulla restituzione degli effetti personali rivendicati dall'istante, sull'addebito dei costi generati dall'abitazione coniugale e sull'eventuale indennità al marito per l'occupazione dello stabile. Al riguardo la procedura a tutela dell'unione coniugale non è divenuta senza interesse. Caduche sono invece, contrariamente all'opinione dell'appellante, le questioni legate alla disciplina della custodia e dell'autorità parentale, che non può più essere modificata.

                                         b)   Nulla muta al riguardo che CO 1 abbia introdotto il 27 maggio 2020 un'azione di divorzio nel Canton __________ (doc. 21). Il giudice dei provvedimenti a tutela dell'unione coniugale rimane competente invero per statuire sulle richieste a lui sottoposte quand'anche in seguito uno dei coniugi promuova causa di divorzio, per lo meno finché il giudice del divorzio non decreti provvedimenti cautelari (RtiD II-2017 pag. 907 consid. 4 con riferimento a DTF 138 III 648 consid. 3.3.2). Senza dimenticare che nel caso in esame la causa di divorzio è stata stralciata dal ruolo il 30 settembre 2020 (doc. H di appello). L'obiezione addotta su questo punto dall'esecutore testamentario in rappresentanza della successione manca perciò di consistenza.

                                         c)   Quanto alla richiesta di sospendere – previa riattivazione – la procedura a tutela dell'unione coniugale nell'attesa di chiarire chi siano gli eredi, è vero che il 10 ottobre 2020 RE 1 e C__________ __________ hanno chiesto al Kantonsgericht di __________ il beneficio d'inventario (doc. F e doc. G di appello), sicché il termine per rinunciare alla successione non è ancora scaduto (art. 587 cpv. 1 CC). Non occorre tuttavia sospendere la procedura a tutela dell'unione coniugale. L'art. 586 cpv. 3 CC riserva “casi d'urgenza”, fra i quali rientrano i procedimenti che – come in concreto – sono necessari per conoscere lo stato della successione ai fini dell'inventario (I CCA, senten­za inc. 11.2006.41 del 28 dicembre 2012 consid. 1 con richiami). Nell'attesa di sapere se e quali eredi rinunceranno, al convenuto è subentrata nella fattispecie la successione, rappresentata dall'esecutore testamentario (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2006.41 del 28 dicembre 2012, citata). Non si giustificano di conseguenza ulteriori dilazioni. Ne segue che, in definitiva, il decreto di stralcio impugnato va annullato e gli atti rinviati

                                               al Pretore aggiunto perché riprenda la procedura a tutela del­l'unione coniugale allo stadio in cui questa si trovava allorché egli l'ha tolta dal ruolo.

                                   8.   Le spese e le ripetibili del giudizio odierno seguono la soccombenza della successione fu CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), che ha proposto per il tramite dell'esecutore testamentario di respingere il “reclamo”. Sugli oneri processuali e le ripetibili di pri­mo grado il Pretore aggiunto statuirà al momento in cui prenderà la nuova decisione.

                                   9.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 3c). Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), in ogni modo, davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazio­ne di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Trattato come appello, il reclamo è accolto, il decreto di stralcio impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto perché riprenda la procedura a tutela dell'unione coniugale nel senso dei considerandi al punto in cui tale procedura si trovava quando egli l'ha stralciata dal ruolo.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 3000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico della successione fu CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 5000.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

– avv. dott.  , – avv.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2020.155 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.12.2020 11.2020.155 — Swissrulings